Edoardo Martone Consulente aziendale/fiscale

Edoardo Martone Consulente aziendale/fiscale Attività di consulenza alle imprese per tutte le problematiche aziendali e fiscali

Si offre attività di consulenza aziendale e fiscale, affiancamento di studio specializzato in pratiche di contenzioso fiscale e tributario, svolgimento di pratiche del registro, elaborazioni dichiarazioni dei redditi, calcoli IMU- TASI, pratiche della CCIAA etc.

04/05/2015

Decreto flussi 2015.13.000 nuovi ingressi
Il MLPS ha previsto l’ingresso di 13.000 cittadini stranieri per motivi di lavoro stagionale
L’Italia apre le porte a 13.000 stranieri per motivi di lavoro stagionale ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero. Infatti, dalle ore 9.00 di domani sarà possibile il pre-caricamento delle domande per le nuove quote di ingresso previste dal Decreto Flussi 2015. Le domande, in particolare, potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell'Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag.

A stabilirlo è il DPCM del 2 aprile 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2015”. Il decreto, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2015, è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Soggetti interessati – Infatti, la quota d’ingresso riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Molodova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Nulla osta stagionale pluriennale - Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti.
Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Invio istanze - Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag. Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli.

Il pre caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 9,00 di domani 5 maggio, mentre per l’invio occorrerà attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, di cui verrà data comunicazione sui siti del Ministero dell’Interno e di quello del Lavoro e delle Politiche Sociali.

04/05/2015

NASpI. Domande al via

Disponibili i servizi telematici per l’inoltro dell’istanza.

A breve la circolare con tutte le informazioni dettagliate
Arrivano in extremis le istruzioni INPS che concedono il placet al nuovo ammortizzatore sociale unico (meglio conosciuto come NASpI). Infatti, il giorno prima dell’entrata in vigore del sostegno economico disciplinato dal D.Lgs. n. 22/2015, l’Istituto previdenziale ha reso disponibile – con il messaggio n. 2971/2015 - i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda, che deve avve**re entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’istanza, in particolare, può essere inviata in tre modi differenti: via web, attraverso il sito dell’INPS (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

In ogni caso, l’INPS fa riserva nel fornire informazioni più dettagliate in una circolare di prossima pubblicazione.

NASpI – Come più volte affermato su queste pagine, dal 1° maggio 2015 è entrata in vigore la NASpI, recante l’obiettivo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La nuova tutela, che si applica esclusivamente per gli eventi di cessazione verificatisi dal 1° maggio 2015, prende il posto dell’ASpI e mini-ASpI che continuano a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.

Ambito soggettivo – Utili chiarimenti giungono anche per quanto concerne l’ambito soggettivo della NASpI. Sul punto, viene specificato che la nuova tutela, oltre ai lavoratori dipendenti ivi compresi, trova applicazione anche per gli apprendisti, soci di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, lavoratori in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della Legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Requisiti e durata - Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000);
• almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La nuova tutela è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (massimo due anni).
Inoltre, si fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

07/04/2015

Tutele crescenti. Ok delle banche a mutui e prestiti

Mutui e prestiti anche per i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti

Ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con il contratto a tutele crescenti si applicano gli stessi criteri di valutazione nel merito creditizio rispetto a quelli che venivano adottati per i lavoratori con il vecchio contratto a tempo indeterminato. In altre parole, ciò significa che ai fini della concessione di mutui e prestiti i neo assunti (dal 7 marzo 2015) saranno equiparati ai lavoratori assunti con il vecchio regime.
Si tratta di una “risposta positiva ed importante - sottolinea il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti - a chi aveva avanzato dei dubbi sulle caratteristiche di affidabilità nel tempo di questo contratto”. “Questa risposta significa che i giovani che vedranno convertito un rapporto precario in contratto a tutele crescenti, o che lo avranno come primo contratto, se avranno bisogno di un finanziamento o di un mutuo potranno ottenerlo con gli stessi criteri di valutazione adottati per il vecchio contratto a tempo indeterminato", precisa il ministro Poletti.

Ok a mutui e prestiti – Il tandem messo a punto dal Governo ha convinto anche le banche, che hanno preso la decisione di applicare - per la concessione di mutui e prestiti ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tutele crescenti - gli stessi criteri di valutazione nel merito creditizio che venivano adottati per i lavoratori con il vecchio contratto a tempo indeterminato.

A tal proposito, il ministro del Welfare ha dichiarato che "uno degli obiettivi del jobs act è esattamente questo: dare prospettive più certe ai giovani, in modo che possano decidere più liberamente del loro futuro". "Sono convinto - conclude il ministro - che tutto il sistema bancario italiano potrà assumere questo orientamento e, in questo modo, contribuire non solo a migliorare le condizioni di vita di queste persone, ma anche a sostenere la crescita dei consumi".

03/04/2015

Operativo l’ecobonus 2015

L’Enea ha pubblicato la documentazione per chiedere la detrazione per il 2015

Premessa – Il Ministero dello Sviluppo Economico prosegue nell’attuazione delle misure volute dal Governo per la promozione di interventi di risparmio ed efficienza energetica che rappresentano un importante volano di sviluppo per l’economia nazionale. L’ENEA ha, infatti, pubblicato la documentazione per richiedere le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che verranno realizzati nel corso del 2015.

Legge di Stabilità 2015 – Come noto l'articolo 1, comma 47, della Legge di Stabilità 2015, sostituendo i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del DL 65/2013, proroga sino a tutto il 31 dicembre 2015 la misura del 65% prevista per la detrazione spettante sulle spese per interventi di risparmio e riqualificazione energetica, mantenendo sostanzialmente invariati le caratteristiche degli interventi, le detrazioni massime per tipologia, i soggetti interessati e le modalità operative.

Prossimo anno - Dal 2016, questa detrazione non sarà più utilizzabile, ma i soggetti Irpef (non quelli Ires) potranno applicare l’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, per il risparmio energetico generico il quale incentiva tutti gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici”.

Gli interventi – Le opere detraibili al 65% (55% per quelli sostenuti dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013), comprendono gli interventi per i pannelli solari termici (detrazione massima di 60mila euro), per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima di 30mila euro), per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (detrazione massima di 60mila euro) e per la riqualificazione energetica generale dell’edificio (detrazione massima di 100mila euro).

Nuove detrazioni del 2015 - Solo per il 2015 potranno beneficiare della detrazione del 65% anche le spese sostenute per le schermature solari esterne degli edifici e per gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Enea - In questo ambito si inserisce la piena operatività dell’Ecobonus 2015: l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha pubblicato, su indicazione dello stesso Ministero dello sviluppo economico, la documentazione per richiedere le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che verranno realizzati nel corso del 2015. In questo modo il Mise ha voluto assicurare immediata operatività alle norme previste nella legge di stabilità 2015 che, come sopra accennato, ha esteso il meccanismo delle detrazioni fiscali all’acquisto e posa in opera di schermature solari e all’installazione di impianti dotati di generatore di calore alimentati a biomasse combustibili.

30/03/2015

IMU deducibile al 20% in Unico 2015

L'art. 1, commi 715 e 716, Legge di stabilità 2014, modificando l’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, ha previsto che l’IMU, relativa agli immobili strumentali, possa essere dedotta ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura:
• del 30% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013;
• del 20% per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

La deduzione può essere fruita da:

• tutte le società di capitali;
• gli enti;
• gli esercenti attività d’impresa, inclusi gli imprenditori individuali;
• le società di persone;
• gli enti non commerciali in relazione ai beni immobili per l’attività commerciale esercitata;
• i soggetti in contabilità semplificata;
• gli esercenti arti e professioni.
Rimangono escluse imprese (e/o professionisti) che:
– assolvono l’IMU su beni immobili non strumentali (es. ”immobili patrimonio”);
– detengono l’immobile al di fuori della sfera imprenditoriale o professionale.
Dunque, il lavoratore autonomo, che ha estromesso l’ufficio nel 2014, non potrà considerare deducibile il 20% dell’IMU 2014 pagata, anche se effettivamente utilizza l’immobile per l’attività, in quanto il soggetto detiene l’immobile al di fuori della sfera professionale, in qualità di privato.

Il criterio di cassa - L’Agenzia delle Entrate in un recente documento di prassi (Circolare n.10/E del 14 maggio 2014, § 8.2) ha chiarito che per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54, comma 1, del TUIR, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione. Quindi, l’IMU è deducibile nell’anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo.
Pertanto si assume il principio di cassa, portando a deduzione l’importo dell’IMU, relativo al fabbricato strumentale, pari all’esborso sostenuto nell’anno.
Per i professionisti la deduzione implica la compilazione del rigo del quadro RE del Mod. UNICO (altre spese documentate).

Gli immobili strumentali - Per poter applicare la deduzione da IMU versata sugli immobili professionali, è necessario verificare il requisito di strumentalità dell’immobile, su cui si versa l’imposta municipale.
Gli immobili strumentali concorrono a formare il reddito d’impresa in base alle risultanze del conto economico (ammortamenti, costi inerenti e ricavi effettivi) e non secondo le regole stabilite per i redditi fondiari (art. 90 e art. 25 e segg. del T.U.I.R.).
L'art. 43, co. 2, TUIR, considera “strumentali”:
• gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione); gli immobili strumentali per destinazione, sono quelli che, a prescindere dalla loro classificazione catastale, vengono utilizzati esclusivamente dall'imprenditore quali beni strumentali per l'attività d'impresa.
L'utilizzo esclusivo ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa è basilare; qualora l'immobile venga locato o utilizzato in modo promiscuo, non può più essere considerato strumentale per destinazione;
• gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato (immobili strumentali per natura).
Gli immobili strumentali per natura sono quelli appartenenti alle categorie catastali:
• B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo),
• C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie),
• D (immobili a destinazione speciale),
• E (immobili a destinazione particolare)
• A/10 (uffici e studi privati) a condizione che quest'ultima classificazione risulti nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.
Pertanto, per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente (si veda Circolare n.10/E del 14.05.2014, § 8.1).

Probabilmente, in futuro per gli immobili strumentali, la riunificazione fra Tasi e Imu porterà a una revisione anche delle regole sulla deducibilità dell’imposta ai fini IRES e IRPEF. Anche per il 2014, comunque, l'Imu è deducibile (non più al 30%) al 20%, mentre la Tasi e la TARI lo sono (come per l’anno 2013) al 100%.

28/03/2015

L’inquilino non perde le rate

La risoluzione del contratto di locazione non fa decadere il bonus ristrutturazione

Premessa – La cessazione dello stato di locazione (così come quella di comodato) non fa ve**re meno il diritto alla detrazione per ristrutturazione per l’inquilino (o il comodatario) che ha eseguito i lavori. Questo quanto sostenuto dal Ministero nelle risposte pubblicare sul sito http://casa.governo.it/faq.

Bonus ristrutturazione - Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

Diritti reali - L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Familiare convivente - Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Intestazione bonifico - Inoltre, con circolare n. 20/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario, ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Promissario acquirente – Qualora sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile, se inoltre esegue gli interventi a proprio carico e infine a condizione che risulti registrato il compromesso.

Ripartizione in dieci anni – Ricordiamo che l’agevolazione consiste nella detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Inquilino e cessazione locazione – A tal proposito nelle faq pubblicate dal Ministero sul sito http://casa.governo.it/faq è stato chiesto se il contribuente che ha eseguito i lavori di ristrutturazione nell’appartamento dove risulta in affitto qualora prima dei 10 anni cambi casa, perde il diritto alla quote residue di detrazione A tale domanda il Ministero ha risposto di no in quanto la cessazione dello stato di locazione (così come quella di comodato) non fa ve**re meno il diritto alla detrazione per l’inquilino (o il comodatario) che hanno eseguito i lavori.

28/03/2015

Il limite per i lavori in condominio

Il tetto di 96.000 euro riguarda ogni singola abitazione

Premessa – Nella faq pubblicate sul proprio sito l’Agenzia delle Entrate ha affermato che per quanto riguarda la detrazione del 50% delle spese di ristrutturazione su un condominio, il limite di 96.000 è riferito ad ogni singola abitazione (risoluzione n. 206/2007 e 19/2008). Pertanto, ogni condomino, nel limite di una spesa massima di € 96.000, potrà detrarre fino a € 48.000.

Detrazione Irpef - Come noto è possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. In particolare, i contribuenti possono usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Principio di cassa - L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.

Quota detraibile - Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Ad esempio se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

La ripartizione della detrazione - La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. È necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio, l’inquilino. Questa diversa modalità di ripartizione non è più prevista dal 1° gennaio 2012.

Interventi su un condominio - Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Limite nei condomini – A tal proposito nella faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se per i lavori su parti comuni di un condominio, la spesa massima detraibile da parte dei singoli condomini ammonta a 96.000 euro o il limite massimo è di 96.000 euro per tutto il condominio.

19/03/2015

Edilizia. Si riduce la validità del DURC

Dal 1° gennaio 2015, la validità del Durc emesso per lavori edili privati passa da 120 a 90 giorni

Si modifica il periodo di validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori privati edili. Quest’ultimo, infatti, fissato in 120 giorni fino al 31 dicembre 2014, si riduce nuovamente a 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.

A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 1894 di ieri, recependo quanto disposto dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. 3899/2015).

A tal fine, l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei Durc relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.

19/03/2015

Minimi: quando scatta lo spesometro

Se si supera il limite dei ricavi, l’obbligo decorre dall’anno di fuoriuscita
Premessa – Il contribuente minimo che nel 2014 ha conseguito dei ricavi oltre il limite di 30.000 €, ma entro il tetto di 45.000 euro, sarà tenuto a presentare lo spesometro a partire dal periodo d’imposta 2015 (da presentare nel 2016), anno in cui il contribuente passa al regime ordinario.

Minimi e spesometro – Come noto, sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. “spesometro”) tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate nella circolare 30/05/2011 n. 24 ha chiarito che “i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi sono da considerare esonerati dall'obbligo di comunicazione in quanto l’adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l’esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi. L’esclusione in parola risponde, quindi, all’intento di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all’adempimento dell’obbligo in questione appaiono non proporzionati alla finalità della disposizione”. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate nella circolare in questione ha precisato che i contribuenti che operano nel regime dei minimi sono esonerati dall’adempimento in esame.

Fuoriuscita dal regime – L’Agenzia delle Entrate, sempre nella citata circolare 24/2011, ha specificato inoltre che “l’esclusione non opera, qualora in corso d’anno il regime in parola cessi di avere efficacia (per il conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, l’effettuazione di cessioni all’esportazione, il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, la percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o l’effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l’ammontare complessivo di 15.000 euro)”. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, pertanto, che in caso di fuoriuscita dal regime agevolato per il venir meno dei requisiti previsti dalla legge, l’esonero decade.

Decorrenza – Circa la decorrenza dell’obbligo l’Agenzia delle Entrate, sempre nella citata circolare 24/2011, ha stabilito che “in tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato”. Al riguardo si ricorda che la Finanziaria 2008 ha previsto che nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50 per cento il limite di 30.000 euro (quindi i ricavi superino il tetto di 45.000) il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento, al contrario nel caso in cui i ricavi superino il limite di 30.000, ma non quello di 45.000, la fuoriuscita avviene nell’anno successivo.

23/02/2015

730 pre-compilato: on-line il provvedimento con le modalità di accesso

Pronte le regole per l’accesso (dal 15 aprile 2015) al modello 730 precompilato da parte di contribuenti, datori di lavoro, Caf e intermediari.
Dopo aver ottenuto il via libera del Garante per la Protezione dei dati personali, l’Agenzia delle Entrate fissa, con un provvedimento firmato 23 febbraio 2015, le modalità tecniche che consentiranno di accedere alla dichiarazione nel rispetto di stringenti standard a tutela della privacy.

Da quest’anno l’Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile 2015, mette a disposizione il Modello 730 precompilato.

Chi può utilizzare il 730 pre-compilato

Individuati i contribuenti destinatari del 730 pre-compilato:

• lavoratori dipendenti e pensionati,
• che lo scorso anno hanno presentato il 730 (o il modello Unico con le caratteristiche del 730).
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti,
• in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730,
• oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.
Si ricorda, tra l’altro, che la dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Modalità di presentazione – Il 730 pre-compilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di:
• presentazione diretta all’Agenzia delle entrate
• sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Presentazione tramite intermediario - Con il provvedimento di ieri vengono fissati i paletti per l’accesso da parte di sostituti d’imposta, Caf e professionisti per ricevere i 730 precompilati degli assistiti; essi dovranno:
• acquisirne prima la delega
• e formulare online una specifica richiesta.
I loro accessi saranno tracciati e l’Agenzia farà controlli sulla correttezza delle deleghe.

Presentazione diretta - Per i cittadini che decideranno di gestire in autonomia la propria dichiarazione:
• potranno entrare nell’area autenticata sul sito dell’Agenzia sia con username e password Fisconline
• sia, in alternativa, con le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.
In ogni caso, il contribuente potrà sapere chi ha avuto accesso ai propri documenti tramite funzionalità dedicate, disponibili nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta entrato nel sistema, dopo aver verificato i dati proposti dalle Entrate, potrà accettare, modificare o integrare la propria dichiarazione. Anche il contribuente che non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (per esempio, chi ha perso il lavoro nel 2015), può accedere al 730 precompilato e, in tal caso, può versare le somme eventualmente dovute con l’F24, che sarà reso disponibile già compilato, oppure indicare il conto corrente bancario su cui ricevere l’eventuale rimborso.
Il contribuente potrà, inoltre, consultare la dichiarazione presentata e l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile, oltre che ricevere eventuali comunicazioni sul proprio 730 precompilato semplicemente inserendo un indirizzo di posta elettronica valido. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, Caf e professionisti abilitati cui è stata conferita delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web.

A partire dal 1° maggio 2015, i cittadini interessati potranno inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata. Entro cinque giorni otterranno la ricevuta con il numero di protocollo telematico del file inviato.
Sarà poi compito delle Entrate rendere disponibili ai sostituti d’imposta i risultati contabili delle dichiarazioni, per il riconoscimento del rimborso o per l’effettuazione delle trattenute direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.
Nel caso in cui non sia possibile fornire al sostituto il risultato contabile, l’Agenzia informerà il contribuente sia tramite un avviso nell’area autenticata, sia via email.
Qualora, invece, il sostituto che riceve il risultato contabile non sia tenuto ad effettuare operazioni di conguaglio, comunicherà in via telematica all’Agenzia il codice fiscale dell’interessato.
In queste due ipotesi, il cittadino potrà, sempre attraverso l’area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia, presentare un 730 integrativo modificando esclusivamente i dati del sostituto d’imposta o indicandone l’assenza o, in alternativa, rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

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