Dott. Paolo Iaccarino - Esperienze di vita in campo tributario

Dott. Paolo Iaccarino - Esperienze di vita in campo tributario Studio di consulenza specialistica tributaria, commerciale e del lavoro. Tenute contabili, elaborazione buste paga. Assistenza in Commissioni tributarie.

Aggiornamento Covid19: operatività dello studio.Gentili Clienti,con la presente siamo ad informarvi che lo Studio Associ...
13/03/2020

Aggiornamento Covid19: operatività dello studio.

Gentili Clienti,

con la presente siamo ad informarvi che lo Studio Associato D’Archimio ha predisposto per tutti i suoi collaboratori un sistema di telelavoro che consentirà il normale svolgimento delle attività professionali. Grazie all’utilizzo delle tecnologia VOIP saremo disponibili ai consueti contatti telefonici con possibilità di selezionale il settore di competenza (Fatturazione elettronica, Contabilità, Paghe), nonché agli indirizzi di posta elettronica già in vostro possesso. Tutti i nostri collaboratori saranno pertanto operativi dalle loro rispettive abitazioni.

Al fine di eliminare le distanze, qualora necessario e per voi utile, è stato attivato:
- il canale teleconferenza mediante Skype (per riunioni di lavoro);
- i canali TeamViewer ed Anydesk per i collegamenti da remoto sui vostri sistemi.

In questo momento di difficoltà per noi è molto importante esservi vicino, con ogni mezzo. Per questo motivo l’operatività dello studio non subirà alcuna limitazione.

Si consiglia una assidua visione del Blog informativo dello Studio Associato D’Archimio http://studioassociatodarchimio.blogspot.com così da rimanere costantemente aggiornati sulle novità. E’ possibile iscriversi registrando la propria mail in alto a destra della home page.

Restando a disposizione si augura buona giornata.
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Paolo Iaccarino
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Studio Associato D'Archimio
Dottori Commercialisti - Consulenti del lavoro
Rosciano (PE)

Dottori Commercialisti - Consulenti del Lavoro

11/12/2019

Rottamazione del carico relativo ad un avviso di accertamento esecutivo e successiva notifica di una cartella esattoriale avente ad oggetto gli interessi da sospensione amministrativa. I predetti interessi, sebbene confluiscano in un atto della riscossione successivo, sono parte del medesimo carico e, quindi, vengono travolti dall'adesione agevolata. Non vi è motivo, in altri termini, di distinguere i gli interessi di mora da quelli di sospensione amministrativa. Di seguito uno stralcio del ricorso in commissione tributaria provinciale:

"D’altronde una diversa soluzione che, in caso di definizione agevolata, distinguendo gli interessi di mora da quelli di sospensione, ed imponesse al contribuente di assolvere comunque questi ultimi, benché i primi non siano più dovuti, risulterebbe irragionevole e irrazionale. Irragionevole, perché, la scelta di lasciare sopravvivere il carico per interessi di sospensione e le connesse controversie, si manifesterebbe palesemente contraria alla ratio della normativa considerata, che è quella di ridurre il contenzioso tributario. Irrazionale, anzitutto perché postulerebbe che il legislatore, nel delineare la normativa sulla rottamazione, abbia incluso nei suoi effetti premiali la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, ma non degli interessi di sospensione, nonostante questi siano dovuti con riferimento a importi per i quali il contribuente è già stato in messo in mora, ed in sostituzione degli interessi di mora. E poi, perché riserverebbe al contribuente che non ha pagato tempestivamente le somme iscritte a ruolo in virtù di un provvedimento (di sospensione) giudiziale un trattamento meno favorevole di quello riservato al contribuente che non ha pagato tempestivamente dette imposte senza alcuna giustificazione."

10/12/2019

Imu: omessa dichiarazione IMU ed esenzione degli immobili merce. Finalità sanzionatoria della decadenza ed applicazione, fra gli altri dei principi di non punibilità. Stralcio di ricorso in commissione tributaria provinciale:

"Non si può negare come la parcellizzazione legislativa, la carente coordinazione fra impianto transitorio ed a regime, nonchè la confusione indotta dalla normativa di secondo livello, costituiscono elementi sufficienti di incertezza tali da neutralizzare qualsivoglia conseguenza negativa, sopratutto ove il comportamento sanzionato costituisce, di fatto, una violazione meramente formale che alcuna conseguenza determina nell’attività di accertamento e riscossione dell’ente. In particolare la violazione tributaria non può prescindere dal danno effettivamente realizzato, comprendendo l’effettivo disvalore collegato alla condotta. Ora non si comprende la funzione di una clausola di decadenza di tal specie ove, in considerazione delle modalità di determinazione su base catastale dell’imposta, l’omissione della dichiarazione non arreca alcun danno al Comune, ma al contribuente, sopratutto in termini di onere probatorio nel dover dimostrare, a posteriori, la presenza delle condizioni di soggettive ed oggettive di esenzione. L’omessa dichiarazione non ha sottratto al Comune la possibilità di riscuotere l’imposta, né ha arrecato effettivo aggravio rispetto all’ordinaria attività di accertamento. Che si parli di benefici non spettanti ovvero di omesso versamento l’attività del presente ufficio non cambia estricandosi nell’incrocio fra le risultanze catastali ed i versamenti ricevuti. Orbene, nell’ottica dei preminenti principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, costituendo l’obbligo dichiarativo un presupposto meramente formale, la sua omissione non deve essere sanzionata. In tal senso la Suprema Corte di Cassazione secondo cui “nello specifico non si tratta di estendere l'applicabilità dell'agevolazione fiscale a fattispecie analoghe o similari, ma si tratta di riconoscere il beneficio fiscale al contribuente che si trova nelle condizioni oggettive e soggettive di usufruire del trattamento agevolativo ma ha omesso di ottemperare ad un adempimento ulteriore, consistente nella comunicazione all'ente comunale, prevista dall'art. 53 cit, in ordine alla locazione degli immobili a terzi. Tale adempimento costituisce un presupposto "formale" e non sostanziale e non impedisce al contribuente di usufruire dell'aliquota agevolata, laddove dimostri, nel corso del giudizio, di essere nelle condizioni soggettive ed oggettive per usufruire del trattamento agevolativo” (Corte di Cassazione Sentenza Sezione V Numero 19316 Anno 2019)"

Oggi sul Sole 24 Ore.
18/10/2019

Oggi sul Sole 24 Ore.

Le notizie del Quotidiano del Fisco

15/10/2019

L'esito: quando le frettolose accuse dell'Agenzia delle Entrate cadono innanzi all'onere probatorio. Il caso dell'accertamento per presunzioni ad un commercialista. L'Ufficio risulta soccombente in commissione tributaria provinciale.

In assenza di riscontri di alcun tipo, gli onorari minimi consigliati da un'associazione di categoria si dimostrano del tutto insufficienti a sostenere la pretesa avanzata. Questi devono essere intesi quali suggerimenti, senza che possano assumere alcun valore vincolante.

Consulenze rilassanti
25/09/2019

Consulenze rilassanti

14/09/2019

Interpretazione normativa in campo tributario. Mai rinunciare al nostro ruolo sociale.

La recente Risoluzione n. 79E del 02 settembre 2019 in materia di prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, sull'onda della più recente giurisprudenza unionale, ha rivalutato il regime fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto delle prestazioni didattiche erogate dalle scuole guida. Certamente con sorpresa, sebbene con argomentazioni condivisibili, almeno in punta di diritto, l'interpretazione restrittiva della Corte di Giustizia Europea, così come dovrebbe essere in materia di agevolazioni, non estende ai servizi predetti il regime di esenzione iva. Fermo restando la necessità di meglio indagare la natura delle prestazioni, sia in termini di riconoscimento pubblicistico che di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, elementi certamente utilizzabili nel necessario contenzioso tributario che ne scaturirà, è necessario comprendere i contorni del legittimo affidamento invocato da più parti. Secondo l'Agenzia delle Entrate e la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, anche nel campo di indirizzo interpretativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, più sfavorevole al contribuente, quest'ultimo deve procedere alla nuova liquidazione dell'imposta dovuta, in assenza di regime sanzionatorio, con la possibilità di rivalersi su coloro che, all'epoca della prestazione, non hanno pagato l'imposta alla scuola guida. In questi termini, tuttavia, la contestazione della pretesa, certamente possibile per i motivi accennati, non deve travalicare oltre i suoi stessi confini. Qualora sia confermata l'interpretazione normativa offerta dalla Corte di Giustizia, in considerazione dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria e ben consapevoli che la produzione di prassi dell'Agenzia delle Entrate non costituisce fonte di diritto, assente ogni valenza normativa, il legittimo affidamento deve certamente rimanere nei limiti dell'aspetto sanzionatorio. Pretenderne una valenza anche ai fini dell'imposta, così cristallizzando la situazione ex ante ed evitando di procedere al versamento dell'imposta all'epoca omessa, travalica certamente le condizioni di obiettiva realizzazione del presupposto impositivo. Chiedere oggi, in ragione del legittimo affidamento, che i suoi effetti siano estesi anche all'imposta, significherebbe in altri termini riconoscere all'Amministrazione Finanziaria un potere normativo ad essa estraneo. Perché pretendere oggi tale estensione, qualora le posizioni fossero invertite e la prassi migliorativa rispetto alle precedenti interpretazioni, significherebbe accettare il diritto dell'Amministrazione Finanziaria di negare il rimborso dell'imposta (secondo una condizione già definita), determinando un cortocircuito certamente non sostenibile. L'imposta è insensibile alle interpretazioni normative dell'Agenzia delle Entrate, sempre. La stessa nasce e muore solo ed esclusivamente in realizzazione del presupposto normativo anche quando, confidando nella copiosa prassi, il contribuente agisce erroneamente.

10/09/2019

Pomeriggio di Commissione Tributaria: a difesa del contribuente e di un'intera categoria.

Oggi pomeriggio mi recherò in Commissione Tributaria Provinciale per difendere un contribuente, questa volta un Collega, dalle frettolose accuse dell'Agenzia delle Entrate.
La questione attiene essenzialmente ad una verifica c.d. a tavolino ad un Commercialista. A seguito della richiesta documentale e della conseguente consegna da parte del contribuente l'Ufficio, in assenza di qualsivoglia tentativo di contraddittorio, contesta maggiori compensi applicando alle prestazioni eseguite, in luogo degli onorari effettivamente incassati e dichiarati, quelli consigliati da un associazione di categoria. L'Ufficio, in altri termini, senza che siano stati rilevati altri indizi sintomatici dell'omessa fatturazione, pretende dal contribuente quanto quest'ultimo, in ragione dei rapporti di forza con il proprio cliente, non è riuscito a pretendere. L'aspetto certamente più grave resta la modalità di effettuazione della verifica. Del tutto e per tutto assimilabile all'attività istruttoria eseguita nell'ambito di una normale verifica tributaria presso i locali del contribuente, nel caso di specie, secondo una lettura formalistica dello Statuto del Contribuente e, permettetemi, in assenza di un minimo di buon senso, l'Ufficio emette un avviso di accertamento in assenza di qualsivoglia tentativo di effettivo contraddittorio. Ben dopo un anno dalla consegna documentale l'Ufficio, pur convocando il contribuente per un confronto, non espone le ragioni della futura rettifica ed emette, dopo appena 10 giorni dall'incontro, l'avviso di accertamento. Questo atteggiamento, certamente grave nei confronti di chicchessia, assume un'aspetto ulteriore, se vogliamo politico, se effettuato nei confronti di un Commercialista, cultore della materia. Dalla inevitabile difesa individuale e dall'opportuna partecipazione collettiva deve ripartire la difesa del contribuente, in ogni sede, e quella dell'intera categoria.

Secondo esempio di interpretazione aberrante. Definizione agevolata delle liti pendenti del cessionario di azienda respo...
03/08/2019

Secondo esempio di interpretazione aberrante. Definizione agevolata delle liti pendenti del cessionario di azienda responsabile in solido dei debiti del cedente. Non essendo mai stato parte del rapporto controverso se non ai sensi dell'articolo 14 del DLgs 472/97 come è possibile negare la natura impositiva dell'atto? E' il primo atto in cui si rivela al cessionario la pretesa erariale e la pretesa erariale deriva dal comportamento di un altro soggetto.

Le notizie del Quotidiano del Fisco

Esempio di errore (orrore) interpretativo. La proroga delle dichiarazioni è condizionata, per la tipologia di attività e...
03/08/2019

Esempio di errore (orrore) interpretativo. La proroga delle dichiarazioni è condizionata, per la tipologia di attività esercitata (parlando la norma di attività economiche e non di tipologia di reddito), all'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Bene, se esistono ISA anche per gli agricoltori ex art. 32, se la norma parla di "approvazione" degli ISA e non di "applicazione", qual è il senso giuridico di limitare la proroga ai titolari di reddito di impresa e lavoro autonomo? Vi è una lacuna giuridica ed un salto logico tale da far venir meno ogni certezza per l'applicazione della norma. Ne prendiamo atto, ma essendo intervenuta l'interpretazione oltre l'ultima delle scadenze possibili, e pur non condividendo, il chiarimento rischia di rimanere fine a se stesso, sopratutto in termini sanzionatori.

Le notizie del Quotidiano del Fisco

02/08/2019

Imposta di registro nella cessione di azienda. Determinazione della base imponibile e rilevanza degli elementi redazionali dell'atto. Applicazione dell'articolo 51 comma 4 sin dall'origine. Stralcio di memoria illustrativa a procedimento iscritto presso la Commissione Regionale.

Si colga che nel contesto della cessione di azienda, in considerazione della peculiarità del complesso oggetto di trasferimento, il profilo dell’accollo resta dal punto di vista sistematico al di fuori del corrispettivo. Secondo una interpretazione dell’azienda, ampiamente condivisa, quale universalitas iuris (Cass., sez. H, 21 giugno 1972, n. 1998, m. 359125, Cass., sez. I, 19 luglio 2000, n. 9460, m. 538537, Cass., sez. 1, 12 giugno 2007, n. 13765, m. 601318), oggetto del trasferimento sono anche i rapporti giuridici di cui agli artt. 2558, 2559, 2560, e 2112 c.c., ossia contratti, crediti e debiti, facenti parte del complesso organizzato denominato “azienda”. In particolare per quanto concerne i debiti, l’articolo 2560 prevede espressamente un loro accollo cumulativo ex-lege, inderogabile dalle parti, a condizione che detti debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie. In tal senso, allora, l’interpretazione sistemica della disciplina del tributo impone di rilevare che se vi è un effettivo passaggio di passività in capo all’acquirente, a prescindere dalle modalità con cui lo stesso si attui (che sia automatico, ex lege o per volontà delle parti), la valorizzazione dell’azienda debba avvenire al netto, quale somma dei valori delle attività, ovverosia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali compreso l’avviamento, al netto delle passività che risultino dalle scritture contabili obbligatorie. Nel senso prospettato la Suprema Corte secondo cui “atteso che l'art. 2560 c.c. contempla una fattispecie di accollo cumulativo ex lege (Cass. 29 aprile 1998, n. 4367, Rv. 514986) e che l'art. 21, comma 3, d.P.R. 131/1986 esclude l'autonoma tassabilità degli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni” (Cass. Ordinanza Sezione V Numero 8786 Anno 2017).
Tale regola di determinazione della base imponibile è coerente con il presupposto dell’imposta della cessione di azienda, fattispecie rilevante quale vicenda circolatoria di una totalità di beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, relativi a essa. Per questo motivo il criterio di valorizzazione della base imponibile al netto delle passività (art. 51 c. 4 TUR) non può essere relegato al solo piano di accertamento di maggior valore. In primo luogo in quanto ciò avallerebbe un’interpretazione mutevole a seconda della fase di applicazione del tributo, che sia la fase iniziale di applicazione ovvero del successivo controllo di congruità. In secondo luogo perché il trasferimento delle passività, condizione di fatto non contestata dall’Ufficio, quale obbligazione non volontaria e quindi non sostitutiva di alcunché, non è una forma di pagamento, ma una conseguenza necessaria della successione della titolarità dell’azienda. In ultimo in quanto non si comprenderebbe l’indagine di inerenza, fase centrale nella determinazione di valore, la cui contestazione spetta, comunque, all’Amministrazione Finanziaria (Corte di Cassazione Sentenza Sezione V Numero 10218 Anno 2016, Cass. Ordinanza Sezione VI Numero 3444 Anno 2014).
L’articolo 51 comma 4 TUR è, piuttosto, la specificazione dei criteri di cui al comma 1 allorquando l’oggetto dell’atto di trasferimento sia afferente ad aziende. La predetta norma, maldestramente dettata dal Legislatore in un contesto di accertamento dell’Ufficio, sarebbe dovuta essere ricompresa nelle norme che definiscono i criteri di determinazione della base imponibile. Diversamente, infatti, non si comprenderebbe il motivo per il quale il legislatore all’articolo 23 comma 4 stabilisca, nei casi di cessioni di aziende e quale modalità di determinazione della base imponibile, un esplicito criterio di imputazione delle passività ai singoli beni che compongono il complesso aziendale. Nel senso appena prospettato, nei termini della dovuta valorizzazione della solidarietà passiva dell’acquirente per i debiti aziendali, la recente Pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Modena 417/2/2018 secondo cui “tale interpretazione attribuisce alla norma una valenza che non trova riscontro in primo luogo nel dato letterale, dal momento che la sua applicazione è imposta nel caso in cui il valore dichiarato dalle parti "è controllato" dall'ufficio e non già solo quando detto valore viene rettificato ma anche nella logica, dal momento che il rilievo determinante delle passività inciderebbe solo in caso di dichiarazione difforme dal valore reale e non quando fosse ad esso conforme”. In senso conforme la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 67/22/2012 secondo cui “più nello specifico, se si guarda alla realtà dei fatti, non vi è stata l’assunzione di un debito della Chubb SPA da parte della Società Impianti Antincendio SPA, c'è stata piuttosto, da parte della Società Impianti Antincendio SPA, l'acquisizione di un ramo di azienda della Chubb SPA nel quale erano compresi crediti e debiti, un attivo e un passivo, diritti e obbligazioni. Non avrebbe alcun senso determinare il valore del ramo di azienda ceduto tenendo conto del solo attivo e non del passivo o dei soli crediti e non dei debiti, perché il risultato non sarebbe più il valore del ramo ceduto, ma il valore di alcuni dei in esso contenuti”.

02/08/2019

Controllo a tavoli e contraddittorio inevaso. Estratto di memoria illustrativa.

Con riferimento al primo punto delle controdeduzioni di parte resistente la parte ricor­rente ridadisce come non possano rilevarsi ingiustificate differenziazioni di tutela se l’at­tività istruttoria eseguita dall’Ufficio in relazione all’ipotesi di controllo sia sostanzial­mente la medesima. In particolare non vi è motivo per non estendere l’obbligo dell’emis­sione di un processo finale delle operazioni di controllo ed il conseguente rispetto del termine dilatorio nell’emissione dell’avviso di accertamento anche ai controlli c.d. a tavo­lino, ove l’attività dell’Ufficio non si discosti da quella che avrebbe comunque esercitato in un ipotetico controllo eseguito presso la sede del contribuente. In altri termini non è accettabile il principio secondo cui la tutela riconosciuta al contribuente possa variare al modificarsi del luogo di controllo, ove l'attività istruttoria è sostanzialmente la medesi­ma, sopratutto ove la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente accolto l’esigenza di assicurare il contraddittorio preventivo di cui all’articolo 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente in tutte le ipotesi di accesso breve finalizzato esclusivamente alla raccolta documentale (Cass. n. 12094/2019, n. 16546/2018, n. 8246/2018), estendendo di fatto il contraddittorio endoprocedimentale in un ipotesi del tutto assimilabile alla presente.
In questo senso, allora, l'obbligo all’emissione di un processo finale di verifica e il diritto al conseguente contraddittorio endoprocedimentale sono tutele che vanno riconosciute anche per le imposte dirette, in ogni ipotesi di controllo sostanziale, e non solo per i tri­buti armonizzati, come già ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21767/18, Cass. n. 28858/17). Nel senso della generalizzata previsione del con­traddittorio preventivo la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (Sen­tenza 317/07/18) la quale ha chiaramente affermato l’illegittimità dell’avviso di accerta­mento non preceduto dalla dovuta redazione e consegna del verbale di chiusura di una verifica condotta in ufficio sulla base della documentazione consegnata dal contribuen­te, “a motivazione del fatto che anche nel caso di una pretesa impositiva scaturita dall’esame di atti sottoposti all’amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in uf­ficio comunque a garanzia del contribuente...l’attività di indagine e/o acquisizione documentale da parte erariale...avrebbe dovuto implicare come a chiusura dovesse essere redatto e consegnato
il correlato verbale dando modo al contribuente di predisporre le sue osservazioni e controdedu­zioni”. In senso conforme la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (Sentenza 48/02/2018) secondo cui la predetta tutela “va riconosciuta anche per le imposte dirette e i controlli a tavolino e non solo per i tributi armonizzati come l’iva e nei casi espressamente previ ­ sti dalla Legge”. In questo senso, inoltre, deve essere letta la recente riforma in materia di obbligo di invito al contraddittorio di cui all’articolo 4 octies del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito Legge di 28 giugno 2019, n. 58. La predetta norma, modificando l’articolo 5-ter del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ha espressamente previsto per l’Ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusu ­ ra delle operazioni da parte degli organi di controllo e prima di emettere un avviso di accertamento, l’obbligo di notificare un invito a comparire finalizzato all’espletamento del contraddittorio endoprocedimentale.

Indirizzo

Via Sant'Antonio 18
Rosciano
65020

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