23/06/2026
𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧. 𝟖𝟖𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐭𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐅𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐢. 𝐑𝐢𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 883/2026 (depositata il 27 maggio 2026), ha fornito importanti principi di diritto sul diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute per il personale docente a tempo determinato (supplenti brevi, saltuari o con contratto fino al termine delle lezioni/attività didattiche).
Questa pronuncia, originata da un rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Torino, delimita con precisione i confini del diritto alla monetizzazione, distinguendo tra diversi periodi dell’anno scolastico e valorizzando la disciplina speciale del settore scuola.
𝑸𝒖𝒂𝒅𝒓𝒐 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐
La materia è regolata principalmente da:
Art. 1, commi 54 e 55, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):
Il comma 54 stabilisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative...”.
Il comma 55 prevede una deroga al divieto generale di monetizzazione per i supplenti brevi/saltuari o fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruirne.
Legge n. 937/1977 (festività soppresse): quattro giornate di riposo assimilate al regime delle ferie.
Orientamenti giurisprudenziali consolidati sul principio per cui il lavoratore non perde automaticamente il diritto alle ferie (e alla relativa indennità) senza un formale invito del datore di lavoro con avvertimento delle conseguenze (cfr. precedenti Cass. nn. 15415/2024, 16715/2024, ecc.).
𝑪𝒐𝒔𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒔𝒄𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 𝟖𝟖𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟔
Per i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ponti, ecc.) , l’indennità sostitutiva spetta solo per l’eventuale differenza tra ferie maturate e giorni di sospensione in cui il docente avrebbe potuto fruirne.
Non è necessario un apposito avviso del dirigente scolastico: i calendari regionali rendono noti ex lege i periodi di fruibilità.
I giorni di sospensione si scomputano automaticamente dal monte ferie.
Per il periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno,
resta valido il principio più favorevole ai lavoratori: il diritto all’indennità sussiste se il dirigente non ha invitato formalmente il docente a fruire delle ferie, con espresso avvertimento della perdita del diritto in caso di mancata fruizione. In questo arco temporale (scrutini, esami, attività valutative) il docente non è automaticamente considerato in ferie.
Per quanto concerne le Festività soppresse (Legge 937/1977), esse
vengono assimilate alle ferie: devono essere godute entro il termine dell’anno scolastico o dell’ultimo contratto, con lo stesso regime limitativo applicato alle ferie ordinarie per i precari.
𝑰𝒎𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆
La sentenza non elimina il diritto alla monetizzazione per i docenti precari, ma lo ridefinisce e limita soprattutto per le sospensioni infra-annuali, riducendo il potenziale economico di molti ricorsi pendenti.
Per i ricorsi futuri o in corso sarà necessario un calcolo puntuale: distinguere i giorni maturati, sottrarre le sospensioni, verificare l’eventuale avviso per il post-lezioni.
Si conferma una differenziazione di trattamento rispetto al personale di ruolo, che ha generato dibattito sulla parità di tutele.
La pronuncia si pone in continuità con la ratio della Legge 228/2012, che mira a contemperare il diritto alle ferie con le esigenze organizzative della scuola e i vincoli di spesa pubblica, nel rispetto dei principi europei.
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