ABZ servizi

ABZ servizi L’ABZ Servizi è una società di servizi che affianca e sostiene l’attività del tuo studio professionale.

28/03/2024

Buona Pasqua da ABZ servizi
12/04/2020

Buona Pasqua da ABZ servizi

Dall'inizio di quest’anno, per conto dei soggetti deceduti è possibile utilizzare il modello 730 “senza sostituto”Oltre ...
30/01/2020

Dall'inizio di quest’anno, per conto dei soggetti deceduti è possibile utilizzare il modello 730 “senza sostituto”

Oltre alle persone che tradizionalmente possono presentare il modello 730, da quest’anno possono fruire dell’assistenza fiscale anche gli eredi del contribuente deceduto. Gli eredi, infatti, possono utilizzare il modello 730 per presentare la dichiarazione dei redditi (relativa all'anno d’imposta 2019) delle persone scomparse nel 2019 o entro il 23 luglio 2020. Dall'inizio di quest’anno, dunque, per conto dei soggetti deceduti è possibile presentare la dichiarazione utilizzando il modello 730 “senza sostituto”, indicando i dati anagrafici, i redditi, le spese sostenute dal defunto e compilando il quadro riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri con le generalità dell’erede.

Occorre ricordare che la presentazione della dichiarazione dei redditi può essere effettuata indifferentemente da uno degli eredi, tranne dall'erede che ha rinunciato (o che intenda farlo) all'eredità. Inoltre, è bene chiarire che i redditi dei defunti non devono essere mai cumulati con quelli degli eredi. Gli eredi, dunque, dovranno verificare se sussiste o meno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Ma possono farlo anche nel caso in cui non vi sia l’obbligo, allo scopo di far valere oneri sostenuti nel periodo in cui era in vita oppure crediti non ancora rimborsati o acconti d’imposta versati nel 2019.

Per le persone scomparse nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, il modello 730 senza sostituto deve obbligatoriamente essere presentato a un Centro di assistenza fiscale oppure telematicamente all'Agenzia delle entrate. Il 730 non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né a quello dell’erede e neppure agli uffici postali. In ogni caso, in alternativa, può essere sempre presentato il modello Redditi PF, che prevede una scadenza differente.

Per le persone scomparse dopo il 23 luglio 2020 deve essere necessariamente utilizzato il modello Redditi PF. Nel caso però che gli eredi presentino il modello Redditi per le persone decedute nel corso del 2019 o entro il 31 maggio 2020, la dichiarazione (telematica) deve essere presentata entro il 30 novembre 2020; per le persone decedute dal 1° giugno al 30 novembre 2020, la scadenza è posticipata di 6 mesi (31 maggio 2021).

Per quanto riguarda i versamenti a saldo, per le persone scomparse nel 2019 o entro il 28 febbraio 2020 questi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, mentre per le persone scomparse dal 1° marzo in poi, la scadenza è fissata al 30 dicembre 2020. Da segnalare, infine, ancora una novità: se è stato presentato il modello 730 dipendenti senza sostituto, i versamenti devono essere obbligatoriamente effettuati entro il 30 giugno 2020.

27/02/2019
25/02/2019

ISEE: modifica periodo validità Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

L’articolo 10 del Decreto legislativo 147 del 2017 ha previsto che la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU), utile ai fini dell’ ISEE, è valida dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in corso di conversione, ha modificato tale disposizione, prorogando al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.

Pertanto, alle DSU presentate nell'anno 2019, a legislazione vigente, si applicano le seguenti regole: le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ( DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino al 31 dicembre 2019 (ad es., una DSU presentata il 10 febbraio 2019 è valida dal 10 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019). Si precisa che le DSU già attestate che recavano data scadenza 31 agosto 2019 sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Pertanto, le attestazioni ISEE, già rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31 dicembre 2019.

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ( DSU) presentate dal 1° settembre 2019 sono soggette alla disciplina generale, per cui sono valide dal momento della presentazione al successivo 31 agosto (ad esempio, una DSU presentata il 1° ottobre 2019 è valida dal 1° ottobre 2019 sino al 31 agosto 2020).

24/12/2018

ABZ servizi augura a tutti voi un buon natale 🎄 💫🍾

Abz riapre il 20 di agosto. Buone vacanze a tutti 🍹
11/08/2018

Abz riapre il 20 di agosto. Buone vacanze a tutti 🍹

03/08/2018

Rimborsi fiscali: ancora e-mail truffa 2018:

L’ Agenzia delle Entrate continua ad avvertire i cittadini sulla circolazione di e-mail phishing
L’ Amministrazione Finanziaria continua ad avvertire i cittadini sui tentativi di phishing che continuano a verificarsi in queste ultime settimane. In base a quanto si legge sul sito dell’Agenzia, alcuni contribuenti avrebbero ricevuto via e-mail false notifiche di rimborsi fiscali in nome del Fisco italiano.

Il phishing è una particolare tipologia di frode realizzata su Internet che viene effettuata per mezzo di messaggi di posta elettronica il cui unico obiettivo è quello di ingannare gli utenti.

Attraverso una e-mail, spesso apparentemente proveniente da istituti finanziari (banche o società emittenti di carte di credito) o come in questo caso da uffici dell’Agenzia delle Entrate viene trasmesso un messaggio che invita, riferendo problemi di registrazione o di altra natura, a fornire i propri dati per accedere ad uno specifico servizio. Si tratta di dati spesso validi per risalire alla home banking oppure al numero di carta di credito o al codice Iban del soggetto che ha ricevuto la mail. Per far sembrare il tutto ancor più realistico viene quasi sempre inserito un link che rimanda ad una pagina internet similare o talvolta identica a quella del sito web della propria banca o del servizio al quale si è registrati. In realtà il sito a cui ci si collega è stato artificiosamente reso identico a quello originale ed una volta inseriti i propri dati di accesso questi saranno nella disponibilità dei delinquenti.

Il comunicato pubblicato ieri avvisa che nel messaggio di posta elettronica phishing, contenente il logo dell’Agenzia, si informa di un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al portale per elaborare manualmente la procedura. A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio account accedendo a un link contenuto nel testo dell’e-mail.

Il messaggio proviene, a prima vista, da un indirizzo di posta dell’Agenzia come ad esempio:

noreplys221[at]agenziaentrate.gov.it o
noreplys22[at]agenziaentrate.gov.it,
ma è in realtà inviato da un mittente diverso, non riconducibile all’Agenzia delle Entrate. Per evitare danni al proprio pc, l’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste comunicazioni, invita a non dare seguito al contenuto delle stesse e a cancellare immediatamente le false e-mail.

L’Amministrazione finanziaria ci tiene a tal proposito a specificare che non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi e che sul sito internet

NASPI e disoccupazione edilizia, istruzioni in arrivo:Messaggio INPS 3018 a breve possibile richiedere la Naspi durante ...
03/08/2018

NASPI e disoccupazione edilizia, istruzioni in arrivo:

Messaggio INPS 3018 a breve possibile richiedere la Naspi durante o subito dopo la scadenza del trattamento speciale edile purche entro i 68 giorni dalla fine dell'ultimo contratto

Con il Messaggio n. 3018 l'INPS è intervenuto per confermare la persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.

In particolare viene specificato che ci sono state segnalazioni, da parte di patronati , in cui si segnalava il mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia, l’Istituto ha evidenziato che la normativa prevede che l'istanza di NASpI puo essere presentata nei sessantotto giorni dal termine dell’ultimo contratto di lavoro e la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga all’interno di detti sessantotto giorni.

E' stato interpellato anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha confermato l'interpretazione dell'INPS con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 affermando o che “ nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.”

L’Istituto ha quindi annunciato che in un prossimo nuovo messaggio saranno fornite le istruzioni procedurali volte alla gestione della casistica sopra menzionata.

730/2018 LOCAZIONI BREVI:Modello di dichiarazione dei redditi 730/2018: come indicare le novità sulle locazioni breviIl ...
20/04/2018

730/2018 LOCAZIONI BREVI:

Modello di dichiarazione dei redditi 730/2018: come indicare le novità sulle locazioni brevi
Il decreto legge 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi cioè i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa direttamente o tramite intermediari immobiliari/portali telematici. Secondo la nuova normativa:

è possibile applicare un regime di tassazione con cedolare secca (per opzione) o applicazione dell’IRPEF/addizionali; è prevista l’introduzione dell’obbligo di effettuare una ritenuta sul canone di affitto e dell’obbligo di comunicazione dei dati quando nella conclusione del contratto interviene un intermediario.
Pertanto, il locatore che sceglie il regime della cedolare potrà assoggettare il reddito che ricava dalla locazione all’imposta sostitutiva del 21%, invece della tassazione ordinaria che prevede il pagamento dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale

Il locatore esercita l’opzione per il regime agevolato con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi. In particolare:

l’opzione può essere effettuata per ciascuno dei contratti stipulati; quando si affittano singole porzioni della stessa unità abitativa, per periodi in tutto o in parte coincidenti, l’esercizio dell’opzione per il primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo; nel caso in cui il contratto venga volontariamente registrato, la scelta viene fatta in sede di registrazione.
Il reddito assoggettato a cedolare secca, pur non rientrando nel reddito complessivo per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito fondiario), deve essere considerato nel quantificare quello in base al quale:

è determinata la condizione di familiare fiscalmente a carico o la misura di deduzioni e detrazioni; sono calcolate le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto e quelle per canoni di locazione; è stabilita la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (quali, in particolare, l’Isee).
Per quanto riguarda il modello di dichiarazione 730/2018 per i redditi dell’anno di imposta 2017, i redditi derivanti da locazioni brevi effettuate dal proprietario dell’immobile devono essere indicati nel quadro B, mentre la ritenuta applicata dall’intermediario va invece, riportata nel nuovo rigo F8. Qualora il contratto stipulato sia una sublocazione o una locazione effettuata dal comodatario il reddito conseguito non rientra più tra i redditi fondiari ma al contrario tra i redditi diversi da indicare nel quadro D del mod. 730. L’eventuale ritenuta applicata dall’intermediario dovrà sempre essere indicata al rigo F8.

Indirizzo

Salerno
84121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:30 - 18:30
Martedì 09:00 - 13:00
16:30 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:30 - 18:30
Giovedì 09:00 - 13:00
16:30 - 18:30
Venerdì 09:00 - 13:00
16:30 - 18:30

Telefono

089 228147

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando ABZ servizi pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a ABZ servizi:

Condividi