Risarcimento danni

Risarcimento danni Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Risarcimento danni, Società di consulenza, Roma, Rome.

Ci occupiamo della richiesta di risarcimento danni causati da qualsiasi illecito civile, come ad esempio un sinistro stradale, un infortunio in luoghi pubblici o privati, problematiche relative ai viaggi o trasporti (aerei, su strada).

In tema di condominio. Accesso ai documenti condominiali.
06/07/2023

In tema di condominio. Accesso ai documenti condominiali.

Il diritto dei condòmini di accedere alla documentazione condominiale è il vero grimaldello per comprendere chiaramente le dinamiche condominiali, ma bisogna accettare l'idea di farsi aiutare.

20/06/2023

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione la prova testimoniale non basta nelle cause di risarcimento danni derivanti da incidenti stradali. Servono anche le prove fotografiche.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 28924/2022, depositata il 5 ottobre 2022, affronta la questione dell'onere della prova nelle richieste di risarcimento danni derivanti da incidenti stradali. La Corte Suprema di Cassazione ha confermato la posizione dei giudici di merito, secondo cui, nell'era degli smartphone, ci si deve aspettare dalla parte danneggiata qualcosa più della semplice prova testimoniale.

Nel caso specifico sottoposto alla Corte Suprema, il proprietario e conducente del veicolo danneggiato aveva intentato una causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale. Aveva presentato la testimonianza di alcune persone a sostegno della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva dell'altra parte, senza però produrre alcuna foto del luogo dell'incidente, della posizione dei veicoli coinvolti e dei danni subiti dal veicolo. La Corte ha ritenuto inquietante il fatto che, nell'era degli smartphone e dei cellulari tradizionali, non sia stata scattata nessuna foto dell'incidente, delle posizioni dei veicoli dopo l'incidente e dei danni riportati. Nemmeno i meccanici e i carrozzieri, soliti fotografare i veicoli coinvolti negli incidenti stradali prima di ripararli, avevano fornito foto all'attore o, se le avevano, quest'ultimo non le ha presentate in tribunale.

La sentenza sottolinea che, per ricostruire in modo accurato la dinamica di un incidente stradale non banale, le prove testimoniali sono spesso inadeguate o insufficienti per consentire al giudice di valutare in modo indipendente se il fatto si sia effettivamente verificato, in che modo e di chi sia la colpa. Oggi, grazie alle tecnologie disponibili, il tempo delle cause risarcitorie basate solo su testimonianze è finito. Si richiede quindi alle parti attrici che agiscono per il risarcimento dei danni di procurare e offrire al giudice documentazione fotografica adeguata.

In sostanza, la sentenza sottolinea l'importanza di utilizzare la documentazione fotografica come elemento di prova nelle cause risarcitorie per incidenti stradali. Le testimonianze da sole potrebbero non essere sufficienti per dimostrare la dinamica dell'incidente e la responsabilità delle parti coinvolte. L'avvento della tecnologia degli smartphone rende più accessibile e praticabile l'obbligo di produrre prove fotografiche per supportare le richieste di risarcimento danni.
(Avv. B. Faini)

30/08/2022

Risarcimento danni per caduta dell'intonaco da un edificio. Paga il condominio se si tratta di parti di proprietà comune, oppure il singolo condomino se si tratta di parti di proprietà esclusiva.

RESPONSABILITA' DI BOOKING PER PRENOTAZIONE IN STRUTTURA FANTASMA. Una sentenza interessante del Tribunale di Modena del...
29/08/2022

RESPONSABILITA' DI BOOKING PER PRENOTAZIONE IN STRUTTURA FANTASMA.
Una sentenza interessante del Tribunale di Modena del 5 ottobre 2022 che qualifica il contratto intervenuto con booking alla stregua di un contratto di mediazione, con la conseguenza che Booking avrebbe dovuto (i) controllare i requisiti minimi della struttura pubblicizzata; (ii) verificare la correttezza dei recapiti forniti dalla struttura; (iii) verificare l’effettiva esistenza della struttura e la sua accessibilità alle condizioni pubblicizzate; (iv) accertare la veridicità dei dati caricati sul sito; (v) informare i consumatori circa la reale motivazione della cancellazione della prenotazione. In tale sentenza il Tribunale ha infatti ritenuto vessatorie e quindi nulle le clausole di cui all'art. 1 delle condizioni generali di contratto. Secondo il Tribunale, infatti, la formulazione di tale previsione ha quale sostanziale effetto quello di sgravare pressoché integralmente la piattaforma da ogni responsabilità nel rapporto con l’utente, a tutto vantaggio della parte professionale della relazione negoziale, così aggravando particolarmente la posizione del consumatore, costretto a una defatigante ricerca della propria controparte giudiziale, verso la quale indirizzare le pretese risarcitorie. Sempre la predetta clausola, poi, ha l’effetto di sminuire oltremodo l’apporto concreto fornito da Booking nell’instaurazione del rapporto tra il consumatore e la struttura ricettiva.
Nel qualificare la clausola in discorso come vessatoria, il giudice ha fatto riferimento sia alla previsione di cui all’art. 33, comma 2, lettera a), cod. cons., concernente le clausole che producono l’effetto di «escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista», sia a quella di cui alla successiva lettera b), che reputa vessatorie le clausole mediante le quali si pervenga a «escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista».

Abstract Secondo la decisione in commento, l’intermediazione offerta professionalmente agli utenti del sito Booking.com comporta l’attribuzione in capo a

NORMATIVA COMUNITARIA SUI DIRITTI DEL PASSEGGERO A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEL VOLO (REGOLAMENTO 261 DEL 2004).La ca...
28/08/2022

NORMATIVA COMUNITARIA SUI DIRITTI DEL PASSEGGERO A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEL VOLO (REGOLAMENTO 261 DEL 2004).
La cancellazione del volo si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.
La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5).
Le tutele previste in caso di cancellazione del volo si applicano:
•ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario;
•ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
Non si applicano:
•ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.
In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:
•possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
•ha una prenotazione confermata
•si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Non ne ha diritto il passeggero:
•che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
•cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo
Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero
ha diritto:
•scelta tra le seguenti tre opzioni:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
-imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero

•assistenza:
pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea;
trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;

•in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria.
l'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:
Per le tratte aeree intracomunitarie a seconda delle Distanze in km l'ammontare della compensazione è come segue:
- Inferiori o pari a 1500 km euro 250
- Superiori a 1500 km euro 400

Per le tratte aeree extracomunitarie:
Per le distanze inferiori o pari a 1500 km euro 250
Per le distanze comprese tra 1500 e 3500 km euro 400
Per le distanze superiori a 3500 km euro 600

La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui:
•la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)
•il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso;
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l'orario originariamente previsto;
- o meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l'orario originariamente previsto.

SE AVETE SUBITO UNA CANCELLAZIONE DEL VOLO NON ESITATE A CONTATTARCI PER SAPERE SE AVETE DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL VOSTRO VOLO.

20/04/2022

CONSIGLI UTILI IN CASO DI PERDITA, DANNEGGIAMENTO O RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO ED ENTITA' DEL RISARCIMENTO DEL DANNO.

COSA FARE SE AL NOSTRO ARRIVO IN AEROPORTO IL BAGAGLIO NON CI VIENE RICONSEGNATO.

Nella malaugurata ipotesi che al ritiro del bagaglio in aeroporto, lo stesso non ci venga riconsegnato, bisogna innanzitutto recarsi all'ufficio "Lost and found" (ossia l'ufficio oggetti smarriti) presente presso ciascun aeroporto e denunciare lo smarrimento del bagaglio; al passeggero sarà chiesto di compilare un apposito modulo di reclamo (denominato PIR, property irregularity report). In tale denuncia bisognerà indicare le caratteristiche del bagaglio (ovvero dimensioni, colore, marca) e si potrà decidere se ritirare personalmente il bagaglio oppure farlo riconsegnare tramite corriere.
A seguito della denuncia, l'ufficio Lost and Found avvia le ricerche del bagaglio perso. Se vogliamo avere informazioni aggiornate sullo stato della ricerca si può telefonare al medesimo ufficio (il cui numero si trova sulla copia del modulo di reclamo), oppure collegandovi al sito dell'aeroporto o di quello della compagnia aerea, che con il sistema World Tracer ha modo di rilevare dove si trova il bagaglio e lo stato della riconsegna (il codice World Tracer si trova sul modulo di reclamo).
Se il bagaglio non viene consegnato entro i 21 giorni successivi all'arrivo a destinazione del passeggero, e sempre che la compagnia non riconosce prima la perdita del bagaglio, quest'ultimo viene considerato ufficialmente perso.
Da tale momento, il passeggero potrà far valere i suoi diritti, effettuando il reclamo in forma scritta mediante raccomandata A.R., oppure pec all'indirizzo pec ufficiale della compagnia aerea ed in tale reclamo bisognerà indicare:
- i danni subiti dal bagaglio e la lista del contenuto del bagaglio non riconsegnato;
- la copia del biglietto aereo e la ricevuta della eccedenza del bagaglio qualora sia stata pagata;
- lo scontrino del bagaglio;
- la copia originale del P.I.R. compilato all'arrivo (ossia del rapporto circa le irregolarità riscontrate sul bagaglio);
Una volta effettuato il reclamo si ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata riconsegna del bagaglio.

COSA FARE INVECE SE AL NOSTRO ARRIVO A DESTINAZIONE TROVIAMO IL BAGAGLIO DANNEGGIATO.

Anche in tale ipotesi, bisogna recarsi immediatamente presso l'ufficio Lost and Found (Ufficio oggetti smarriti) per denunciare il danneggiamento del bagaglio; ci faranno compilare il modulo di reclamo (PIR, Property irregularity report), nel quale vanno indicati i danni subiti al bagaglio, contestualmente vi consigliamo di fare delle foto al bagaglio medesimo, per avere prova del danno. Entro il termine di 7 giorni dal vostro arrivo, occorre presentare reclamo per iscritto, sempre con raccomandata A.R. o via pec alla compagnia aerea, allegando la copia originale del P.I.R. compilato all'arrivo in aeroporto.

COSA FARE SE IL BAGAGLIO ARRIVA IN RITARDO.

La procedura è a medesima di quella vista per lo smarrimento del bagaglio, ma in tale ipotesi il bagaglio è tornato in possesso del proprietario, anche se in ritardo. In tal caso, la procedura è la stessa dello smarrimento, ma bisognerà effettuare un reclamo scritto alla compagnia aerea, entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio, allegando la copia del reclamo (P.I.R.).

ENTITA' DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA PERDITA, MANOMISSIONE, DANNEGGIAMENTO O RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO.

In caso di perdita, manomissione, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio, per le compagnie aeree che hanno aderito alla convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ossia la maggior parte), la responsabilità della compagnia aerea per il danno derivante da perdita, manomissione, danneggiamento, o ritardata consegna del bagaglio, è prevista fino a 1000 DSP (diritti speciali di prelievo) circa 1.260,00 euro, per ciascun bagaglio registrato, ma bisogna considerare che il cambio varia e quindi occorre consultare il cambio ufficiale al momento della richiesta di risarcimento del danno. Va comunque indicato il danno effettivamente subito, ossia l' indennizzo va rapportato alla preventiva identificazione dei singoli effetti contenuti nel bagaglio, con specifica valutazione degli stessi nell’ambito del tetto massimo citato.
Il limite predetto, ossia di 1000 DSP può essere superato solo in caso di dichiarazione speciale di interesse (ossia del valore) effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso, il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Per quelle compagnie che invece non aderiscono alla convenzione di Montreal, la responsabilità della compagnia per smarrimento e danneggiamento del bagaglio è limitata a 17 diritti speciali di prelievo (circa 20 euro) per kg di bagaglio trasportato.
In entrambi i casi è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta dichiarazione speciale di valore predetta, da fare al momento del check-in.
(Avv. Faini)

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24/02/2022

Un'analisi interessante e ben sviluppata sul tema della responsabilità civile. Il risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 del codice civile. Le varie tesi sulla responsabilità extracontrattuale, nonchè gli strumenti a tutela del danno subito. Buona lettura

Che cos'è, quali sono le funzioni, gli strumenti di tutela e come si distingue dalla responsabilità contrattuale.

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27/06/2021

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Le diverse forme di danno e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, i criteri risarcitori e il risarcimento nel processo penale.

Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, i criteri e il risarcimento nel processo penale. Guida legale al risarcimento del danno

Responsabilità da cose in custodia prevista dall’ art. 2051 c.c. Una fattispecie di caduta su un marciapiede condominial...
23/11/2020

Responsabilità da cose in custodia prevista dall’ art. 2051 c.c. Una fattispecie di caduta su un marciapiede condominiale. Esclusa la responsabilità del condominio qualora si tratti di un turista che conosceva lo stato dei luoghi poichè vi si recava ogni anno.

Il condominio non è responsabile per i danni da caduta sul marciapiede condominiale dissestato subiti dal turista che ogni anno, d’estate, percorre tale parte comune e, quindi, conosce lo stato dei luoghi - Diritto.it

23/11/2020

Il maltempo continua a flagellare Roma e tutta Italia e tanti sono gli alberi caduti in strada, a volte con danni importanti alle auto. Ma chi li risarcisce? Ecco cosa dice la legge

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