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    del   ⬇️⬇️Ecco le scadenze del mese di Settembre 2026.
01/09/2026

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Ecco le scadenze del mese di Settembre 2026.

    del   (di G. Bacigalupo & C. Sposato) ⬇️⬇️In questi ultimi mesi si è ridotto il numero delle decisioni di Tar e CdS ...
31/07/2026

del (di G. Bacigalupo & C. Sposato) ⬇️
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In questi ultimi mesi si è ridotto il numero delle decisioni di Tar e CdS che possono riguardare, anche indirettamente, il mondo delle farmacie ma riteniamo di dover dar conto nell’ormai tradizionale breve rassegna della giurisprudenza in materia.

- Assegnazione provvisoria: Nelle more dell’assegnazione stabile della sede farmaceutica da parte della Regione, sussistono margini per l’esercizio legittimo dei poteri di ordinanza sindacale onde evitare l’interruzione dell’assistenza farmaceutica. I poteri di ordinanza si configurano come strumenti extra ordinem che consentono di derogare alla disciplina vigente.

- Interesse a ricorrere: Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto dall’attualità della lesione subita.

- Pianificazione territoriale: La valutazione discrezionale che il Comune è chiamato a compiere deve riferirsi all’intero territorio comunale, con l’obiettivo di coniugare l’adeguata copertura delle aree isolate con la maggiore accessibilità. La potestà allocativa deve tendere a un ragionevole bilanciamento.

- Calo demografico: Il parametro legale di una farmacia ogni 3.300 abitanti costituisce il criterio per l’istituzione di nuove sedi. Un eventuale calo demografico non determina automaticamente la riduzione delle sedi esistenti, che è invece oggetto di una valutazione discrezionale.

- Farmacia dei servizi: Il nuovo ruolo della farmacia come presidio sanitario polifunzionale può giustificare la revisione della p.o., consentendo l’ampliamento di una sede esistente per l’erogazione di servizi aggiuntivi come telemedicina, holter cardiaco ed elettrocardiogramma.

- Idoneità dei locali: Nel momento in cui accerta la totale assenza nella zona di locali urbanisticamente idonei, il Comune deve esercitare il potere di intervenire sulla pianta organica, procedendo a una riperimetrazione della sede.

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑟𝑖𝑠𝑝𝑟𝑢𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑆𝑒𝑑𝑖𝑣𝑎 𝑁𝑒𝑤𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑𝑖̀, 15 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2026.
𝐺𝑙𝑖 𝑈𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖̀ 14 𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜.

𝐵𝑢𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑧𝑒 𝑎 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑎 𝑖𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑒 𝑏𝑢𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑎 𝑐ℎ𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎.

🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/07/31/unaltra-breve-rassegna-in-pillole-della-giurisprudenza-degli-ultimi-mesi/

    del   ⬇️⬇️Il ruolo del farmacista sta cambiando profondamente e in un contesto di mercato sempre più competitivo, di...
31/07/2026

del ⬇️
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Il ruolo del farmacista sta cambiando profondamente e in un contesto di mercato sempre più competitivo, digitalizzato e regolamentato, la competenza scientifica da sola non basta più: per guidare una farmacia di successo è indispensabile acquisire una visione manageriale e strategica.

Per rispondere a questa sfida, Sediva/Studio Bacigalupo-Lucidi presenta l’edizione 2026 dell’𝗘𝘅𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 in
“𝙊𝙡𝙩𝙧𝙚 𝙞𝙡 𝘽𝙖𝙣𝙘𝙤: 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙖𝙧𝙚 𝙡’𝙚𝙫𝙤𝙡𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙛𝙖𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞𝙖 𝙣𝙚𝙡 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙨𝙘𝙚𝙣𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝙢𝙚𝙧𝙘𝙖𝙩𝙤”.

Un percorso formativo da ottobre a dicembre 2026 consolidato, concreto e progettato su misura per titolari e collaboratori.
Il Master adotta una 𝘮𝘰𝘥𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘪𝘣𝘳𝘪𝘥𝘢𝑎: lezioni online e in presenza.

🗓️ Evento Esclusivo di Chiusura: Venerdì, 11 Dicembre 2026.

I partecipanti acquisiranno strumenti operativi immediati per massimizzare la redditività, ottimizzare le operations, guidare l’innovazione digitale, evolvere la leadership e anticipare il mercato. Il percorso si articola in cinque moduli tematici:

1. 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗠𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶𝗻𝗼: Analisi dei margini, acquisti strategici e gestione scorte. 06 Ottobre 2026 dalle 14.00 alle 17.00.

2. 𝗔𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗕𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼: Lettura e interpretazione del bilancio per le decisioni di governance. 20 ottobre 2026 dalle 14.00 alle 17.00.

3. 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗧𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲: Piattaforme di controllo in tempo reale e Skynet. 03 Novembre 2026 dalle 14.00 alle 17.00.

4. 𝗪𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗔𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽: Gestione del team, motivazione e modello M.B.O. 17 Novembre 2026 dalle 14.00 alle 17.00.

5. 𝗪𝗲𝗯 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝗔𝗜 𝗲 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹 / 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝗟𝗼𝘆𝗮𝗹𝘁𝘆 𝗲 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁: Strumenti digitali, Intelligenza Artificiale, visual merchandising, layout espositivo e fidelizzazione del paziente. 01 Dicembre 2026 dalle 14.00 alle 17.00.

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Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, ma i posti sono limitati.
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    del   (di F. Sonnino) ⬇️Partiamo da una domanda che ci ha fatto un nostro lettore: La risposta è affermativa.L’art. ...
30/07/2026

del (di F. Sonnino)
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Partiamo da una domanda che ci ha fatto un nostro lettore:

La risposta è affermativa.

L’art. 2476, comma 2, cod.civ. riconosce ai soci di S.r.l. che non partecipano all’amministrazione il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi alla gestione.

Il socio, anche se non amministratore, può quindi chiedere di esaminare, ad esempio, la documentazione contabile, bancaria e contrattuale della farmacia.

È un diritto, tuttavia, che deve essere evidentemente esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, senza perciò ostacolare ingiustificatamente l’attività della società o, men che meno, utilizzare le informazioni acquisite per finalità estranee alla tutela della propria partecipazione.

Il diritto di consultazione, peraltro, non comporta necessariamente – ed è una precisazione importante perché si tende a ritenere il contrario – anche il diritto di pretendere che l’intera documentazione venga trasmessa secondo le modalità indicate dal socio.

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🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/07/30/socio-non-amministratore-puo-controllare-i-documenti-della-farmacia/

    del   (di M. Lucidi) ⬇️⬇️Dal 23 luglio 2026 è ufficialmente entrato in vigore il nuovo Registro dei titolari effetti...
30/07/2026

del (di M. Lucidi) ⬇️
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Dal 23 luglio 2026 è ufficialmente entrato in vigore il nuovo Registro dei titolari effettivi, e però questo nuovo Registro non è ancora nei fatti operativo mancando al momento i provvedimenti attuativi.

Come anticipato nella Sediva News del 3 giugno 2026, la Corte di Giustizia Europea – con la sentenza del 21 maggio 2026 – ha sbloccato l’impasse creatosi a seguito dell’avvenuta sospensione dell’efficacia di questo nuovo adempimento da parte del Consiglio di Stato che ne contestava la compatibilità con i principi europei in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Tuttavia, non è ancora possibile dettagliare le modalità operative poiché occorre attendere i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 10 giugno 2026 n. 122 e in particolare dovremo attendere un decreto del MIMIT – che dovrà essere adottato entro 60 giorni sempre dal 23 luglio u.s. – in cui dovranno essere aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati. Inoltre dovrà essere anche aggiornato il disciplinare tecnico previsto dall’art. 11 comma 3 del DM 55/2022. Infine, sempre il MIMIT dovrà chiarire quando diverrà operativo il sistema di accesso ai dati.

Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione al Registro dei titolari effettivi non riguarda tutte le società, ma solo quelle dotate di personalità giuridica; inoltre, il nuovo adempimento non si estende alle società di persone, alle imprese individuali e alle associazioni non riconosciute. Non ci resta che attendere i provvedimenti attuativi e avere così ulteriori delucidazioni sulle modalità operative da osservare.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/07/30/e-in-vigore-il-nuovo-registro-dei-titolari-effettivi-ma/

    del   (di  ) ⬇️⬇️Dopo il quesito di oggi, Nemo si prende anche lui un periodo di ferie, ma già al primo mercoledì su...
29/07/2026

del (di ) ⬇️
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Dopo il quesito di oggi, Nemo si prende anche lui un periodo di ferie, ma già al primo mercoledì successivo alla ripresa della ns. Rubrica – quindi il 16 settembre – il nostro farmacista artificiale tornerà a rispondere alle Vostre domande.

Per una rinite allergica stagionale, quando potrebbe essere preferibile cetirizina rispetto a loratadina, considerando efficacia ed effetti sulla sonnolenza? Donna di 27 anni con rinite allergica stagionale chiede al banco se scegliere cetirizina o loratadina, ponendo come vincolo la guida prolungata per lavoro. Sono entrambi antistaminici H1 di seconda generazione, in monosomministrazione giornaliera, ma con un compromesso diverso tra efficacia e sonnolenza. La cetirizina mostra un’efficacia sintomatica leggermente superiore e un esordio d’azione più rapido, ma al prezzo di una maggiore incidenza di sonnolenza, perché penetra un po’ di più la barriera ematoencefalica; la loratadina è praticamente non sedativa alla dose standard.

Dovendo guidare tutto il giorno, io partirei dalla loratadina: nella stragrande maggioranza dei casi non da’ sonnolenza e la tiene lucida al volante. Se poi vede che sui suoi sintomi non basta, possiamo passare alla cetirizina – magari prendendola la sera, così l’eventuale sonnolenza cade durante il sonno. In ogni caso, finché prova la cetirizina, eviti gli alcolici, e se si sente intontita non si metta alla guida. Se dopo un paio di settimane il naso fa ancora i capricci lo dica al medico.

Cetirizina e loratadina sono vendibili senza obbligo di prescrizione medica, con il consiglio del farmacista. Sono medicinali SOP, non farmaci OTC di libera vendita. Per la cetirizina il foglio illustrativo riporta l’avvertenza su sonnolenza e cautela nella guida e nell’uso di macchinari: il farmacista ha il dovere di richiamarla.

Non perderti tutte le News di Nemo! 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/07/29/la-corrispondenza-con-nemo-caso-n-46-cetirizina-o-loratadina-per-lallergia-ai-pollini/

    del   (di Gustavo Bacigalupo) ⬇️⬇️I principi che riguardavano lo specifico patto di non concorrenza, previsto nell’a...
29/07/2026

del (di Gustavo Bacigalupo) ⬇️
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I principi che riguardavano lo specifico patto di non concorrenza, previsto nell’art. 2125 cod. civ., non sono tout court trasponibili a una fattispecie di alienazione di azienda, alla quale infatti è applicabile invece il compendio di disposizioni generali sul divieto di concorrenza dettate dal successivo art. 2557.

Secondo i primi due commi dell’art. 2557: chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di che cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

La norma diventa imperativa, e quindi non derogabile neppure pattiziamente, per quanto attiene la durata del patto che infatti non può comunque eccedere il periodo di cinque anni e, qualora la durata pattuita fosse maggiore o non affatto indicata, essa si riduce automaticamente a cinque anni.

Il divieto di concorrenza è disciplinato diversamente nel caso di licenziamento di un dipendente da quello di cessione di un’azienda o di una quota sociale. Mentre l’art. 2125 cod. civ. subordina la validità alla puntuale delimitazione territoriale, l’art. 2557 cod. civ. non richiede né un corrispettivo né una specifica delimitazione geografica. Nella vicenda che Lei prospetta, la validità del patto andrà verificata non tanto sulla genericità del patto sotto l’aspetto territoriale quanto piuttosto sull’effettiva e concreta possibilità di continuare a svolgere un’attività professionale alternativa.

🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/07/29/cessione-di-farmacia-a-un-fondo-dinvestimento-i-limiti-al-patto-di-non-concorrenza/

    del   (di M. Righini) ⬇️⬇️Dalla posta dei lettori: Nella specie il limite della detrazione fiscale del 50% per gli i...
28/07/2026

del (di M. Righini) ⬇️
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Dalla posta dei lettori:

Nella specie il limite della detrazione fiscale del 50% per gli interventi di manutenzione straordinaria sarà pari a 96 mila euro per ciascuna delle due unità immobiliari, quindi per un importo di spese rilevanti pari a 192 mila euro complessivi su cui perciò calcolare la detrazione del 50% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Va tenuto dunque in considerazione che il numero di unità immobiliari accatastate separatamente al termine dei lavori verranno fuse in una sola unità. Quanto alla spettanza della detrazione del 50% su entrambe le unità immobiliari è necessario, ma anche sufficiente, che la destinazione ad abitazione principale sia presente all’ultimazione dei lavori.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/07/28/se-due-unita-immobiliari-si-fondono-diventando-anchesse-prima-casa-il-beneficio-e-raddoppiato/

    del   (di A. Montini) ⬇️⬇️Bisogna tener conto che la banca non può consentirne liberamente l’apertura, perché la leg...
28/07/2026

del (di A. Montini) ⬇️
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Bisogna tener conto che la banca non può consentirne liberamente l’apertura, perché la legge impone una procedura specifica.

L’art. 48 del d.lgs. n. 346/1990 prevede infatti che l’apertura avvenga con l’assistenza di un notaio oppure di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione dell’operazione all’ufficio territorialmente competente. Il verbale redatto ha una funzione essenzialmente fiscale, perché documenta con precisione il contenuto della cassetta ai fini della determinazione dell’asse ereditario.

Tuttavia, quando gli aventi diritto sono più di uno, l’art. 1840 c.c. dispone che la banca non può autorizzare l’apertura senza il consenso di tutti gli interessati oppure secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria. Se all’interno della cassetta sono custoditi beni che richiedono una valutazione economica, potrà inoltre rendersi necessario l’intervento di un estimatore; qualora, invece, venga rinvenuto un testamento olografo, il notaio dovrà procedere secondo le modalità previste per la sua pubblicazione.

La presenza di una cassetta di sicurezza impone agli eredi di rispettare procedure rigorosamente disciplinate dalla legge, ma una tempestiva e ampia collaborazione con la banca e con il notaio può permettere di ricostruire correttamente l’attivo ereditario e evitare inutili rallentamenti nella definizione della successione.

🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/07/28/cassetta-di-sicurezza-chi-puo-ottenerne-lapertura-dopo-il-decesso-dellintestatario/

Indirizzo

Piazza Pitagora, 10
Rome
00197

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Lunedì 08:30 - 19:00
Martedì 08:30 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 19:00
Giovedì 08:30 - 19:00
Venerdì 08:30 - 19:00

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