Studio Amministrazione Rag. Marco Cianetti

Studio Amministrazione  Rag. Marco Cianetti Lo studio si avvale di sofisticati sistemi tecnologici e professionali per la gestioni di tutti gli immobili .

Affinché ci sia sempre chiarezza nell’operato del servizio mettiamo a disposizione dei Condomini un servizio on-line gratuito , per mezzo del quale possono sempre verificare la situazione amministrativa di loro competenza , sia personale ( aggiornata ad ogni versamento effettuato ) che dell’intero condominio ( quest’ultima viene aggiornata ogni volta che si registra una fattura ed il relativ

o pagamento ) , inoltre si possono consultare anche documenti ( convocazioni assemblea , verbali assemblea , elenco fornitori , tabelle millesimali , regolamento di condominio , ecc. ) questi documenti essendo in formato Pdf , possono essere salvati sul proprio computer o stampati , ed inoltre c’è una bacheca virtuale dove è possibile lasciare comunicazioni per l’Amministratore ( tipo : lampade da sostituire , chiusura portone difettosa , ecc. ) in questa maniera potrete comunicare eventuali guasti 24 h. su 24 h. ; dopo che il messaggio è stato letto dall’ Amministratore viene girato al Tecnico di competenza , e se il Condomino clicca sul messaggio lasciato , può leggere il nome del Tecnico contattato e la data prevista per la riparazione , e nel caso il Tecnico ha comunicato un preventivo di spesa anche questo . Inoltre c’è una bacheca comune dove i Condòmini possono inserire annunci del tipo ( vendo auto , affitto casa al mare , ecc. ) è una specie di “ giornalino condominiale ” ; al servizio si accede tramite dei codici che vengono consegnati al Condòmino dall’ Amministratore all’ inizio del suo mandato .

07/09/2026

La Cassazione con la sentenza 7247 di marzo 2026 ha stabilito che anche se l’assemblea approva il bilancio consuntivo dove è riportata una anticipazione da parte dell’Amministratore questo deve sempre presentare la giusta documentazione che attesti il suo anticipo altrimenti il condominio non è tenuto a restituire alcun importo, salvo l’assemblea con un atto formale decide di restituire l’importo riportato a bilancio come anticipazione da Amministratore, l’atto formale consiste nel verbalizzare la volontà da parte del condominio di versare quei soldi all’ Amministratore.

01/09/2026

Quando in un condominio viene cambiato il portiere al subentrante deve essere consentito l’accesso ai dati dell’anagrafica condominiale; però per il ritiro di pacchi e raccomandate deve essere autorizzato dal singolo Condòmino.

28/07/2026

Il Tribunale di Napoli con la sentenza di giungo 2026 ha stabilito che un Amministratore può subire una revoca giudiziale se nell’utilizzo del conto corrente condominiale per i pagamenti ha utilizzato il bancomat o ha eseguito prelievi di contante privi di adeguata giustificazione documentale, questo perché è una grave irregolarità in base all’ art. 1126 del c.c. al comma 12. Si fa presente però che la revoca è rimessa alla valutazione del Giudice il quale deve verificare con esattezza la gravità dell’inadempimento.

21/07/2026

La Corte di Cassazione con la sentenza 4827 di marzo 2026 ha confermato quanto negli anni già con altre sentenze era stato stabilito riguardo alla modalità con la quale vano ripartite le spese per le pulizie e per l’illuminazione delle scale. Secondo la suddetta sentenza tali spese vanno ripartite secondo quanto previsto dall’ art. 1124 del c.c. e cioè la ripartizione va eseguita in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano a cui servono; in considerazione del fatto che i proprietari dei piani alti utilizzeranno in maniera maggiora rispetto ai proprietari dei piani bassi le scale.

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14/07/2026

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13/07/2026

La Cassazione con la sentenza 21572/2026 di giugno 2026 ha ribadito quanto già stabilito da precedenti sentenze riguardo le spese per la manutenzione e rifacimento della parte aggettante di un lastrico solare ad uso esclusivo, e cioè che sono di competenza solo del proprietario del lastrico in questione, questo perché i Condòmini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’ utilità che il bene da ricostruire fornisce ai singoli appartamenti; pertanto, le parti aggettanti costituiscono solo un prolungamento dell’ appartamento e non svolgono alcuna funzione di sostegno o necessaria alla copertura dell’edificio, e quindi non si possono considerare al servizio dei piani sottostanti né tantomeno parti comuni, pertanto non si può applicare l’ art. 1126 del c.c. per queste parti.

22/06/2026

Il Tribunale di Napoli con la sentenza 8992 di dicembre 2025 ha stabilito che un condominio può sopprimere il servizio di portierato nel caso venga riportata l’esistenza nel regolamento di condominio è necessaria la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno due terzi del valore dell’edificio, se invece tale servizio non è contemplato nel regolamento è sufficiente la maggioranza che rappresenti 500 millesimi. Si precisa però che il licenziamento del portiere è da ritenersi nullo se non si prova l’aggravio dei costi che ha giustificato la decisione.

15/06/2026

La Cassazione con la sentenza 563/2026 di gennaio 2026 ha ribadito quanto già affermato in altre sentenze sulla questione inerente la convocazione dell’ assemblea che deve essere notificata 5 giorni prima della prima data di convocazione, anche in questo caso la Cassazione ha ribadito che nel caso la convocazione viene inviata tramite raccomandata postale ed il Condòmino non è in casa fa fede la data in cui gli è stato notificata la ricevuta per andare a ritirare la raccomandata e non la data in cui l’ha ritirata. Pertanto il Condòmino per impugnare la validità dell’assemblea deve dimostrare che la notifica per il ritiro della raccomandata gli è pervenuta dopo 5 giorni previsti di legge se non l può dimostrare l’impugnazione è nulla.

12/06/2026

Il Tribunale di Catania con la sentenza 2198 del 07.05.2026 ha stabilito che le delibere preparatorie a spese future non sono impugnabili. Questo perché tali delibere non determinano obblighi economici immediati ne decisioni definitive; queste delibere servono solo a preparare probabili spese future, i costi sono ancora indefiniti. La giurisprudenza con sentenze antecedenti a questa sostiene che solo le delibere vincolanti e definitive sono impugnabili (vedere Cassazione 6128/2017, e 23909/2016), solo quest’ultime possono incidere sulla posizione patrimoniale del Condòmino e creargli un danno. La giurisprudenza stabilisce che il Condòmino deve dimostrare in modo tangibile di aver subito un danno al suo patrimonio; quindi, se la delibera non prevede oneri immediati non c’è alcun danno reale. Anche la creazione di un fondo per lavori straordinari è obbligatoria solo dopo l’approvazione della spesa e non prima, pertanto la creazione del fondo per i lavori futuri non è obbligatoria se la delibera non prevede spese immediate. Un esempio di spese preparatorie è la Nomina di un Tecnico che redige un capitolato lavori; infatti, non sono i lavori che vengono approvati in questo caso ma solo la redazione di un capitolato poi solo dopo la redazione di questo e la redazione di preventivi in base al capitolato che si crea la delibera che prevede spese cioè quando l’assemblea approva i lavori e la scelta della Ditta che li eseguirà, perché è lì che si crea poi l’obbligo a pagare, ma non è detto che con la nomina del Tecnico e la redazione del capitolato poi i lavori verranno svolti, pertanto tale delibera è solo preparatorie a probabili spese.

11/06/2026

Il Tribunale di Cagliari con la sentenza 1818 del 17.11.25 ha stabilito che la firma dell’Amministratore su un contratto senza un mandato dell’assemblea non ha valore, e i terzi non possono vantare alcun diritto verso il condominio. L’Amministratore non può stipulare contratti che prevedono spese se non preventivate dall’ assemblea. E nel caso di spese urgenti queste devono essere ratificate sempre dall’ assemblea; in caso di mancanza di firma dell’Amministratore o della sola ratifica i terzi non possono vantare alcun diritto contro il condominio.

Indirizzo

P. Zza P. Puricelli 33
Rome
00149

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Martedì 09:00 - 12:00
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