02/01/2018
Abbiamo il piacere di richiamare l'attenzione su di un importante provvedimento pubblicato il 28 settembre u.s. dalla Corte d'Appello di Venezia in materia di Buoni Fruttiferi Postali. Si tratta dell'accoglimento di un'inibitoria. Non si rinvengono precedenti in materia anche se il tema è molto controverso. In futuro ulteriore giurisprudenza potrebbe allinearsi.
La pronuncia favorevole è particolarmente significativa in quanto ha ad oggetto i buoni fruttiferi postali "serie O" emessi all'inizio del 1984 e quindi quelli più "difficili" precedenti il Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 (Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 1968 n. 148).
Trattasi di un provvedimento per sua natura precario eppure significativo in quanto va a rompere quella posizione tetragona della giurisprudenza, la quale molto raramente ha riconosciuto le ragioni dei risparmiatori contro Poste Italiane.
Il caso riguarda indirettamente milioni di famiglie che all'inizio del 1980 investirono i propri risparmi in buoni fruttiferi postali a scadenza trentennale. Chi compra un buono stipula contratto; sul "foglietto di carta" firmato dalle poste e consegnato al risparmiatore, viene scritto esattamente quanto e quando verrà restituito. Una cifra precisa. Come si diceva, negli anni ottanta milioni di famiglie hanno investito in buoni che sono arrivati alla loro scadenza naturale in questi anni. Oggi quelle stesse famiglie si sono rese conto che il "foglietto di carta" firmato dalle Poste vale meno di nulla. O meglio, il Governo Italiano vorrebbe che valesse meno di nulla. Il 13 giugno 1986 il Ministro del tesoro Goria e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Gava firmarono un decreto con cui le Poste/ Stato riducevano unilateralmente di quasi due terzi il loro debito. Si precisa che al tempo erano un ente pubblico economico. Il lavoro del nostro studio, unitamente a quello di numerosi legali in tutto il territorio nazionale, si è rivolto alla dimostrazione dell'illiceità di tale autoriduzione. Né lo Stato, né un ente pubblico che agisca iure privatorum, possono cancellare unilateralmente un loro debito. Una tale condotta, si ritiene, farebbe scempio di garanzie costituzionali dirette alla tutela del risparmio, dell'uguaglianza, della proprietà, della buona amministrazione. La questione è stata oggetto di interrogazioni parlamentari. Nel caso specifico, la parte assistita è riuscita fin da subito a ottenere il decreto esecutivo e il versamento di tutto quanto indicato nel buono. Al termine dell'opposizione il Tribunale di Padova ha ordinato di restituire quanto ricevuto. La sentenza è stata impugnata. L'elemento di novità riguarda la posizione assunta dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha concesso l'inibitoria. Manifestando dubbi in merito alle difese di Poste Italiane e rompendo quindi un certo indirizzo interpretativo scettico in merito alle ragioni dei risparmiatori.
La sentenza arriverà tra molti anni. Intanto il consumatore potrà tenere i suoi risparmi.
E' evidente che non tutti i cittadini possono permettersi anni di cause civili per tutelare i loro interessi. E' questo un caso di scuola ove il Parlamento potrebbe intervenire, se volesse, in termini brevissimi per riparare la grave ingiustizia sociale creata dallo stesso Governo nel lontano 1986.