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    del   (di A. Montini) ⬇️⬇️Un tema sollevato da un nostro assiduo lettore ci offre lo spunto per la riflessione di og...
29/05/2026

del (di A. Montini) ⬇️
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Un tema sollevato da un nostro assiduo lettore ci offre lo spunto per la riflessione di oggi:


La questione è meno lineare di quanto possa apparire [...]. E però, con riguardo alle quote di una Srl, l’orientamento oggi prevalente ritiene che l’acquisto effettuato durante il matrimonio ricada normalmente nella comunione legale ai sensi dell’art. 177 cod. civ. [...]. Questo però non significa che l’altro coniuge assuma automaticamente la qualità di socio della società [...]. In particolare, la titolarità formale della partecipazione e l’esercizio dei diritti amministrativi e gestionali, infatti, restano generalmente in capo al coniuge che ha acquistato o sottoscritto la quota [...]. La comunione opera – pertanto – soprattutto sul piano patrimoniale, perché il valore economico della partecipazione [...] entra a far parte della comunione legale e [...] assumerà rilievo al momento [...] del suo scioglimento, ad esempio in caso di separazione personale, successione o futura cessione delle quote [...]. Occorre però verificare anche se ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 179 cod. civ., che individua i beni personali esclusi dalla comunione legale [...]. Può trattarsi, ad esempio, di quote acquistate con il ricavato della vendita di beni personali del coniuge, oppure di partecipazioni ricevute per successione o donazione [...]. In situazioni di questo tipo, allora, è opportuno [...] che nell’atto di acquisto venga indicata espressamente la provenienza personale delle somme impiegate o il titolo dell’acquisto [...]. In risposta al quesito, concludendo, l’acquisto di quote di una Srl [...] – se effettuato durante il matrimonio e in regime di comunione legale – ricade generalmente [...] nella comunione legale, salvo che, come detto, ricorra una delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 179 cod. civ. e che tale circostanza risulti adeguatamente documentata già nell’atto di acquisto.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/05/29/acquisto-di-quote-di-una-societa-titolare-di-farmacia-quando-opera-la-comunione-legale/

    del   (di C. Villata) ⬇️⬇️La gestione della burocrazia familiare richiede spesso una conoscenza precisa dei canali d...
29/05/2026

del (di C. Villata) ⬇️
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La gestione della burocrazia familiare richiede spesso una conoscenza precisa dei canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione e [...] c’è senza dubbio la tessera sanitaria, essenziale per l’accesso alle cure pediatriche [...].
Ma come devono muoversi i genitori in caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento di un figlio minore?
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione tre percorsi alternativi [...].
La via più rapida è la procedura online, accessibile tramite l’area riservata del portale istituzionale dell’Agenzia, previo inserimento delle credenziali SPID, CIE o CNS del genitore.
[...] il sistema prevede un passaggio preliminare fondamentale: l’abilitazione a operare per conto del minore.
[...] il genitore deve compilare una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame di parentela e [...] sarà possibile selezionare il codice fiscale del figlio e inoltrare la richiesta [...], e un servizio evidentemente di particolare utilità [...] è la possibilità di scaricare e stampare immediatamente un PDF sostitutivo, valido in attesa dell’arrivo del documento plastificato.
Per chi preferisce una modalità asincrona [...] è attiva la corsia tramite PEC (Posta Elettronica Certificata): è sufficiente compilare il modulo ufficiale AA4/8 [...], firmarlo digitalmente o allegare la carta d’identità, e inviarlo alla Direzione Provinciale di riferimento.
[...]
Resta infine sempre accessibile il canale in presenza presso gli sportelli fisici dell’Agenzia delle Entrate, consigliato [...] soprattutto in caso di anomalie nei dati anagrafici [...].
Si ricorda, da ultimo, che [...] la spedizione del documento avverrà esclusivamente presso l’indirizzo di residenza del minore [...] e che la richiesta telematica è limitata a un solo duplicato per anno solare.

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🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/05/29/la-riemissione-della-tessera-sanitaria-dei-minor

    del  ⬇️⬇️𝐂𝐨𝐦𝐨𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐝'𝐔𝐬𝐨 𝐚𝐢 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐞𝐝 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐢: 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐃𝐮𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞Il contributo mett...
28/05/2026

del ⬇️
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𝐂𝐨𝐦𝐨𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐝'𝐔𝐬𝐨 𝐚𝐢 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐞𝐝 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐢: 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐃𝐮𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞
Il contributo mette a confronto le risposte fornite dall'Intelligenza Artificiale con il reale quadro normativo del settore farmaceutico, validando due quesiti di grande attualità pratica.

𝟏. 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢 (𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐨𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐝'𝐔𝐬𝐨)
Il Quadro Normativo e Deontologico: È civilisticamente possibile per un titolare di farmacia concedere un locale di proprietà a un medico, ma l'operazione è fortemente limitata dal rischio di configurare comparaggio o concorrenza sleale nei confronti delle altre farmacie della zona.

Le Accortezze Operative e Contrattuali: Per blindare l'operazione da contestazioni legali, la farmacia deve adottare precise cautele:

Struttura indipendente: I locali dello studio medico non devono avere alcuna comunicazione interna o diretta con la farmacia; l'accesso per i pazienti deve avvenire esclusivamente dall'esterno in modo autonomo.

Il superamento del "gratuito": Per evitare l'accusa di concorrenza sleale legata al vantaggio economico ingiustificato dato al medico, l'analisi suggerisce una soluzione pragmatica: evitare il comodato totalmente gratuito, preferendo un canone di locazione congruo ai valori di mercato o, quantomeno, un comodato oneroso con rimborso spese documentato.

𝟐. 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐢 𝐚𝐥 𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 (𝐈𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐨 𝐐𝐑 𝐂𝐨𝐝𝐞)
Il Vincolo del Codice del Consumo: La legge italiana vieta la sostituzione del cartellino del prezzo fisico con il solo QR Code. La normativa impone che il prezzo sia chiaramente visibile, leggibile e immediatamente consultabile direttamente sullo scaffale o sul prodotto.

Il Limite del Digitale: Obbligare il cliente a inquadrare un codice con lo smartphone viola il principio di "immediata visibilità", discriminando inoltre le fasce di clientela meno digitalizzate (come gli anziani). Il QR Code è ammesso solo come integrazione informativa, non come sostituto del prezzo.

I Rischi Economici: La mancata o non corretta esposizione fisica dei prezzi espone la farmacia a sanzioni amministrative pecuniarie rilevanti, che variano da € 516 a € 3.000.

Il focus di Management e Compliance: Questo approfondimento evidenzia come l'innovazione digitale (nei prezzi) e le sinergie professionali (con i medici) debbano sempre essere subordinate a una rigorosa compliance legale. Ottimizzare gli spazi di proprietà e digitalizzare la farmacia sono ottime strategie di marketing, a patto di non scavalcare i rigidi confini del Codice del Consumo e della deontologia professionale, evitando così sanzioni e costosi contenziosi.
Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/05/28/domande-risposte-ai-6/

    del   (di M. Lucidi) ⬇️⬇️La Sediva News di oggi si focalizza sul quesito di un nostro gentile lettore, il quale doma...
28/05/2026

del (di M. Lucidi) ⬇️
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La Sediva News di oggi si focalizza sul quesito di un nostro gentile lettore, il quale domanda:


Se le videocamere che Lei ha fatto installare senza il preventivo assenso del Condominio inquadrano esclusivamente l’ingresso della farmacia e non anche parti comuni del condominio, ci pare che Lei non debba procedere allo smontaggio, neppure parziale, dell’impianto.
Infatti, in una recente sentenza [la n. 9570/2026], la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui le videocamere siano installate a tutela della proprietà e che l’angolo di visuale non si estenda, come detto, anche a parti comuni non è necessario l’assenso dell’assemblea condominiale.
Lei potrà quindi mantenere attivo il Suo impianto di sorveglianza senza dunque smontarlo anche se – se non altro per le classiche ragioni di “buon vicinato” – varrebbe forse la pena che Lei replicasse alla “intimazione” degli altri condòmini [magari in forma scritta] riferendo loro, se del caso, anche la sentenza della Suprema Corte che Le abbiamo indicato.

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https://www.piazzapitagora.it/2026/05/28/non-e-necessario-lassenso-dellassemblea-condominiale/

    del   (di  ) ⬇️⬇️𝑫𝒊𝒔𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝑭𝒂𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊 𝑩𝒊𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒊 𝒆 𝑩𝒊𝒐𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒂𝒓𝒊: 𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝑺𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒛𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒍...
27/05/2026

del (di ) ⬇️
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𝑫𝒊𝒔𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝑭𝒂𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊 𝑩𝒊𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒊 𝒆 𝑩𝒊𝒐𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒂𝒓𝒊: 𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝑺𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒛𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒍 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐
𝐈𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 (Clexane® vs Inhixa®): Di fronte alla richiesta del paziente di sostituire l'eparina originator prescritta dal medico (Clexane T) con il rispettivo biosimilare a minor costo (Inhixa), il farmacista si trova a gestire un bivio non solo clinico, ma soprattutto normativo e relazionale.

𝐈𝐥 𝐐𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 (Il Divieto di Sostituzione Automatica): A differenza dei farmaci equivalenti di origine chimica, per i medicinali biologici e biosimilari non si applica la sostituibilità automatica in farmacia. Come ribadito dal Secondo Position Paper dell'AIFA, la scelta terapeutica resta una prerogativa esclusiva del medico prescrittore. L'intercambiabilità clinica stabilita dall'EMA non autorizza in alcun modo il farmacista a operare lo switch di propria iniziativa.

𝐋𝐞 𝐑𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐓𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞: La diversità biochimica e i rischi associati impongono estrema cautela:

𝐒𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞: I biologici non sono formule chimiche fisse, ma derivano da processi biotecnologici; le molecole sono simili ma non identiche al 100%.

𝐈𝐦𝐦𝐮𝐧𝐨𝐠𝐞𝐧𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐨𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳𝐚: Il rischio di switch ripetuti può indurre risposte immunitarie (anticorpi anti-farmaco). Inoltre, la continuità di marca è fondamentale per la tracciabilità dei lotti in caso di reazioni avverse.

𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐏𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐬𝐭𝐚: La gestione di questa interazione al banco deve essere sfruttata per elevare l'autorità scientifica del presidio, agendo su tre leve:

𝐋𝐞𝐯𝐚 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚: Rassicurare il paziente sul fatto che la molecola è rimborsata dal SSN (Classe A), quindi l'eventuale differenza di prezzo non impatta sulle sue tasche.

𝐋𝐞𝐯𝐚 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚: Spiegare l'importanza della continuità terapeutica della marca per la sicurezza della salute.

𝐋𝐞𝐯𝐚 𝐃𝐞𝐨𝐧𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚: Rispettare rigorosamente il perimetro di competenza della farmacia, evitando di esorbitare nel campo della prescrizione medica.

𝐈𝐥 𝐟𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: Questo scenario dimostra come il rifiuto di una sostituzione non debba essere vissuto come un limite burocratico, ma come un'opportunità di consulenza specialistica. Spiegare con autorevolezza il valore della norma trasforma un mancato risparmio percepito in un atto di tutela della salute, fidelizzando il cliente e qualificando il personale della farmacia come esperti di alto livello sanitario.

Non perderti tutte le News di Nemo!
🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/05/27/la-corrispondenza-con-nemo-caso-n-37-clexane-e-inhixa/

    del   (di C. Pizza) ⬇️⬇️Un nostro gentile lettore si è rivolto a noi con questa richiesta: La risposta è fortunatame...
27/05/2026

del (di C. Pizza) ⬇️
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Un nostro gentile lettore si è rivolto a noi con questa richiesta:

La risposta è fortunatamente 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚.
L’art. 7 della l. 689/81 stabilisce, infatti, il principio dell’𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐫𝐞𝐝𝐢 vista la natura punitiva e strettamente personale di queste ultime.
Pertanto, Lei non sarà tenuto a pagare le contravvenzioni accumulate da Suo padre.
Tale principio giuridico, giova precisarlo, non si applica tuttavia alle obbligazioni civili [come, ad esempio, le bollette della luce, o perfino i debiti con l’Agenzia delle Entrate] che però potranno essere richieste all’erede anche se limitatamente alla “sorte”, quindi al netto di qualsiasi sanzione.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/05/27/lintrasmissibilita-delle-sanzioni-agli-eredi/

    del   (di M. Pallonari) ⬇️⬇️Si fa strada [...] un fenomeno che “colpisce al cuore” la continuità generazionale delle...
27/05/2026

del (di M. Pallonari) ⬇️
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Si fa strada [...] un fenomeno che “colpisce al cuore” la continuità generazionale delle nostre farmacie: i figli dei titolari scelgono [...] altre strade. [...] in un mercato del lavoro complesso rinunciano a un’azienda strutturata [...].
Perché accade? Le risposte, spesso, sono nell’immagine che abbiamo trasmesso ai figli. [...] Se il messaggio che arriva a casa è quello di una “gabbia” fatta di lamentele [...], è naturale [...] che un giovane cerchi altrove la propria realizzazione. Il punto di rottura è qui: molti figli percepiscono la farmacia come un luogo di lavoro faticoso, ma non la riconoscono come un’azienda da guidare.
Eppure, è proprio questa la chiave del futuro. Una farmacia moderna non necessita obbligatoriamente di un titolare-farmacista [...] ma [...] di una visione manageriale [...] con competenze diverse [...] economiche, comunicative, organizzative [...].
Ma per far nascere questo desiderio, devono vedere un’impresa che genera energia, non solo stanchezza. Il problema, dunque, non è convincere i figli a restare, ma trasformare la farmacia in un progetto desiderabile: Una farmacia ordinata [...], profittevole [...] e gestita: dove il titolare riprende il suo ruolo di guida [...]. Il compito di un titolare [...] oggi non è solo proteggere il patrimonio, ma renderlo abbastanza attraente da far sì che chi verrà dopo possa dire: “Sì, questa è l’impresa che voglio guidare“.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/05/27/il-rifiuto-dei-figli-se-la-farmacia-non-e-piu-un-desiderio-ma-un-peso/

    del   (di A. Montini e G. Bacigalupo) ⬇️⬇️𝐋’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝐧. 𝟔𝟔/𝟐𝟎𝟎𝟑 stabilisce che il lavoratore ha diritto ad...
26/05/2026

del (di A. Montini e G. Bacigalupo) ⬇️
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𝐋’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝐧. 𝟔𝟔/𝟐𝟎𝟎𝟑 stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo minimo di ferie retribuite 𝐧𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨.
Di queste, almeno due devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione; le restanti due vanno fruite entro i 18 mesi successivi. I 18 mesi sono – nel vostro settore – diventati 24 per il disposto dell’art. 27 del CCNL per i dipendenti da farmacia privata, cosicché il termine di scadenza è quello del 31 dicembre del secondo anno successivo.

Di conseguenza, 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒 il termine ordinario per la fruizione delle due settimane residue scade il successivo 𝟑𝟏 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔. In caso di mancata fruizione delle ferie nel termine di legge il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS i contributi previdenziali calcolati sull’importo corrispondente alle ferie maturate e non godute: si tratta del c.d. 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨.

Quanto alle 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 si va da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore; la sanzione sale da 480 a 1.800 euro quando la violazione riguardi più di 5 dipendenti e può arrivare da 960 a 5.400 euro nelle situazioni più gravi. Laddove la violazione interessi più del 20% del personale – scatta addirittura la sospensione del DURC per tre mesi. Le ferie corrispondenti al periodo minimo legale di quattro settimane non possono essere sostituite da un’indennità economica finché il rapporto di lavoro è in corso. Diversa è invece la sorte delle ferie contrattuali [26 giorni lavorativi annui] che possono essere monetizzate.

C’è un’importante 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: l’ipotesi di lavoratori assenti per maternità obbligatoria, malattia, infortunio, paternità o congedo parentale. In questi casi il termine dei 24 mesi resta sospeso per un periodo di durata pari a quello dell’impedimento. Il che significa che il termine del 31 dicembre 2026 viene automaticamente prorogato di tanti mesi quanti sono stati quelli di assenza.

In definitiva, il primo “compito” è verificare lo stato delle ferie residue di ciascun dipendente. Per chi è tenuto a godere le ferie entro il 31 dicembre di quest’anno, è legittimo 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐝’𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 i periodi di ferie nel caso in cui il dipendente non provveda spontaneamente.
L'art. 27 del CCNL così dispone: “è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie normalmente dal maggio all’ottobre in funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori“.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/05/26/i-residui-delle-ferie-2024-del-personale-la-necessita-di-controllare/

    del  ⬇️⬇️Sulla risposta di Nemo nel Caso n. 36 [“Il salbutamolo e bisoprololo in quali situazioni possono essere ass...
26/05/2026

del ⬇️
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Sulla risposta di Nemo nel Caso n. 36 [“Il salbutamolo e bisoprololo in quali situazioni possono essere associati e in quali concentrazioni?”] è intervenuto un utente di Facebook osservando quanto segue:

“Il bisoprololo oggi è usato tranquillamente nella BPCO quando indicato. Il punto semmai è un altro: quanto il salbutamolo sia davvero ideale in un paziente cardiopatico già in terapia con betabloccante, visto il possibile aumento di frequenza cardiaca e stimolazione simpatica.”.

Girata subito a Nemo tale notazione, questa – semplicemente e brevissimamente – è stata la replica del ns. farmacista artificiale:

“Il bisoprololo e’ selettivo per i recettori cardiaci il salbutamolo viene utilizzato in maniera saltuaria”;

che ha aggiunto poi:

“La risposta positiva e’ strettamente legata al livello di selettività del bisoprololo per i recettori cardiaci”.

Per ulteriori approfondimenti:
🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/05/26/una-replica-di-nemo-a-unosservazione-nel-versante-facebook-sul-caso-n-36/

    del   ⬇️⬇️Con la risposta di Nemo, pubblicata venerdì scorso, al quesito n. 36 [“Il salbutamolo e bisoprololo in qua...
25/05/2026

del ⬇️
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Con la risposta di Nemo, pubblicata venerdì scorso, al quesito n. 36 [“Il salbutamolo e bisoprololo in quali situazioni possono essere associati e in quali concentrazioni?”] sono giunti al termine i nostri appuntamenti quotidiani – che hanno avuto inizio il 1° aprile scorso e da allora sono continuati senza soluzioni- con “La Corrispondenza con Nemo”.

Questo lungo periodo ha consentito anche a noi di testare le qualità non soltanto puramente scientifiche di questo [primo] farmacista artificiale, che ha risposto – ci è parso – con la migliore esaustività ai quesiti più vari, la maggior parte dei quali incentrati comprensibilmente su aspetti meramente tecnico-professionali della vostra attività al banco.

Abbiamo registrato, è vero, qualche “allucinazione” , nessuna peraltro incidente sullo stretto merito della risposta di Nemo [l’ultima, come ha segnalato puntualmente una attenta lettrice, nella soluzione del caso n. 34 in cui Nemo sbaglia nell’ascrivere il “Paracetamolo 1000” tra i farmaci OTC…] il quale tuttavia ha svolto egregiamente – al di là anche delle nostre stesse previsioni – il compito che gli è stato assegnato.

Da oggi, però, l’appuntamento con “La Corrispondenza con Nemo” può ragionevolmente assumere una cadenza soltanto settimanale, anche perché in realtà Nemo – con i suoi 36 “Casi” finora risolti quotidianamente – crediamo abbia assolto del tutto al suo compito di farsi conoscere e anche apprezzare.

Può essere allora sufficiente, come detto, che ora Nemo affronti solo settimanalmente un “Caso”, che del resto – come forse avrete potuto constatare – può riguardare indifferentemente questioni attinenti alla vita professionale al banco, come gli aspetti puramente gestionali della farmacia o anche quelli di ottimizzazione degli spazi.

In definitiva, Nemo tendenzialmente risponderà solo a un quesito a settimana, che selezioneremo tra quelli che invierete, tentando naturalmente di variarne i temi quanto più possibile.

Indirizzo

Piazza Pitagora, 10
Rome
00197

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 19:00
Martedì 08:30 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 19:00
Giovedì 08:30 - 19:00
Venerdì 08:30 - 19:00

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