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CASSAZIONE: NO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI FISCALI DA PARTE DEGLI EREDILa domanda è: ad un erede che subentra nell’asset...
13/12/2019

CASSAZIONE: NO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI FISCALI DA PARTE DEGLI EREDI
La domanda è: ad un erede che subentra nell’assetto patrimoniale del de cuius, vengono trasmesse anche le sanzioni dovute da quest’ultimo e rimaste, pertanto, impagate?
Per dare riscontro al presente interrogativo, il punto focale sembra rinvenirsi proprio nella natura della responsabilità tributaria che, come quella penale, presenta carattere personale. Ebbene, la personalità eluderebbe aprioristicamente la trasmissibilità a carico dell’erede delle debenze pendenti in favore dell’Erario, come enunciato a chiare lettere dall’art. 8 del D.Lgs. 472/1997: “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Nonostante l’apparente nitidezza della norma, sul tema si sono susseguite evidenti criticità legate al suo stesso raggio d’azione.

Ammortamento fiscale da allineare alla "Derivazione" del reddito fiscale dal risultato civilistico, anche nel caso di so...
27/05/2019

Ammortamento fiscale da allineare alla "Derivazione" del reddito fiscale dal risultato civilistico, anche nel caso di sospensione dell'attività aziendale. Sentenza molto interessante!

In tema di determinazione del reddito di impresa, le quote di ammortamento del costo dei beni sono deducibili, ai sensi dell'art. 67, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (attuale art. 102 TUIR), purché i costi siano sostenuti in funzione della produzione di ricavi e, dunque, a condizione ...

Inversione di rotta.... Un'ottima iniziativa ormai quasi neutralizzata!
11/05/2019

Inversione di rotta.... Un'ottima iniziativa ormai quasi neutralizzata!

Decreto crescita 2019: abolita la mini-IRES al 15%, prevista aliquota al 22,5% sugli utili lasciati a riserva

04/05/2019

NIENTE IMU SUI FABBRICATI RURALI SE SONO RUDERI

La Corte di Cassazione con la sentenza 10122 depositata lo scorso 11 aprile, ha affermato che i ruderi, non avendo rendita, non si possono assoggettare a Ici o Imu.

Ruderi, fabbricati collabenti, unità immobiliari fatiscenti o parzialmente demolite e tutte quelle costruzioni, insomma, che sono talmente degradate da non essere più in grado di produrre reddito, per non essere assoggettate all’Imu, però, devono essere iscritte nella categoria catastale fittizia F2 (a rendita zero). Sia chiaro che l’iscrizione dei ruderi al catasto non è obbligatoria, ma lo diventa, se per essi non si vuole pagare la tanto odiata tassa sugli immobili.

La Corte di Cassazione ha escluso pure la possibilità di imporre l’imposta sul valore venale del terreno dove è presente il rudere. Diversa la situazione per le aree di sedime di fabbricati fatiscenti non iscritti al catasto edilizio: per quelle non iscritte, non rientrando nella definizione di fabbricato, l’imposta sarebbe dovuta sulla base dell’area edificabile. Su questo punto, però, dicono gli esperti, servirebbe un chiarimento per evitare nuovi ricorsi e nuova giurisprudenza.

Finalmente un passo avanti da parte del Governo in carica. Va detto, però, che la reale imputazione avrebbe dovuto preve...
03/05/2019

Finalmente un passo avanti da parte del Governo in carica. Va detto, però, che la reale imputazione avrebbe dovuto prevedere una deducibilita’ al 100%, atteso che trattasi di beni strumentali e non Vi è alcun motivo alla base della scelta di una deducibilita’ parziale, per di più crescente negli anni! La motivazione è solo inerente agli obiettivi di spesa pubblica ma contrasta palesemente con l’iniziativa economica privata, con gli investimenti in beni immobili strumentali e con il principio di competenza economica. Comunque, un buon inizio da parte del Governo in carica!

Il decreto crescita dispone un aumento graduale dal 50% al 70% a partire dal 2019

02/05/2019

In base a quanto disposto dal DL n. 34/2019, la misura si riduce al 20,5% dal 2022

26/04/2019

Il Decreto Crescita prevede l’incremento della percentuale di deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi dal 40 al 60 per cento.

24/04/2019
23/04/2019

Corrispettivi telematici anche via telefonino

I corrispettivi telematici giornalieri potranno essere trasmessi all’Agenzia delle entrate via web o dal telefonino senza bisogno di dotarsi di un nuovo registratore di cassa telematico (vedi provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019).

19/04/2019

Aggiornato il provvedimento delle Entrate al fine dell’invio obbligatorio dal 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d’affari oltre 400.000 euro

17/04/2019

Esterometro: il perimetro del nuovo adempimento (tra cui prestazioni alberghiere, consulenze da estero)
di Nicola Forte

Esterometro il 30 aprile prossimo è la nuova scadenza, dopo la proroga, per l’invio del c.d. esterometro.

Si tratta del primo adempimento che gli operatori dovranno fronteggiare pur in mancanza di specifiche indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta a più riprese con l’intento di risolvere i singoli problemi che sono stati manifestati di volta in volta, rispondendo alle istanze di interpello nel frattempo presentate.

Fino ad oggi manca all’appello una circolare ad hoc che fornisca indicazioni puntuali sul nuovo adempimento.

Le associazioni di categoria sono invece intervenute. L’Assonime ha spiegato il nuovo adempimento con la Circ. n. 10/2019. Nel documento sono contenuti diversi spunti di interesse generale, cioè riguardanti tutti gli operatori.

Le indicazioni risultanti dalle specifiche tecniche
Il documento in commento parte da un presupposto essenziale. Affinché scatti l’obbligo di includere la fattura ricevuta nell’esterometro è necessario che il cessionario/committente stabilito nel territorio dello Stato sia obbligato ad effettuare la registrazione ai fini Iva.

Assonime ha correttamente evidenziato come dalle indicazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, Prot. 89757/2018, e successive modificazioni, si desuma la mancanza dell’obbligo di comunicazione dell’operazione quando la stessa non deve essere registrata ai fini Iva.

Il punto 9 del provvedimento, “Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere,” prevede espressamente l’obbligo di indicare nella comunicazione periodica i seguenti dati: la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata.

Conseguentemente se non sussiste alcun obbligo di registrazione ai fini Iva, nessuna comunicazione deve essere effettuata.

In pratica devono essere inserite nella comunicazione anche le operazioni fuori campo Iva, poste in essere nei confronti di un soggetto passivo Iva italiano, da un soggetto non residente o non stabilito, tutte le volte in cui le stesse sono documentate da fattura o per le quali è previsto l’obbligo di emettere autofattura.

Ad esempio si consideri il caso in cui un avvocato americano effettui una prestazione di consulenza legale nei confronti di un’impresa italiana. L’operazione è territorialmente rilevante in Italia. L’impresa italiana deve emettere un’autofattura, ma non elettronica in quanto la prestazione è resa da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato. I dati dell’operazione devono quindi essere inclusi nell’esterometro. L’autofattura deve essere registrata ai fini Iva e deve essere inclusa nella dichiarazione Iva annuale.

Indirizzo

Via Varesina 60
Rome
20156

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