Consulenza & Formazione Aziendale per l'Apprendistato

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Consulenza & Formazione Aziendale per l'Apprendistato Consulenza e formazione aziendale interna in materia di apprendistato professionalizzante

FormaPsy.it Consulenza e Formazione Aziendale per l'Apprendistato Professionalizzante,
nasce come un partner serio e affidabile per le Imprese e per i Consulenti del lavoro, che hanno la necessità di districarsi nella complessità delle normative inerenti all’assolvimento degli obblighi formativi in materia di Apprendistato Professionalizzante;

Formapsy.it garantisce alle Imprese l‘assolvimento de

ll’obbligo formativo completamente all’interno dell’azienda come previsto dalla legge;

Formapsy.it affianca e agevola i Consulenti del Lavoro, fornendo loro supporto in fase di assunzione e predisponendo la documentazione necessaria per l’espletamento degli obblighi formativi in seguito all’attivazione di un contratto di apprendistato. Vantaggi della formazione sul posto di lavoro

L’Apprendista rimane sul luogo del lavoro;
L’ Apprendista viene formato in modo mirato;
L’Azienda rimane con l’organico al completo anche nei giorni di formazione;
L’Azienda non si deve preoccupare della compilazione dei registri formativi. Il Consulente del lavoro, non si deve preoccupare della progettazione e redazione del Piano Formativo Individuale, al momento dell’assunzione;
Il Consulente del lavoro, non si deve preoccupare di monitorare che l’azienda assolva l’obbligo formativo;

15/02/2021

Consulenza e formazione aziendale interna in materia di apprendistato professionalizzante

Apprendistato: quando l'azienda rischia di perdere i benefici ottenuti
03/02/2021

Apprendistato: quando l'azienda rischia di perdere i benefici ottenuti

Un datore di lavoro non può assumere, direttamente o tramite un’agenzia di somministrazione, più di un certo numero di apprendisti. Il “massimale”

Recesso del datore di lavoro durante il contratto di apprendistato professionalizzante
27/01/2021

Recesso del datore di lavoro durante il contratto di apprendistato professionalizzante

Apprendistato Professionalizzante: Recesso del datore di lavoro. La legge prevede espressamente che il recesso del datore di lavoro sia subordinato alla

Dimissioni dell'apprendista durante lo svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante
27/01/2021

Dimissioni dell'apprendista durante lo svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante

Contratto di apprendistato e Dimissioni dell'apprendista. Diversamente da quanto previsto per la parte datoriale, il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni liberamente

Conferma anticipata dell'apprendista durante il periodo formativo
27/01/2021

Conferma anticipata dell'apprendista durante il periodo formativo

In relazione ai risultati particolarmente soddisfacenti raggiunti dall’apprendista, l’azienda può anche valutare la possibilità di attribuirgli anticipatamente la qualifica professionale oggetto del piano formativo.

Recesso di una delle parti al temine del contratto di Apprendistato Professionalizzante
27/01/2021

Recesso di una delle parti al temine del contratto di Apprendistato Professionalizzante

Recesso al termine del contratto di apprendistato. Diversamente da quanto previsto nel corso del periodo di apprendistato, al termine dello stesso, le parti sono libere di recedere con l’unico obbligo del rispetto del preavviso (art. 2118 C.C.).

COVID-19: ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO E CASSAINTEGRAZIONE La riforma del lavoro con il jobs act, ha esteso la cassa i...
18/05/2020

COVID-19: ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO E CASSAINTEGRAZIONE

La riforma del lavoro con il jobs act, ha esteso la cassa integrazione anche ai lavoratori con contratto di Apprendistato Professionalizzante - d.lgs. 148/2015.

La cassa integrazione ordinaria apprendisti è pertanto riconosciuta agli apprendisti assunti da aziende che possono accedere alla CIGO e che abbiano il requisito di anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIGO.

Per giornate di effettivo lavoro, come chiarito dalla la circolare n.24 del Ministero del lavoro, si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria compresi i periodi di malattia, ferie ed infortuni, oltre all’astensione dal lavoro per maternità obbligatoria.

Se la misura è richiesta per eventi oggettivamente non evitabili, tale requisito non è necessario.

Nell’ultima circola INPS per la CIGO per COVID-19, si configura tale ipotesi.
Non sono richiesti infatti i 90 giorni di effettivo lavoro ma soltanto che il lavoratore sia alle dipendenze dell’azienda richiedente dal 23 febbraio 2020.

Assolvimento dell’obbligo formativo e cassa integrazione: cosa fare?
Durante il periodo di cassa integrazione l’apprendista non può svolgere attività formative.

Pertanto, i percorsi formativi già avviati dovranno essere sospesi e riavviati alla ripresa della regolare attività lavorativa in modo che, l’apprendista possa recuperare le ore di formazione mancanti.

La nuova normativa dispone infatti che, l’apprendistato avendo finalità formative, una volta ripresa l’attività lavorativa sospesa o ridotta, il contratto debba essere prolungato per un periodo pari alle ore di cassa integrazione fruita dal lavoratore apprendista (d.lgs. 148/2015, Jobs Act, art. 2 comma 4).

L’indicazione della proroga del periodo di apprendistato è giustificata proprio dal fatto che, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, l’apprendista non riceve formazione: da qui la necessità di un periodo di tempo utile per recuperare. Peraltro, il calcolo è effettuato in ore, e non in giornate lavorative, a dimostrazione che, anche in caso di sola riduzione dell’orario lavorativo, per ogni ora non svolta – dato l’accesso a forme di sostegno al reddito, questa è da recuperare una volta concluso il godimento dell’ammortizzatore sociale.

Cosa accade se l’apprendista svolge la formazione durante la CGO?

Il contratto di Apprendistato Professionalizzante prevede che:
- La formazione (interna e anche quella esterna) deve essere svolta durante l’orario di lavoro;
- Le ore dedicate alla formazione, essendo considerate come orario di lavoro a tutti gli effetti, devono essere retribuite per intero.

Pertanto, se l’apprendista svolgesse queste ore durante un periodo di fruizione d'integrazione salariale potrebbe richiedere, se non la piena retribuzione come normalmente spettante, almeno le coperture assicurative e previdenziali previste per le normali ore di lavoro nelle quali avrebbe dovuto fruire della formazione.

Essendo inoltre tale formazione svolta durante l’orario di lavoro, sarebbe tuttavia in contrasto con quanto disposto dal già citato d.lgs. 148/2015, il quale all’art. 8comma 2, specifica che “Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d'integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l’apprendista completi il percorso formativo entro i termini previsti:
- la durata del contratto di apprendistato verrebbe in ogni caso allungata, pur in assenza di una vera giustificazione formativa (mancata formazione).
- L’apprendista durante l’ulteriore periodo di “recupero della formazione”, si vedrebbe corrispondere una retribuzione inferiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato in caso di conclusione del periodo di apprendistato.

http://www.bollettinoadapt.it/apprendistato-e-covid-19-ulteriori-approfondimenti-sulla-gestione-del-rapporto-e-sui-profili-formativi/

COVID-19 E ASSOLVIMENTO DELL’ OBBLIGO FORMATIVO L’apprendistato è un contratto di lavoro nel quale la prestazione lavora...
18/05/2020

COVID-19 E ASSOLVIMENTO DELL’ OBBLIGO FORMATIVO

L’apprendistato è un contratto di lavoro nel quale la prestazione lavorativa è connessa ad un percorso formativo, non si realizza apprendistato senza formazione.

Senza formazione, non è possibile “lavorare” come apprendisti; senza lavoro, non c’è formazione in apprendistato.

Come comportarsi durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, di lavoro a distanza in modalità agile o di chiusura di scuole e università nell’attuale fase di emergenza connessa alla diffusione del virus Covid-19?

A tali fini un aiuto al datore di lavoro giunge dalla modificabilità del piano formativo individuale.
Il piano Formativo è di fatto uno strumento a cui dedicare particolare attenzione per poter favorire il più possibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, la formazione dell’apprendista anche in questo periodo emergenziale.

Formazione interna
Per formazione interna si intende la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali. La formazione interna è disciplinata dalla Contrattazione collettiva di settore (CCNL), che interviene disciplinando la durata, l’articolazione e anche le diverse modalità con cui svolgere tale monte ore formativo, in funzione delle qualifiche professionali da conseguire.

Nel caso in cui l’apprendista continui a svolgere il proprio lavoro a distanza, la formazione tecnico professionale, può continuare ad essere erogata.

Essa infatti non deve necessariamente essere svolta all’interno dell’azienda e può essere realizzata (quando previsto dalla contrattazione collettiva) anche attraverso il ricorso a strumenti digitali e a piattaforme di e-learning.

In questi casi è opportuno intervenire sul Piano Formativo Individuale (PFI) rimodulando i periodi di formazione e modificando gli strumenti e i metodi per la sua erogazione.

Il PFI, d’altronde, è sempre modificabile purché ciascun intervento sia giustificato da un’esigenza formativa.

In caso, di sospensione dell’attività lavorativa, vengono meno anche gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro.

Se questa sospensione supera i 30 giorni, è possibile prolungare il periodo di apprendistato come disposto dall’art. 42, comma 5, lettera g del decreto legislativo 81/2015. Tale proroga è giustificata dal fatto che l’apprendista deve disporre di tempo utile per acquisire le competenze indicate nel PFI.

Formazione esterna
La formazione esterna riguarda i percorsi per l’ottenimento delle competenze di base e trasversali, erogati tramite offerta pubblica dalle Regioni e dalle Province autonome.
Il rimando, in questo caso, è alle discipline approvate a livello regionale e alle misure adottate in questo periodo.

Se l’apprendista continua a lavorare e se è possibile svolgere, perché così disposto dalle Regioni, tale monte ore formativo a distanza, l’apprendista dovrà regolarmente frequentare i percorsi per le competenze di base e trasversali.

Ovviamente, nel caso in cui la formazione esterna sia sospesa, data l’impossibilità di svolgerla in presenza, essa sarà recuperata secondo i criteri previsti dal legislatore regionale.

Infine, nel caso in cui l’apprendista fruisca di misure di sostegno al reddito e sia sospeso dall’attività lavorativa, non dovrà a frequentare i corsi per la formazione di base e trasversale, anche se già attivati e avviati prima della sospensione del rapporto.

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/29/apprendistato-gestione-profili-formativi-emergenza-coronavirus

Apprendistato: Quando l'azienda rischia di perdere i beneficiUn datore di lavoro non può assumere, direttamente o tramit...
11/06/2019

Apprendistato: Quando l'azienda rischia di perdere i benefici

Un datore di lavoro non può assumere, direttamente o tramite un’agenzia di somministrazione, più di un certo numero di apprendisti. Il “massimale” di contratti di apprendistato stipulabili dall’azienda dipende dal numero dei dipendenti specializzati e qualificati in servizio. Oltre tale limite, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono considerati lavoratori «ordinari» a tempo indeterminato. E’ solo una delle motivazioni che possono portare un ispettore al disconoscimento del rapporto di apprendistato e dei benefici contributivi ed economici erogati all’impresa. Roberto Camera ne parlerà al Festival del lavoro 2019, nel corso del workshop di Wolters Kluwer “La riscoperta dell’apprendistato: tra incentivo e formazione”, che si terrà giovedì 20 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Oltre alla mancata formazione dell’apprendista, vi sono altre motivazioni che possono portare un ispettore del lavoro a disconoscere il contratto di apprendistato professionalizzante.
Si tratta di violazioni macroscopiche che possiamo qui sintetizzare.
Mancanza del requisito di carattere anagrafico
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione professionale, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il limite massimo dei 29 anni è stato interpretato dal Ministero del Lavoro come 29 anni e 364 giorni.
È possibile partire dai 17 anni di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005.
È appena il caso di ricordare che la limitazione anagrafica non interessa i soggetti assunti in apprendistato professionalizzante quali beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 81/2015.
Superamento del numero massimo di apprendisti
Un datore di lavoro non può assumere, direttamente o indirettamente (per il tramite di un’agenzia di somministrazione), più di un certo numero di apprendisti. Il massimale di apprendistati che l’azienda può avere in contemporanea dipende dal numero dei dipendenti specializzati e qualificati in servizio. Questa la tabella di riferimento:

Organico Numero apprendisti
Fino a 3 dipendenti (da 0 a 3): Al massimo 3 apprendisti
Da 4 a 9 dipendenti Non più del 100% dei dipendenti;
Oltre i 9 dipendenti Rapporto di 3 apprendisti ogni 2 maestranze specializzate e qualificate
Aziende Artigiane Si considera quanto previsto nel Testo Unico per l’Artigianato (art. 4 della Legge n. 443/1985):
‒ fino a 5 per edilizia e lavorazioni in serie;
‒fino ad 8 per trasporti;
‒ fino a 9 per lavorazioni non in serie;
‒ fino a 16 per lavorazioni artistiche - tradizionali - abbigliamento su misura.

Oltre i predetti numeri, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato verranno considerati lavoratori «ordinari» a tempo indeterminato, con contestuale disconoscimento del rapporto di apprendistato e dei relativi benefici.
Clausola di stabilizzazione
Per le aziende che occupano più di 49 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
Restano esclusi dalla percentuale gli apprendisti per i quali si è risolto il rapporto di lavoro per:
‒ recesso durante il periodo di prova,
‒ dimissioni,
‒ licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la percentuale, è consentita, comunque, l'assunzione di un apprendista.
Nel calcolo dei 50 dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica(lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Vanno, viceversa, esclusi:
‒ gli apprendisti;
‒ i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore.
Detto limite può essere rivisto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In questo caso, la capienza delle aziende sulle quali soggiace l’obbligo di calcolare la percentuale di stabilizzazione e la percentuale stessa è rimessa alla contrattazione tra le parti.
La sanzione prevista in caso di sforamento della percentuale di stabilizzazione porta a considerare gli apprendisti assunti in violazione dei limiti, quali ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
La sanzione si applica esclusivamente qualora venga violata la clausola di stabilizzazione prevista dalla legge e non quella, eventuale, indicata dalla contrattazione collettiva.
Pregressi rapporti di lavoro
Uno dei requisiti fondamentali per attivare un rapporto di apprendistato professionalizzante “ordinario” (escluso quindi l’apprendistato cd “in disoccupazione”) è che il lavoratore non abbia già conseguito la qualifica, oggetto dell’apprendistato, con lo stesso o con altro datore di lavoro.
Se l’apprendista è già in possesso della qualifica, si avrà il disconoscimento del contratto agevolato per impossibilità di formare un soggetto rispetto a competenze già possedute.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5 del 2013, ha stabilito che se il rapporto preesistente è stato di durata limitata, non si pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. In questo caso, al fine di considerare legittimo il nuovo contratto di apprendistato, vanno verificate tre cose:
1. che il rapporto pregresso non ha avuto una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva per la qualificazione dell’apprendista.
2. che il nuovo rapporto preveda un percorso addestrativo, nel piano formativo individuale, volto ad arricchire le competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore.
3. che il nuovo rapporto preveda una riduzione della durata dell’apprendistato, contemperando il periodo svolto nel precedente rapporto di lavoro.
Ma cosa comporta il disconoscimento del rapporto di apprendistato? Il rapporto di lavoro viene considerato, a tutti gli effetti, come un ordinario rapporto a tempo indeterminato. Vengono meno, quindi, tutti i benefici di carattere normativo ed economico connessi al rapporto di apprendistato. In particolare, viene meno:
• il non computo del lavoratore nell’organico aziendale;
• il sotto inquadramento ovvero, in alternativa, percentualizzazione della retribuzione;
• la decontribuzione parziale.
Violazioni che non comportano il disconoscimento del contratto di apprendistato
Non tutte le violazioni, alle regole normative sul contratto di apprendistato, portano alla perdita dei benefici economici ed al disconoscimento del contratto agevolato. Infatti, la normativa prevede che, per ciascuna violazione delle seguenti disposizioni, la sanzione prescritta è unicamente di natura pecuniaria, senza con questo, intaccare la prosecuzione del contratto di apprendistato. Vediamo quali sono le violazioni:
a) mancanza della forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale. È logico che parliamo di contratti stipulati regolarmente e che sono posti a conoscenza della pubblica amministrazione attraverso la comunicazione obbligatoria telematica, effettuata al Centro per l’impiego (Unilav). Sarà applicata la sanzione prevista dal Testo unico anche nel caso in cui la scrittura del contratto non sia conforme ai modelli previsti dalla contrattazione collettiva o sia stato formalizzato successivamente la data di instaurazione del rapporto di apprendistato;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) inquadramento errato del lavoratore;
d) assenza del tutore o del referente aziendale. Ricordo che per i requisiti del Turor, la disciplina è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva, essendo abrogato il D.M. 28 febbraio 2000.
Ad ogni violazione, il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa (diffidabile) compresa tra i 100 ed i 600 euro che, in caso di recidiva, possono aumentare da 300 a 1.500 euro.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
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Indirizzo

Via Costantino Morin, 24
Rome
00195

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 18:00

Telefono

+393282746527

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