17/04/2019
Esterometro: il perimetro del nuovo adempimento (tra cui prestazioni alberghiere, consulenze da estero)
di Nicola Forte
Esterometro il 30 aprile prossimo è la nuova scadenza, dopo la proroga, per l’invio del c.d. esterometro.
Si tratta del primo adempimento che gli operatori dovranno fronteggiare pur in mancanza di specifiche indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.
L’Amministrazione finanziaria è intervenuta a più riprese con l’intento di risolvere i singoli problemi che sono stati manifestati di volta in volta, rispondendo alle istanze di interpello nel frattempo presentate.
Fino ad oggi manca all’appello una circolare ad hoc che fornisca indicazioni puntuali sul nuovo adempimento.
Le associazioni di categoria sono invece intervenute. L’Assonime ha spiegato il nuovo adempimento con la Circ. n. 10/2019. Nel documento sono contenuti diversi spunti di interesse generale, cioè riguardanti tutti gli operatori.
Le indicazioni risultanti dalle specifiche tecniche
Il documento in commento parte da un presupposto essenziale. Affinché scatti l’obbligo di includere la fattura ricevuta nell’esterometro è necessario che il cessionario/committente stabilito nel territorio dello Stato sia obbligato ad effettuare la registrazione ai fini Iva.
Assonime ha correttamente evidenziato come dalle indicazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, Prot. 89757/2018, e successive modificazioni, si desuma la mancanza dell’obbligo di comunicazione dell’operazione quando la stessa non deve essere registrata ai fini Iva.
Il punto 9 del provvedimento, “Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere,” prevede espressamente l’obbligo di indicare nella comunicazione periodica i seguenti dati: la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata.
Conseguentemente se non sussiste alcun obbligo di registrazione ai fini Iva, nessuna comunicazione deve essere effettuata.
In pratica devono essere inserite nella comunicazione anche le operazioni fuori campo Iva, poste in essere nei confronti di un soggetto passivo Iva italiano, da un soggetto non residente o non stabilito, tutte le volte in cui le stesse sono documentate da fattura o per le quali è previsto l’obbligo di emettere autofattura.
Ad esempio si consideri il caso in cui un avvocato americano effettui una prestazione di consulenza legale nei confronti di un’impresa italiana. L’operazione è territorialmente rilevante in Italia. L’impresa italiana deve emettere un’autofattura, ma non elettronica in quanto la prestazione è resa da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato. I dati dell’operazione devono quindi essere inclusi nell’esterometro. L’autofattura deve essere registrata ai fini Iva e deve essere inclusa nella dichiarazione Iva annuale.