07/06/2020
ASSOCAIT COMUNICA
Tra conferme e novità il è stato convertito in legge lo scorso 4 giugno. Dalla lettura emergono diverse novità che determineranno impatti operativi per le banche sia per i prestiti già erogati che per quelli in fase di approvazione. Mi soffermo sull’analisi dell’art.13 (Fondo centrale di ), in quanto le norme ivi contenute sono quelle che regolano il rilascio delle garanzie sui finanziamenti richiesti dalla maggior parte delle piccole e medie imprese.
La prima novità è l’inclusione, quali beneficiarie della garanzia, delle imprese partecipate per almeno il 25% da uno o più Enti Pubblici.
Tale previsione consentirà quindi di ampliare la platea anche alle tante aziende con socio pubblico, come ad esempio le aziende speciali, partecipate dai comuni, che svolgono attività d’impresa.
Altra novità rilevante è quella apportata alla lettera (e) che consente agli istituti di rinegoziare i debiti del soggetto beneficiario. Nella iniziale formulazione, con la nuova operazione la banca poteva acquisire la garanzia del Fondo nella misura dell’80% (ovvero del 90% in presenza anche di un Confidi), purchè l’importo del nuovo finanziamento prevedesse almeno un 10% di liquidità aggiuntiva. Tale previsione aveva suscitato diverse critiche perché ritenuta troppo a favore delle banche che, con poco, avrebbero ottenuto una garanzia pubblica fino al 90%. Il correttivo prevede ora che, per le operazioni di rinegoziazione non ancora deliberate alla data di conversione del decreto, la garanzia può essere rilasciata a fronte di una liquidità aggiuntiva non inferiore al 25% del debito accordato in essere. Inoltre il nuovo finanziamento dovrà prevedere l’applicazione di un tasso ridotto rispetto a quello precedentemente applicato e tale riduzione dovrà essere comunicata al Fondo da parte della banca. Particolare interesse merita la sostituzione della lettera (g) articolata ora fino al g quater).
La novità è contenuta nel g ter) dove la norma prevede un ulteriore allargamento dei soggetti beneficiari. Escludendo infatti la fattispecie ex lett. e), la garanzia è riconosciuta anche ai richiedenti che sono classificati come inadempienze probabili o scaduti\sconfinanti deteriorati prima del 31 gennaio 2020, e quindi con uno status non dipendente dagli effetti Covid, titolari di esposizioni oggetto di misure di concessione.
La ratio della norma risiede nella natura e finalità delle misure di forbearance, cioè concessioni che la banca riconosce ad un debitore che, nel caso specifico, pur trovandosi classificato come non performing potrebbe tornare in bonis proprio grazie alle misure di modifica in melius delle originarie condizioni contrattuali che regolavano il finanziamento. Dunque, se alla data di entrata in vigore del decreto, le citate posizioni mostrano una sostanziale regolarità, non presentano arretrati e pertanto sono venuti meno i fattori di anomalia che ne avevano cagionato la classificazione come non performing, la garanzia potrà essere concessa.
La lettera m), che prevede i famosi mini finanziamenti garantiti al 100% concedibili, secondo troppi esponenti politici e non solo, in 48 ore, è stata oggetto di un accurato restyling.
Al fine di rimediare ad una iniziale esclusione, ora vengono inclusi tra i beneficiari le associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e sub agenti assicurativi.
La durata del finanziamento potrà arrivare dagli attuali 6 a 10 anni e l’importo massimo concedibile passa da 25 mila a 30 mila euro, con possibilità, per chi avesse già ricevuto il prestito, di rinegoziare la durata e ricorrendone i requisiti anche l’importo. Scompare poi (anche per le operazioni lett.n), il riferimento al 25% dei ricavi e quindi la determinazione dell’importo del finanziamento viene ricondotta al 25% del fatturato totale ovvero al doppio della spesa salariale annua; inoltre, con l’eliminazione delle parole “per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019” si estende di fatto a tutti l’utilizzo dell’autocertificazione dei dati richiesti. Ed è qui opportuna la lettura del nuovo art.1 bis comma 5 introdotto in fase di conversione.
Anche per i finanziamenti lett.m) trova applicazione la novità della garanzia a favore di soggetti classificati UTP o scaduti\sconfinati deteriorati, anche prima del 31 gennaio 2020, a condizione che alla data di presentazione della domanda abbiano le condizioni per essere classificati in bonis.
Infine il Legislatore è intervenuto con un opportuno processo di semplificazione della determinazione del tasso massimo applicabile per i prestiti fino a 30 mila euro (lettera m) che ora è individuato nel rendistato di pari durata del finanziamento maggiorato di 20 b.p.
Confidando in un rapido aggiornamento delle procedure informatiche e chiarimenti del Fondo, e comunque rimane un quadro fosco dal quale emerge una certezza: le filiale periferiche delle banche e i clienti di queste si troveranno, di nuovo, a fronteggiare un super lavoro di richieste informazioni.
Il Presidente Dott. GIUSEPPE PERRUOLO