13/05/2013
RASSEGNA STAMPA FISCALE 13 Maggio 2013
Titolo: Imu, quattro nodi per il governo
Autore: C.Dell'Oste,V.Melis e G.Parente
Fonte: II Sole 24 Ore pag: 4
L'Esecutivo non pensa solo a sospendere l'Imu sulla prima casa. Dopo il rinvio del pagamento di giugno arriverà, infatti, il riassetto complessivo del prelievo sugli immobili che dovrebbe riguardare anche l'Imu sui capannoni e l'agricoltura, ma anche la Tares sui rifiuti. L'operazione è complessa perché richiede doti di equilibrio tra le esigenze di gettito, di equità e di crescita economica. Nel 2012 dall'Imu sono arrivati nelle casse dello Stato 23,7 miliardi, di cui 4 dalle prime case e 6 dai fabbricati produttivi. Per l'abitazione principale, oltre all'azzeramento, si pensa anche all'aumento generalizzato della detrazione, all'incremento della detrazione legato al reddito del proprietario o all'indicatore Isee o, ancora, all'esenzione selettiva in base alla categoria catastale del fabbricato. Ma non c'è solo la prima casa, il Governo deve occuparsi anche dei capannoni, sui quali quest'anno scatta l'incremento dell'8,3% della base imponibile e delle seconde case che fanno i conti su un prelievo elevatissimo.
Titolo: Per rafforzare le entrate anche la tassa di soggiorno
Autore: Valeria Uva
Fonte: II Sole 24 Ore pag: 5
Con la tassa di soggiorni i Comuni cercano di aumentare le proprie entrate. Certo, tranne qualche eccezione, non si tratta di importi rilevanti, ma hanno il non trascurabile pregio di essere sottratti ai vincoli del patto di stabilità. Federalberghi ha segnalato che al 15 aprile scorso l'imposta è in vigore in 467 Comuni, il 40% in più rispetto alla rilevazione di luglio 2012. Il tasso di diffusione è relativamente basso, i primi ad interessarsi sono stati i municipi a grande interesse turistico, vedi Roma, Firenze e Venezia. Nel 2012 sono entrati nelle casse comunali 173 milioni di euro, mentre le stime del Rapporto dicono che il gettito 2013 raggiungerà i 250 milioni di euro, cioè il 5% del totale delle entrate tributarie comunali. A Firenze l'anno scorso l'imposta di soggiorno ha fruttato 21,4 milioni, a Venezia 22,2 milioni.
Titolo: Giudici divisi sulle frodi carosello
Autore: Antonio Iorio
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 1
Sulle frodi carosello la giurisprudenza di legittimità ha fornito ordinanze rigorose ma, a volte, non univoche. In due pronunce, entrambe del 2013, l'orientamento è stato assai diverso. La prima, la n. 6229 ha chiarito che in presenza di frodi carosello resta a carico dell'amministrazione dimostrare, anche in via presuntiva, l'operazione fittizia. La seconda, la n. 6400, invece, fa carico al contribuente dimostrare la buona fede anche in un contesto di frode carosello. Su chi, dunque, incombe l'onere probatorio? Il buon senso dice che spetterebbe all'amministrazione provare la connivenza del contribuente negli illeciti. Ma non la pensa così la Cassazione che in una recente pronuncia ha fatto un distinguo tra frodi carosello, fatture oggettivamente inesistenti e fatture soggettivamente inesistenti cui corrisponde un differente riparto dell'onere probatorio.
Titolo: Errore sugli interessi senza effetti
Autore: Rosanna Acierno
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 4
Il ravvedimento operoso è valido anche se il contribuente ha versato una somma di poco inferiore a quella dovuta. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia con la sentenza 40/45/2013. L'ufficio delle Entrate aveva emesso una cartella di pagamento nei confronti di una società per azioni che aveva effettuato due versamenti come ravvedimento operoso per tardivo versamento di ritenute. A seguito di un controllo automatico però era stato riscontrato un pagamento lievemente inferiore degli interessi, precisamente di 143 e 6 euro. Così l'ufficio ha iscritto a ruolo l'intera sanzione del 30% sugli importi complessivi tardamente versati delle ritenute. La società ha impugnato la cartella in Ctp che le ha dato ragione ma il Fisco ha fatto appello in Ctr. I giudici lombardi respingendolo hanno chiarito che per essere valido il ravvedimento richiede l'integrale versamento delle imposte e delle sanzioni ma non degli interessi. Questi ultimi, da soli, non possono impedire il perfezionamento del ravvedimento.
Titolo: Per acquisti e cessioni Ue conta l'inizio del trasporto
Autore: Massimo Sirri e Riccardo Zavatta
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 9
Dallo scorso 1°gennaio per determinare il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie si applica un unico criterio. Infatti, acquisti e cessioni intraUe di beni mobili materiali si considerano effettuati nel momento dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E/2013, ha chiarito che la legge di stabilità 2013 ha allineato la disciplina nazionale a quella comunitaria contenuta nella direttiva 2006/112. Per gli acquisti non rileva più la consegna dei beni all'acquirente nel territorio dello Stato o il momento di arrivo nel luogo di destinazione, ma conta solo il momento in cui i beni partono dall'altro Paese Ue. Per quanto concerne gli adempimenti Iva la circolare chiarisce che la ricezione della fattura del prestatore comunitario obbliga il committente residente ad assolvere l'imposta anche in assenza di pagamento.
Titolo: Shopping senza Iva per turisti extra Ue. Il sistema è a due vie
Autore: Franco Ricca
Fonte: Italia Oggi pag: 8
L'extracomunitario che acquista prodotti in Italia per uso personale non paga l'Iva. Il beneficio è riconosciuto direttamente dal negoziante nella fattura di vendita o successivamente alla presentazione della prova doganale dell'esportazione. Questo secondo sistema è preferibile se chi vende non vuole correre rischi. Per ottenere l'agevolazione i viaggiatori devono avere il domicilio o la residenza in un Paese extraUe che deve risultare dal passaporto o da un documento equivalente. L'agevolazione fiscale riguarda i beni destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore che vengono trasportati fuori dalla Ue nei bagagli personali. Se i beni sono inviati all'estero a cura del venditore quest'ultimo deve provvedere all'espletamento delle formalità doganali.
Titolo: Tassati i ruderi recuperabili
Autore: Massimiliano Tasini
Fonte: Italia Oggi pag: 10
La quinta quinta sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5166 del 1° marzo 2013, ha stabilito che sono edificabili e di conseguenza tassabili i terreni sui quali insistono i fabbricati rurali destinati alla demolizione, in relazione ai quali è consentito il recupero ad uso civile. Per i giudici di Piazza Cavour il terreno oggetto di compravendita è da qualificare come edificabile e, dunque, tassabile. Respinta pure la seconda richiesta del contribuente tesa, eventualmente, a ridimensionare la quota di plusvalenza tassabile in proporzione alla quota-parte di terreno sul quale venivano eretti i fabbricati civili. L'operazione - dice la Corte - qualificata come 'unitaria' non consente di frazionare la vendita in due operazioni autonome (cessione di terreno agricolo e cessione di terreno edificabile).
Titolo: Gioco d'anticipo sul 730
Autore: Laura Ambrosi
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 2
Il 16 maggio scade il termine per presentare il mod. 730 al proprio datore di lavoro. La scadenza è invece al 31 maggio per chi richiede assistenza ai Caf o ai professionisti abilitati. A confermare le scadenze citate anche la circolare n. 14/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate. Per evitare i rilievi del fisco i contribuenti devono essere attenti ai redditi dichiarati e alle spese per le quali chiedono deduzioni e/o detrazioni. Per prima cosa va verificato di aver indicato tutti i redditi percepiti nel 2012. Parliamo di redditi da lavoro dipendente, da immobili e redditi diversi. Vanno indicati anche i redditi derivanti da canoni di locazione pure in caso di condomini morosi. Occhio all'assegno di mantenimento per la deduzione dell'ex coniuge. Per le spese occorre stare attenti agli interessi passivi sul mutuo, alla duplicazione delle detrazioni dei figli e a quelle sostenute per un soggetto in realtà fiscalmente non a carico.
Titolo: Caf e professionisti chiamati ai controlli
Autore: Laura Ambrosi
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 2
Il contribuente può consegnare il mod. 730 al proprio sostituto d'imposta, a un Caf o a un professionista abilitato. Nel primo caso l'interessato deve presentare, entro il 16 maggio, il modello già compilato senza allegare alcuna documentazione. In busta chiusa va consegnata pure la scelta per il 5 e l'8 per mille dell'Irpef. Entro il 14 giugno il sostituto d'imposta deve consegnare al dipendente il modello 730 con il prospetto di liquidazione delle imposte. Entro il 30 giugno, poi, trasmette in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate. Se il 730 è presentato a un Caf o a un professionista abilitato, può essere consegnato già compilato e il servizio è gratuito. E' possibile tuttavia, chiedere assistenza per la compilazione. In questo caso il termine pera la presentazione è al 31 maggio 2013. Entro il 17 giugno il Caf o il professionista consegna al contribuente le copie del modello insieme con il prospetto di liquidazione ed entro il 1° luglio le invia alle Entrate.
Titolo: Immobili storici al test Unico
Autore: Norberto Villa
Fonte: Italia Oggi pag: 12
Primo impatto in Unico 2013 delle nuove e penalizzanti regole per gli immobili di interesse storico e/o artistico. Questi immobili, infatti, non vengono più tassati con gli imponibili catastali, senza dubbio più convenienti. L'articolo riporta le casistiche possibili e le soluzioni da adottare per non incorrere in errori. Per quanto riguarda l'immobile storico adibito ad abitazione principale, fermo restando l'esonero da Irpef, la proprietà paga l'Imu con un aggravio rispetto al passato. Per i calcoli si parte dalla rendita dell'immobile che va rivalutata del 5%; poi si individua il valore Imu applicando i coefficienti previsti e riducendo alla metà il risultato. Per l'immobile storico seconda casa si paga l'Imu in base all'aliquota stabilita dal comune e avendo riguardo al suo valore catastale seppur poi ridotta al 50%.
Titolo: Rinuncia al Tfm, salvi i bilanci ma simmetria fiscale a rischio
Autore: Franco Cornaggia e Norberto Villa
Fonte: Italia Oggi pag: 22
La rinuncia al Tfm salva i bilanci ma mette a rischio la simmetria fiscale. Per alleggerire la situazione patrimoniale la cancellazione degli accantonamenti per i trattamenti di fine mandato può essere una soluzione ma dal punto di vista fiscale l'operazione può riservare brutte sorprese. Innanzitutto vanno distinte le situazioni in cui l'amministratore, per il quale è stato accantonato il Tfm, sia anche socio della società. Nell'ipotesi il cui l'amministratore non è socio, il trattamento fiscale della rinuncia al suo diritto non crea particolari dubbi. Con la rinuncia la società iscriverà una sopravvenienza attiva tassata e nessuna conseguenza fiscale ci sarà in capo all'amministratore. Nel caso in cui l'amministratore sia anche socio, la rinuncia al compenso dà luogo fiscalmente a una sopravvenienza attiva non tassata.
Titolo: Il Fisco alza il tiro sulle false fatture
Autore: Antonio Iorio
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 1
Il fisco ha messo nel mirino le operazioni inesistenti. Ciò significa che anche l'acquirente inconsapevole rischia di subire le contestazioni degli uffici per gli acquisti di beni e servizi da soggetti privi di idonee strutture o non in regola con gli obblighi fiscali e contabili. A complicare la questione c'è anche la giurisprudenza, le cui pronunce non sempre sono univoche e conformi. La principale distinzione da considerare, per difendersi, è tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti. Nel primo caso l'operazione descritta nel documento fiscale non è mai avvenuta, nel secondo, invece, l'operazione è avvenuta, ma uno dei due soggetti, cedente o cessionario, non è quello reale. Il caso più frequente riguarda fornitori/produttori di beni che in realtà non hanno alcuna capacità produttiva ma si rivolgono a terzi che vendono a loro nome la merce.
Titolo: Nautica, fisco più incoraggiante
Autore: Valerio Stroppa
Fonte: Italia Oggi pag: 7
Cambia la politica fiscale del settore nautico. Il governo ha introdotto nuove misure per incentivare yacht e imbarcazioni da diporto. Una circolare del min. Trasporti ha semplificato la procedura per le cessioni all'estero delle imbarcazioni. Per la vendita non serve più il nullaosta preventivo dell'Agenzia delle Entrate. Con il dm 26 febbraio 2013 è stata prevista una tassazione sostitutiva del 20% per l'attività di noleggio occasionale. Sulle imbarcazioni, dopo il primo controllo, verrà affisso un bollino blu per impedire la duplicazione delle verifiche. Il nuovo redditometro non prevede più coefficienti che moltiplicano il valore forfetariamente presunto dell'unità da diporto. Il valore d'acquisto della barca peserà come la spesa effettuata per una casa.
Titolo: Unico 2013 distingue le chance per evitare il regime di comodo
Autore: Gian Paolo Ranocchi
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 3
In Unico 2013 vanno separate le cause di esclusione e di disapplicazione dal regime delle società di comodo. L'indicazione nel rigo RF74 del modello è fondamentale per evitare il regime presuntivo sia per le società in perdita sistemica sia per quelle che non superano il test di operatività. Le cause di esclusione interessano sia le società che non superano il test sui ricavi che quelle in perdita sistematica. In Unico 2013 le informazioni sull'esistenza di una delle cause di disapplicazione vanno indicate separatamente a seconda che riguardino società non operative o in perdita sistemica. Le società in perdita sui triennio 2009/2011 sono interessate alla compilazione del terzo box del rigo sopra indicato. Le società in perdita sistemica dovranno invece indicare il codice corrispondente alla condizione specifica nello stesso box 3 sempre del rigo RF74. Sono 11 in totale le cause di disapplicazione.
Titolo: La nuova responsabilità fiscale solidale nei contratti di appalto
Autore: Norberto Villa
Fonte: Italia Oggi pag: 26
Italia Oggi ha pubblicato un inserto in tema di responsabilità solidale nei contratti di appalto e sub appalto per Iva e ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Il documento ha l'obiettivo di offrire un quadro sintetico della situazione, partendo dalla norma e ricordando i contenuti delle circolari n. 40/E/2012 e n. 2/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, viene dato conto delle due denunce presentate agli organi comunitari per segnalare l'incompatibilità delle regole interne con quelle europee avanzate da Aidc e da Confindustria.