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17/01/2019

“Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento e la PEC del cessionario/committente. Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. Similarmente, al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente IVA non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.”
2.al punto 3 (recapito della fattura elettronica) aggiunge che “Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”

Quindi, nella ipotesi di cessioni nei confronti di consumatore finale,

1.se il cliente è provvisto di indirizzo di PEC, non c’è bisogno di alcun codice identificativo (che comunque va valorizzato con “0000000”) e non c’è neppure bisogno di consegnare la copia della fattura, che sarà recapitata all’indirizzo di PEC indicato nella fattura elettronica;
2.se il cliente non è provvisto di PEC vale quanto sopra detto ai punti 1) e 2)

10/10/2017

Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998

Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:
6009 - Versamento Iva mensile settembre

Tipologie tributi:
Iva

Categorie contribuenti:
Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

10/10/2017

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili

Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:
6009 - Versamento Iva mensile settembre

Tipologie tributi:
Iva

Categorie contribuenti:
Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.

19/08/2017

Informazioni generali - Depositi Iva – Attestazione requisiti di affidabilità

Dal 1° aprile 2017 le ditte individuali e le società, per estrarre beni dai depositi Iva emettendo fattura senza addebito d’imposta ed evitare l’obbligo di prestare la garanzia, devono consegnare al gestore del deposito Iva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attestano i requisiti di affidabilità (Dm 23 febbraio 2017).

Sarà il gestore a trasmettere la dichiarazione sostitutiva, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano territorialmente competenti sulla base del proprio domicilio fiscale.

In particolare, il contribuente dovrà autocertificare quattro requisiti di affidabilità:
aver presentato, se d’obbligo, la dichiarazione annuale Iva nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione
aver effettuato i versamenti Iva dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione
non aver ricevuto notifica, nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione, di avvisi di rettifica o di accertamento definitivi per i quali non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
non essere formalmente a conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

05/06/2017

PIGNORAMENTO CONTO CORRENTE IN BANCA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: LE PAROLE DI UGO CAPPELLACCI (ULTIME NOTIZIE, 5 GIUGNO 2017) Non poteva passare inosservata la notizia riguardante la possibilità, a partire dal 1° luglio, da parte dell’Agenzie delle Entrate, di procedere al pignoramento della liquidità disponibile sul conto corrente degli italiani, senza bisogno dell’autorizzazione di un giudice, nel caso dovessero ricevere una cartella esattoriale e non provvedere al relativo pagamento nei termini stabiliti. Ugo Cappellacci ha voluto infatti criticare la norma inserita dal Governo Renzi nell’ultima Legge di stabilità facendo un esempio pratico, quello di un artigiano che in un momento di difficoltà non riesce a pagare le tasse. “Dal 1° luglio l’Agenzia delle entrate può infilare le mani nel suo conto, effettuare un pignoramento e dargli così la mazzata finale, strangolandolo”, ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia per la Sardegna. cagliaripad.it riporta altre dichiarazioni dell’ex Presidente della Sardegna, secondo cui “Renzi ha promesso di abolire Equitalia, ma la sta solo sostituendo con un altro mostro, più feroce, più spietato. È l’ennesimo episodio di oppressione fiscale perpetrato da una mala-politica, che aumenta gli sprechi e il carico fiscale sui cittadini”. Cappellacci ha quindi ricordato che Forza Italia ha un’idea diversa: abbassare le tasse così da rilanciare l’attività degli imprenditori e anche dare ossigeno ai lavoratori.

05/06/2017

COMUNICATO STAMPA AGENZIA ENTARTE
Lettere per la compliance, in arrivo altre 100mila
Riguardano redditi che risultano non dichiarati, in tutto o in parte, nel 2014
Nel cassetto fiscale debuttano il prospetto precompilato e l’integrativa assistita
Centomila lettere in arrivo per altrettanti cittadini che, secondo i dati in possesso del Fisco, non hanno dichiarato, nel 2014, dei redditi percepiti l’anno precedente. Non si tratta di avvisi di accertamento, ma di semplici comunicazioni, che viaggiano via posta ordinaria o via pec, con cui l’Agenzia informa che, dall’incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte. I destinatari delle lettere, tra cui per la prima volta figurano anche titolari di reddito di lavoro autonomo, potranno quindi giustificare l’anomalia o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Con questa nuova tornata di comunicazioni, il Fisco continua a percorrere la strada del dialogo preventivo, con l’obiettivo di evitare che un errore o una dimenticanza possano trasformarsi, senza che il contribuente ne abbia consapevolezza, in un avviso di accertamento vero e proprio, che comporta il pagamento di sanzioni e interessi in misura piena. Novità in arrivo anche sul fronte dell’assistenza: chi riceve una di queste lettere, potrà trovare nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione 2014, pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato (disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio. Potrà quindi fare le correzioni in modalità assistita, inviare l’integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti.
L’identikit dei destinatari di questa tranche di invii - Nel dettaglio, le comunicazioni in partenza sono indirizzate a contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a:
- redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge;
- redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;
- redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;
- alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale;
- redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.
Prospetto precompilato e integrativa assistita, il Fisco aiuta a rimediare - Novità in arrivo per i contribuenti che ricevono una di queste comunicazioni. Non soltanto nella lettera troveranno indicati, in un dettagliato prospetto informativo, tutti gli elementi che
hanno originato l’anomalia segnalata, ma un numero considerevole di contribuenti sarà indirizzato ad accedere a Fisconline per correggere la dichiarazione, direttamente online e in maniera assistita. Per la prima volta, infatti, nel cassetto fiscale sarà disponibile il link “scarica dichiarazione da integrare”, tramite il quale sarà possibile ottenere il file contenente la dichiarazione originaria presentata per il 2013. New entry nell’ottica di agevolare i cittadini anche il collegamento diretto “scarica il software di compilazione”, tramite cui i contribuenti potranno installare automaticamente il pacchetto UnicoOnLine necessario per richiamare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2013, importandola con l’apposita funzionalità, e integrare la dichiarazione, sulla base dei dati forniti con il prospetto di dettaglio. Per rendere il tutto ancora più semplice, nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguarda redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), verrà fornito anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare. Una volta predisposta l’integrativa, il contribuente non dovrà far altro che inviarla e stampare l’F24 per il pagamento degli importi dovuti.
Cam e uffici pronti ad assistere i cittadini - I cittadini che ricevono una di queste comunicazioni possono

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25/05/2017

Veneto Banca: garanzia statale su nuovi bond per 1,4 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mag - Veneto Banca ha ricevuto oggi dal ministero dell'Economia e delle Finanze la comunicazione che il decreto con il provvedimento di concessione della garanzia dello Stato su ulteriori emissioni obbligazionarie per un importo fino a 1,4 miliardi di euro e' stato registrato alla Corte dei Conti. Vista questa comunicazione, la banca ha pertanto avviato le attivita' propedeutiche necessarie per la successiva emissione di tali titoli garantiti che contribuiranno a rafforzare il profilo di liquidita' del Gruppo Veneto Banca aumentandone la counterbalancing capacity. La domanda per avere la garanzia statale all'emissione era stata presentata il 23 marzo scorso.
Com-Fla- (RADIOCOR) 25-05-17 19:54:54 (0587) 3 NNNN

25/05/2017

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Indirizzo

Rossano Stazione
87064

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

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