11/01/2018
A decorrere dal 1° luglio 2018 (come previsto dalla Legge di Bilancio 2018) sarà obbligatorio per tutti i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori parasubordinati con modalità che escludano l’uso del contante. Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale attraverso le modalità di seguito indicate: tramite assegno bancario o circolare, tramite bonifico su conto corrente, o tramite altri strumenti di pagamento elettronici. Il divieto di pagamento in contanti della busta paga vale per tutti i rapporto di lavoro subordinato svolti in ambito privato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile: ai contratti a tempo pieno e part-time a tempo indeterminato e determinato; ai contratti di apprendistato, a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.), ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati, ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co). Viceversa il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica: ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai rapporti di lavoro domestici (colf e badanti), per borse di studio, per le attività di amministratore di società, nel pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d’opera). I contravventori sono punibili con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Al fine di promuovere la diffusione della nuova normativa, è stata disposta la non applicazione delle sanzioni per violazioni commesse entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma.