02/06/2021
DECRETO SOSTEGNI BIS
Fondo perduto: le tre possibilità di accesso per i Professionisti
Con la pubblicazione del DL Sostegni Bis nella Gazzetta ufficiale del 25 maggio (quindi in vigore dal 26 maggio), è confermato il contributo a Fondo perduto per i professionisti.
Attualmente sono tre le misure per beneficiarne.
Ma per il momento è attiva solo la prima, cioè il rinnovo del contributo già percepito col primo Decreto Sostegni, mentre le altre due saranno soggette a un provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate e per la terza misura spettante, in caso di peggioramento dell'utile nel 2020, sarà necessario anche l'intervento del Ministero dell'Economia.
Ma riepiloghiamo:
Prima misura / Rinnovo del contributo del primo Decreto legge Sostegni
La prima misura, l'unica al momento realmente operativa, è quella che rinnova il contributo a Fondo perduto già previsto dal primo DL Sostegni (Dl 41 del 2021, convertito nella legge n. 69 del 2021).
In pratica i professionisti che hanno avuto accesso alla prima tranche del contributo (e non l'abbiano percepito indebitamente) hanno diritto anche al nuovo contributo a Fondo perduto, il cui importo sarà uguale a quello spettante per effetto del primo DL Sostegni.
Il rinnovo del beneficio sarà automatico: il nuovo contributo - si legge nel DL (articolo 1) - «è corrisposto dall'Agenzia dell'Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di Credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo». Per usufruirne è ovviamente necessario che la partita Iva risulti ancora attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni bis (26 maggio 2021).
Seconda misura / Calo del fatturato del 30% nel periodo aprile-marzo
C'è poi una seconda possibilità di ottenere il contributo a Fondo perduto **ed è alternativa alla prima*. Il DL Sostegni bis prevede infatti un'altra tipologia di contributo, che spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (si fa riferimento alla data di effettuazione dei servizi).
Per stabilire l'importo del contributo si prende in considerazione la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A questa differenza si applica poi una percentuale che è proporzionale all'entità dei compensi relativi al 2019 ed è pari al 90% in caso di compensi fino a 100mila euro; scende al 70% per compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro e si riduce ulteriormente per importi superiori.
Qualsiasi sia la percentuale da applicare, il contributo non potrà mai superare il tetto massimo di 150mila euro. Come nel caso precedente, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
La domanda, in via telematica, va inoltrata all'Agenzia delle Entrate dal diretto interessato o da un intermediario delegato al servizio del cosiddetto «cassetto fiscale». Le modalità per la trasmissione dell'istanza, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa devono essere definiti con provvedimento del direttore delle Entrate.
Se l'ammontare di tale beneficio (che abbiamo chiamato componente 2) supera quello spettante per effetto del rinnovo automatico del contributo a Fondo perduto definito dal primo Dl Sostegni, i relativi beneficiari hanno diritto ad un'integrazione del contributo ottenuto (componente 1). Per l'ottenimento delle integrazioni, le percentuali da applicare alla differenza dell'ammontare medio mensile del fatturato - calcolata facendo riferimento ai due periodi già menzionati - sono sempre proporzionali ai compensi percepiti, ma variano dal 60 al 20 % risultando dunque inferiori rispetto a quelle stabilite per chi non beneficia del contributo così come è delineato dal primo DL Sostegni (componente 1).
Terza misura / Risultato economico
La terza possibilità di usufruire del contributo a Fondo perduto scatta se dal confronto del 2020 rispetto al 2019 il professionista ha registrato un peggioramento del risultato economico di esercizio (cioè, se c'è stata una consistente riduzione dell'utile rispetto all'anno precedente).
La misura del peggioramento del risultato economico che apre le porte al contributo a Fondo perduto deve essere determinata dal Ministero dell'Economia. Anche in questo caso l'importo massimo del beneficio non può superare la soglia dei 150mila euro. La domanda va trasmessa all'Agenzia dell'Entrate, previa emanazione di un provvedimento del Direttore dell'amministrazione finanziaria. Il provvedimento definirà tutti i dettagli, compresa la scadenza entro cui inviare le istanze.