17/05/2023
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Elevato il dal 30% all'80% della per uno solo dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro.
L’aumento avviene a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i primi 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in in caso di o di ) del .
📌 La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai , sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di o, in alternativa, di successivamente al 31 dicembre 2022.
Il mese indennizzato all'80% della retribuzione va inteso come uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Si precisa che la fruizione "alternata" tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso , come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
📌 Se un è lavoratore dipendente e l'altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Online le istruzioni per i e le : https://bit.ly/42Xs1vS