Unsicolf Assistenza Colf-Badanti, Babysitter

Unsicolf Assistenza Colf-Badanti, Babysitter www.unsicolf.it Comunicazioni obbligatorie: il datore di lavoro domestico deve effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa.

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associazione datoriale al servizio del datore di lavoro
..trovare una colf, una badante, una babysitter?... elaborare un cedolino paga? ecco cosa fare...

Nella nostra sede troverai:
assistenza per i datori di lavoro;
Stesura contratto di lavoro;
Calcolo retribuzioni, busta paga Tfr e Liquidazioni

La nostra Associazione, presente su tutto il territorio nazionale, è in grado di esegu

ire telematicamente tutte le procedure, ed assistere il datore di alvoro affinchè non incorra in controversie e sanzioni penali ed amministrative dagli Enti preposti alla vigilanza. Assunzioni di una colf o di una badante
adempimenti e documentazione:
contratto tra le parti: il datore e il lavoratore devono sottoscrivere un contratto tra le parti in cui definiscono le caratteristiche del rapporto di lavoro. entro 24 ore il datore di alvoro deve fare denuncia alla Questura nel caso di rapporto di lavoro con convivenza. inquadramento contrattuale e buste paghe: nella definizione di rapporto di lavoro, a secondo delle mansioni, il lavoratore sarà inquadrato a livello contrattuale, in linea con quanto previsto dal Contratto Nazionale. ferie, permessi, festività, accantonamento Tfr,Contributi Inps. Unsicolf associazione datoriale

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10/01/2024

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Open day vaccino per colf e badanti
24/09/2021

Open day vaccino per colf e badanti

Colf e badanti: assegno per il nucleo familiare maggiorato fino al 31 dicembre 2021.L’Assegno per il Nucleo Familiare (A...
14/09/2021

Colf e badanti: assegno per il nucleo familiare maggiorato fino al 31 dicembre 2021.
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), con le maggiorazioni introdotte per il periodo ponte dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è destinato anche a colf, badanti e lavoratori domestici in genere (italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia). L’assegno, a differenza di quanto avviene per la quasi totalità dei lavoratori subordinati, viene erogato direttamente dall’INPS. L’importo è calcolato in base alla contribuzione di lavoro domestico, alla tipologia e al numero dei componenti del nucleo familiare e ai redditi conseguiti dal nucleo familiare.
#2021

Bonus IRPEF 2021: come funziona per colf e badanti: I titolari di contratto di lavoro domestico non lo percepiscono in b...
09/09/2021

Bonus IRPEF 2021: come funziona per colf e badanti:

I titolari di contratto di lavoro domestico non lo percepiscono in busta paga, ma solo dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi.
I titolari di contratto di lavoro domestico hanno diritto al credito mensile, ma non lo percepiscono in busta paga come la generalità dei lavoratori dipendenti.

I datori di lavoro domestico non rivestono infatti la qualifica di sostituti d’imposta. Non riconoscono quindi il bonus IRPEF in busta paga, ma è il lavoratore a recuperare il credito spettante in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

È quindi con il modello Redditi 2021 o con il modello 730/2021 che viene quindi riconosciuto a titolo di rimborso fiscale.

Non cambiano in ogni caso i requisiti da rispettare, e per quel che riguarda la dichiarazione dei redditi 2021 la verifica sarà doppia.

Bonus IRPEF 2021: come funziona per colf e badanti
I lavoratori domestici che hanno diritto a percepire il bonus IRPEF ricevono l’importo cumulativamente ai rimborsi spettanti sulla base delle detrazioni riconosciute e dell’imposta emersa dalla dichiarazione dei redditi.

A differenza della generalità dei lavoratori dipendenti, i lavoratori domestici non hanno un sostituto d’imposta e, in sostanza, è in sede di conguaglio che si paga l’IRPEF dovuta, sulla base del reddito dichiarato, e vengono calcolati i bonus fiscali spettanti.

Anche il pagamento del bonus IRPEF, che dal 1° luglio 2021 ha preso il posto del bonus Renzi, è quindi subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di colf e badanti.

L’erogazione avviene in tal caso solo a chiusura del periodo d’imposta, e dopo aver verificato il rispetto del limite di reddito per l’accesso al credito
#730

SANATORIA: DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONEInvio Comunicazione ObbligatoriaIl datore di lavoro che, nelle...
25/08/2020

SANATORIA: DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE

Invio Comunicazione Obbligatoria

Il datore di lavoro che, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, assume il lavoratore è obbligato ad inviare la comunicazione obbligatoria entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro al servizio competente ove è ubicata la sede di lavoro, secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 o, in caso di lavoro domestico, all’INPS, secondo quanto previsto dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2.

Tale comunicazione è messa a disposizione di INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Ministero dell’Interno secondo gli standard di cooperazione applicativa. Tale comunicazione dovrà contenere i dati essenziali del rapporto di lavoro, avendo cura di indicare, in particolare, un codice fiscale, anche generato provvisoriamente, e la tipologia del permesso di soggiorno, valorizzando, ove non già posseduto dal lavoratore, il campo “in attesa di permesso di soggiorno”.

Al riguardo, per l’invio della comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro è assolutamente indispensabile che il lavoratore sia in possesso di un codice fiscale, anche provvisorio. Nell’ipotesi di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, in tutte le ipotesi previste dal comma 3 del decreto legge 34/2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n.77, il sistema informatico del Ministero dell’Interno che riceve l’istanza provvede anche alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione se il codice fiscale del lavoratore è già indicato nella stessa. Nel caso in cui il lavoratore sia privo di un codice fiscale, il Ministero dell’Interno trasmette un elenco massivo dei suddetti lavoratori all’Agenzia delle Entrate che provvede ad attribuire il codice fiscale e restituire il predetto elenco al fine di inserire il dato nell’istanza; a questo punto viene generata la comunicazione obbligatoria con la data di assunzione indicata nell’istanza. Il datore di lavoro potrà, comunque, consultare la comunicazione obbligatoria di assunzione, accedendo alla propria home page del sito internet attraverso il quale è stata inviata l’istanza di regolarizzazione.

Qualora, invece, il datore di lavoro abbia dichiarato di voler concludere un contratto di lavoro, la comunicazione obbligatoria non può essere trasmessa d’ufficio, atteso che l’amministrazione non può sostituirsi alla volontà del datore di lavoro, non conoscendo il momento in cui quest’ultimo voglia procedere all’assunzione del lavoratore; quindi, in questo caso, è necessario che la comunicazione venga inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le disposizioni generali vigenti, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, dallo stesso datore di lavoro. Nell’ipotesi in cui il lavoratore sia sprovvisto di codice fiscale, il datore di lavoro, per poter inviare la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrà attendere, accedendo sul sito internet attraverso il quale ha inviato l’istanza di regolarizzazione, di visualizzare il codice fiscale provvisorio che sarà attribuito dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di un elenco fornito dal Ministero dell’Interno

SANATORIA: DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE Invio Comunicazione Obbligatoria Il datore di lavoro che, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, assume il lavoratore è obbligato ad inviare la comunicazione obbligatoria entro le ore 24 del giorno precedente l’...

Braccianti, colf e badanti: procedure di emersione a 3 vie:Avviata dal 1° giugno la procedura di emersione di rapporti d...
09/06/2020

Braccianti, colf e badanti: procedure di emersione a 3 vie:

Avviata dal 1° giugno la procedura di emersione di rapporti di lavoro irregolari e già in essere al 19 maggio 2020 in agricoltura, nel lavoro domestico e in altri specifici settori. La sanatoria, introdotta dal decreto Rilancio, prevede tre diverse procedure. La prima per i rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani e comunitari, da attivare presso l’INPS. La seconda, in caso di impiego di lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno, con presentazione della domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione. E, infine, la procedura di regolarizzazione di permessi di soggiorno scaduti.

Per favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari è stata data la possibilità, ai datori di lavoro, di regolarizzare, senza l’applicazione di sanzioni, eventuali rapporti di lavoro “in nero”.
La sanatoria non riguarda soltanto lavoratori stranieri, ma anche italiani che hanno attivo un rapporto di lavoro irregolare. Inoltre, la norma – articolo 103 del decreto legge n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) – permette la stipula di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ma privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dà, infine, la possibilità ai cittadini extra-comunitari, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.
Ricapitolando l’articolo 103 permette l’attivazione delle seguenti procedure:
1. da parte dei datori di lavoro
· Emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini stranieri,
· Emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE,
· Attivazione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.
2. da parte di cittadini stranieri
· richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo.
Visto la complessità delle casistiche e delle relative procedure, è il caso di evidenziare tutte le caratteristiche di queste nuove regolarizzazioni. Infatti, la disposizione coniuga l’emersione di rapporti di lavoro irregolari (con cittadini italiani e stranieri) con una sanatoria di cittadini extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno e, infine, con una regolarizzazione di permessi di soggiorno ormai scaduti.
Il denominatore comune, di questa nuova emersione, è l’attività lavorativa svolta o da svolgere esclusivamente nel settore dell’agricoltura ed in quello dei servizi alla persona.
Datori di lavoro
L’emersione potrà riguardare solo i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e di datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che svolgono la propria attività nei seguenti settori:

· agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
· assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
· lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

A tal fine, il Ministero dell’Interno, nella tabella allegata al Decreto ministeriale del 27 maggio 2020, ha evidenziato le specifiche attività che rientrano nei settori suindicati.
Non potranno presentare domanda, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, i datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per:
· favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato riduzione o mantenimento in schiavitù (articolo 600 del codice penale);
· intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del codice penale);
· reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286/1998, nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
Procedure
La norma prevede procedure diverse a seconda del tipo di “emersione” a cui si vuole ricorrere.

Regolarizzazione extracomunitari

Per regolarizzare un rapporto di lavoro già in essere al 19 maggio 2020, con un lavoratore extracomunitario, il datore di lavoro può presentare domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione. La procedura deve essere effettuata dal 1° giugno alle ore 22:00 del 15 luglio 2020, esclusivamente con la modalità telematica prevista nel sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.

La medesima procedura è stata contemplata anche per avviare, ex novo, un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.
Una volta acquisito il parere da parte della Questura, per quanto attiene all’insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della istanza per il datore di lavoro ed il lavoratore, ed il parere da parte dell’Ispettorato del Lavoro, relativamente al settore di appartenenza del datore di lavoro (tra quelli su evidenziati) e la congruità del reddito e delle condizioni di lavoro applicate da quest’ultimo, lo Sportello Unico convoca le parti per:
· l'esibizione della documentazione necessaria,
· la sottoscrizione del contratto di soggiorno,
· la consegna al lavoratore del modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno e per i successivi adempimenti.

La domanda di emersione potrà essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore. Inoltre, per la sola domanda di regolarizzazione di un rapporto di lavoro “in nero” è richiesto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite in un decreto dal Ministero del lavoro.
Regolarizzazione italiani e cittadini europei

La presentazione di una domanda di emersione di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, da parte dei datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e dei datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deve essere effettuata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, esclusivamente con modalità informatica, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
Il rapporto di lavoro subordinato irregolare, oggetto dell’istanza, deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del decreto “Rilancio”) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
I settori di attività, per i quali è possibile la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, sono i medesimi di quelli previsti per la regolarizzazione degli stranieri:
· agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
· assistenza alla persona per sè stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
· lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
In particolare, per quanto riguarda le attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, l’INPS (con la circolare n. 68/2020) evidenzia la possibilità di equiparare alle famiglie anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero:
· le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari),
· le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi,
· le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Tra queste comunità rientrano anche le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
La domanda di emersione potrà essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore. Inoltre, è richiesto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con decreto dal Ministero del lavoro.

Requisiti reddituali del datore di lavoro

Per avviare la procedura di emersione, il datore di lavoro (persona fisica, ente o società), deve attestare, tra le altre cose, il possesso di un reddito imponibile o di un fatturato, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non inferiore a 30.000 euro annui.
Per quanto riguarda la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico (es. colf, badante, ecc.), il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica, composta da più soggetti conviventi. Per il suddetto calcolo, il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito, anche se non conviventi. La verifica dei requisiti reddituali, comunque, non si applica al datore di lavoro domestico affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Il Ministero dell’Interno, nel decreto 27 maggio 2020, precisa che nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (per esempio l’assegno di invalidità). Tale reddito deve comunque essere certificato.
Un’altra specifica riguarda la dichiarazione di emersione presentata, allo Sportello unico per l’immigrazione, per più lavoratori extracomunitari irregolari. Il Ministero dell’Interno precisa che la domanda, ai fini sulla congruità dei requisiti reddituali del datore di lavoro, in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dallo stesso Ministero del lavoro.
Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua, in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse potranno essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultino congrui.

Al via le domande sul sito Inps per il bonus destinato a colf e badanti per l'emergenza Coronavirus.L’indennità è destin...
25/05/2020

Al via le domande sul sito Inps per il bonus destinato a colf e badanti per l'emergenza Coronavirus.

L’indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti: bisogna avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell’Inps; i contratti di lavoro devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata rifiutata da Inps, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico.

Inoltre la durata complessiva dell’orario di lavoro, prevista dall’insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimana.

La domanda puo' essere richiesta tramite Patronato, o se si è in possesso del proprio PIN INPS direttamente dal Sito Inps.

Emersione dei rapporti di lavoro di colf, badanti e baby sitter in nero.Da lunedì primo 1 giugno si parte con le domande...
22/05/2020

Emersione dei rapporti di lavoro di colf, badanti e baby sitter in nero.
Da lunedì primo 1 giugno si parte con le domande!

In attesa che venga approvata la circolare esplicativa interministeriale contenente le modalità operative per presentare la domanda (entro 10 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl)
Unsicolf è pronta a sostenere le famiglie che vogliono avviare le pratiche.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE SULLA SANATORIA SOPRATTUTTO NEL LAVORO DOMESTICO.AD OGGI  LA NORMATIVA NON E'ANCORA DEFINITA, INO...
18/05/2020

ATTENZIONE ALLE TRUFFE SULLA SANATORIA SOPRATTUTTO NEL LAVORO DOMESTICO.

AD OGGI LA NORMATIVA NON E'ANCORA DEFINITA, INOLTRE PER DARE CONSIGLI SU UNA QUESTIONE COSI’ COMPLICATA SERVONO COMPETENZE SPECIFICHE CHE NON TUTTI HANNO.

TUTTAVIA POSSIAMO CONSIGLIARE:
• LA NORMATIVA NON E'ANCORA USCITA E SI DOVRA' ATTENDERE FINE A FINE MAGGIO PER AVERE UN QUADRO CERTO E CHIARO, SULLA STESSA E SUL DA FARSI.

• SI CONSIGLIA DI DIFFIDARE DA CHI HA TROPPE CERTEZZE E FA PROMESSE, SPESSO RICHIEDENDO ANCHE DENARO IN CAMBIO

• RICORDIAMO CHE LA SANATORIA INIZIERA' IL 1 GIUGNO E AVRA' TERMINE IL 15 LUGLIO QUINDI C'E' TEMPO PER CAPIRE E ORGANIZZARSI

Colf e badanti via alla sanatoria.Il lavoro domestico è uno dei settori che, insieme a quello agricolo allevamento e pes...
15/05/2020

Colf e badanti via alla sanatoria.

Il lavoro domestico è uno dei settori che, insieme a quello agricolo allevamento e pesca, potrà usufruire di una nuova sanatoria. L'ultima sanatoria fatta nel settore, nel 2012, mise in regola trecentomila persone. Non tutta la platea dei domestici attualmente in Italia con contratti irregolari o permessi scaduti, potrà però beneficiare della possibilità alcuni requisiti indispensabili vediamoli in dettaglio.

SANATORIA COLF E BADANTI

Ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è ri...
13/05/2020

Ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un'indennità mensile di 500 euro per ciascun mese.

Indirizzo

Via Angelo Bargoni 78
Rome
00153

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