17/06/2026
Con l’Ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione é tornata ad affrontare un tema particolarmente rilevante per il mondo delle professioni contabili ovvero la validità dei contratti aventi ad oggetto attività di tenuta della contabilità, elaborazione dati e predisposizione delle dichiarazioni fiscali quando tali prestazioni vengono svolte da soggetti privi dell’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La decisione assume particolare importanza in un contesto nel quale il contrasto all’abusivismo professionale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la tutela dei contribuenti, la qualità delle prestazioni professionali e la certezza dei rapporti giuridici.
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 18764/2026 apre inevitabilmente una riflessione anche sul ruolo delle società che operano nel settore del data entry contabile e fiscale, attività che nel corso degli anni ha conosciuto una notevole diffusione, soprattutto tra le piccole imprese e i professionisti.
La sentenza evidenzia infatti che la tenuta della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, se esercitate in modo abituale, organizzato e remunerato da soggetti privi della prescritta iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possono integrare gli estremi dell’esercizio abusivo della professione. Ne consegue che una società di data entry che, in assenza di un professionista abilitato, svolga direttamente tali attività potrebbe esporsi non soltanto a profili di responsabilità penale, ma anche alla nullità dei rapporti contrattuali instaurati con i clienti.
Il rischio giuridico appare particolarmente significativo per quelle strutture che si presentano sul mercato come alternative agli studi professionali, offrendo servizi completi di contabilità e fiscalità senza il coinvolgimento stabile di un professionista iscritto all’Albo. In una simile situazione, il cliente potrebbe trovarsi ad aver affidato i propri adempimenti a un soggetto che, secondo l’interpretazione della Cassazione, non possiede il titolo necessario per svolgere determinate prestazioni, con conseguenze potenzialmente rilevanti sia sul piano civilistico sia su quello tributario.
La classificazione camerale dell’attività come “data entry” o servizio amministrativo non sembra quindi costituire una tutela assoluta per la quale la Cassazione richiama definitivamente il principio consolidato secondo cui occorre verificare in concreto ciò che viene realmente svolto.
Se dietro l’etichetta del data entry si nasconde una vera e propria gestione contabile ma anche fiscale del cliente, la qualificazione giuridica dell’attività potrebbe risultare molto diversa da quella formalmente dichiarata.
Per questo motivo la sentenza rappresenta un importante segnale per il settore. Le società che operano nell’elaborazione dati dovranno prestare particolare attenzione alla delimitazione delle proprie attività, evitando di sconfinare in ambiti riservati alle professioni regolamentate oppure garantendo la presenza e il coinvolgimento effettivo di professionisti abilitati. Al tempo stesso, imprese e contribuenti sono chiamati a verificare con attenzione le qualifiche dei soggetti ai quali affidano la gestione della propria contabilità e degli adempimenti fiscali.
Con l’Ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione é tornata ad affrontare un tema particolarmente rilevante per il mondo delle professioni