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11/11/2025

Con l’ordinanza del 9 ottobre 2025, il Tribunale di Roma ha stabilito che, in caso di separazione, OVE SIA CONCRETAMENTE POSSIBILE E RISPONDENTE AL SUPERIORE INTERESSE DEL MNORE, il minore resta nella casa familiare, mentre sono i genitori ad alternarsi nella sua abitazione, con turni settimanali.
Pur mantenendo “l’affidamento condiviso” dei genitori, il Tribunale ha ritenuto che, vista la forte conflittualità esistente tra i genitori, al fine di tutelare il superiore interesse del minore, quest'ultimo deve vivere nella casa familiare.
In questo modo, si conserva un contesto ambientale stabile. nel RESSE i minore può vivere serenamente, evitando che venga pregiudicato il suo sviluppo psico-fisico.
Saranno, quindi, i genitori a vivere nella stessa abitazione, alterandosi, ciascuno per una settimana alla volta, curando direttamente il minore durante la loro permanenza.
È prevista la nomina di un curatore speciale a tutela del minore, e l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per valutare la situazione psicologica del bambino, il rapporto con ciascun genitore e le eventuali dinamiche di abuso o violenza domestica.
Le spese straordinarie devono essere ripartite fra genitori.

18/02/2025

Cosa fare se il datore di lavoro non paga il TFR?come può ottenere il pagamento di quanto docuto il lavoratore?

17/10/2024

L’alta conflittualità tra i genitori non impedisce sempre al Giudice di disporre l’affidamento condiviso.

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 26517 del 11 ottobre 2024, è tornata ad occupasi del diritto alla bigenitorialità del minore anche in presenza di una situazione altamente conflittuale tra i genitori.
La Suprema Corte ha precisato che ”la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse”.

Occorre, dunque, tutelare innanzitutto il superiore interesse del minore.

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CASA FARE SE L'EX CONIUGE OBBLIGATO NON CORRIPONDE L'ASSEGNO DI MANENIMENTO. Il primo passo da compiere è quello di invi...
01/02/2024

CASA FARE SE L'EX CONIUGE OBBLIGATO NON CORRIPONDE L'ASSEGNO DI MANENIMENTO.
Il primo passo da compiere è quello di inviare una diffida per iscritto tramite lettera da parte dell’Avvocato, con le stesse modalità e formula con cui si diffida e mette in mora un debitore.
Nel caso in cui l'ex coniuge debitore non adempia, ovvero non paghi il mantenimento, si potrà iniziare l'esecuzione forzata, procedendo preliminarmente a notificargli l’atto di precetto di pagamento dopodiché, se non adempie al pagamento nel termine di 10 giorni, si potrà scegliere come procedere:
Con pignoramento: pignoramento del quinto dello stipendio, pignoramento dei conti correnti o con un pignoramento di beni mobili o immobili (es. la casa in cui vive o altri beni immobili di cui risulta proprietario).
Con il cosiddetto ordine di pagamento diretto. Quando l’obbligo di mantenimento per figli o ex coniuge viene stabilito da un Giudice in sede di separazione e/o divorzio, questi potrà ordinare a terzi ( ad esempio il datore di lavoro del debitore), in caso di mancato versamento dell’assegno, di versare direttamente la cifra stabilita sottraendola dallo stipendio, al creditore, beneficiario dell'assegno.
Con la recente riforma Cartabia oggi è possibile procedere in questo modo anche per gli assegni previsti in sede di separazione. La nuova disciplina prevede che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita, in cui è stabilita la misura dell'assegno, ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
Con un Sequestro conservativo dei beni pignorabili dell'ex coniuge obbligato. Nel caso in cui sussista il concreto pericolo che l'ex coniuge debitore per il mancato versamento del mantenimento possa sottrarsi ulteriormente al proprio adempimento, o dilapidare il proprio patrimonio, la legge prevede che il giudice disponga del sequestro conservativo dei beni pignorabili dell'ex coniuge obbligato, quali ad esempio l’automobile o altri beni di un certo valore.
Le somme di cui si ha diritto a titolo di mantenimento dovranno essere aggiornate ai canoni ISTAT ogni anno.
Si può procedere nello stesso modo per richiedere il pagamento della metà delle spese straordinarie dei figli, poiché con la separazione e i divorzio si prevede che i genitori debba pagare al 50% queste spese.
Tali crediti si prescrivono nel termine di cinque anni.

30/01/2024

I matrimoni interculturali sono caratterizzati da varie complessità ma non necessariamente sono da ritenersi più problematici di un qualsiasi altro tipo di matrimonio. Forse alcuni fattori di stress sono più evidenti in un matrimonio interculturale. Ogni coppia è da ritenersi mista, in quanto pr...

RIFORMA CARTABIA: CHIEDERE CON UN UNICO ATTO LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO.Con la riforma Cartabia la separazione e il di...
26/01/2024

RIFORMA CARTABIA: CHIEDERE CON UN UNICO ATTO LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO.

Con la riforma Cartabia la separazione e il divorzio si possono chiedere insieme, tramite una domanda cumulativa inserita in un unico ricorso.
Ciò non vuol dire che è stata abolita la separazione, che è sempre prevista, ma che i tempi per ottenere prima la separazione e poi il divorzio breve si sono velocizzati.
Infatti, l’udienza di separazione dove i coniugi devono comparire personalmente davanti al Giudice viene fissata entro 90 giorni, a partire dal deposito del ricorso in Tribunale da parte dell’avvocato.
Successivamente alla presentazione delle due domanda con un solo ricorso, per ottenere il divorzio bisognerà aspettare altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale.
Il divorzio potrà essere ottenuto anche durante la causa di separazione ed, anzi, trattato insieme alla separazione nello stesso procedimento e dallo stesso Giudice.

LE CONDIZIONI PER OTTENERE LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO PRESENTANDO UN UNICO RICORSO.

Per ottenere il divorzio sarà sufficiente che:
1) ci sia stata la separazione: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa, con cui il Tribunale pronuncia – immediatamente dopo la prima udienza – la separazione senza dover attendere la conclusione del giudizio che proseguirà per le altre questioni, quali: la domanda di addebito, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ecc..
2) siano trascorsi 6 o 12 mesi, a condizione che, Durante questo periodo ovviamente i coniugi non si siano riconciliati.

Indirizzo

Via Lago Di Lesina 31
Rome
00199

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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