20/04/2022
CONSIGLI UTILI IN CASO DI PERDITA, DANNEGGIAMENTO O RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO ED ENTITA' DEL RISARCIMENTO DEL DANNO.
COSA FARE SE AL NOSTRO ARRIVO IN AEROPORTO IL BAGAGLIO NON CI VIENE RICONSEGNATO.
Nella malaugurata ipotesi che al ritiro del bagaglio in aeroporto, lo stesso non ci venga riconsegnato, bisogna innanzitutto recarsi all'ufficio "Lost and found" (ossia l'ufficio oggetti smarriti) presente presso ciascun aeroporto e denunciare lo smarrimento del bagaglio; al passeggero sarà chiesto di compilare un apposito modulo di reclamo (denominato PIR, property irregularity report). In tale denuncia bisognerà indicare le caratteristiche del bagaglio (ovvero dimensioni, colore, marca) e si potrà decidere se ritirare personalmente il bagaglio oppure farlo riconsegnare tramite corriere.
A seguito della denuncia, l'ufficio Lost and Found avvia le ricerche del bagaglio perso. Se vogliamo avere informazioni aggiornate sullo stato della ricerca si può telefonare al medesimo ufficio (il cui numero si trova sulla copia del modulo di reclamo), oppure collegandovi al sito dell'aeroporto o di quello della compagnia aerea, che con il sistema World Tracer ha modo di rilevare dove si trova il bagaglio e lo stato della riconsegna (il codice World Tracer si trova sul modulo di reclamo).
Se il bagaglio non viene consegnato entro i 21 giorni successivi all'arrivo a destinazione del passeggero, e sempre che la compagnia non riconosce prima la perdita del bagaglio, quest'ultimo viene considerato ufficialmente perso.
Da tale momento, il passeggero potrà far valere i suoi diritti, effettuando il reclamo in forma scritta mediante raccomandata A.R., oppure pec all'indirizzo pec ufficiale della compagnia aerea ed in tale reclamo bisognerà indicare:
- i danni subiti dal bagaglio e la lista del contenuto del bagaglio non riconsegnato;
- la copia del biglietto aereo e la ricevuta della eccedenza del bagaglio qualora sia stata pagata;
- lo scontrino del bagaglio;
- la copia originale del P.I.R. compilato all'arrivo (ossia del rapporto circa le irregolarità riscontrate sul bagaglio);
Una volta effettuato il reclamo si ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata riconsegna del bagaglio.
COSA FARE INVECE SE AL NOSTRO ARRIVO A DESTINAZIONE TROVIAMO IL BAGAGLIO DANNEGGIATO.
Anche in tale ipotesi, bisogna recarsi immediatamente presso l'ufficio Lost and Found (Ufficio oggetti smarriti) per denunciare il danneggiamento del bagaglio; ci faranno compilare il modulo di reclamo (PIR, Property irregularity report), nel quale vanno indicati i danni subiti al bagaglio, contestualmente vi consigliamo di fare delle foto al bagaglio medesimo, per avere prova del danno. Entro il termine di 7 giorni dal vostro arrivo, occorre presentare reclamo per iscritto, sempre con raccomandata A.R. o via pec alla compagnia aerea, allegando la copia originale del P.I.R. compilato all'arrivo in aeroporto.
COSA FARE SE IL BAGAGLIO ARRIVA IN RITARDO.
La procedura è a medesima di quella vista per lo smarrimento del bagaglio, ma in tale ipotesi il bagaglio è tornato in possesso del proprietario, anche se in ritardo. In tal caso, la procedura è la stessa dello smarrimento, ma bisognerà effettuare un reclamo scritto alla compagnia aerea, entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio, allegando la copia del reclamo (P.I.R.).
ENTITA' DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA PERDITA, MANOMISSIONE, DANNEGGIAMENTO O RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO.
In caso di perdita, manomissione, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio, per le compagnie aeree che hanno aderito alla convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ossia la maggior parte), la responsabilità della compagnia aerea per il danno derivante da perdita, manomissione, danneggiamento, o ritardata consegna del bagaglio, è prevista fino a 1000 DSP (diritti speciali di prelievo) circa 1.260,00 euro, per ciascun bagaglio registrato, ma bisogna considerare che il cambio varia e quindi occorre consultare il cambio ufficiale al momento della richiesta di risarcimento del danno. Va comunque indicato il danno effettivamente subito, ossia l' indennizzo va rapportato alla preventiva identificazione dei singoli effetti contenuti nel bagaglio, con specifica valutazione degli stessi nell’ambito del tetto massimo citato.
Il limite predetto, ossia di 1000 DSP può essere superato solo in caso di dichiarazione speciale di interesse (ossia del valore) effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso, il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Per quelle compagnie che invece non aderiscono alla convenzione di Montreal, la responsabilità della compagnia per smarrimento e danneggiamento del bagaglio è limitata a 17 diritti speciali di prelievo (circa 20 euro) per kg di bagaglio trasportato.
In entrambi i casi è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta dichiarazione speciale di valore predetta, da fare al momento del check-in.
(Avv. Faini)