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Il 12 agosto è entrato in vigore un nuovo decreto che modifica i meccanismi di accertamento tributario. Non è una piccol...
03/09/2026

Il 12 agosto è entrato in vigore un nuovo decreto che modifica i meccanismi di accertamento tributario. Non è una piccola cosa. È un cambio di equilibrio tra Amministrazione finanziaria e contribuente. E potrebbe lavorare a vostro favore, se sapete come.

Tre novità che non potete ignorare:

Primo: componenti pluriennali. Se avete spese o ammortamenti che si distribuiscono su più anni, il termine entro cui il fisco può controllare ora decorre dal primo anno in cui avete dedotto una quota. Non cambiano le regole, ma cambia il timing. Attenzione però: questa protezione vale solo per certi tipi di costi, non per operazioni inesistenti.

Secondo: utili occulti. Finora il fisco, se trovava redditi extra in azienda, li attribuiva automaticamente ai soci come distribuzione. Adesso no. Adesso il fisco deve provare che quegli utili nascosti siano stati effettivamente distribuiti e non rimasti in azienda. E potete controbattere con documenti. È un cambio di carico della prova che vi tutela—se sapete documentare.

Terzo: antieconomicità. Se il vostro prezzo è diverso dal valore di mercato, il fisco non può accusarvi di irregolarità solo per quello. Deve trovare altri elementi, gravi e concordanti. Devono incrociarsi i dati, non basta una singola difformità. Significa che se il vostro prezzo ha una ragione—zona particolare, condizioni speciali, caratteristiche del prodotto—e la documentate, siete tutelati.

Ma c’è un cavallo di T***a in tutto questo.

Tutte queste protezioni nuove girano attorno a un concetto preciso: la documentazione. Il decreto non indebolisce il fisco. Indebolisce il fisco che accerta male, che presume senza provare, che non motiva le decisioni. Se voi avete i documenti, se ogni operazione è spiegata, se i prezzi sono ragionevoli e documentati—allora le nuove regole vi proteggono.

Avete dubbi su come questo vi riguarda? Scrivetemi in DM—analizziamo il vostro caso insieme.

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Se gestite un negozio di abbigliamento, leggete questo: L’Agenzia delle Entrate sta già effettuando dei controlli fiscal...
30/08/2026

Se gestite un negozio di abbigliamento, leggete questo: L’Agenzia delle Entrate sta già effettuando dei controlli fiscali sull’anno di imposta quando 2023, e ha un metodo. Non è casuale, non è “tanto per vedere”. È preciso e basato su dati che potete prevedere.

Vi spiego con un caso reale: un negoziante di abbigliamento dichiara 403.000 euro di ricavi, con un ricarico del 33%. Sembra ragionevole, no? L’Agenzia la pensa diversamente. Confronta il ricarico con la media nazionale del settore (67%) e dice: “Qui qualcosa non quadra”. La conseguenza? Una ricostruzione d’ufficio di 506.000 euro di ricavi, una differenza di 103.000 euro, e di conseguenza maggiori tasse, interessi e sanzioni.

Il punto però non è il ricarico da solo.
L’Ufficio incrocia più dati contemporaneamente: l’ISA, gli indicatori per addetto, la redditività pluriennale, il reddito dei soci, il rapporto con le retribuzioni del personale.

Cosa dovete fare oggi, non domani:
👉 Verificate il vostro costo del venduto (acquisti, rimanenze, tutto).
👉 Calcolate il ricarico reale—distinguendo per categorie, perché abbigliamento donna non è uguale a moda bimbi.
👉Documentate tutto quello che giustifica risultati diversi dalla media: i saldi, le promozioni, l’outlet, il magazzino particolare, la clientela, la zona. Non importa se i vostri numeri sono sotto la media—importa se li potete spiegare con documenti veri.

Perché la regola è semplice: la media statistica non descrive il vostro negozio. Ma se siete fuori dalla media, le prove devono stare nelle vostre carte, non nella vostra memoria.

Vi servono chiarimenti o volete fare il punto sui vostri dati? Scrivetemi in DM—affrontiamo il tema insieme.
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Se sei iscritto alla Gestione separata INPS come lavoratore sportivo dilettante, la base imponibile per il calcolo dei c...
22/08/2026

Se sei iscritto alla Gestione separata INPS come lavoratore sportivo dilettante, la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali non sono i tuoi compensi lordi, ma quelli eccedenti 5.000 euro.

Esempio pratico:
→ Compensi 2025: 55.000 euro
→ Franchigia (primo €5.000): 0 contributo
→ Base imponibile: 50.000 euro
→ Contribuzione ridotta al 50%: 25.000 euro (fino al 31.12.2027)
→ Contributo totale dovuto: circa 6.785 euro (da versare con modello F24, codice tributo PXX)

Ma Attenzione: Se hai già usufruito della franchigia di 5.000 euro in altre attività autonome (co.co.co non sportivo, autonomo occasionale), non puoi portarla in detrazione di nuovo. Vale una sola volta.

Se svolgi più attività (sportivo + altro autonomo), devi compilare:
→ Sezione II del quadro RR (attività diverse)
→ Sezione III del quadro RR (compensi sportivi)
Non è complicato, ma i dettagli contano. Fatevi compilare bene il quadro RR, altrimenti l’INPS contesta.

Se avete dubbi, contattatemi. Ve lo faccio giusto. 📋
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La regola è semplice ma molti la sbagliano: se vendete un immobile ristrutturato con Superbonus, la plusvalenza (la diff...
18/08/2026

La regola è semplice ma molti la sbagliano: se vendete un immobile ristrutturato con Superbonus, la plusvalenza (la differenza tra prezzo di acquisto e vendita) è imponibile se possedete l’immobile da meno di 5 anni.

Qui il trucco: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (risposta 157/E, agosto 2026) che conta solo la data del rogito, non del preliminare.

Spiegato bene: Se firmate il preliminare a mese 4, ma il rogito definitivo lo fate a mese 61 (dopo 5 anni), la plusvalenza NON è imponibile. Il preliminare è solo un impegno a vendere — fiscalmente non conta niente. Nemmeno la caparra confirmatoria genera plusvalenza.

Esempio pratico:
• Gennaio 2024: acquistate casa + Superbonus
• Marzo 2024: firmate preliminare di vendita
• Febbraio 2029: firmate il rogito

Risultato? Zero plusvalenza imponibile. Il timer inizia dal rogito, non dal preliminare.

Cosa cambia:
✓ Se la vendita definitiva è dopo 5 anni, non pagate l’imposta sulla plusvalenza
✓ Vale anche per le pertinenze (giardino, garage, etc.)
✓ La data che conta è quella della firma dal notaio, non quella della carta preliminare

Questo è importante se state pianificando una vendita o avete fretta: potete firmare il preliminare quando volete, ma gestire i tempi del rogito.

Avete dubbi su quando vendere? Scrivete in DM — vi aiuto a fare i conti.

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare 7/2026) come funziona la tassazione per chi lavora nel dilettantismo. Ecc...
16/08/2026

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare 7/2026) come funziona la tassazione per chi lavora nel dilettantismo. Ecco cosa dovete sapere.

🏆 RIMBORSI AI VOLONTARI
Fino a 400 euro al mese non sono tassabili. Ma attenzione: questi soldi contano per il limite dei 15.000 euro di compensi totali nel dilettantismo. Se lo superate, quello che va oltre è tassato come lavoro vero.

Esempio:
• Rimborsi volontari: 300 euro/mese = 3.600 euro/anno
• Compensi da istruttore: 12.000 euro/anno
• Totale: 15.600 euro
• Imponibile: 600 euro (l’eccedenza)

💰 LA FRANCHIGIA DEI 15.000 EURO
Vale per tutti i compensi nel dilettantismo, indipendentemente da come siete contrattualizzati (subordinato, collaborazione, etc.). Una sola soglia per tutto.

⚠️ ATTENZIONE: LA CESSIONE DI UN ATLETA
Se vendete il contratto di un giocatore a una società professionistica, non è agevolato. Quella plusvalenza è tassata come qualsiasi altra. Non è “pratica sportiva”, è una transazione commerciale.

📋 STATUTO CORRETTO?
Se siete senza fini di lucro, potete continuare a usufruire dell’esenzione IVA — ma lo statuto deve riportare le clausole anti-distribuzione utili (art. 148 TUIR). Se non ce le avete, fate aggiornare il prima possibile.

🧾 IVA: FATTURE E REGISTRAZIONI
Per le prestazioni sportive esenti potete non fare fattura. Ma solo per le attività stricto sensu sportive — non per i servizi accessori.

Regola generale: se la situazione non è chiara, fate il controllo adesso. Meglio correggere da soli che aspettare una verifica.

📩 Gestite una società sportiva? Scrivetemi in DM — vi aiuto a fare chiarezza.

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Se gestisci un bar o una caffetteria, in questo periodo potresti imbatterti in più controlli del solito, tutti concentra...
11/08/2026

Se gestisci un bar o una caffetteria, in questo periodo potresti imbatterti in più controlli del solito, tutti concentrati sull’anno d’imposta 2023. Non è un caso: l’Agenzia delle Entrate sta incrociando tre filoni di lavoro proprio su quell’annualità.

Il primo riguarda le comunicazioni di anomalia ISA, partite con un provvedimento di luglio 2025, a cui si è aggiunta a ottobre una campagna parallela sulle divergenze tra dichiarazione IVA, corrispettivi telematici e fatture elettroniche. Sono segnalazioni che non si possono impugnare direttamente, ma finiscono comunque nelle liste di chi viene selezionato per una verifica.

Il secondo filone è legato al Concordato Preventivo Biennale: il 2023 è l’anno su cui si sono basate le prime proposte per il biennio 2024-2025, e per chi non ha aderito resta l’ultimo periodo pienamente accertabile senza le tutele del concordato. La normativa, del resto, chiede espressamente più controlli su chi non ha aderito o è decaduto.

Il terzo è più tecnico: per bar e caffetterie esiste da tempo una metodologia di controllo dedicata, che ricostruisce i consumi partendo dagli acquisti di caffè e tazzine, confrontando il ricarico dichiarato con quello di un campione di settore. Uno schema che si ritrova quasi identico negli atti che circolano in questi mesi.

Il quadro generale, poi, non aiuta a stare tranquilli: il piano dell’Agenzia per il 2026 prevede oltre 530.000 controlli sostanziali, un aumento del 18% rispetto al 2024, e più di due milioni di lettere di compliance in arrivo durante l’anno.

Se hai un’attività nel settore bar e caffetterie, verificare in anticipo la propria posizione sul 2023 può fare davvero la differenza. Scrivimi in DM, ne parliamo insieme 📩

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Fino a ieri c’era una scadenza che faceva sudare freddo: dovevi detrarre l’IVA entro la dichiarazione dello stesso anno ...
08/08/2026

Fino a ieri c’era una scadenza che faceva sudare freddo: dovevi detrarre l’IVA entro la dichiarazione dello stesso anno in cui il diritto era sorto. Un ritardo di pochi giorni? Credito IVA perso. Per sempre.

Adesso cambia. E cambia parecchio.

Cosa succede dal Decreto Omnibus: Hai due anni — non uno — per esercitare il diritto alla detrazione IVA. Due anni. Significa che puoi detrarla al più tardi nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Tradotto: respiri. Finalmente.

Perché è importante?

Prima: un errore, un ritardo, una carta persa = perdita totale del credito IVA. Non c’era margine di recupero.

Adesso: hai tempo per controllare bene, verificare le fatture, metterle a posto senza il panico.

E non è solo questione di “tempo in più”. È che il tempo in più ti permette di lavorare in serenità, di fare i controlli documentali come si deve, senza correre il rischio di perdere soldi per meri ritardi formali.

Attenzione però:

Il presupposto sostanziale resta fermo: l’operazione deve essere effettuata davvero, la fattura deve essere valida. Non è un “puoi fare quello che vuoi”. È solo che i tempi non ti strangolano più.

Anche la registrazione delle fatture di acquisto si allunga: puoi annotarle nel registro fino alla scadenza della dichiarazione annuale del secondo anno.

Per le tue imprese, cosa significa?
Meno ansia da scadenza, più margine per i controlli, un presidio più solido contro gli errori.

Se fino a oggi avevi paura di un ritardo formale, adesso puoi gestire meglio i tempi.

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Il Codice Civile riconosce tre livelli di bilancio, in base alla dimensione dell’impresa: ordinario, abbreviato e quello...
04/08/2026

Il Codice Civile riconosce tre livelli di bilancio, in base alla dimensione dell’impresa: ordinario, abbreviato e quello semplificato per le micro imprese. E da quest’anno le soglie per rientrare in quest’ultima categoria si sono alzate 📈

✅ Sei una micro impresa se, per 2 esercizi consecutivi, NON superi 2 di questi 3 limiti:

🔸 Totale attivo: 220.000€ (prima era 175.000€)
🔸 Ricavi: 440.000€ (prima era 350.000€)
🔸 Dipendenti medi: 5 unità

Le soglie sono cambiate grazie al D.Lgs. 125/2024, che ha aggiornato l’art. 2435-ter del Codice Civile — buona notizia per chi prima superava di poco i vecchi limiti e ora potrebbe rientrare nel regime semplificato 🎯

💡 Un dettaglio da non sottovalutare: per calcolare i dipendenti medi non basta contarli a fine anno. Si fa una media giornaliera su tutto l’esercizio ( (part-time inclusi, in proporzione all’orario).

📌 E se cambio “categoria”?
Il passaggio a un bilancio di livello superiore (o inferiore) scatta solo dopo il secondo esercizio consecutivo in cui i limiti vengono superati (o rispettati). Non basta un anno “fuori soglia” per cambiare regime.

Per le società appena costituite, invece, si guarda già al primo esercizio.

Non sai se la tua impresa rientra ancora nei parametri per il bilancio semplificato? Scrivimi in DM, verifichiamo insieme la tua situazione 📩

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Lo sappiamo tutti: dal 1° al 31 agosto i termini processuali si fermano, per un totale di 31 giorni di sospensione feria...
01/08/2026

Lo sappiamo tutti: dal 1° al 31 agosto i termini processuali si fermano, per un totale di 31 giorni di sospensione feriale. 🏖️

Ma attenzione: questa pausa NON vale automaticamente per tutti i pagamenti dovuti al Fisco. La regola generale è che i termini di pagamento restano fermi… a meno che non siano collegati al termine per fare ricorso. In quel caso, la sospensione si applica anche al pagamento.

✅ Quando la sospensione feriale SI applica (quindi hai più tempo):
🔸 Accertamenti esecutivi su redditi, IVA e IRAP
🔸 Accertamenti esecutivi sui tributi locali
🔸 Avvisi di recupero crediti d’imposta
🔸 Acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni
🔸 Accertamento con adesione

❌ Quando NON si applica (attenzione alle scadenze!):
🔸 Cartelle di pagamento
🔸 Intimazioni ad adempiere
🔸 Comunicazioni di fermo e ipoteca
🔸 Avvisi di liquidazione registro, successioni, ipocatastali

💡 Il criterio guida è semplice: se il termine di pagamento è “agganciato” a quello per il ricorso, allora beneficia della sospensione feriale. Se invece è autonomo, agosto non ferma nulla.

Hai ricevuto un atto e non sai se la scadenza è sospesa o corre comunque? Meglio verificarlo prima che sia troppo tardi ⏰

Scrivimi in DM, ti aiuto a capirci chiaro 📩

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Un passo avanti nella digitalizzazione degli adempimenti fiscali: dal 22 luglio l’Agenzia delle Entrate ha attivato il p...
28/07/2026

Un passo avanti nella digitalizzazione degli adempimenti fiscali: dal 22 luglio l’Agenzia delle Entrate ha attivato il primo servizio API che permette agli intermediari fiscali di scaricare in modalità massiva le Certificazioni Uniche (CU) 2024 e 2025, direttamente dai propri gestionali 📊

Cosa cambia in pratica? Il nostro studio potrà dialogare in modo diretto e strutturato con i sistemi dell’Agenzia, acquisendo dati, atti e comunicazioni del cassetto fiscale in modo più rapido ed efficiente, senza dover accedere manualmente ai singoli cassetti 🔄

È solo il primo tassello: l’Agenzia ha annunciato che nei prossimi mesi arriveranno altri servizi API, per ampliare sempre più l’integrazione tra cassetto fiscale e software gestionali.

Per noi significa una cosa semplice: meno tempo su attività manuali, più tempo dedicato a seguirvi con attenzione 🤝

Hai domande su come questa novità può semplificare la gestione della tua posizione fiscale? Scrivimi in DM 💬

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