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Regole Covid sul lavoro, resta l’obbligo mascherina.Accordo sulla conferma dei Protocolli Covid sul lavoro: resta l'obbl...
05/05/2022

Regole Covid sul lavoro, resta l’obbligo mascherina.
Accordo sulla conferma dei Protocolli Covid sul lavoro: resta l'obbligo di mascherina e distanziamento, prossimo aggiornamento a giugno.
Confermato il testo del Protocollo Covid per i luoghi di lavoro, che prevede sempre l’utilizzo della mascherina negli ambienti condivisi: è il risultato dell’incontro del 4 maggio tra imprese, sindacati e Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico sulle regole anti Coronavirus dal 1° maggio al 30 giugno 2022.
E’ poi previsto che, in ogni luogo di lavoro, «sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI (dispositivi di protezione individuale) idonei». Quindi, restano previsti anche tutti gli altri dispositivi, per esempio mascherine Ffp2, guanti o visiere che si dovessero ritenere necessarie in considerazione delle attività svolte. I protocolli prevedono anche altre regole, che continuano a dover essere seguite. Ad esempio, quelle in materia di smart working, turni e gestione delle aree comuni come mense o spogliatoi.

GREEN PASS NEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATOChiarimenti ministeriali sul nuovo obbligo di Green Pass dal 15 ottobre in ambit...
20/09/2021

GREEN PASS NEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO
Chiarimenti ministeriali sul nuovo obbligo di Green Pass dal 15 ottobre in ambito lavorativo pubblico e privato: ecco regole e sanzioni, caso per caso.
Certificazione verde COVID-19 obbligatoria dal 15 ottobre al 31 dicembre per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, in tutti gli ambiti operativi in cui sono possibili i relativi controlli (amministrazioni, uffici, fabbriche, aziende, studi professionali, ecc.): il nuovo decreto legge del Governo, approvato in CdM il 16 settembre, estende l’obbligo di possedere e presentare il Green Pass per accedere a qualunque luogo di lavoro.
Il decreto è stato illustrato in conferenza stampa dai ministri competenti per la materia, che hanno anticipato i punti salienti e fornito chiarimenti su alcuni aspetti. Ad esempio, alla domanda della stampa sull’eventuale obbligo per colf e badanti o per artigiani che svolgono servizi e prestazioni a domicilio come elettricisti e idraulici), il Ministro Renato Brunetta ha specificato che la ratio della norma è di applicarla soltanto laddove è possibile applicare un controllo diretto e regolamentato, dunque in quegli ambiti di lavoro che presuppongono un “cancello di ingresso”. Un altro chiarimento ha riguardato lo smart working, che esula dall’applicazione dei nuovi obblighi e la cui regolamentazione è demandata presso altra sede normativa.
Vediamo di seguito le diverse nuove regole che si applicano dunque dal 15 ottobre, ambito per ambito.

Green Pass nel lavoro pubblico
A chi si applica e dove
È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche, di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. L’obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice. Il vincolo si applica a qualunque soggetto, anche esterno, che svolga a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
Chi effettua i controlli e come
I datori di lavoro devono verificare il rispetto delle prescrizioni, incaricando i soggetti che effettueranno materialmente l’accertamento e la contestazione delle eventuali violazioni. Entro il 15 ottobre devono definire le linee guida per l’organizzazione dei controlli, che saranno effettuati preferibilmente all’ingresso delle sedi di lavoro, eventualmente anche a campione. Il Presidente del Consiglio può adottare linee guida omogenee per la definizione delle modalità organizzative. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata.

Le sanzioni
Il personale senza Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde e la sua retribuzione non è dovuta; trascorsi cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. Non si possono intraprendere azioni disciplinari nei confronti del personale senza Green Pass, che mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per coloro che sono colti senza Certificazione sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro irrogata dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell’accertamento trasmettono gli atti relativi alla violazione.

N.B. Il personale amministrativo e i magistrati ( magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie), per l’accesso agli uffici giudiziari, devono esibire le Certificazioni Verdi. Per non rallentare le attività dei tribunali, le disposizioni del presente articolo non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Green Pass nel lavoro privato
A chi si applica e dove
Sono tenuti a possedere i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato, e ad esibirli su richiesta per accedere ai luoghi di lavoro:

a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che vi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Chi effettua i controlli e come
Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione dei controlli, effettuati preferibilmente all’ingresso delle sedi di lavoro ed anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento del possesso del Green Pass e della contestazione delle violazioni.

Le sanzioni
Il personale risulta assente senza retribuzione fino alla presentazione del Certificazione Verde Covid-19 (per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato). La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione del Green Pass, comunque non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza.

Non ci possono essere conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È comunque prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i trasgressori che eludono i controlli accedendo ai luoghi di lavoro violando l’obbligo: le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell’accertamento trasmettono gli atti relativi alla violazione.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti: dopo il quinto giorno, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021; il datore di lavoro può sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificazione.

Pagamenti cassa integrazione: come verificare?Come faccio a sapere se il mio datore di lavoro ha presentato il modulo di...
06/07/2021

Pagamenti cassa integrazione: come verificare?

Come faccio a sapere se il mio datore di lavoro ha presentato il modulo di domanda per la cassa integrazione? Dall’azienda non ci vengono forniti ragguagli: esiste una piattaforma di verifica delle pratiche in corso, quanto meno per le singole imprese?
Partiamo con una premessa: per legge, il datore di lavoro deve fornire indicazioni precise sulla cassa integrazione, informando i lavoratori sul periodo di applicazione dello strumento di integrazione salariale richiesto, ma non è obbligato a segnalare anche la data di invio della domanda o di ricezione del provvedimento di autorizzazione.

Per ovviare a questa mancanza di trasparenza, l’INPS ha attivato un nuovo servizio che permette la verifica online della propria pratica di cassa Covid: sia per quanto riguarda la domanda inoltrata dal datore di lavoro sia per quanto riguarda il pagamento della prestazione. Il servizio riguarda però soltanto le pratiche che prevedono il pagamento diretto da parte dell’INPS (comprese quelle con richiesta di una anticipazione del 40% da parte dell’Istituto di previdenza).
Si tratta dell’evoluzione di un servizio che fornisce informazioni sulla propria posizione previdenziale online se si è dipendenti del privato: consente di controllare i contributi versati (compresi i figurativi), i conguagli per cassa integrazione e assegni familiari ed altro ancora (ma in sostanza i dati sono gli stessi di quelle presenti nel cassetto previdenziale). Il servizio si chiama “CIP – Consultazione info previdenziali”. Può essere utile per la verifica di prestazioni passate, andando indietro fino al 2010.
In generale, per quanto riguarda il pagamento di prestazioni INPS, si può poter conoscere lo stato di una pratica nel proprio cassetto previdenziale. Ma soltanto se la domanda l’ha presentata il lavoratore. La cassa integrazione, invece, la richiede l’azienda. Per cui il dipendente può soltanto consultare l’estratto conto, in cui compare anche la voce della cassa integrazione. Però non è detto che l’aggiornamento dell’estratto conto sia in tempo reale. Nel senso: l’INPS può riportare a fine anno l’intero importo versato nel 2020 senza darne segnalazione mese per mese.

Se l’anticipo del trattamento è a carico dell’INPS si troverà indicazione anche in busta paga. In ogni caso, può accedere tramite le sue credenziali dal portale dell’istituto di previdenza per verificare se, oltre ai contributi versati dall’azienda prima che la mettesse in cassa integrazione, compare anche la prestazione di cassa integrazione che è stata richiesta per lei, con pagamento diretto dell’istituto previdenziale.

Dunque, molto dipende dal tipo di integrazione salariale che le è stata applicata (cig ordinaria, in deroga, FIS…), se questa prevede il pagamento diretto da parte dell’istituto di previdenza (che non sempre è l’INPS) e dal suo contratto di lavoro (con conseguente indicazione della cassa previdenziale che copre la prestazione con o senza causale Covid. Se dunque l’ente previdenziale non è l’INPS ma ad esempio l’INPGI o altra cassa privata, la richiesta di dettaglio deve essere inoltrata alla sua cassa di riferimento.

Infine, una riflessione: adesso le imprese hanno un tempo limitato per presentare la domanda di cassa integrazione (la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio la riduzione di orario oppure 30 giorni dal provvedimento di autorizzazione della cassa, solo se questo arriva dopo la fine della cig). Nel caso in cui non rispettino queste tempistiche, devono pagare di tasca propria l’integrazione salariale.

Come richiedere la disoccupazione.La domanda di sussidio di disoccupazione (Prestazioni a sostegno del reddito) per chi ...
19/11/2020

Come richiedere la disoccupazione.
La domanda di sussidio di disoccupazione (Prestazioni a sostegno del reddito) per chi ha perso il lavoro, si può effettuare online tramite sito INPS. Il servizio di richiesta di prestazione è unico, e vale dunque anche per la NASpI o altre formule di sussidio a cui si può avere diritto.
Ecco gli step da seguire:
effettuare il login nell’area “Servizi online” o dalla Home Page
servono le credenziali come PIN o SPID);
selezionare “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito” e cliccare su “Naspi” nella barra di sinistra;
cliccare su “Indennità di Naspi” e poi su “Invio domanda”.
verificare dati anagrafici, motivazioni del licenziamento o perdita involontaria del lavoro;
inviare definitivamente la domanda.
INPS online: i pagamenti della disoccupazione
12 Maggio 2020
Per verificare lo stato della domanda di disoccupazione, si può utilizzare il servizio di consultazione: “Stato di una pratica o di una domanda”. Online si può verificare anche l’effettivo versamento ottenuto.
Per il pagamento delle prestazioni, in alcuni casi è ancora necessario compilare, salvare e caricare nel servizio online anche il modulo SR163 “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” per la verifica dell’IBAN. Diversamente, l’INPS è ora in grado di ottenere questa informazione tramite altri canali.

DL Ristori, come funzionano le nuove sei settimane di cigCi sono altre sei settimane di cassa integrazione con causale C...
29/10/2020

DL Ristori, come funzionano le nuove sei settimane di cig
Ci sono altre sei settimane di cassa integrazione con causale Covid, da utilizzare fra il 16 novembre e il 31 gennaio, che possono essere richieste dai datori di lavoro ai quali sono state autorizzate tutte le 18 settimane previste con il decreto agosto, e dai commercianti che devono chiudere o limitare l’attività in base agli ultimi decreti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Si possono chiedere tutte le forme di cig, ordinaria, in deroga, oppure assegno ordinario. Resta il meccanismo che prevede il pagamento di un contributo da parte dei datori di lavoro che chiedono la cig senza aver subito riduzioni di fatturato pari almeno al 20% dei ricavi nel primo semestre, ma sono esclusi i settori colpiti dalle chiusure o dalle restrizioni del Dpcm 24 ottobre.
Esonero contributivo
I datori di lavoro che, pur avendone diritto, non chiedono la cassa integrazione, avendola invece chiesta la primavera scorsa, hanno un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane (aggiuntive quindi rispetto a quelle già previste dall’articolo 3 del dl agosto). L’esonero si applica a un periodo massimo pari alle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020. Ed è pari al 50 o al 100% a seconda della perdita di fatturato nei primi tre trimestre 2020.

Bonus colf, domanda INPS entro agosto.I titolari di rapporti di lavoro domestico possono fare domanda entro il 30 agosto...
28/08/2020

Bonus colf, domanda INPS entro agosto.
I titolari di rapporti di lavoro domestico possono fare domanda entro il 30 agosto per il bonus da mille euro, online all'INPS o rivolgendosi ai patronati.
Ultimi giorni per richiedere l’indennità Covid prevista per i lavoratori domestici dall’articolo 85 del Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n.34) purché non conviventi con il datore di lavoro e che al 23 febbraio scorso avevano attivi uno o più contratti per una durata complessiva di almeno 10 ore a settimana.
Lo prevede il Decreto Agosto (articolo 9, comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), secondo cui entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento decade la possibilità di fare richiesta dei bonus di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del Dl Rilancio.
Il bonus colf per i mesi di aprile e maggio è pari a 500 euro per ciascun mese e se ne fa domanda attraverso apposita sezione sul portale INPS. E dunque, per farlo la scadenza è fissata al 30 agosto.
L’indennità straordinaria di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 è erogata dall’INPS in unica soluzione (mille euro complessivi) tramite bonifico, previa domanda e fino ad esaurimento fondi, che per l’anno in corso sono 460 milioni di euro. Le domande possono essere presentate anche per il tramite degli Istituti di Patronato e CAF.
Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.
L’indennità è incompatibile con: pensione, altri contratti di lavoro non domestico a tempo indeterminato, altri bonus previsti dal Cura Italia o dl Rilancio (es.: 600 euro o reddito di emergenza).
Il sussidio è invece compatibile con il reddito di cittadinanza se di importo inferiore all’indennità (ed in questi casi, invece di versare la nuova indennità si integra l’assegno RdC fino a 500 euro mensili per i due mesi in oggetto) o l’assegno ordinario di invalidità.

Per i lavoratori dipendenti la quarantena per Coronavirus è equiparata alla malattia, ci vuole il certificato medico.In ...
26/08/2020

Per i lavoratori dipendenti la quarantena per Coronavirus è equiparata alla malattia, ci vuole il certificato medico.
In pratica, i giorni trascorsi a casa (la quarantena dura 15 giorni) non si calcolano ai fini del superamento del periodo di comporto e vengono altresì retribuiti. Il riferimento è l’articolo 26, comma 1, del decreto 18/2020. Quanto previsto dal Legislatore riguarda il periodo trascorso in isolamento con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori dipendenti.

Relative definizioni di legge:
- quarantena con sorveglianza attiva: persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (articolo 1, comma 2, lettera h, dl 6/2020).
- permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio (lettera i, dello stesso articolo).

E' il Dipartimento di prevenzione della Asl a disporre il provvedimento di quarantena o sorveglianza in base alle indicazioni che possono arrivare dalla persone stessa, dall’azienda o dai medici di base.

Questi ultimi redigono il certificato, specificando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.
Contatti a rischio
Specifichiamo cosa significa contatto stretto, in base alle indicazioni del Ministero della Salute:

persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani n**e fazzoletti di carta usati);
persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

C’è una precisazione per i datori di lavoro: gli oneri connessi alla quarantena, per i quali si presenta domanda agli enti previdenziali, sono a carico dello Stato.

Licenziamenti, le regole dal 18 agostoLo spartiacque è lo scorso 17 agosto: fino a questa data, vigeva il divieto di lic...
21/08/2020

Licenziamenti, le regole dal 18 agosto
Lo spartiacque è lo scorso 17 agosto: fino a questa data, vigeva il divieto di licenziare previsto dal Cura Italia. Dal giorno successivo si applicano le regole del Decreto Agosto.
Dal 18 agosto il blocco dei licenziamenti previsto per salvaguardare l’occupazione durante il Coronavirus prosegue con regole diverse, ovvero non riguarda più tutte le aziende ma solo quelle che chiedono la cassa integrazione causa COVID-19.
In pratica, il Legislatore consente di tornare alla ordinarietà in materia di interruzione dei rapporti di lavoro ma esclusivamente alle imprese che non richiedono nuovi ammortizzatori sociali. Chi invece fa ricorso alla cassa integrazione continua a non poter licenziare per giustificato motivo oggettivo. La norma è contenuto nell' articolo 14 del Decreto Agosto (dl 104/2020).

Decreto AgostoÈ stato approvato venerdì 7 agosto dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in GU Serie Generale n.203 del ...
18/08/2020

Decreto Agosto
È stato approvato venerdì 7 agosto dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 30, il Decreto legge n. 104/2020 , ribattezzato Decreto Agosto, da 25 miliardi di euro che, entrato in vigore il 15 agosto 2020, introduce misure urgenti per il rilancio dell’economia e il sostegno di lavoratori, famiglie e imprese penalizzati dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Numerosi gli interventi previsti, tra cui anche misure e risorse per il lavoro per 12 miliardi di euro. Ad esempio:

proroghe per gli ammortizzatori sociali in deroga;
sgravi contributivi in alternativa alla Cassa Integrazione;
proroghe allo stop dei licenziamenti, a NASpI e Dis-Coll;
decontribuzioni al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato;
bonus a tutte le categorie di lavoratori stagionali;
possibilità di richiedere ancora il Reddito di emergenza.

Ripresa contributi INPS: versamenti a luglio e settembreRipartono i versamenti sospesi a causa del Coronavirus a carico ...
22/07/2020

Ripresa contributi INPS: versamenti a luglio e settembre
Ripartono i versamenti sospesi a causa del Coronavirus a carico dei datori di lavoro: tra fine luglio e metà settembre ci sono in calendario due diverse scadenze che riguardano i contributi previdenziali (compresa quota a carico dei lavoratori) e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Tutte le istruzioni sono fornite con il Messaggio INPS n. 2871 e riguardano la ripartenza degli adempimenti che erano stati sospesi a causa del Covid dai vari decreti legge del Governo (dl 9/2020, 18/2020, 23/2020, 34/2020).
In generale, la nuova scadenza è fissata al prossimo 16 settembre, ma fanno eccezione i contributi sospesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, comma 1 e 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020 (modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e successive modificazioni), che hanno mantenuto la scadenza del 31 luglio 2020.
Se si vuole pagare a rate è necessario esprimere tale volontà inviando una comunicazione telematica nei seguenti casi:

-Datori di lavoro con dipendenti,
-Artigiani e Commercianti,
-Gestione separata committenti.

Congedo e bonus figli al raddoppio, astensione senza indennità.Congedo Covid per 30 giorni con retribuzione al 50%, aste...
25/05/2020

Congedo e bonus figli al raddoppio, astensione senza indennità.
Congedo Covid per 30 giorni con retribuzione al 50%, astensione senza indennità fino a riapertura scuole, bonus baby sitter potenziato: Dl Rilancio.

Congedo parentale Covid 19 prolungato, astensione non retribuita fino a riapertura scuole, bonus baby sitter raddoppiato e utilizzabile anche per centri estivi e strutture ricreative (dettagliate nella norma): sono le principali novità in materia di conciliazione lavoro famiglia ai tempi del Coronavirus inserite nel dl Rilancio (articolo 72 del dl 34/2020).
Congedo straordinario
Il congedo parentale con causale Covid sale a complessivi 30 giorni (prima erano 15) sempre retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa, utilizzabile dai dipendenti genitori con figli fino a 12 anni, dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020 (riconosciuto anche agli iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS). I 30 giorni possono non essere consecutivi ma non è prevista frazionabilità a ore. I 30 giorni sono aggiuntivi rispetto ai sei mesi ordinari di congedo facoltativo (dlgs 151/2001).
In generale, le regole restano le stesse del Cura Italia: non si può utilizzare questo congedo se nel nucleo familiare c’è un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Astensione non retribuita
Dipendenti del privato di figli fino a 16 anni possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di chiusura delle scuole: in questo caso, non percepiscono retribuzione ma mantengono il posto di lavoro. Il dl 18/2020 (Cura Italia) lo prevedeva solo nel caso di figli fra 12 e 16 anni, mentre la nuova formulazione generalizza il diritto ai genitori con figli fino a 16 anni. Attenzione: questo congedo è riconosciuto in aggiunta ai 30 giorni retribuiti al 50%. Quindi, i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli fino a 12 anni possono prima utilizzare i 30 giorni di congedo parentale straordinario retribuito al 50%, e successivamente stare a casa in congedo non retribuito fino a quando non riaprono le scuole, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e con divieto di licenziamento. Se invece il figlio è fra i 12 e i 16 anni, si può utilizzare solo il congedo non retribuito.

Bonus baby sitting
Il bonus baby sitter passa da 600 a 1.200 euro (e da mille a 2mila euro per medici, infermieri, e dipendenti della sanità). E può essere usato per anche per l’iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 232/2016, come modificato dalla manovra 2020.

Indirizzo

Rome
00152

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

Telefono

+393476584265

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