09/04/2021
Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
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Il Governo, con il decreto legge 44/2021, in merito alle misure urgenti da adottare in materia di prevenzione del contagio da Covid, ha stabilito che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita.
Secondo l'esecutivo, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Tale obbligo viene meno e la vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in base a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale.
Nel decreto, inoltre, all'art. 4, comma 3, e' stato stabilito che il datore di lavoro dei soggetti rientranti tra gli operatori di interesse sanitario ha l'obbligo di trasmettere alla regione l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza.
La regione, poi, entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, tramite i servizi informativi vaccinali, dovrà verificare lo stato vaccinale dei soggetti rientranti negli elenchi e se un lavoratore non risulterà essere vaccinato verrà segnalato all'azienda sanitaria locale.
La Asl di competenza, a sua volta, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale dovrà comunicarlo all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza, con conseguente sospensione in capo al lavoratore del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2.
La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Roma, 8 aprile 2021
Avv. Rocco De Carlo