Studio Amministrazione Rag. Marco Cianetti

Studio Amministrazione  Rag. Marco Cianetti Lo studio si avvale di sofisticati sistemi tecnologici e professionali per la gestioni di tutti gli immobili .

Affinché ci sia sempre chiarezza nell’operato del servizio mettiamo a disposizione dei Condomini un servizio on-line gratuito , per mezzo del quale possono sempre verificare la situazione amministrativa di loro competenza , sia personale ( aggiornata ad ogni versamento effettuato ) che dell’intero condominio ( quest’ultima viene aggiornata ogni volta che si registra una fattura ed il relativ

o pagamento ) , inoltre si possono consultare anche documenti ( convocazioni assemblea , verbali assemblea , elenco fornitori , tabelle millesimali , regolamento di condominio , ecc. ) questi documenti essendo in formato Pdf , possono essere salvati sul proprio computer o stampati , ed inoltre c’è una bacheca virtuale dove è possibile lasciare comunicazioni per l’Amministratore ( tipo : lampade da sostituire , chiusura portone difettosa , ecc. ) in questa maniera potrete comunicare eventuali guasti 24 h. su 24 h. ; dopo che il messaggio è stato letto dall’ Amministratore viene girato al Tecnico di competenza , e se il Condomino clicca sul messaggio lasciato , può leggere il nome del Tecnico contattato e la data prevista per la riparazione , e nel caso il Tecnico ha comunicato un preventivo di spesa anche questo . Inoltre c’è una bacheca comune dove i Condòmini possono inserire annunci del tipo ( vendo auto , affitto casa al mare , ecc. ) è una specie di “ giornalino condominiale ” ; al servizio si accede tramite dei codici che vengono consegnati al Condòmino dall’ Amministratore all’ inizio del suo mandato .

15/06/2026

La Cassazione con la sentenza 563/2026 di gennaio 2026 ha ribadito quanto già affermato in altre sentenze sulla questione inerente la convocazione dell’ assemblea che deve essere notificata 5 giorni prima della prima data di convocazione, anche in questo caso la Cassazione ha ribadito che nel caso la convocazione viene inviata tramite raccomandata postale ed il Condòmino non è in casa fa fede la data in cui gli è stato notificata la ricevuta per andare a ritirare la raccomandata e non la data in cui l’ha ritirata. Pertanto il Condòmino per impugnare la validità dell’assemblea deve dimostrare che la notifica per il ritiro della raccomandata gli è pervenuta dopo 5 giorni previsti di legge se non l può dimostrare l’impugnazione è nulla.

12/06/2026

Il Tribunale di Catania con la sentenza 2198 del 07.05.2026 ha stabilito che le delibere preparatorie a spese future non sono impugnabili. Questo perché tali delibere non determinano obblighi economici immediati ne decisioni definitive; queste delibere servono solo a preparare probabili spese future, i costi sono ancora indefiniti. La giurisprudenza con sentenze antecedenti a questa sostiene che solo le delibere vincolanti e definitive sono impugnabili (vedere Cassazione 6128/2017, e 23909/2016), solo quest’ultime possono incidere sulla posizione patrimoniale del Condòmino e creargli un danno. La giurisprudenza stabilisce che il Condòmino deve dimostrare in modo tangibile di aver subito un danno al suo patrimonio; quindi, se la delibera non prevede oneri immediati non c’è alcun danno reale. Anche la creazione di un fondo per lavori straordinari è obbligatoria solo dopo l’approvazione della spesa e non prima, pertanto la creazione del fondo per i lavori futuri non è obbligatoria se la delibera non prevede spese immediate. Un esempio di spese preparatorie è la Nomina di un Tecnico che redige un capitolato lavori; infatti, non sono i lavori che vengono approvati in questo caso ma solo la redazione di un capitolato poi solo dopo la redazione di questo e la redazione di preventivi in base al capitolato che si crea la delibera che prevede spese cioè quando l’assemblea approva i lavori e la scelta della Ditta che li eseguirà, perché è lì che si crea poi l’obbligo a pagare, ma non è detto che con la nomina del Tecnico e la redazione del capitolato poi i lavori verranno svolti, pertanto tale delibera è solo preparatorie a probabili spese.

11/06/2026

Il Tribunale di Cagliari con la sentenza 1818 del 17.11.25 ha stabilito che la firma dell’Amministratore su un contratto senza un mandato dell’assemblea non ha valore, e i terzi non possono vantare alcun diritto verso il condominio. L’Amministratore non può stipulare contratti che prevedono spese se non preventivate dall’ assemblea. E nel caso di spese urgenti queste devono essere ratificate sempre dall’ assemblea; in caso di mancanza di firma dell’Amministratore o della sola ratifica i terzi non possono vantare alcun diritto contro il condominio.

08/06/2026

Il Tribunale di Roma con la sentenza 5902 del 14.04.26 ha stabilito che non è il condominio a rispondere della mancata consegna dell’ elenco dei morosi ai creditori, ma è l’Amministratore a risponderne direttamente, in quanto i creditori hanno l’obbligo di agire prima contro i morosi e solo successivamente contro il restante condominio; e dato che l’ Amministratore è obbligato a tutelare il condominio deve comunicare la lista dei morosi, per evitare azioni legali da parte dei creditori verso tutto il condominio.

03/06/2026

Il Tribunale di Roma sez. VI civile, con la sentenza 2806 del 19.02.2026 ha stabilito che se il locatore pretende che il suo inquilino paghi le spese condominiali gli deve far visionare il bilancio e tutta la documentazione che attesta le spese. E in caso solo il locatore dopo aver visionato la documentazione può contestare quanto gli viene conteggiato. L’esibizione al locatore è prevista dall’art. 210 del codice di procedura civile.

25/05/2026

La Cassazione con la sentenza 12591 del 04.05.2026 ha stabilito che non sempre l’Amministratore è obbligato ad allegare l’invio di documenti alla convocazione, e che il diritto del Condòmino non viene danneggiato perché Lui può durante i giorni precedenti all’Assemblea chiedere all’ Amministratore di poter visione i documenti che riguardano gli o.d.g. presso il suo Studio. Tale sentenza riprende quanto già stabilito da altre sentenze negli anni precedenti. Secondo i Giudici il Condòmino ha il diritto di visionare i documenti e richiederne copia ma deve fare una richesta specifica all’ Amministratore su ciò che vuole visionare.

19/05/2026

Il Tribunale di Messina con la sentenza del 18.04.26 ha stabilito che le spese di servizi comuni non pagate sono di competenza del condominio proprietario dell’immobile al momento in cui il servizio è stato reso, e non deve essere tenuto in considerazione il momento in cui queste spese vengono accertate, perché è in quel momento che nasce l’obbligo di pagare. Però le spese di lite sempre secondo questa sentenza restano di competenza del proprietario dell’immobile nel momento che vengono accertate.

Ricordatevi domenica 10 maggio 2026 la RICERCA vi aspetta nelle piazze non fatela aspettare 🥰
07/05/2026

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06/05/2026

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05/05/2026

Il Tribunale di Napoli con la sentenza 4973/2026 di marzo ha stabilito che nella conferma dell’Amministratore non va ripetuto il suo compenso in quanto è già noto; questo perché il mandato è già in corso ed il corrispettivo fu comunicato al momento della prima nomina e pertanto non c’è nessuna violazione dell’ art. 1129 del c.c.; è solo per la nomina che deve essere comunicato e verbalizzato.

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Rome
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