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    del   (di V. Salimbeni) ⬇⬇Risolviamo il dubbio di un nostro gentile lettore:L’art. 15 comma 1 del Tuir riconosce a...
19/06/2026

del (di V. Salimbeni) ⬇
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Risolviamo il dubbio di un nostro gentile lettore:

L’art. 15 comma 1 del Tuir riconosce alla lettera d) la detrazione Irpef del 19% per le spese funebri [a favore, naturalmente, di chi le ha sostenute], ma per un importo non superiore a complessivi Euro 1.550.

Per il caso in cui la fattura fosse intestata a un soggetto diverso da chi ha sostenuto realmente la spesa [come Ú il Suo caso], l’Ade – con la circolare n. 24/2022 – ha precisato che per poter beneficiare della detrazione “Ú necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento”.

Concludiamo rammentando – anche se ormai dovrebbe essere noto a tutti – che la detrazione potrà essere riconosciuta solo sulle spese il cui pagamento sia stato effettuato con metodi tracciabili e quindi le spese eventualmente sostenute per contante non potranno essere conteggiate.

🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/06/19/spese-funebri-chi-puo-detrarle/

    del   ⬇⬇𝗀𝘂𝗲𝘀𝗶𝘁𝗌 𝗻. 𝟭: “𝗜𝗌𝘀𝘀𝗌 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗌𝘁𝗰 𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗌𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗌𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗌 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗌 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗮?”Risposta AI: “In It...
19/06/2026

del ⬇
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𝗀𝘂𝗲𝘀𝗶𝘁𝗌 𝗻. 𝟭: “𝗜𝗌𝘀𝘀𝗌 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗌𝘁𝗰 𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗌𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗌𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗌 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗌 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗮?”
Risposta AI: “In Italia non puoi semplicemente mettere un OTC in un distributore automatico fuori dalla farmacia. I farmaci SOP/OTC possono infatti essere venduti anche tramite distributori automatici, ma solo se sono rispettate alcune condizioni molto precise”.

𝐌𝑙 𝑛𝑠. 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: Qui l’intelligenza artificiale ha avuto una vera e propria “allucinazione”.
Infatti, nessun farmaco [e neppure i SOP e gli OTC] può essere venduto attraverso distributori esterni alla farmacia che invece potrebbe avvalersene per erogare anche, poniamo, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, integratori, ecc.

𝗀𝘂𝗲𝘀𝗶𝘁𝗌 𝗻. 𝟮: “𝗵𝗌 𝗮𝗰𝗟𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮𝘁𝗌 𝘂𝗻’𝗶𝗺𝗺𝗌𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗌𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗌 𝗜𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗺𝗮 𝗻𝗌𝗻 𝗵𝗌 𝗮𝗻𝗰𝗌𝗿𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝘁𝗌 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮. 𝗀𝘂𝗮𝗻𝘁𝗌 𝘁𝗲𝗺𝗜𝗌 𝗵𝗌 𝗜𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗜𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗌”
Risposta AI: “1) Termine per la residenza: 18 mesi. Per mantenere l’agevolazione “prima casa”, la legge prevede che tu debba: avere già la residenza nel Comune dove si trova l’immobile oppure trasferirla entro 18 mesi dall’atto di acquisto”.

𝐌𝑙 𝑛𝑠. 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜:: In questo caso, invece, l’AI ha centrato pienamente il punto.
Infatti, per poter beneficiare dell’agevolazione prima casa Ú necessario trasferire la propria residenza nel comune dove ha sede l’immobile entro i 18 mesi dall’acquisto.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/06/19/domande-risposte-ai-7/

    del   (di S. Olivieri) ⬇⬇La risposta Ú affermativa! Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir, infatti, “s...
18/06/2026

del (di S. Olivieri) ⬇
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La risposta Ú affermativa!
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir, infatti, “si considerano rimaste a carico del contribuente [e quindi detraibili] anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo*”.

*N.B. Non Ú possibile applicare la detrazione del 19% né la deduzione dal reddito dei premi:
– per le polizze sanitarie standard [rimborso spese mediche].

Tale principio Ú stato confermato dalla stessa Agenzia dell’Entrate che ha precisato che gli importi – sia quando corrisposti direttamente e sia se semplicemente rimborsati dall’assicurazione– sono detraibili in base al c.d. principio di “cassa” e quindi nell’anno in cui le spese sono state effettivamente pagate alla struttura sanitaria.

Leggi tutte le News su:
🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/06/18/le-spese-sanitarie-sono-detraibili-anche-se-pagate-rimborsate-dallassicurazione/

    del   (di M. Lucidi) ⬇⬇Un’ordinanza del 1° giugno u.s. [la n. 17356] della Corte di Cassazione ci dà l’opportunità...
18/06/2026

del (di M. Lucidi) ⬇
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Un’ordinanza del 1° giugno u.s. [la n. 17356] della Corte di Cassazione ci dà l’opportunità di soffermarci brevemente su un aspetto particolare dell’annullabilità del testamento olografo.
È sempre utile in ogni caso rimarcare quel che distingue le tre forme di disposizioni testamentarie, ed esattamente:
- il testamento olografo Ú quello redatto interamente di pugno dal testatore, cioÚ “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore”, come ricorda l’art. 602, comma 1;
- il testamento pubblico Ú quello invece ricevuto [e ovviamente redatto] da un notaio alla presenza di due testimoni;
- da ultimo, il testamento segreto può essere scritto dal testatore e consegnato al notaio.

L’oggetto di questa breve disamina Ú oggi il testamento olografo e in particolare la sua data, ricordando a tale specifico riguardo che l’art.602, comma 3, prevede che la data deve contenere “l’indicazione di giorno, mese e anno”.
Ne deriva pertanto che – nel caso in cui la data non sia “certa” e/o completa [e nella vicenda affrontata dalla Corte nel testamento era stato riportato semplicemente l’anno] – l’atto Ú annullabile, come peraltro previsto dall’art. 606 cod. civ., e in particolare dal secondo comma*.

Ma talora può essere sufficiente che esso contenga anche solo un’indicazione che, pur “semplice”, sia però inequivoca, come ad esempio “Pasqua 2026”; la data Ú un requisito essenziale che “non può essere desunto aliunde” e dunque la mera indicazione del solo anno può dar seguito all’annullabilità del testamento.
È bene insomma prestare molta attenzione a collocare bene nello spazio e nel tempo le proprie disposizioni di ultima volontà.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/06/18/annullabilita-del-testamento-olografo-attenzione-alla-data/

    del   (di  ) ⬇⬇𝑈𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑖𝑝𝑟𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑜 𝑐𝑖 𝑠𝑜...
17/06/2026

del (di ) ⬇
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𝑈𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑖𝑝𝑟𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑜 𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖?

Il ramipril in gravidanza va sospeso e sostituito. Non Ú un farmaco che si può tenere “como prima” durante la gestazione.
Il ramipril appartiene a una famiglia di antipertensivi — gli ACE-inibitori — che nei mesi centrali e finali della gravidanza può dare problemi seri al bambino, soprattutto a livello di reni e di liquido amniotico. Anche nei primissimi mesi, dove i dati sono meno netti, non si può escludere un piccolo aumento di rischio. Per questo la regola Ú: appena si scopre la gravidanza, si cambia.

Qui serve attenzione: non lo sospenda di testa sua da un giorno all’altro, perché la sua pressione va comunque tenuta sotto controllo e lasciarla scoperta non va bene né per lei né per il bambino. La cosa giusta da fare Ú sentire oggi stesso il suo medico, e idealmente anche il ginecologo [...]: esistono antipertensivi che in gravidanza si usano tranquillamente da decenni [...].
Di solito si usano l’alfa-metildopa, il labetalolo o la nifedipina. Sono i “cavalli di battaglia” della pressione in gravidanza.

Gli ACE-inibitori (ramipril) sono controindicati nel secondo e terzo trimestre; non raccomandati nel primo trimestre [...]. La condotta prudenziale Ú la sostituzione non appena la gravidanza Ú nota.

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🔗https://www.piazzapitagora.it/2026/06/17/la-corrispondenza-con-nemo-caso-n-40-ramipril-in-gravidanza/

    del   (di Giorgio Bacigalupo) ⬇⬇A favore dei lavoratori dipendenti il CCNL delle farmacie private prevede anche la...
17/06/2026

del (di Giorgio Bacigalupo) ⬇
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A favore dei lavoratori dipendenti il CCNL delle farmacie private prevede anche la c.d. quattordicesima mensilità.
Generalmente viene erogata con la retribuzione di giugno ed Ú di fatto una mensilità completa, aggiuntiva alle canoniche tredici mensilità.

Viene corrisposta frazionata quando evidentemente il lavoratore sia stato assunto da meno di un anno.
E però, attenzione, in talune circostanze non matura affatto o matura per importi inferiori, e si tratta dei seguenti:
- aspettative e permessi non retributivi;
- assenze ingiustificate;
- malattia bambino;
- sciopero;
- provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione del dipendente dal lavoro.

Inoltre quando in un mese solare il dipendente per almeno 15 giorni ha lavorato quel mese deve essere considerato per intero; al contrario, quando i giorni lavorati o coperti da contribuzione siano di numero inferiore a 15, il rateo per quel mese non sarà conteggiato.
Merita anche attenzione il caso di assenze indennizzate dagli enti previdenziali (INPS e INAIL). In tutte queste eventualità il datore di lavoro deve semplicemente “integrare” quanto già corrisposto dagli enti previdenziali.
Infine l’importo netto della quattordicesima appare solitamente inferiore alla normale retribuzione degli altri mesi e la spiegazione Ú presto data: su questa mensilità aggiuntiva non vengono applicate le detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia, talché l’aliquota fiscale finisce nella gran parte dei casi per rivelarsi più elevata e quindi anche lo stipendio netto inferiore.

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https://www.piazzapitagora.it/2026/06/17/e-tempo-di-quattordicesima-per-le-farmacie/

    del   (di M. Pallonari) ⬇⬇𝗔𝗹 𝘃𝗶𝗮 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗌𝘃𝗌 𝗺𝗌𝗱𝗲𝗹𝗹𝗌 𝗱𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗜𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗌𝗻𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀.La sanità territoriale compie un...
17/06/2026

del (di M. Pallonari) ⬇
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𝗔𝗹 𝘃𝗶𝗮 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗌𝘃𝗌 𝗺𝗌𝗱𝗲𝗹𝗹𝗌 𝗱𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗜𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗌𝗻𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀.
La sanità territoriale compie un passo decisivo verso il futuro e la Lombardia si posiziona in prima linea a livello nazionale come regione pilota. Prende infatti ufficialmente il via il progetto che integra le televisite e il telemonitoraggio all’interno della rete delle farmacie territoriali.
L’iniziativa punta a snellire le liste d’attesa e ad agevolare la gestione dei pazienti cronici, evitando spostamenti superflui verso le strutture ospedaliere o gli studi medici.

Il servizio sarà attivato direttamente dal medico, il quale richiederà la prestazione alla farmacia per conto del proprio assistito.
Per poter offrire il servizio di televisita, le farmacie dovranno rispondere a rigidi standard. Nello specifico, Ú richiesta:
connessione internet stabile;
spazio riservato (Privacy): un ambiente dedicato che garantisca l’assoluta riservatezza;
accessibilità: totale fruibilità dei locali per le persone con ridotta mobilità;
sanificazione: igienizzazione rigorosa dell’ambiente tra una televisita e la successiva.

Il collegamento avverrà tramite una piattaforma software regionale dedicata previo riconoscimento e autenticazione informatica da parte del cittadino tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
In questa prima fase di lancio, il monitoraggio e le televisite si concentreranno su cinque specifiche aree terapeutiche legate alle patologie croniche, tra le quali spiccano il diabete, la cardiologia e la BPCO.
L’orientamento Ú quello di utilizzare la televisita per il follow-up e le visite di controllo, oppure per il rinnovo dei piani terapeutici.

Resta invece ancora da definire e perfezionare l’ultimo capitolo economico relativo alla precisa remunerazione del servizio per le farmacie coinvolte.
Il debutto della Lombardia segna una svolta culturale per la farmacia dei servizi, confermando la centralità del presidio farmaceutico nell’architettura del Servizio Sanitario.

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https://www.piazzapitagora.it/2026/06/17/la-telemedicina-entra-nel-vivo-la-lombardia-fa-da-apripista-alle-televisite-in-farmacia/

    del   (di A. Raimondo) ⬇⬇La risposta non può essere che negativa.I versamenti relativi all’imposta di registro dov...
15/06/2026

del (di A. Raimondo) ⬇
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La risposta non può essere che negativa.

I versamenti relativi all’imposta di registro dovuta sui contratti di locazione, come anche le eventuali sanzioni e/o gli interessi richiesti mediante avviso di liquidazione, devono infatti essere effettuati utilizzando il modello F24 “Elementi identificativi” [F24 Elide].

Questo modello, come ha chiarito più volte l’Agenzia delle Entrate, non consente quindi l’utilizzo di crediti tributari in compensazione, e dunque l’eventuale disponibilità di un credito IVA non permette di azzerare ma neppure, attenzione, semplicemente ridurre gli importi richiesti con l’avviso di liquidazione.

È vero che, in linea generale, Ú consentita la compensazione tra debiti e crediti fiscali mediante modello F24, ma si tratta di una facoltà subordinata all’utilizzo di modalità di versamento compatibili con il meccanismo della compensazione.

Ben diversamente, nel caso appunto degli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione il pagamento va eseguito obbligatoriamente tramite modello F24 Elide, che costituisce una modalità di versamento vincolata e pertanto, come tale, non può consentire l’utilizzo di crediti in compensazione.

In definitiva, tanto per concludere, le somme che le ha richiesto con un avviso di liquidazione l’Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di registro, sanzioni e interessi, devono essere versate integralmente, senza alcuna alternativa: il Suo credito lo utilizzerà evidentemente in altre circostanze.

Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/06/15/limposta-di-registro-sui-contratti-di-locazione-non-puo-essere-compensata-con-il-credito-iva/

    del   (di C. Villata) ⬇⬇𝐺𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 di Piazza Pitagora, 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 ℎ𝑜 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑆𝑀𝑆 𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎...
15/06/2026

del (di C. Villata) ⬇
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𝐺𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 di Piazza Pitagora, 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 ℎ𝑜 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑆𝑀𝑆 𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎, 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑚𝑖 𝑠𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑢 𝑢𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑎𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑒𝑑 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒. 𝑆𝑜𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑢𝑓𝑓𝑎. 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑑 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑎 𝑝ℎ𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔?

Il Suo dubbio sembra più che legittimo e, purtroppo, intercetta un fenomeno in forte crescita: il phishing [che diventa smishing quando viaggia via SMS]. Si tratta, nel concreto, di una tecnica fraudolenta con cui i malintenzionati imitano loghi e testi istituzionali di banche o enti pubblici per sottrarre credenziali di accesso. Per far fronte alla raffica di messaggi ingannevoli e evitare di essere truffati, dunque, non possiamo che consigliarVi di non cliccare mai sui link inoltrati e seguire il seguente protocollo: Aprite un browser da zero sul PC o smartphone. Digitate l’indirizzo ufficiale della vostra banca o del portale intestato al mittente del messaggio ricevuto e accedete alla vostra area personale. Se la banca, infatti, avesse la reale necessità di comunicarvi qualcosa di importante trovereste una notifica ufficiale e dettagliata esclusivamente all’interno della vostra bacheca protetta. Se l’area personale Ú vuota, avete la certezza matematica che la mail o l’SMS ricevuti erano un tentativo di truffa. Naturalmente questa preziosa regola Ú valida e applicabile a tutte le comunicazioni che richiedono una interazione con un messaggio e provenienti da qualsiasi mittente come, ad esempio Agenzia delle Entrate, Poste, INPS, ENPAF


Per ulteriori approfondimenti 👇
https://www.piazzapitagora.it/2026/06/15/imprescindibile-tentare-di-proteggersi-dal-continuo-attacco-phishing/

Indirizzo

Piazza Pitagora, 10
Rome
00197

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 19:00
Martedì 08:30 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 19:00
Giovedì 08:30 - 19:00
Venerdì 08:30 - 19:00

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