Studio Multiservizi - Advising, Consulting, Management

  • Casa
  • Italia
  • Rome
  • Studio Multiservizi - Advising, Consulting, Management

Studio Multiservizi - Advising, Consulting, Management Studio Multiservizi

Con l’Ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione é tornata ad affrontare un tema particolarmente rilev...
17/06/2026

Con l’Ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione é tornata ad affrontare un tema particolarmente rilevante per il mondo delle professioni contabili ovvero la validità dei contratti aventi ad oggetto attività di tenuta della contabilità, elaborazione dati e predisposizione delle dichiarazioni fiscali quando tali prestazioni vengono svolte da soggetti privi dell’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La decisione assume particolare importanza in un contesto nel quale il contrasto all’abusivismo professionale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la tutela dei contribuenti, la qualità delle prestazioni professionali e la certezza dei rapporti giuridici.
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 18764/2026 apre inevitabilmente una riflessione anche sul ruolo delle società che operano nel settore del data entry contabile e fiscale, attività che nel corso degli anni ha conosciuto una notevole diffusione, soprattutto tra le piccole imprese e i professionisti.
La sentenza evidenzia infatti che la tenuta della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, se esercitate in modo abituale, organizzato e remunerato da soggetti privi della prescritta iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possono integrare gli estremi dell’esercizio abusivo della professione. Ne consegue che una società di data entry che, in assenza di un professionista abilitato, svolga direttamente tali attività potrebbe esporsi non soltanto a profili di responsabilità penale, ma anche alla nullità dei rapporti contrattuali instaurati con i clienti.
Il rischio giuridico appare particolarmente significativo per quelle strutture che si presentano sul mercato come alternative agli studi professionali, offrendo servizi completi di contabilità e fiscalità senza il coinvolgimento stabile di un professionista iscritto all’Albo. In una simile situazione, il cliente potrebbe trovarsi ad aver affidato i propri adempimenti a un soggetto che, secondo l’interpretazione della Cassazione, non possiede il titolo necessario per svolgere determinate prestazioni, con conseguenze potenzialmente rilevanti sia sul piano civilistico sia su quello tributario.
La classificazione camerale dell’attività come “data entry” o servizio amministrativo non sembra quindi costituire una tutela assoluta per la quale la Cassazione richiama definitivamente il principio consolidato secondo cui occorre verificare in concreto ciò che viene realmente svolto.
Se dietro l’etichetta del data entry si nasconde una vera e propria gestione contabile ma anche fiscale del cliente, la qualificazione giuridica dell’attività potrebbe risultare molto diversa da quella formalmente dichiarata.
Per questo motivo la sentenza rappresenta un importante segnale per il settore. Le società che operano nell’elaborazione dati dovranno prestare particolare attenzione alla delimitazione delle proprie attività, evitando di sconfinare in ambiti riservati alle professioni regolamentate oppure garantendo la presenza e il coinvolgimento effettivo di professionisti abilitati. Al tempo stesso, imprese e contribuenti sono chiamati a verificare con attenzione le qualifiche dei soggetti ai quali affidano la gestione della propria contabilità e degli adempimenti fiscali.

Con l’Ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione é tornata ad affrontare un tema particolarmente rilevante per il mondo delle professioni

Entra in vigore il regolamento che disciplina la nozione di contributo di "entità significativa" a carico dello Stato, d...
16/06/2026

Entra in vigore il regolamento che disciplina la nozione di contributo di "entità significativa" a carico dello Stato, dando attuazione ai commi 857 e 858 dell'articolo 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Il provvedimento si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della trasparenza amministrativa e del controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche promosso dall'attuale Governo, con l'obiettivo di garantire che i fondi erogati dallo Stato siano effettivamente destinati alle finalità per le quali sono stati concessi e che i progetti finanziati vengano concretamente realizzati. Il regolamento attribuisce un ruolo particolarmente rilevante agli organi di controllo interno di società, enti, altri organismi e delle fondazioni che beneficiano di contributi pubblici qualificati come "di entità significativa".
L'entità significativa non viene determinata soltanto in base all'importo assoluto del contributo, ma sulla base di due criteri cumulativi previsti dall'articolo 1 del DPCM n. 84/2026 che prevede la identificazione soggettiva del contributo da considerarsi di "entità significativa" quando é erogato da un'Amministrazione centrale dello Stato o da una società direttamente partecipata in misura maggioritaria dallo Stato oppure da un ente pubblico non economico vigilato da un Ministero ed é destinato alla realizzazione di finalità o specifici progetti di interesse pubblico. E' previsto anche un requisito oggettivo del contributo laddove superi 1 milione di euro annui oppure se inferiore a 1 milione di euro, rappresenta almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.
Per le ASD, le SSD, le APS, gli ETS e le fondazioni che ricevono contributi pubblici, sarà quindi necessario effettuare annualmente una verifica preventiva del rapporto tra contributi ricevuti e volume complessivo delle entrate, per comprendere se scattano gli obblighi di nomina dell'organo di controllo e di trasmissione della relazione al MEF.
La nuova disciplina rappresenta un ulteriore tassello nel processo di modernizzazione e responsabilizzazione della gestione delle risorse pubbliche perpetrando l'introduzione di controlli più incisivi e di obblighi informativi strutturati rispondendo all'esigenza di garantire maggiore efficienza nell'impiego dei fondi statali e di rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione pubblica, enti beneficiari e cittadini. La tematica si collega ad altri approfondimenti pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz dedicati ai controlli sugli enti beneficiari di contributi pubblici, alla disciplina degli enti del Terzo Settore e alle recenti misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di monitoraggio della spesa pubblica, confermando una crescente attenzione del legislatore verso la corretta rendicontazione delle risorse provenienti dalla fiscalità generale.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2026 del DPCM n. 84/2026, entra in vigore il regolamento che disciplina la nozione di

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 dello schema di decreto legislativo correttivo...
15/06/2026

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 dello schema di decreto legislativo correttivo denominato "Omnibus", il Governo prosegue il percorso di affinamento della riforma fiscale e del Terzo Settore, intervenendo negli ambiti tipici dell'ordinamento tributario e della fiscalità internazionale in adempimento collaborativo. Tra le disposizioni di maggiore interesse per gli Enti del Terzo Settore figura l'introduzione del nuovo articolo 82-bis del D.lgs. 117/2017 ovvero il Codice del Terzo Settore, destinato a disciplinare in modo specifico il trattamento IRAP delle APS e degli altri ETS, escludendo ovviamente le imprese sociali che hanno un loro inquadramento fiscale degli utili e delle riserve tipiche.
L'intervento normativo nasce dall'esigenza di garantire certezza applicativa in una fase particolarmente delicata per il mondo del non profit, chiamato ad applicare le nuove regole fiscali previste dalla riforma del Terzo Settore. Come già evidenziato in altri approfondimenti pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz dedicati all'entrata in vigore ormai dal 2022 del regime fiscale degli ETS, uno dei principali problemi interpretativi riguarda il coordinamento tra le nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore e le norme tributarie tradizionali.
Ai fini IRES gli Enti del Terzo Settore dovranno applicare le nuove disposizioni contenute nell'articolo 79 del Codice del Terzo Settore, ai fini IRAP continueranno ad utilizzare i criteri tradizionali previsti dal TUIR per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali.
Si tratta di una soluzione pragmatica che testimonia la volontà dell'attuale Governo di continuare ad accompagnare il Terzo Settore verso un nuovo assetto fiscale con gradualità e attenzione alle esigenze operative degli enti stessi, evitando incertezze interpretative e potenziali aggravi amministrativi. L'intervento conferma l'impegno dell'Esecutivo nel completamento della riforma del Terzo Settore attraverso misure correttive che, pur mantenendo invariati gli obiettivi di armonizzazione a livello europeo modernizzando il sistema nazionale, tengono conto delle esigenze concrete degli enti e della necessità di garantire un quadro normativo stabile, chiaro e sostenibile.
Al fine di coordinare perfettamente l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli ETS con le altre disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, assicurando coerenza sistematica nonché efficienza attraverso una maggiore certezza del diritto, la nuova disposizione decorrerà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 dello schema di decreto legislativo correttivo denominato "Omnibus", il Governo

Facendo seguito all'articolo pubblicato ieri sulla esenzione imposta di successione per quote di SRL, vediamo come si é ...
09/06/2026

Facendo seguito all'articolo pubblicato ieri sulla esenzione imposta di successione per quote di SRL, vediamo come si é espressa l'Agenzia delle Entrare riguardo la stessa fattispecie ma in riferimento alle quote di una SNC con la risposta ad interpello n. 116/2026, fornendo chiarimenti significativi in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni prevista per il trasferimento di partecipazioni societarie ai discendenti.
L'intervento interpretativo riguarda il trasferimento ai figli della sola nuda proprietà delle quote di una società di persone, con contestuale riserva dell'usufrutto in favore del genitore imprenditore.
Nel caso analizzato tale requisito non risultava soddisfatto poiché dall'esame delle clausole contenute nei patti di famiglia emergeva infatti che il disponente, pur avendo trasferito formalmente le quote ai figli, continuava a detenere il controllo sostanziale delle società, mantenendo i principali poteri decisionali e gestionali. In tale contesto i figli non assumevano un ruolo effettivo nella conduzione dell'impresa, limitandosi a detenere una posizione giuridica priva della concreta possibilità di incidere sulla gestione aziendale.
L'Agenzia conclude quindi che l'esenzione prevista dall'articolo 3 comma 4-ter del TUSD non possa essere riconosciuta quando il trasferimento delle partecipazioni non realizza un autentico passaggio generazionale; la continuità dell'impresa deve infatti essere garantita attraverso il reale subentro dei discendenti nelle funzioni e nelle responsabilità imprenditoriali.
L'orientamento espresso conferma una linea interpretativa sempre più attenta alla sostanza economica delle operazioni rispetto al mero dato formale e si inserisce nel più ampio quadro delle misure volte a favorire la stabilità delle imprese familiari italiane ed in questa direzione si collocano anche numerosi interventi normativi e fiscali sostenuti dall'attuale Governo, orientati a preservare la continuità aziendale, incentivare il ricambio generazionale e salvaguardare il patrimonio produttivo nazionale, riconosciuto come elemento fondamentale per la crescita economica e occupazionale del Paese.
Leggi l'articolo completo di due casi di specie su www.StudioMultiservizi.biz

Facendo seguito all'articolo pubblicato ieri sulla esenzione imposta di successione per quote di SRL, vediamo come si é espressa l'Agenzia delle Entrare

La scorsa settimana l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 115/2026 che offre alcuni spunti ...
08/06/2026

La scorsa settimana l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 115/2026 che offre alcuni spunti interessanti per riflettere sulle strategie utilizzabili per trasferire il patrimonio ai figli evitando future criticità gestionali e successorie. Come sempre sostenuto nelle nostre pubblicazioni, la pianificazione del passaggio generazionale rappresenta uno dei temi più delicati per le famiglie che possiedono patrimoni immobiliari significativi. Una corretta programmazione consente spesso di ridurre conflitti tra eredi, semplificare la gestione degli immobili e garantire continuità nella valorizzazione del patrimonio.
L'Amministrazione finanziaria ha contestato un'operazione nella quale una holding veniva conferita in una nuova società prima della donazione ai figli, rilevando che il patrimonio netto della nuova società risultava enormemente inferiore rispetto al valore effettivo delle partecipazioni sottostanti. Secondo l'Agenzia, tale schema generava un abbattimento artificioso della base imponibile ai fini dell'imposta di donazione e configurava un vantaggio fiscale indebito. Il messaggio che emerge dalla risposta é molto chiaro ovvero che la costituzione di una società poco prima del trasferimento generazionale non può avere come finalità prevalente la riduzione dell'imposta di successione o donazione.
Al di là delle valutazioni tecniche e delle opportunità offerte dagli strumenti di pianificazione patrimoniale, non può essere ignorato il crescente dibattito politico sul tema della tassazione delle successioni e dei patrimoni familiari. Destano particolare preoccupazione le periodiche proposte provenienti da alcune forze di opposizione che mirano ad aumentare il prelievo fiscale sui beni trasferiti agli eredi attraverso forme più o meno esplicite di "patrimoniale successoria". Si tratta di una prospettiva che suscita perplessità in molti contribuenti, soprattutto se si considera che gli immobili oggetto di successione sono spesso il risultato di redditi già assoggettati ad imposizione fiscale al momento della loro produzione, acquistati con risorse già tassate e successivamente gravati, per decenni, da imposte patrimoniali e tributi locali quali IMU, TARI e altre forme di prelievo. In tale contesto, una ulteriore tassazione al momento del trasferimento generazionale rischierebbe di essere percepita come una duplicazione, se non addirittura una triplicazione, del carico fiscale sul medesimo patrimonio.
L'attuale assetto normativo italiano, confermato anche dalle recenti scelte dell'attuale Governo, continua invece a riconoscere l'importanza della tutela del risparmio delle famiglie e della continuità patrimoniale tra generazioni, mantenendo franchigie particolarmente elevate per i trasferimenti tra genitori e figli. Una scelta che appare coerente con il principio costituzionale di tutela del risparmio e con l'esigenza di evitare che patrimoni costruiti nel corso di una vita di lavoro vengano progressivamente erosi da un susseguirsi di imposizioni fiscali. Tutto ciò al fine di consentire di programmare il passaggio generazionale senza compromettere la stabilità delle attività economiche. Di pari passo l'obiettivo perseguito dal legislatore é quello di evitare che eventi successori possano determinare la dispersione di patrimoni costruiti nel corso di intere generazioni.
Per questo motivo, una corretta pianificazione successoria non rappresenta soltanto uno strumento di efficienza fiscale, ma anche una forma di tutela del patrimonio familiare rispetto a possibili future evoluzioni normative che potrebbero incidere in misura significativa sui trasferimenti generazionali.
Leggi l'articolo completo di due casi di specie su www.StudioMultiservizi.biz

La scorsa settimana l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 115/2026 che offre alcuni spunti interessanti per riflettere sulle

La sostenibilità aziendale ha smesso di essere una questione di marketing con l'entrata in vigore del D.Lgs. 125 del 6 s...
05/06/2026

La sostenibilità aziendale ha smesso di essere una questione di marketing con l'entrata in vigore del D.Lgs. 125 del 6 settembre 2024 con il quale la rendicontazione ESG (Environmental-Social-Governance) é diventata un obbligo normativo stringente e altamente codificato per le grandi imprese e le PMI quotate. Non parliamo più di un report separato e volontario poiché le nuove informazioni devono essere inserite in un'apposita sezione della relazione sulla gestione.
La legge richiede esattamente che i board aziendali affrontino il principio della doppia materialità ovvero non basta più raccontare cosa fa l'azienda per il mondo ma occorre un'analisi bidirezionale che illustri l'impatto (positivo o negativo) dell'impresa sull'ambiente e sulla società e come i cambiamenti ambientali, sociali e di governance influiscono sull'andamento finanziario, sui risultati e sulla situazione dell'impresa stessa.
La vera sfida per le grandi aziende é il perimetro di rendicontazione che si allarga drasticamente poiché le informazioni non possono fermarsi ai cancelli della fabbrica, ma devono estendersi a tutta la catena del valore, includendo prodotti, servizi, rapporti commerciali e l'intera catena di fornitura. Questo significa dover raccogliere dati dai propri fornitori che spesso sono PMI non ancora strutturate.
C'é una clausola di salvaguardia per i primi tre anni, se i dati della filiera risultano impossibili da reperire, l'azienda capo-filiera può ometterli, ma sarà obbligata a spiegare pubblicamente gli sforzi compiuti per ottenerli e il piano d'azione per raccoglierli in futuro.
Redigere il documento richiede competenze specifiche in quanto la rendicontazione deve seguire rigorosamente gli standard adottati dalla Commissione Europea (Standard ESRS) e deve essere redatta nel formato elettronico ESEF (European Single Electronic Format), con marcatura digitale (tagging) delle informazioni di sostenibilità per renderle leggibili dai software di analisi finanziaria. Infine, un passaggio cruciale per le relazioni industriali: l'azienda ha l'obbligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori riguardo ai dati raccolti, i quali hanno facoltà di esprimere un parere formale che va integrato nel processo.
Nonostante la complessità rileviamo una buona notizia riguardo la redazione di questo documento che, così come strutturato dal D.Lgs. 125/2024, assolve in automatico ad altri obblighi preesistenti in materia di analisi delle informazioni non finanziarie (come quelli previsti dal Codice Civile e da normative di settore), centralizzando la compliance in un unico, fondamentale documento strategico.

La sostenibilità aziendale ha smesso di essere una questione di marketing con l'entrata in vigore del D.Lgs. 125 del 6 settembre 2024 con il quale la

L'Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sulle agevolazioni "prima casa" con la Risposta a interpello n. 117 del 4...
05/06/2026

L'Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sulle agevolazioni "prima casa" con la Risposta a interpello n. 117 del 4 giugno 2026, affrontando una fattispecie particolarmente interessante che riguarda l'acquisto di una nuova abitazione da parte di contribuenti già proprietari di un immobile acquistato in passato con i benefici fiscali previsti dalla normativa.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disciplina agevolativa trova fondamento nell'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta del 2% per l'acquisto di abitazioni non di lusso, a condizione che siano rispettati specifici requisiti soggettivi e oggettivi.
La Legge di Bilancio 2025 ha ulteriormente rafforzato questa possibilità, estendendo da uno a due anni il periodo entro il quale deve essere effettuata la vendita dell'immobile già posseduto. Si tratta di una modifica particolarmente favorevole ai contribuenti che consente una gestione più agevole delle operazioni di compravendita immobiliare, evitando situazioni di difficoltà legate alle tempistiche del mercato.
Sul tema delle agevolazioni immobiliari e della fiscalità della casa si rinvia anche agli approfondimenti già pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz dedicati alle principali novità in materia di IMU, agevolazioni fiscali e trasferimenti immobiliari, argomenti che continuano a rivestire particolare interesse per famiglie e contribuenti.

L'Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sulle agevolazioni "prima casa" con la Risposta a interpello n. 117 del 4 giugno 2026, affrontando una

La novità più importante introdotta dalla riforma del Terzo Settore é che le nuove regole di non commercialità previste ...
03/06/2026

La novità più importante introdotta dalla riforma del Terzo Settore é che le nuove regole di non commercialità previste dall’art. 79 CTS riguardano essenzialmente le imposte sui redditi e non l’IVA. La stessa Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 precisa espressamente che “ai fini IVA, la Riforma del Terzo Settore non ha previsto una parallela disciplina fiscale” e che occorre continuare a verificare i normali presupposti IVA previsti dal DPR 633/1972 e quindi si deve tener conto del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 che ha disposto il rinvio del passaggio dalle attività istituzionali dall’articolo 4 comma 4 alla esenzione articolo 10 comma 20 poi trasposto al comma 4 numeri 1 e/o 2.
Focalizzandoci quindi sul punto centrale, tutto ruota intorno alla sezione del RUNTS a cui l’associazione é iscritta ovvero se é iscritta come “altri enti del Terzo Settore” e non come APS o ODV, non esiste un nuovo regime IVA forfetario specifico. La stessa Circolare precisa che il regime forfetario dell’art. 80 CTS riguarda esclusivamente la determinazione del reddito e non introduce alcun regime IVA agevolato. Se invece l’associazione sportiva é iscritta al RUNTS come APS, può valutare il regime forfetario previsto dall’art. 86 CTS, che contiene anche semplificazioni IVA specifiche per APS e ODV.
Leggi l'articolo completo con due esempi pratici su www.StudioMultiservizi.biz

La novità più importante introdotta dalla riforma del Terzo Settore é che le nuove regole di non commercialità previste dall'art. 79 CTS riguardano

Requisiti oggettivi:- l’immobile concesso in comodato deve essere ad uso abitativo;- l’immobile non deve appartenere all...
29/05/2026

Requisiti oggettivi:
- l’immobile concesso in comodato deve essere ad uso abitativo;
- l’immobile non deve appartenere alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- il beneficio deve essere dichiarato nella dichiarazione IMU da presentare nei termini previsti;
- il comodato deve riguardare immobili effettivamente utilizzati dal comodatario come abitazione principale.

Requisiti soggettivi:
- il comodato deve essere stipulato tra parenti in linea retta entro il primo grado, quindi esclusivamente tra genitori e figli;
- il comodatario deve utilizzare l’immobile come propria abitazione principale;
- il comodatario deve avere nell’immobile sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale situata nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato;
anche l’eventuale abitazione principale del comodante non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Trovate l'articolo completo con recap storico della agevolazione su www.StudioMultiservizi.biz

Negli anni 2014 e 2015 non esisteva una riduzione nazionale automatica della tassazione per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti. I Comuni

Il provvedimento della Agenzia delle Entrate prot. 72078 di ieri e le successive istruzioni previdenziali diffuse tramit...
28/05/2026

Il provvedimento della Agenzia delle Entrate prot. 72078 di ieri e le successive istruzioni previdenziali diffuse tramite la circolare INPS n. 62 anch'essa di ieri, chiariscono le modalità di compilazione del Quadro RR e gli effetti previdenziali derivanti dall’adesione al CPB.
L’intervento normativo e interpretativo appare coerente con il più ampio percorso di razionalizzazione fiscale e previdenziale avviato dall’attuale Governo, che negli ultimi anni ha cercato di introdurre strumenti capaci di favorire maggiore certezza nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, pur mantenendo un equilibrio tra esigenze di gettito e sostenibilità contributiva.
Sul tema della semplificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali per professionisti e partite IVA. Il modello Redditi PF 2026 quindi recepisce una delle novità più rilevanti introdotte negli ultimi mesi in materia fiscale e previdenziale con il ridimensionamento del CPB (concordato preventivo biennale) per i contribuenti in regime forfettario ora esclusi completamente in attuazione del D.L. 81/2025.
La conseguenza pratica é particolarmente importante sotto il profilo contributivo per i forfettari, la cui base imponibile previdenziale 2025 coincide sempre con il reddito realmente prodotto senza alcuna possibilità di utilizzare il reddito concordato. Si tratta di una scelta normativa che punta a semplificare il sistema ed evitare sovrapposizioni interpretative che avevano generato numerosi dubbi applicativi nei mesi precedenti.
Diversa invece la situazione per gli altri contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale disciplinato dal decreto legislativo n. 13/2024. In tali casi, la base concordata continua a rilevare anche ai fini previdenziali, salvo la facoltà di scegliere il reddito effettivo se superiore, come previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 13/2024. La nuova impostazione del quadro RR recepisce questa articolazione introducendo specifici campi dedicati alle varie situazioni.

Il provvedimento della Agenzia delle Entrate prot. 72078 di ieri e le successive istruzioni previdenziali diffuse tramite la circolare INPS n. 62 anch'essa di

Indirizzo

Via Flavio Domiziano 10
Rome
00145

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 20:00
Martedì 10:00 - 20:00
Mercoledì 10:00 - 20:00
Giovedì 10:00 - 20:00
Venerdì 10:00 - 20:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Multiservizi - Advising, Consulting, Management pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Multiservizi - Advising, Consulting, Management:

Condividi