02/08/2019
Imposta di registro nella cessione di azienda. Determinazione della base imponibile e rilevanza degli elementi redazionali dell'atto. Applicazione dell'articolo 51 comma 4 sin dall'origine. Stralcio di memoria illustrativa a procedimento iscritto presso la Commissione Regionale.
Si colga che nel contesto della cessione di azienda, in considerazione della peculiarità del complesso oggetto di trasferimento, il profilo dell’accollo resta dal punto di vista sistematico al di fuori del corrispettivo. Secondo una interpretazione dell’azienda, ampiamente condivisa, quale universalitas iuris (Cass., sez. H, 21 giugno 1972, n. 1998, m. 359125, Cass., sez. I, 19 luglio 2000, n. 9460, m. 538537, Cass., sez. 1, 12 giugno 2007, n. 13765, m. 601318), oggetto del trasferimento sono anche i rapporti giuridici di cui agli artt. 2558, 2559, 2560, e 2112 c.c., ossia contratti, crediti e debiti, facenti parte del complesso organizzato denominato “azienda”. In particolare per quanto concerne i debiti, l’articolo 2560 prevede espressamente un loro accollo cumulativo ex-lege, inderogabile dalle parti, a condizione che detti debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie. In tal senso, allora, l’interpretazione sistemica della disciplina del tributo impone di rilevare che se vi è un effettivo passaggio di passività in capo all’acquirente, a prescindere dalle modalità con cui lo stesso si attui (che sia automatico, ex lege o per volontà delle parti), la valorizzazione dell’azienda debba avvenire al netto, quale somma dei valori delle attività, ovverosia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali compreso l’avviamento, al netto delle passività che risultino dalle scritture contabili obbligatorie. Nel senso prospettato la Suprema Corte secondo cui “atteso che l'art. 2560 c.c. contempla una fattispecie di accollo cumulativo ex lege (Cass. 29 aprile 1998, n. 4367, Rv. 514986) e che l'art. 21, comma 3, d.P.R. 131/1986 esclude l'autonoma tassabilità degli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni” (Cass. Ordinanza Sezione V Numero 8786 Anno 2017).
Tale regola di determinazione della base imponibile è coerente con il presupposto dell’imposta della cessione di azienda, fattispecie rilevante quale vicenda circolatoria di una totalità di beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, relativi a essa. Per questo motivo il criterio di valorizzazione della base imponibile al netto delle passività (art. 51 c. 4 TUR) non può essere relegato al solo piano di accertamento di maggior valore. In primo luogo in quanto ciò avallerebbe un’interpretazione mutevole a seconda della fase di applicazione del tributo, che sia la fase iniziale di applicazione ovvero del successivo controllo di congruità. In secondo luogo perché il trasferimento delle passività, condizione di fatto non contestata dall’Ufficio, quale obbligazione non volontaria e quindi non sostitutiva di alcunché, non è una forma di pagamento, ma una conseguenza necessaria della successione della titolarità dell’azienda. In ultimo in quanto non si comprenderebbe l’indagine di inerenza, fase centrale nella determinazione di valore, la cui contestazione spetta, comunque, all’Amministrazione Finanziaria (Corte di Cassazione Sentenza Sezione V Numero 10218 Anno 2016, Cass. Ordinanza Sezione VI Numero 3444 Anno 2014).
L’articolo 51 comma 4 TUR è, piuttosto, la specificazione dei criteri di cui al comma 1 allorquando l’oggetto dell’atto di trasferimento sia afferente ad aziende. La predetta norma, maldestramente dettata dal Legislatore in un contesto di accertamento dell’Ufficio, sarebbe dovuta essere ricompresa nelle norme che definiscono i criteri di determinazione della base imponibile. Diversamente, infatti, non si comprenderebbe il motivo per il quale il legislatore all’articolo 23 comma 4 stabilisca, nei casi di cessioni di aziende e quale modalità di determinazione della base imponibile, un esplicito criterio di imputazione delle passività ai singoli beni che compongono il complesso aziendale. Nel senso appena prospettato, nei termini della dovuta valorizzazione della solidarietà passiva dell’acquirente per i debiti aziendali, la recente Pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Modena 417/2/2018 secondo cui “tale interpretazione attribuisce alla norma una valenza che non trova riscontro in primo luogo nel dato letterale, dal momento che la sua applicazione è imposta nel caso in cui il valore dichiarato dalle parti "è controllato" dall'ufficio e non già solo quando detto valore viene rettificato ma anche nella logica, dal momento che il rilievo determinante delle passività inciderebbe solo in caso di dichiarazione difforme dal valore reale e non quando fosse ad esso conforme”. In senso conforme la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 67/22/2012 secondo cui “più nello specifico, se si guarda alla realtà dei fatti, non vi è stata l’assunzione di un debito della Chubb SPA da parte della Società Impianti Antincendio SPA, c'è stata piuttosto, da parte della Società Impianti Antincendio SPA, l'acquisizione di un ramo di azienda della Chubb SPA nel quale erano compresi crediti e debiti, un attivo e un passivo, diritti e obbligazioni. Non avrebbe alcun senso determinare il valore del ramo di azienda ceduto tenendo conto del solo attivo e non del passivo o dei soli crediti e non dei debiti, perché il risultato non sarebbe più il valore del ramo ceduto, ma il valore di alcuni dei in esso contenuti”.