Studio Lambrilli & Partners

Studio Lambrilli & Partners Il nostro Studio professionale offre una vasta gamma di servizi di consulenza fiscale e societaria,

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09/05/2019

Sanatoria sulle liti fiscali pendenti nelle A.S.D. —————————————————————

Chiarimenti a 360° sulla sanatoria delle liti pendenti inclusa nel pacchetto della pace fiscale: con la circolare n. 6/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dissipato anche gli ultimi dubbi circa lo speciale regime di chiusura agevolata delle controversie riservato alle associazioni sportive dilettantistiche. Dagli atti oggetto delle liti - riguardanti gli avvisi di accertamento in materia di IRES, IRAP e IVA - alle modalità di determinazione degli importi, si tratta di una sanatoria ad hoc, che pare non avere più segreti.

Il talento va sostenuto
07/05/2019

Il talento va sostenuto

Sempre al fianco dei giovani talenti!
30/04/2019

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Superata quota 💯 "mi piace"! Grazie 🙏 a tutti, tra poco di nuovo in pista 🏁 per il secondo test 2019 con la Porsche Cayman GT4 ClubSport by AMAG First Rennsport-Centro Porsche Lugano! 🚥

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04/01/2019

Si ricorda che,per adeguarsi al regime di vantaggio attraverso i cosiddetti “comportamenti concludenti”, occorrerà indicare in calce alla fattura una dicitura del tipo:
“Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014”.

Per quei contribuenti che inoltre sono soggetti a ritenuta di acconto,è necessario segnalare al committente la non applicazione di tale ritenuta all’atto del pagamento della fattura, in quanto la stessa risulterebbe incompatibile con l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista dal regime forfettario.
Dunque, la fattura ,oltre a contenere la dicitura suddetta, deve anche indicare che trattasi di:
“Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto secondo quanto previsto dal punto 5.2 del provvedimento Agenzia Entrate del 22.12.2011 n. 185820”.

23/12/2018

Quadro riepilogativo su fattura elettronica del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili

04/12/2018

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al reverse charge nel caso di fattura elettronica sono stati forniti recentemente nelle FAQ disponibili sul sito internet dell'Agenzia stessa. In particolare, posto che le fatture elettroniche non sono modificabili nella domanda è stato chiesto se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente

sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa
oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.
Nella risposta l'Agenzia delle Entrate per prima cosa ha precisato che per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.
Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.
Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

La definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo ...
06/11/2018

La definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
La nuova Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”), prevista dal Decreto legge n. 119/2018, permette ai contribuenti saldare quanto dovuto, senza sanzioni e interessi di mora, con possibilità di suddividere gli importi fino a 10 rate in cinque anni. Chi intende aderire deve presentare l’apposita domanda entro il 30 aprile 2019.

In anticipo rispetto alla scadenza prevista dal decreto fiscale 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato i nuovi modelli per aderire...

31/03/2018

Auguri per le festività pasquali

28/10/2017
Per ulteriori informazioni lo Studio rimane a vs disposizione.
09/08/2017

Per ulteriori informazioni lo Studio rimane a vs disposizione.

La riforma del c.d. Terzo settore è legge. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto, ed è subito entrato in vigore, il D.Lgs. 3 luglio

Auguri per le festività pasquali
14/04/2017

Auguri per le festività pasquali

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