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La pubblicazione della circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio importante...
09/08/2026

La pubblicazione della circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio importante per associazioni e società sportive dilettantistiche, precisando che non introduce alcuna nuova disciplina ma fornisce chiarimenti e istruzioni operative agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria con l’obiettivo di assicurare uniformità nell’attività di controllo e nell’applicazione delle norme introdotte dalla riforma dello sport.
La necessità di mettere ordine interpretativo appare particolarmente comprensibile considerando che, a distanza di tre anni dall’entrata in vigore della parte principale del Decreto Legislativo 36/2021, continuano a emergere situazioni nelle quali ASD e SSD sembrano operare facendo riferimento a schemi, procedure e modalità di gestione che appartenevano alla disciplina precedente.
Per ASD e SSD, dunque, il messaggio della circolare n. 7/E dovrebbe essere letto non come un semplice documento tecnico, ma come un invito a effettuare un vero e proprio “tagliando” della propria organizzazione. Occorre verificare gli statuti, i contratti, le mansioni effettivamente svolte, le qualificazioni dei collaboratori, i rimborsi, le procedure di pagamento e la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali.
Leggi l'analisi completa della circolare su www.StudioMultiservizi.biz

La pubblicazione della circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio importante per associazioni e società sportive

Il regime forfettario applicabile alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (O...
06/08/2026

Il regime forfettario applicabile alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) é disciplinato dall'articolo 86 del Codice del Terzo Settore che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito imponibile.
Secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, il risultato ottenuto costituisce la base imponibile teorica sulla quale calcolare le imposte. In luogo del tradizionale criterio analitico, basato sulla differenza tra ricavi e costi effettivi, il comma 3 prevede che il reddito viene determinato applicando ai ricavi derivanti dalle attività commerciali abbiano percentuali di redditività fissate dalla legge pari al 3% per le APS e all'1% per le ODV.
Il comma 4 svolge una funzione di raccordo tra il regime ordinario e quello forfettario, disciplinando il trattamento dei componenti positivi e negativi di reddito.
Il comma 5 introduce il principio dell'accelerazione dell'imputazione temporale.
Il comma 6 completa il coordinamento tra i due regimi, riconoscendo espressamente il diritto dell'associazione a conservare le perdite fiscali maturate durante il regime ordinario anche dopo l'ingresso nel regime forfettario.
Leggi l'analisi completa dell'articolo 86 del Dlgs 117/2027 su www.StudioMultiservizi.biz

Il regime forfettario applicabile alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) é disciplinato dall'articolo 86

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per beneficiare dell'esclusione dall'addizionale Irpef del 10%...
31/07/2026

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per beneficiare dell'esclusione dall'addizionale Irpef del 10% applicabile ai bonus, alle stock option e alle altre componenti della retribuzione variabile riconosciute nel settore finanziario.
Le nuove istruzioni, contenute nel provvedimento n. 223895, danno attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 e trovano applicazione per le remunerazioni corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La disciplina interessa banche, intermediari finanziari e gli altri soggetti operanti nel comparto finanziario che corrispondono compensi variabili ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'addizionale del 10%, prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 78/2010, può non essere applicata purché vengano rispettate specifiche condizioni stabilite dalla normativa.
Il beneficio non richiede alcuna iniziativa da parte del percettore della remunerazione poiché l'intero adempimento ricade sul sostituto d'imposta, che deve effettuare un versamento a favore di uno o piú Enti del Terzo Settore.
Per poter usufruire dell'esclusione dall'addizionale, l'importo complessivamente destinato agli ETS deve risultare almeno pari al doppio dell'imposta che sarebbe stata dovuta sull'insieme delle remunerazioni variabili erogate nel periodo d'imposta.
Le somme erogate a favore di organizzazioni indipendenti impegnate in attività di interesse generale rappresentano infatti un elemento che può rafforzare la dimensione sociale (Social) dei criteri ESG, dimostrando l'impegno concreto dell'impresa verso il territorio e la collettività.
Le somme erogate a favore di organizzazioni indipendenti impegnate in attività di interesse generale rappresentano infatti un elemento che può rafforzare la dimensione della società dei criteri di sostenibilità.
Destinare parte delle risorse a organizzazioni impegnate nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia del patrimonio naturale e parte a enti che promuovono l'inclusione sociale, il sostegno alle persone fragili, la formazione o altre attività di promozione sociale, consente di esprimere un impegno piú ampio verso i principi della sostenibilità. Una distribuzione equilibrata delle erogazioni tra iniziative ambientali (Environmental nei criteri ESG) oltre che sociali (Social nei criteri ESG).
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L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per beneficiare dell'esclusione dall'addizionale Irpef del 10% applicabile ai bonus, alle stock

Il concordato preventivo biennale continua a rappresentare uno degli strumenti più rilevanti messi a disposizione dei co...
22/07/2026

Il concordato preventivo biennale continua a rappresentare uno degli strumenti più rilevanti messi a disposizione dei contribuenti per favorire una maggiore certezza nei rapporti con il Fisco.
Le modifiche introdotte per il biennio 2026-2027 confermano la volontà del Governo di rendere questo istituto sempre più efficace, premiando chi sceglie un percorso di trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria.
Il beneficio più significativo resta quello che ha caratterizzato il concordato sin dalla sua introduzione: il reddito effettivamente conseguito oltre quello concordato non viene assoggettato a tassazione.
Di particolare interesse é anche il rafforzamento delle tutele nei confronti dell'attività di controllo poiché chi aderisce al concordato non é soggetto agli accertamenti presuntivi previsti dall'articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, uno degli strumenti più utilizzati dall'Amministrazione finanziaria ma soprattutto la tutela opera nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, in specifiche circostanze, anche nei confronti della Guardia di Finanza.
Nel complesso, il concordato preventivo biennale si conferma uno strumento capace di coniugare certezza fiscale, semplificazione amministrativa e convenienza economica infatti le recenti modifiche dimostrano come il legislatore abbia scelto di perfezionare progressivamente l'istituto, rendendolo sempre più aderente alle esigenze di imprese e professionisti. Un'impostazione che contribuisce a rafforzare il rapporto di fiducia tra Stato e contribuente e che rappresenta uno degli interventi più significativi dell'attuale Governo nel percorso di modernizzazione del sistema tributario.
Leggi l'articolo completo compreso approfondimento su incidenza dell'iperammortamento su www.StudioMultiservizi.biz

Il concordato preventivo biennale continua a rappresentare uno degli strumenti più rilevanti messi a disposizione dei contribuenti per favorire una maggiore

La Commissione europea due settimane fa ovvero il 3 luglio, ha adottato un nuovo atto delegato con cui vengono rivisti g...
14/07/2026

La Commissione europea due settimane fa ovvero il 3 luglio, ha adottato un nuovo atto delegato con cui vengono rivisti gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), predisposti dall'EFRAG, insieme al nuovo VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard), lo standard volontario destinato alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione obbligatoria della rendicontazione di sostenibilità. Il provvedimento dovrà ora completare l'iter di approvazione presso il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.
Uno degli interventi più significativi consiste nella riduzione di circa il 61% dei datapoint obbligatori previsti dagli standard, con una più netta distinzione tra informazioni obbligatorie e facoltative. Viene inoltre attribuito maggiore rilievo ai dati quantitativi rispetto alle descrizioni narrative e viene rafforzato l'approccio "top-down" nell'applicazione del principio della doppia materialità. In sostanza, le imprese saranno chiamate a focalizzare la rendicontazione sugli impatti, sui rischi e sulle opportunità realmente significativi, evitando di inserire informazioni prive di concreta rilevanza soltanto per finalità prudenziali.
Il nuovo calendario previsto dalla disciplina europea conferma che gli ESRS revisionati diventeranno obbligatori per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027, lasciando comunque alle imprese la possibilità di procedere ad un'applicazione anticipata già con riferimento ai bilanci del 2026.
Sul tema della semplificazione degli adempimenti e dell'evoluzione della normativa europea in materia fiscale e societaria si rinvia anche agli approfondimenti già pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz dedicati alle recenti riforme che stanno interessando il rapporto tra imprese, amministrazione e legislazione europea.

La Commissione Europea due settimane fa ovvero il 3 luglio, ha adottato un nuovo atto delegato con cui vengono rivisti gli European Sustainability Reporting

Il regime di adempimento collaborativo trova il proprio fondamento nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 20...
09/07/2026

Il regime di adempimento collaborativo trova il proprio fondamento nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 2015, nato con l'obiettivo di instaurare un rapporto di cooperazione stabile tra Amministrazione finanziaria e imprese.
Negli ultimi anni tale istituto ha ricevuto un significativo impulso grazie alla legge delega n. 111 del 2023 sulla riforma fiscale, successivamente attuata attraverso i decreti legislativi n. 221 del 2023 e n. 108 del 2024, che hanno ampliato gli strumenti di compliance e rafforzato il sistema di gestione del rischio fiscale.
Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dalla riforma vi é il potenziamento del Tax Control Framework (TCF), il sistema interno attraverso il quale le imprese individuano, misurano, gestiscono e controllano i rischi fiscali.
La normativa oggi impone ai soggetti che intendono aderire al regime collaborativo non soltanto l'adozione del TCF, ma anche la sua certificazione, prevedendo inoltre la mappatura obbligatoria dei rischi derivanti dall'applicazione dei principi contabili.
Per garantire uniformità operativa, il legislatore ha affidato all'Agenzia delle Entrate il compito di predisporre specifiche linee guida destinate ad accompagnare le imprese nella costruzione e nell'aggiornamento del sistema di controllo fiscale.
A tale scopo, nel 2024 é stato istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), incaricato di approfondire le principali casistiche contabili suscettibili di generare rischi fiscali e di predisporre documenti tecnici da allegare progressivamente alle linee guida.
Le prime linee guida sono state approvate nel gennaio 2025 e successivamente integrate con ulteriori provvedimenti emanati nell'agosto 2025 e nel gennaio 2026 affrontando diversi temi di particolare complessità, tra i quali il trattamento fiscale dei commodity swap, il diritto di superficie, i prestiti obbligazionari convertibili a tasso zero, le operazioni di Business Combination Under Common Control e i piani di stock option per le imprese che applicano i principi contabili nazionali.
Con il nuovo provvedimento del 6 luglio 2026 il quadro viene ulteriormente ampliato attraverso due nuove fattispecie considerate particolarmente rilevanti, leggi l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

Il regime di adempimento collaborativo trova il proprio fondamento nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 2015, nato con l'obiettivo di instaurare

Lo scorso 8 febbraio la Corte di Cassazione si é espressa nuovamente confermando e ribadito un principio destinato ad in...
07/07/2026

Lo scorso 8 febbraio la Corte di Cassazione si é espressa nuovamente confermando e ribadito un principio destinato ad incidere sulla gestione degli impianti sportivi dilettantistici e più in generale sulla corretta applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
La pronuncia in oggetto contenuta nell'ordinanza n. 2768 distingue in modo netto la propaganda istituzionale svolta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche dalla pubblicità effettuata nell'interesse di soggetti terzi, confermando che il semplice inserimento di un marchio aziendale all'interno di un impianto sportivo può integrare il presupposto impositivo quando il messaggio risulta idoneo a raggiungere un pubblico indeterminato.
In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la decisione veniva completamente ribaltata in appello. Purtroppo la Corte di Cassazione ha confermato integralmente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ritenendo corretto l'assoggettamento all'imposta. Secondo i giudici di legittimità, il punto centrale non é rappresentato dalla funzione dichiarata del manufatto, bensì dalla concreta capacità del messaggio di svolgere una funzione promozionale.
La conseguenza di questa interpretazione é l'assunzione di rilevanza pubblicitaria anche solo uno striscione nato con finalità tecniche se il marchio esposto diventa uno strumento di promozione commerciale e non assume rilievo la volontà soggettiva dell'impresa quindi ma esclusivamente l'effetto oggettivo che il messaggio produce nei confronti del pubblico.
quando gli spazi dell'impianto vengono concessi ad aziende sponsor o ad altri operatori economici affinché promuovano i propri marchi o prodotti, il messaggio pubblicitario non é più riconducibile all'ente sportivo ma ad un soggetto terzo quindi in tale situazione viene meno la finalità istituzionale dell'esenzione e prevale la natura commerciale dell'attività, con conseguente applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
La pronuncia conferma l'indirizzo rigoroso della giurisprudenza di legittimità e contribuisce a delineare un quadro interpretativo più ostico al reperimento di risorse per le associazioni sportive che invece necessiterebbero di una serie di interventi agevolativi espliciti che sicuramente porterebbero il costo di frequentazione ad abbassarsi per le famiglie e gli sportivi più assidui.

Lo scorso 8 febbraio la Corte di Cassazione si é espressa nuovamente confermando e ribadito un principio destinato ad incidere sulla gestione degli impianti

Il 21 ottobre 2021 il mondo dello sport natatorio, sia italiano che europeo, si ritrovò travolto dalla sentenza della Co...
26/06/2026

Il 21 ottobre 2021 il mondo dello sport natatorio, sia italiano che europeo, si ritrovò travolto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 21 ottobre 2021 causa C-373/19, discriminatoria e vessatoria nei confronti del nuoto.
La sentenza era derivante da una lettura rigorosa delle norme IVA europee, che la Corte aveva applicato in modo uniforme, escludendo però attività sportive "ricreative" dall'esenzione riservata all'insegnamento scolastico o universitario.
La causa C-373/19 riguardava una scuola di nuoto che chiedeva di poter applicare l'esenzione IVA (prevista dall'art. 132 della Direttiva IVA 2006/112/CE per le prestazioni di "insegnamento scolastico o universitario").
La Corte ha stabilito un criterio molto stretto secondo cui per beneficiare dell'esenzione, l'insegnamento deve trasmettere un insieme ampio e diversificato di conoscenze su una vasta gamma di materie.
Secondo i giudici quindi, il nuoto così come altri corsi sportivi di carattere prettamente fisico o ricreativo, non avrebbe le caratteristiche di un "sistema integrato di trasmissione di conoscenze" tipico della scuola o dell'università.
Il legislatore italiano ha cercato di rispondere a questa situazione, infatti dal 17 agosto 2023 é entrata in vigore una nuova norma (art. 36-bis del D.L. 75/2023 convertito nella L. 112/2023) che prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese da organismi senza fine di lucro.
Il citato D.L. 75/2023 e quindi con l'introduzione dell'art. 36-bis, entrando in vigore ha definitivamente stabilito il regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport (art. 10, comma 1, n. 27-ter, D.P.R. 633/1972) e maggiormente da sottolineare che ha fornito una copertura normativa che mancava dal 2021, cercando di mettere al sicuro le ASD/SSD dalle contestazioni retroattive dell'Agenzia delle Entrate.
Tutto ciò per discostarci dalla recentissima pronuncia della Cassazione ovvero l'ordinanza 20063 del 16 giugno 2026 che accoglie il ricorso principale dell'Agenzia su applicazione dell'Iva 22% e sulle sanzioni.
Il commento alla sentenza non può che essere profondamente critico (prima ancora che preoccupante) e vi invitiamo a leggere l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

Il 21 ottobre 2021 il mondo dello sport natatorio, sia italiano che europeo, si ritrovò travolto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Per consentire ai richiedenti di conoscere l'esito della propria istanza nonché gli importi da corrispondere ed il calen...
24/06/2026

Per consentire ai richiedenti di conoscere l'esito della propria istanza nonché gli importi da corrispondere ed il calendario delle scadenze previste dal piano di definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha iniziato a rendere disponibili le Comunicazioni delle somme dovute ai contribuenti che hanno presentato domanda di adesione lo scorso mese di aprile.
Gli esiti sono consultabili nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per tutti coloro che hanno trasmesso la richiesta tramite accesso autenticato con SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi mentre per professionisti e imprese rimane disponibile anche l'accesso mediante le credenziali dell'Agenzia delle Entrate.
Tra le funzionalità messe a disposizione dall'Agente della riscossione vi é anche la possibilità di attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente mediante mandato SDD. La richiesta può essere effettuata presso gli sportelli oppure utilizzando l'apposito servizio telematico disponibile nell'area riservata del sito istituzionale.
La Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge n. 199/2025, rappresenta uno degli strumenti più rilevanti adottati negli ultimi anni per favorire la regolarizzazione dei debiti fiscali e contributivi.
Come per le precedenti rottamazioni, il beneficio principale consiste nella possibilità di estinguere il debito versando esclusivamente il capitale residuo e le spese eventualmente sostenute per notifiche e procedure esecutive infatti vengono integralmente stralciati interessi di mora, sanzioni, aggi e ulteriori oneri accessori previsti dalla normativa ordinaria.
Si attende ora soltanto la rottamazione dei tributi locali che consente ai Comuni di regolarizzare i debiti verso il loro ente locale, come IMU e TARI, multe stradali, imposta di soggiorno e canoni patrimoniali senza applicare sanzioni e interessi.

Per consentire ai richiedenti di conoscere l'esito della propria istanza nonché gli importi da corrispondere ed il calendario delle scadenze previste dal

La direttiva europea in materia di criptovalute ha ampliato il sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati memb...
23/06/2026

La direttiva europea in materia di criptovalute ha ampliato il sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri introducendo l’obbligo di scambio automatico delle informazioni raccolte dai prestatori di servizi per le cripto-attività. Tale evoluzione si inserisce in un quadro internazionale già delineato dall’OCSE attraverso il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), modello che disciplina la raccolta e la trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate con asset digitali. L’Italia ha aderito a tale sistema sottoscrivendo il 20 novembre 2024 l’Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico delle informazioni sulle cripto-attività. Il decreto legislativo n. 194/2025 ha poi tradotto tali impegni internazionali in norme nazionali, demandando all’Agenzia delle Entrate la definizione degli aspetti operativi attraverso uno specifico provvedimento attuativo. L’intervento normativo rappresenta un ulteriore passo nel processo di modernizzazione dei controlli tributari e di rafforzamento della trasparenza fiscale internazionale, in un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione delle cripto-attività e dalla necessità di contrastare fenomeni di evasione e occultamento patrimoniale che potrebbero svilupparsi attraverso strumenti digitali difficilmente monitorabili con i tradizionali sistemi di controllo.
L’introduzione di queste regole conferma la volontà delle istituzioni europee e nazionali di costruire un sistema fiscale adeguato all’evoluzione dell’economia digitale. In tale contesto, l’azione del Governo si inserisce in un percorso di progressivo rafforzamento della cooperazione internazionale e di contrasto all’evasione fiscale, perseguendo al contempo l’obiettivo di garantire certezza normativa agli operatori che operano nel settore delle cripto-attività. L’intervento si collega ad altri recenti provvedimenti finalizzati alla digitalizzazione dei controlli e allo scambio internazionale delle informazioni fiscali, temi già approfonditi nelle pubblicazioni di Studio Multiservizi dedicate alla cooperazione amministrativa, agli obblighi di monitoraggio fiscale e all’evoluzione della fiscalità internazionale. Anche in questo caso emerge la tendenza verso un sistema sempre più integrato, nel quale la circolazione delle informazioni tra amministrazioni rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare equità fiscale e tutela dei contribuenti che rispettano correttamente gli obblighi tributari.

La direttiva europea in materia di criptovalute ha ampliato il sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri introducendo l'obbligo di scambio

Indirizzo

Via Flavio Domiziano 10
Rome
00145

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Martedì 10:00 - 20:00
Mercoledì 10:00 - 20:00
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