27/07/2026
MONDAY TWEET - PILLOLA DEL 27 LUGLIO 2026
LICENZIAMENTO NELLE PICCOLE IMPRESE: SUPERATA LA SOGLIA DELLE SEI MENSILITÀ
Con l’art. 9, co. 1, D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act), il legislatore aveva stabilito il limite massimo di 6 mensilità, a titolo di indennizzo dovuto al lavoratore, nell’ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo nelle piccole imprese. Con l'ordinanza n. 131/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale in merito al tetto delle 6 mensilità per sopravvenuta carenza di oggetto. La Consulta, infatti, con la sentenza n. 118/2025, aveva già dichiarato incostituzionale detto limite. Nelle piccole imprese, pertanto, l'indennizzo potrà essere determinato dal giudice, in base al caso concreto, fino a un massimo di 18 mensilità.
CONTRATTI DI PROSSIMITÀ: LE NOVITÀ DEL D.L. 62/2026
La c.d. contrattazione di prossimità (art. 8 D.L. n. 138/2011) è uno strumento che, in presenza di determinate condizioni, consente ad accordi sindacali aziendali o territoriali di derogare, entro precisi limiti, a previsioni di legge e di CCNL. Al fine di garantire trasparenza ed evitare abusi, il D.L. n. 62/2026 (convertito L. n. 112/2026) è intervenuto sulla disciplina, introducendo l’obbligo di deposito telematico dell’accordo presso il Ministero del lavoro e il CNEL. Inoltre, qualora l’intesa contenga deroghe peggiorative, diventa necessario fornire un’informativa scritta ai lavoratori entro tre giorni dalla stipula, con l’ulteriore previsione per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti della sottoscrizione dell’accordo presso l’Ispettorato del lavoro.
INPS: SOSPENSIONE ESTIVA
Relativamente ad alcune attività di recupero crediti e di notifiche, l’INPS, con il messaggio n. 2371/2026, rende nota la sospensione estiva al fine di agevolare contribuenti e intermediari. In sintesi, dal 27 luglio al 31 agosto 2026 i datori di lavoro non riceveranno note di rettifica passive, blocchi automatici della D.P.A. (Dichiarazione Preventiva di Agevolazione) e diffide di adempimento. Dal 1° agosto al 31 agosto 2026, invece, non verranno recapitate richieste di vigilanza documentale, notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e titoli esecutivi da parte degli agenti di riscossione. Restano in ogni caso esclusi gli atti la cui notifica è necessaria per evitare la prescrizione.
CONGEDO STRAORDINARIO: NESSUN CONSENSO DATORIALE
In favore del lavoratore avente diritto che assiste il coniuge o un familiare con disabilità grave accertata, l’art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001 prevede la facoltà di poter fruire di un congedo, anche frazionato, della durata complessiva non superiore a due anni. Trattandosi di un diritto soggettivo pieno, le modalità temporali di fruizione, previo congruo preavviso, sono rimesse alla decisione del dipendente senza che il datore di lavoro abbia facoltà di rifiutare o eccepire esigenze organizzative. Infatti, il datore di lavoro che ostacola l’esercizio di tale diritto si espone al rischio di sanzioni amministrative (da € 516 a € 2.582), come confermato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 950/2026.
INAIL: AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI RENDITA
Per effetto del decreto n. 58/2026 del Ministero del lavoro, l’INAIL, con la circolare n. 35 del 22 luglio 2026, ha reso noto l’aggiornamento, con decorrenza dal 1° luglio 2026, della rivalutazione annuale inerente alle prestazioni economiche, per il settore industria, erogate per eventi quali infortunio sul lavoro e malattia professionale. Dalla medesima decorrenza sono altresì aggiornati i minimali e i massimali di rendita (rispettivamente pari a € 20.712,30 e € 38.465,70), con conseguente effetto sulle retribuzioni imponibili convenzionali da considerare per il calcolo dei premi assicurativi da corrispondere all’Istituto.
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