Geisa srl Gestione Integrata Sicurezza Ambiente

Geisa srl Gestione Integrata Sicurezza Ambiente CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE Costituita nel gennaio 1999, la GE.I.S.A.

S.r.l. è una società di servizi specializzata nella consulenza ad aziende ed Enti relativamente alle problematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro. La struttura dispone di un laboratorio di analisi chimiche fisiche e batteriologice, per la determinazione qualitativa e quantitativa di qualsiasi sostanza organica, inorganica, solida, liquida e gassosa e di agenti fisici (rumore, vibrazioni, mic

roclima ecc.), nonché di strumentazione ed attrezzature idonee ad eseguire campionamenti e rilevazioni di ogni tipo presso i committenti. L’espletamento dei servizi è affidata a professionisti ed esperti dei vari settori tra cui biologi, chimici, ingegneri chimici, periti industriali, geometri. L’azione sinergica del laboratorio e della consulenza è strutturata in modo da garantire un supporto tecnico globale volto ad offrire un servizio in grado di ottemperare a tutte le normative in materia di tutela ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Certificazione del Sistema di Gestione alla norma ISO 9001:2008
Riconoscimento ministeriale di idoneità per le analisi di amianto secondo il D.M. 07/07/97

16/07/2022

La GE.I.S.A. ricerca personale tecnico da inserire nelle proprie attività che svolge di supporto alle imprese. Le persone interessate possono inviare il proprio C.V. al seguente indirizzo email:
[email protected]

Corsi Di Formazione: Consulenza In Materia DI Sicurezza E Formazione Al Lavoratore. Effettuiamo Corsi Di Formazione Per ...
27/01/2022

Corsi Di Formazione: Consulenza In Materia DI Sicurezza E Formazione Al Lavoratore. Effettuiamo Corsi Di Formazione Per I Lavoratori Direttamente In Azienda.

Sistemi Antincendio Integrati

Analisi E Gestione Amianto: Contattaci Per Smaltimento, Monitoraggio E Interventi.
06/04/2021

Analisi E Gestione Amianto: Contattaci Per Smaltimento, Monitoraggio E Interventi.

Sistemi Antincendio Integrati

22/04/2020

COME SMALTIRE I DPI AL TEMPO DEL COVID-19
Al momento le recenti disposizioni normative in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19 non esplicitano le modalità di gestione dei DPI (intesi come mascherine e guanti) utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia.

La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: “dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto” anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati.
Ma anche in questo caso ci si riferisce a locali dove hanno soggiornato persone affette da Coronavirus.
L’Istituto Superiore di Sanità, nella pubblicazione “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, aggiornata al 14 marzo 2020, precisa che:
«Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.
A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada)».

Nel caso in cui si optasse, in questo periodo di epidemia, per modalità di gestione maggiormente cautelative, i DPI usati nei luoghi di lavoro dovrebbero essere gestiti come “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come:
«i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D. Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici»

Tra le altre prescrizioni, l’art. 8 del D.P.R. citato dispone che:
«Art. 8 Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1.Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, [oggi art. 190 del D.Lgs. 152/2006] deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile».

È auspicabile che siano al più presto fornite indicazioni ufficiali in merito alla corretta gestione di mascherina, guanti e indumenti protettivi utilizzati in ambienti di lavoro diversi da quelli in cui è stata accertata la presenza di casi di infezione da COVID-19.

GAS RADON - ADEMPIMENTI Legge Regionale 06 luglio 2019 n. 13
21/10/2019

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24/05/2019

StampaI militari del Gruppo Carabinieri forestale di Salerno stanno svolgendo controlli mirati presso autofficine ed autolavaggi in svariati comuni della provincia fra i quali Acerno, Agropoli, Buccino, Colliano, Cava de’ Tirreni, Montecorvino Rovella, Montesano sulla Marcellana, Polla, Giffoni Va...

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