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AMS Consulting AMS Consulting è qualificata per Tutti Gli adempimenti richiesti Dalle vigenti normative in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

15/07/2016

Investimenti Mezzogiorno.
La legge di Stabilità 2016 ha previsto, per i soggetti titolari di reddito d’impresa un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014.

In particolare, il credito d’imposta è fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa con riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà.

Con provvedimento del 24 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e relative istruzioni per fruire del bonus.

Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati dell’impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare, i dati relativi alla rinuncia al credito o alla rettifica di una precedente comunicazione, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dagli impegni assunti con la sottoscrizione, dal quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B, contenente i dati della struttura produttiva, e dal quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel, a partire dal 30 giugno 2016.





Super Ammortamento: acquisto di beni strumentali a imprese e professionisti
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione importante per le imprese e i lavoratori autonomi, finalizzata ad incentivare gli investimenti. Si tratta dei c.d. super ammortamento: una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto di acquisizione dei beni strumentali nuovi, in proprietà o in leasing, acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. Grazie alla maggiorazione sarà possibile dedurre in misura più elevata le quote di ammortamento/canoni di leasing. L'agevolazione è stata estesa anche alle auto, prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento - sempre del 40% - dei limiti di deducibilità previsti all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR.



Possono usufruire dell'agevolazione:

i titolari di reddito d’impresa;
i lavoratori autonomi;
a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria / semplificata), dalla natura giuridica, dalle dimensioni o settore di appartenenza.

Sono esclusi i soggetti in regime forfetario (di cui alla L. 190/2014), mentre non è ancora chiaro se l'agevolazione sia usufruibile dai contribuenti minimi. Si attendono in merito chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione riguarda gli investimenti:

in beni strumentali nuovi;
effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
L'acquisto può essere in proprietà o in leasing.

Deve trattarsi di beni strumentali, ossia di quei beni che non vengono direttamente consumati, ma che sono utilizzati per la produzione di altri beni. Sono esclusi, pertanto, i beni merce e i materiali di consumo.

I beni strumentali, per essere agevolabili, devono possedere il requisito della novità. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Per il concetto di "novità" torna utile il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la CM 5/2015, in cui ha affermato che il requisito della novità sussiste anche nel caso di:

beni mai entrati in funzione ed utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione;
beni complessi realizzati in economia anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Secondo la stampa specializzata sono compresi nell'agevolazione i beni di costo unitario non superiore a 516,46 Euro.

Sono esclusi esplicitamente:

fabbricati e costruzioni;
beni per i quali sono stabiliti con decreto del 31.12.1988 coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;

20/06/2015

A.P.E. – Attestato di Prestazione Energetica -

I casi in cui bisogna affidare l’incarico di redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) APE (Attestato di Certificazione Energetica) sono diversi e spesso poco chiari perchè oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni. Elenchiamo di seguito i casi in cui è necessario ed obbligatorio redigere un APE (aggiornamento Giugno 2013 secondo la legge 90 del 2013):

Per conoscere gli aggiornamenti di Gennaio 2014 (ancora non completamente chiariti ed in attesa di conversione in legge) è possibile leggere questo approfondimento dell’Ordine degli Ingegneri di Roma



Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto)
Affitto di edifici o singole unità immobiliari.
Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica).
Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
L’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la classe energetica
dell’immobile.Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di APE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall’APE (attestato di prestazione energetica).

1-Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
Prima del trasferimento dell’immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l’Attestato e mostrarlo all’acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l’APE andrà consegnato al nuovo proprietario.

Nel contratto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile.

Inoltre l’attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05).

Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. E’ stata eliminata la nullità dell’atto in caso di mancata allegazione.

2 – Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto, assegnazione alloggi, etc)
Attualmente (Gennaio 2014) nel D.Lgs 192/05 non si cita se in caso di trasferimento a titolo gratuito sia obbligatorio dotare l’immobile di APE.

3-Affitto di unità immobiliari
Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l’APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto.

Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l’attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all’affittuario al momento della registrazione del contratto.

Le conseguenze sono particolarmente onerose, se non si ha l’APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.

I controlli e le sanzioni possono essere commissurate direttamente dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

4 – Annunci di vendita di unità immobiliari
Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d’informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell’involucro e la classe energetica corrispondente. Approfondisci: Cosa scrivere nell’annuncio sulla prestazione energetica.

Quindi, affinchè l’annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell’attestato prima della pubblicazione. Le sanzioni per il responsabile dell’annuncio arrivano a 3000 euro. Approfondisci: Sanzioni Certificazione Energetica

5-Nuova Costruzione
La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull‘obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). L’obiettivo è quello di controllare l’effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L’acquirente può tutelarsi ricevendo prima del trasferimento della proprietà un documento asseverato che definisce la classe energetica.

La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l’APE. L’attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell’edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori).

La procedura va compiuta anche in caso di “ristrutturazioni importanti” (interventi su una superficie maggiore del 25% dell’involucro) e interventi di “demolizione-ricostruzione”.

6-Ristrutturazione importante
Il concetto di “ristrutturazione importante” è una delle principali modifiche del DL 63/2013. Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’edificio.

I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portaread una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne, etc.

Ad ogni “ristrutturazione importante” bisognerà dotare l’immobile di APE.

7-Edifici pubblici ed aperti al pubblico
In edifici pubblici ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 500mq bisogna realizzare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) entro il 5 Ottobre 2013 (120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 63/2013). Dal 9 Luglio 2015 la soglia è diminuita a 250 mq. La norma prevede che l’attestato venga affisso all’ingresso dell’edificio.

Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE).

8-Contratti di gestione del clima in edifici pubblici
In caso di nuovi contratti o rinnovi di gestione di impianti climatici in edifici pubblici bisogna dotare l’immobile di attestato di prestazione energetica.

Se l’immobile è già dotato di APE
Su questo punto la normativa è molto chiara: se un immobile è dotato di APE in corso di validità (la validità si verifica nella prima pagina dell’attestato in alto a destra), rilasciato prima dell’entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l’immobile di APE.

Ecco il testo di legge:

Art.6 comma 10 del D.Lgs 192/05: L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Casi di esclusione dell’APE
I casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005:

gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

20/06/2015

A.M.S. CONSULTING grazie alle proprie collaborazioni è in grado di offrire servizi in merito:

Progettazione:
civile, industriale e agricola; ristrutturazione di qualunque tipo di fabbricato; direzione lavori, tracciamenti e assistenza in cantiere; redazione disegni in 2D, 3D e rendering.

Catasto & Topografia:
con tutte le applicazioni pratiche quali rilievi, tracciamenti, frazionamenti, tipi mappali ed altro; restituzione cartografica in 2D e 3D, curve di livello e piani quotati, accatastamenti (pratiche PREGEO e DO.C.FA), frazionamenti, riconfinamenti, piani particellari e variazioni di coltura (pratica DO.C.TE.)

Pratiche immobiliari:
assistenza tecnica in acquisti, vendite, permute, donazioni, divisioni comprendenti tutte le fasi di redazione delle relative pratiche, dalla stesura del preliminare alla stipula del rogito notarile, successioni, perizie estimative e consulenza tecnica.

Visure e ricerche:
visure e ricerche catastali presso l’Agenzia del Territorio; visure ipotecarie presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; ricercahe urbanistiche presso gli archivi comunali.

Può operare in qualsiaasi sito e località ed inoltre collabora abitualmente con singoli professionisti e studi prefessionali di ingegneria, geologia e scienze forestali che possono, all’occorrenza, fornire le specifiche prefessionalità.

20/06/2015

Certificazione dei Frigoristi/Patentino Frigoristi

Si comunica che la prossima seduta di formazione ed esami reg. 303 si terrà lunedì 29 giugno 2015 presso la sede AUDITING SALERNO.

Il costo d’iscrizione è pari ad € 650+iva a candidato.
L’iscrizione va effettuata prima della data del corso seguendo le istruzioni di seguito riportate:

· Compilare la domanda di Certificazione Bureau Veritas (SF01) allegata;

· Invio Copia di un documento di riconoscimento leggibile

· Invio Copia dell'attestato di registrazione al registro telematico FGAS previsto dalle camere di commercio dove si evince il codice personale PRXX….(che si può inviare anche successivamente);

· Invio foto (che possiamo fare anche noi in occasione della seduta)

· Invio contabile del bonifico bancario effettuato all’iban indicato nella domanda di iscrizione allegata (In alternativa al bonifico è possibile predisporre anche assegno bancario da consegnare la mattina della seduta prima dell’inizio del corso).


In mancanza del pagamento, il candidato non potrà partecipare alla seduta.


E’ possibile, in via del tutto eccezionale, effettuare l’iscrizione anche direttamente alla seduta compilando la domanda di certificazione allegata e consegnando la documentazione sopra indicata.


Per info:

333.18.85.591
[email protected]

29/11/2014

Scelta, uso e manutenzione dei ponteggi fissi

I ponteggi fissi sono opere provvisionali di accesso e di servizio costituite da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati collegati fra loro. Sono utilizzati nella realizzazione di lavori edili e di ingegneria civile nei quali c’è il rischio di caduta dall’alto e cioè nei lavori in quota*.

Sono classificati, come si legge nel terzo quaderno tecnico (Ponteggi fissi) pubblicato dall’Inail, secondo le circolari del Ministero del Lavoro 85/78, 44/90 e 132/91.

Una ulteriore classificazione viene introdotta dalla norma Uni En 12811-1: 2004 che è la versione ufficiale della norma europea En 12811-1 (edizione dicembre 2003). “La norma specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione strutturale e generale per ponteggi di accesso e di lavoro”.

I ponteggi fissi vengono classificati anche in base agli elementi costruttivi che
li costituiscono, in:

ponteggi a telai prefabbricati (Ptp);
ponteggi a montanti e traversi prefabbricati (Pmtp);
ponteggi a tubi e giunti (Ptg).
Verifiche per l’uso dei ponteggi. È l’allegato XIX del TU 81/08 che elenca le verifiche che devono essere effettuate durante l’uso di ogni ponteggio.

Prima e durante l’uso del ponteggio fisso è necessario verificare:

le condizioni atmosferiche e in particolare la presenza di vento o neve;
la presenza del disegno esecutivo conforme agli schemi tipo, firmato dal responsabile del cantiere**;
la presenza del progetto in caso di non conformità agli schemi tipo e altezza
superiore ai 20 m, firmato da un professionista abilitato**;
la presenza della documentazione riguardante l’ultima verifica effettuata;
la presenza del progetto in caso di teli, graticci o altre schermature installate
sul ponteggio, firmato da un professionista abilitato**;
la distanza tra l’impalcato e l’opera servita;
l’efficienza del parasassi al fine di intercettare i materiali eventualmente
caduti dall’alto;
l’efficienza del serraggio dei giunti;
l’efficienza del serraggio dei collegamenti;
l’efficienza degli ancoraggi;
la verticalità dei montanti;
l’efficienza delle controventature di facciata e in pianta (linearità delle aste,
stato di conservazione dei collegamenti ai montanti, stato di conservazione
degli impalcati);
l’efficienza dei dispositivi di blocco degli impalcati;
l’efficienza dei dispositivi di blocco o di antisfilamento delle tavole fermapiede.
La scheda tecnica dell’Inail contiene anche l’indicazione dei comportamenti da tenere nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi.

Quanto alla scelta dei ponteggi, essa va fatta:

in relazione ai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi;
deve essere effettuata in relazione a) alla tipologia di lavorazione da fare (manutenzione o costruzione) , b) alla complessità, c) all’estensione
e alla geometria dell’opera da servire.
Il ponteggio, di conseguenza, verrà scelto in base alle classi di carico***, alla tipologia degli elementi costruttivi costituenti lo stesso e a tutti i requisiti geometrici e prestazionali riportati nel libretto d’uso e manutenzione.

E a proposito proprio della manutenzione del ponteggio fisso (deve essere eseguita da personale qualificato), il quaderno tecnico Inail distingue fra ponteggi con componenti metallici e componenti in legno.

Per i primi, occorre dar corso a:

la verifica dello stato superficiale;
la verifica dell’usura;
la verifica dei danni dovuti alla corrosione;
la verifica dello stato delle saldature;
la verifica dello stato delle parti mobili;
la verifica dello stato di viti, perni, dadi, bulloni e rivetti;
la verifica del periodo di servizio.
Per la manutenzione dei componenti in legno si deve procedere a :

la verifica sulla presenza di tagli;
la verifica sulla presenza di abrasioni;
la verifica dell’usura;
la verifica dei danni dovuti al calore e a sostanze aggressive (acidi, solventi);
la verifica del deterioramento dovuto ai raggi del sole.
Il preposto, a intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti

* Sono attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile).
** Da conservare per essere messo a disposizione, assieme al libretto, dell’autorità di vigilanza.
*** La classe di carico di un ponteggio fisso indica l’entità del carico di servizio che deve essere considerata sugli impalcati dello stesso ai fini delle verifiche di progetto. Il libretto a corredo del ponteggio indica le condizioni massime di carico di servizio cioè l’entità del carico e il numero di impalcati da caricare.

29/11/2014

Dispositivi di ancoraggio: le regole, la scelta, l’uso, la manutenzione

La legislazione* e le norme tecniche non prevedono una classificazione degli ancoraggi** in base ai requisiti degli stessi ma vengono individuati “per tipologia”, in base alla destinazione d’uso (dispositivi di ancoraggio secondo la Uni En 795, punti di ancoraggio secondo le Uni En 516 o Uni En 517, ancoraggi per ponteggi secondo le circolari del Ministero del Lavoro 85/78, 44/90,132/91, ancoranti metallici/chimici per utilizzo su calcestruzzo secondo le Etag 001, altri ancoraggi diversi da quelli appena indicati).

Per i punti di ancoraggio:

la Uni En 795 specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura dei dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con DPI contro le cadute dall’alto;
la Uni En 516 si applica alle “installazioni per l’accesso al tetto”, effettuate permanentemente a parti strutturali di tetti inclinati, per stare in piedi o camminare durante l’ispezione, la manutenzione e la riparazione
delle attrezzature e/o degli impianti collocati sul tetto;
la Uni En 517 regolamenta i “Ganci di sicurezza da tetto”, elementi strutturali fissi, posti sulla superficie dei tetti a falde per assicurare le persone e fissare i carichi.
In particolare, spiega la scheda tecnica Ancoraggi del primo Quaderno tecnico dell’Inail (punto 5.3), gli ancoraggi per ponteggi “devono essere realizzati secondo gli schemi e i disegni indicati all’interno dell’autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego dei ponteggi fissi (“libretto”) a corredo di ogni ponteggio”. Le istruzioni fornite dalle circolari ministeriali 85/78, 44/90 e 132/91 riguardano la compilazione delle relazioni tecniche da allegare alla richiesta di autorizzazione e danno le indicazioni sul loro dimensionamento e sulla loro rappresentazione.

Gli ancoraggi per i ponteggi fissi possono essere identificati come:

ancoraggi normali;
ancoraggi speciali;
ancoraggi speciali a V.
A proposito della marcatura dei dispositivi di ancoraggio secondo la ricordata Uni En 795, questa rimanda alla Uni 365:2005 che “specifica i requisiti generali minimi per istruzioni per uso, manutenzione, ispezione periodica, riparazione, marcatura e imballaggio di dispositivi di protezione individuale, che includono dispositivi di trattenuta per il corpo, ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, per arrestare le cadute e per il salvataggio”.

Il punto 7 della scheda Inail, titola Indicazioni essenziali per la scelta del’ancoraggio, il montaggio, l’uso e lo smontaggio.

La scelta dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi. Prima di effettuare il montaggio dell’ancoraggio è necessario verificare: a) l’idoneità della struttura di ancoraggio (tipologia del materiale base, dimensioni, spessore) e b) l’applicabilità della procedura o delle istruzioni di montaggio per l’uso previsto.

Per l’ “uso” dell’ancoraggio è necessario prestare particolare attenzione sia alle indicazioni del fabbricante sia alle indicazioni del fabbricante delle opere provvisionali, delle attrezzature, dei Dpi, dei Dpc, che devono essere ancorati.

Attenti anche nella fase precedenti allo smontaggio degli ancoraggi (verificare le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità, le condizioni atmosferiche, l’applicabilità della procedura o delle istruzioni di smontaggio). e successive allo stesso (verificare: l’integrità di tutti i componenti; l’assenza di danni ai materiali tessili;- l’assenza di danni ai materiali metallici; l’assenza di deformazioni o ammaccature;- la corretta movimentazione delle parti mobili; l’efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco).

Infine la manutenzione. Essa deve essere effettuata da parte di personale
qualificato e prevede:

la verifica dello stato superficiale;
la verifica dell’usura;
la verifica di deformazioni;
la verifica dei danni dovuti alla corrosione;
la verifica dello stato della fune;
la verifica del tensionamento della fune;
la verifica dello stato dei dadi e dei bulloni;
la verifica del serraggio dei dadi e dei bulloni;
la verifica degli eventuali dissesti dell’insieme ancorante-struttura di supporto;
l’ingrassatura di eventuali parti mobili.
*Nel TU 81/08 i riferimenti agli ancoraggi vengono trattati per i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, art. 115, per i sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi e sui ponteggi, art. 116, per le disposizione dei montanti dei ponteggi e impalcature in legname, art. 125, per la manutenzione e la revisione dei ponteggi fissi, art. 137.

**Per ancoraggio si intende l’insieme di tre elementi: la struttura di supporto (materiale base), l’ancorante e l’elemento da fissare.

Gli ancoraggi sono sistemi destinati al fissaggio, ad una struttura di supporto:

di opere provvisionali;
di dispositivi di protezione collettiva e individuale;
di attrezzature di lavoro.

29/11/2014

Sicurezza lavoro mansioni alberghiere, opuscolo Asl Milano per Expo 2015

MILANO – Salute sicurezza sul lavoro e prevenzione nel settore alberghiero. Pubblicato dalla Asl Milano l’opuscolo Lavorare sicuri negli alberghi, destinato alla consultazione dei lavoratori di Expo Milano 2015.

Sette le mansioni alberghiere descritte e per ognuna di esse i rischi e le misure di miglioramento. Queste le mansioni: manutentore, allestitore, usciere, cameriera ai piani, facchino ai piani, receptionist e addetto alla lavanderia-stireria.

Stress lavoro correlato, postura, turni, lavori in quota, utilizzo videoterminale, questi alcuni dei rischi individuati dal documento o comuni a tutte le mansioni. Tra le misure di miglioramento, la formazione, l’utilizzo di Dpi, la progettazione ergonomica delle postazioni, le pause, l’abbigliamento adatto alla stagione.

Nell’opuscolo particolare attenzione viene data alla figura della cameriera ai piani. I rischi lavorativi per questa mansione comprendono in dettaglio: posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo detergenti pericolosi, lesioni cutanee, imbrattamenti da aghi pungenti potenzialmente infetti, turnistica e organizzazione del lavoro.

Tra le misure preventive da adottare l’uso dei guanti protettivi, l’attenzione a non miscelare prodotti chimici, utilizzare detergenti controllati, indossare scarpe antiscivolo e posizionare adeguata segnaletica in fase di lavaggio dei pavimenti; non svuotare i cestini con le mani e fare attenzione nell’utilizzo di apparecchiature elettriche.

29/11/2014

I rischi di casa, cadute, ferite, ma anche infezioni, allergie, intossicazioni

Una recente pubblicazione dell’Istat indica queste percentuali delle cause degli infortuni domestici: le cadute (48,1%), le ferite da taglio e punta (18,1%), gli urti o gli schiacciamenti (14,6%), i corpi estranei (3,2%), le ustioni o corrosioni (2,6%).

Le cadute, come avverte il vademecum dell’Inail di recente pubblicazione, possono essere provocate da pavimenti bagnati, ostacoli sul pavimento o tappeti, fili elettrici liberi, uso non corretto di sgabelli e sedie.

Quale prevenzione per lo specifico rischio?

Per raggiungere oggetti posti in alto usare scale adatte, evitare di salire su sgabelli, sedie o tavoli;
non sporgersi sulla scala per raggiungere oggetti lontani, ma spostare la scala;
fare attenzione a tappeti e altri ostacoli presenti sul pavimento;
non lasciare fili circolanti in mezzo alla stanza;
fare attenzione ai pavimenti bagnati e limitare l’uso di cere;
usare tappeti antiscivolo, specialmente in bagno;
evitare la presenza di spigoli o sporgenze nelle zone di passaggio.
Per evitare i rischi di ferite, occorre:

usare gli oggetti taglienti e appuntiti con attenzione, conservarli in luoghi sicuri e riporli al loro posto immediatamente dopo l’utilizzo;
utilizzare coltelli, apriscatole, forbici e altri utensili da cucina in buono stato;
quando si utilizzano utensili elettrici quali frullatori, tritatutto, affettatrici ecc., staccare sempre la spina prima di svuotarli o pulirli;
usare palette o altro per raccogliere vetri rotti e proteggere le mani con i guanti. Le ferite più comuni possono avvenire soprattutto in cucina e in bagno per la presenza di:
oggetti taglienti: coltelli, forbici, apriscatole, vetri, carta, rasoi, ecc.;
oggetti appuntiti: ferri, chiodi, aghi, siringhe, spine di piante ecc.
Per contrastare il rischio biologico dovuto alla presenza ovunque ma anche nell’ambiente domestico, di microrganismi, virus, batteri, funghi microscopici, che possono causare infezioni, allergie ed intossicazioni, bisogna:

fare attenzione agli oggetti taglienti e pungenti (coltelli, siringhe per iniezioni);
usare guanti di protezione nel caso di iniezioni, cambio biancheria e cambio pannoloni agli assistiti;
mantenere la casa ed i servizi igienici puliti;
lavarsi frequentemente le mani;
evitare il contatto diretto con persone o animali infetti.
Il rischio da microrganismi è diffuso in particolare:

in cucina (ad es. taglio con coltelli sporchi, consumo di cibi alterati);
in bagno (ad es. scarsa pulizia dei servizi igienici);
in cantina (ad es. per la presenza di topi o insetti che possono essere portatori di microbi);
in camera da letto: quando ci si prende cura di persone con malattie infettive (ad es. nella somministrazione di iniezioni).

Indirizzo

Via Sichelmanno
Salerno
84010

Telefono

3331885591

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