Assocait

Assocait ASSOCAIT ASSOCIAZIONE DATORIALE PER LE IMPRESE.

13/09/2022

Dopo la pandemia e un periodo di riflessione riparte il progetto Assocait al servizio delle imprese con una nuova organizzazione e 5 sedi aperte in 5 diverse regioni italiane. Grazie a chi ha creduto in me alla fine siamo riusciti a centrare un vero obiettivo, quello di essere presente in 5 regioni diverse in maniera operativa.

14/07/2021

ASSOCAIT COMUNICA CHE CON LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI BIS ABBIAMO I
Nuovi termini per le rate del 2020
Si considera tempestivo e tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate scadute del 2020, se effettuato integralmente e con ritardo non superiore a 5 giorni (giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119 del 2018):

- entro il 31 luglio 2021 (cadendo di sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021 (cadendo di domenica ed essendo festivo il 1° novembre, il termine slitta al 2 novembre 2021), per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
Termini invariati per le rate del 2021

Rimane invariato il differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2021 della Definizione agevolata, già previsto dal Decreto Sostegni n. 41/2021 convertito nella legge n. 69/2021 (leggi anche Sospensione cartelle pagamento al 31.08 e differimento scadenze definizione agevolata), in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente:

le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021;
le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Anche in questo caso, per il pagamento entro tale scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza, di conseguenza il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

13/07/2021

Incentivi tessile, moda e accessori: ammesse nuove attività

All'elenco delle attività economiche ammissibili al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio per sostenere l'industria e i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano i prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo (art. 38-bis DL 34/2020 conv. in L. 77/2020), sono state aggiunte le seguenti attività:

design di moda, individuata dal codice ATECO 74.10.10;lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale, individuata dal codice ATECO 32.12.20.

Il contributo in questione è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili relative a (DM 18 dicembre 2020):

acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;brevetti, programmi informatici e licenze software;formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto;capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:- materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;- servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;- godimento di beni di terzi;- personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del MISE. Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

DM 18 maggio 2021

13/07/2021

ASSOCAIT AVVISA
Arriva la proroga al 15 settembre dei versamenti delle imposte (IVA, ires, IRPEF e irap) in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti ISA e forfettari (il nuovo slittamento coinvolge, dunque, anche la scadenza del 20 luglio 2021 frutto della prima proroga concessa con il DPCM 28 giugno 2021).
La proroga approvata non prevede applicazione di nessuna sanzione.
Buona notizia per i contribuenti.

GIORNATA DI FORMAZIONE PER I DELEGATI ASSOCAIT
25/01/2021

GIORNATA DI FORMAZIONE PER I DELEGATI ASSOCAIT

09/01/2021

ASSOCAIT AVVISA

LA CAMPANIA DA LUNEDI ZONA GIALLA

Pertanto sono in vigore le seguenti misure:
1) Apertura bar e ristoranti dalle 5.00 alle 18.00 - dopo le 18.00 è previsto l'asporto fino alle 22.00 - la consegna a domicilio è sempre possibile.
Nei ristoranti è possibile pranzare per un massimo di 4 persone, salvo che non siano conviventi.
È consentita la ristorazione negli alberghi limitatamente ai clienti.

Apertura di Bar e Ristoranti dalle ore 5:00 alle 18:00. L’asporto è consentito fino alle 22:00.

2) Aperti i negozi al dettaglio

3) Aperti i centri estetici

4) Aperti i mercati anche extra-alimentari

5) Aperti centri sportivi


Vietato circolare dalle ore 22:00 alle 5:00 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Consentiti gli spostamenti, nell’ambito della stessa regione, per far visita a parenti e amici tra le ore 5:00 e le 22:00.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.
Dott. Giuseppe Perruolo

02/01/2021

La misura Resto al Sud, introdotta dal D.L. 91/2017, è stata modificata dalla Legge di Bilancio 2021 che ne ha esteso l'età massima dai 45 anni ai (...)

22/06/2020

OGGI FIRMATE LE DELEGHE PER L'APERTURA DELLE SEDI DI CAVA DE' TIRRENI E VIETRI SUL MARE BUON LAVORO AI NOSTRI DELEGATI.

07/06/2020

ASSOCAIT COMUNICA
Tra conferme e novità il è stato convertito in legge lo scorso 4 giugno. Dalla lettura emergono diverse novità che determineranno impatti operativi per le banche sia per i prestiti già erogati che per quelli in fase di approvazione. Mi soffermo sull’analisi dell’art.13 (Fondo centrale di ), in quanto le norme ivi contenute sono quelle che regolano il rilascio delle garanzie sui finanziamenti richiesti dalla maggior parte delle piccole e medie imprese.
La prima novità è l’inclusione, quali beneficiarie della garanzia, delle imprese partecipate per almeno il 25% da uno o più Enti Pubblici.
Tale previsione consentirà quindi di ampliare la platea anche alle tante aziende con socio pubblico, come ad esempio le aziende speciali, partecipate dai comuni, che svolgono attività d’impresa.
Altra novità rilevante è quella apportata alla lettera (e) che consente agli istituti di rinegoziare i debiti del soggetto beneficiario. Nella iniziale formulazione, con la nuova operazione la banca poteva acquisire la garanzia del Fondo nella misura dell’80% (ovvero del 90% in presenza anche di un Confidi), purchè l’importo del nuovo finanziamento prevedesse almeno un 10% di liquidità aggiuntiva. Tale previsione aveva suscitato diverse critiche perché ritenuta troppo a favore delle banche che, con poco, avrebbero ottenuto una garanzia pubblica fino al 90%. Il correttivo prevede ora che, per le operazioni di rinegoziazione non ancora deliberate alla data di conversione del decreto, la garanzia può essere rilasciata a fronte di una liquidità aggiuntiva non inferiore al 25% del debito accordato in essere. Inoltre il nuovo finanziamento dovrà prevedere l’applicazione di un tasso ridotto rispetto a quello precedentemente applicato e tale riduzione dovrà essere comunicata al Fondo da parte della banca. Particolare interesse merita la sostituzione della lettera (g) articolata ora fino al g quater).
La novità è contenuta nel g ter) dove la norma prevede un ulteriore allargamento dei soggetti beneficiari. Escludendo infatti la fattispecie ex lett. e), la garanzia è riconosciuta anche ai richiedenti che sono classificati come inadempienze probabili o scaduti\sconfinanti deteriorati prima del 31 gennaio 2020, e quindi con uno status non dipendente dagli effetti Covid, titolari di esposizioni oggetto di misure di concessione.
La ratio della norma risiede nella natura e finalità delle misure di forbearance, cioè concessioni che la banca riconosce ad un debitore che, nel caso specifico, pur trovandosi classificato come non performing potrebbe tornare in bonis proprio grazie alle misure di modifica in melius delle originarie condizioni contrattuali che regolavano il finanziamento. Dunque, se alla data di entrata in vigore del decreto, le citate posizioni mostrano una sostanziale regolarità, non presentano arretrati e pertanto sono venuti meno i fattori di anomalia che ne avevano cagionato la classificazione come non performing, la garanzia potrà essere concessa.
La lettera m), che prevede i famosi mini finanziamenti garantiti al 100% concedibili, secondo troppi esponenti politici e non solo, in 48 ore, è stata oggetto di un accurato restyling.
Al fine di rimediare ad una iniziale esclusione, ora vengono inclusi tra i beneficiari le associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e sub agenti assicurativi.
La durata del finanziamento potrà arrivare dagli attuali 6 a 10 anni e l’importo massimo concedibile passa da 25 mila a 30 mila euro, con possibilità, per chi avesse già ricevuto il prestito, di rinegoziare la durata e ricorrendone i requisiti anche l’importo. Scompare poi (anche per le operazioni lett.n), il riferimento al 25% dei ricavi e quindi la determinazione dell’importo del finanziamento viene ricondotta al 25% del fatturato totale ovvero al doppio della spesa salariale annua; inoltre, con l’eliminazione delle parole “per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019” si estende di fatto a tutti l’utilizzo dell’autocertificazione dei dati richiesti. Ed è qui opportuna la lettura del nuovo art.1 bis comma 5 introdotto in fase di conversione.
Anche per i finanziamenti lett.m) trova applicazione la novità della garanzia a favore di soggetti classificati UTP o scaduti\sconfinati deteriorati, anche prima del 31 gennaio 2020, a condizione che alla data di presentazione della domanda abbiano le condizioni per essere classificati in bonis.
Infine il Legislatore è intervenuto con un opportuno processo di semplificazione della determinazione del tasso massimo applicabile per i prestiti fino a 30 mila euro (lettera m) che ora è individuato nel rendistato di pari durata del finanziamento maggiorato di 20 b.p.
Confidando in un rapido aggiornamento delle procedure informatiche e chiarimenti del Fondo, e comunque rimane un quadro fosco dal quale emerge una certezza: le filiale periferiche delle banche e i clienti di queste si troveranno, di nuovo, a fronteggiare un super lavoro di richieste informazioni.
Il Presidente Dott. GIUSEPPE PERRUOLO

Indirizzo

Corso Garibaldi, 16
Salerno
84123

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