31/03/2022
RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO FISCALE: PUBBLICATA LA CIRCOLARE DEFINITIVA DELL'AE
È stata pubblicata la versione definitiva della Circolare dedicata alla disciplina della rivalutazione e del riallineamento di cui all'art. 110 DL 104/2020 (c.d. DL Agosto) e all'art. 6-bis DL 23/2020 (c.d. DL Liquidità), anticipata in bozza lo scorso 23 novembre. La prassi, in forma di domande e risposte, contiene diverse novità rispetto alla versione provvisoria, a cominciare dall'aggiornamento alle nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2022 (art. 1 c. 622-624 L. 234/2021). Secondo le nuove norme, il maggior valore imputato, in occasione dell'adesione ai regimi di rivalutazione e/o di riallineamento, alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento), deve essere dedotto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in almeno 50 anni (nuovo c. 2-ter art. 110 DL 104/2020 introdotto). Al riguardo il Fisco osserva che, nonostante il mancato richiamo puntuale “alle previsioni contenute nel precedente c. 7, per esigenze di coerenza logico-sistematica, le nuove previsioni si applicano ai maggiori valori delle attività immateriali le cui quote di ammortamento – ai sensi dell'art. 103 TUIR – sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, detenute sia dai soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS sia dai soggetti cd. OIC adopter”. Altri aspetti di novità emergono in relazione alla determinazione della base imponibile per l'affrancamento della riserva da riallineamento. Sul punto il Fisco, allineandosi ai chiarimenti forniti dai giudici di legittimità, ha chiarito che, ai fini dell'affrancamento, la riserva da riallineamento, così come la riserva da rivalutazione, concorra a formare l'imponibile nel suo importo contabile, ovvero “al netto” dell'imposta sostitutiva versata. In ordine all'apposizione del vincolo su riserve di capitali e loro successiva distribuzione in assenza di affrancamento, contrariamente a quanto precedentemente indicato, è stato chiarito 7 che - ferma restando la tassazione in capo alla società delle somme distribuite - in capo ai soci il regime impositivo è quello proprio della restituzione degli apporti (e, quindi, la sola riduzione del costo fiscale della partecipazione, salvi i fenomeni di “sottozero”). Con riguardo alla decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel settore alberghiero, i nuovi chiarimenti precisano che, in caso di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti già dall'esercizio 2020.