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Contribuente sanzionato dal Fisco: colpevole il commercialista negligente.Riflettori puntati, difatti, sulla correttezza...
17/06/2026

Contribuente sanzionato dal Fisco: colpevole il commercialista negligente.
Riflettori puntati, difatti, sulla correttezza nella predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Sanzioni dal Fisco per il contribuente: possibile addebito a carico del commercialista che ha tenuto una condotta negligente nella predisposizione della dichiarazione dei redditi.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 3215 del 13 febbraio 2026 della Cassazione), i quali aggiungono che, in generale, il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dal Codice Civile, è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati.
Protagonisti – malvolentieri – della vicenda sono due contribuenti, un uomo e una donna – sposati, peraltro –, i quali, assistiti in ambito fiscale dallo stesso commercialista, si ritrovano destinatari di richieste corpose – oltre 16mila euro lui, oltre 18mila euro lei – da ‘Equitalia’ e chiamano in causa il loro consulente, accusandolo, in sostanza, di avere omesso, in fase di redazione della dichiarazione dei redditi, ogni verifica atta ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire di detrazioni fiscali.
Di conseguenza, i due contribuenti chiedono che a saldare il conto con ‘Equitalia’ sia proprio il commercialista.
Questa visione viene però respinta dai giudici di merito: così, sia in primo che in secondo grado, viene esclusa ogni pur minima responsabilità del commercialista, contrariamente a quanto sostenuto dai due contribuenti.
Inevitabile l’approdo in Cassazione, dove i magistrati osservano, in premessa, che sul tavolo vi è la ricognizione della fattispecie normativa che disciplina la responsabilità del professionista, ed in particolare del commercialista, incaricato di predisporre la dichiarazione dei redditi, se cioè essa si estenda anche alla verifica ed al controllo dei presupposti relativi alle detrazioni fiscali che in tale sede il contribuente intende fare valere, fermo restando che, nella vicenda in esame, pacificamente il relativo controllo – inerente alla presenza delle dichiarazioni presupposte dalla legislazione di beneficio — non venne effettuato dal commercialista.
Ciò detto, per i giudici di Cassazione sono legittime le obiezioni sollevate dai contribuenti.
In generale, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, a fronte di negligente svolgimento dell’attività professionale, presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, mentre poi spetta al professionista stesso provare di essersi conformato ai canoni di diligenza propri della sua attività intellettuale.
La diligenza del professionista deve essere valutata in base alla natura dell’attività prestata. Con specifico riguardo al commercialista, ed in ispecie alla diligenza necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, configura indubbiamente un’ipotesi di violazione del dovere di diligenza, previsto dal Codice Civile, il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione. Quindi, il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Invero nella predisposizione della dichiarazione, il cui contenuto vincola il dichiarante e lo espone in caso di inesattezze ed errori a sanzioni anche rilevanti, il professionista a ciò incaricato è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. In particolare, con riferimento alle deduzioni fiscali, che costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito, i relativi presupposti di fatto e di diritto devono essere appunto oggetto di attenta verifica da parte del professionista.
Ora, mentre è logico che il commercialista non possa essere tenuto a vigilare la tenuta regolare della contabilità se a ciò non preposto, e quindi non possa rientrare nella sua diligenza porre in discussione l’eventuale effettuazione o l’eventuale irregolarità dei documenti presentatigli rispetto al reale, così come il professionista non è tenuto ad indagare circa la sussistenza di operazioni non annotate o non fatturate e in generale non è tenuto a svolgere autonomamente ricerche relative alla documentazione, viceversa egli – incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede esplicitamente di dedurre determinate spese in base ad una specifica normativa – non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni siano stati posti in essere, e, ciononostante, procedere alla deduzione delle spese stesse come se gli adempimenti fossero stati posti in essere. Siffatto comportamento appare dunque posto in essere in violazione dell’obbligo di diligenza da lui esigibile, e in proposito non assume alcun rilievo il fatto, spiegano i giudici di Cassazione, che il contribuente abbia trasmesso un documento riepilogativo delle fatture pagate in rapporto a tali deduzioni.
In sostanza, pur ammettendo la rilevanza del fatto che il cliente dia espressamente atto dell’avvenuto espletamento di un certo incombente formale, come nella specie potrebbe ritenersi con riguardo alla fatturazione dei costi, la deduzione nella specie era riconosciuta dalla legge non solo sul presupposto di tale formalità, ma altresì sulla base di precise comunicazioni previste dalla legge fiscale, in assenza delle quali i benefici non potevano essere riconosciuti, come puntualmente avvenuto. Orbene, l’essenza ed il significato dell’attività professionale nell’ambito della dichiarazione dei redditi, che ben potrebbe eseguire il singolo contribuente, consiste proprio nella verifica e nel successivo riscontro con il cliente circa l’avere quest’ultimo posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le deduzioni siano spettanti e possano quindi legittimamente essere inserite nella dichiarazione stessa senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale o in modo da ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.
Tornando alla vicenda in esame, i contribuenti hanno provato, come era loro onere, sia il nesso di causalità sia il pregiudizio. Sotto il primo profilo (nesso di causalità), se in effetti non poteva essere colta dal professionista l’erronea indicazione (da parte del geometra che curò a suo tempo l’esecuzione delle opere) della data di inizio dei lavori, l’assenza assoluta tra la documentazione della necessaria comunicazione di fine lavori era chiaramente rilevabile e poteva essere definitivamente accertata tramite una semplice richiesta, e tanto di per sé era sufficiente a determinare l’irregolarità dell’iter seguito e quindi la non spettanza del beneficio. Sotto il secondo profilo (danno), è sufficiente rilevare l’avvenuta irrogazione delle sanzioni da parte dell’amministrazione per la detrazione non spettante.
Detto ciò, ad escludere la responsabilità del professionista non vale certo la circostanza per cui l’iter previsto a monte per la concessione del beneficio non venne da lui seguito: ciò che rientrava nella responsabilità del professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione non era infatti la corretta istruzione della pratica, ma, come detto, la verifica dei relativi adempimenti (dal che peraltro discendevano ben distinte conseguenze: per colui che avesse istruito la pratica in maniera non conforme il danno provocato sarebbe stato costituito dalla mancata fruizione del beneficio; per colui che invece non ha effettuato a valle le avvenute verifiche il danno è relativo alle sanzioni applicate).
Evidente, quindi, l’errore compiuto in Appello, e cioè aver ricondotto la responsabilità del professionista non già alle verifiche che su di lui incombono circa l’osservanza delle disposizioni fiscali in relazione alle poste inserite nella dichiarazione, ma all’eventuale (e pacificamente escluso) ruolo di incaricato all’istruzione dell’iter volto ad ottenere i benefici di cui si è chiesto il riconoscimento in sede di dichiarazione.
Corretta, invece, la valutazione in Appello secondo cui circa la regolarità delle pratiche necessarie ai fini dell’ottenimento di determinate detrazioni, in assenza di prova circa il conferimento di un corrispondente incarico ad un professionista, il relativo controllo compete di norma al cliente interessato a quelle detrazioni, ma, precisano i giudici di Cassazione, la contraddizione rispetto all’assetto normativo della responsabilità professionale sta nella riconducibilità del danno rispetto all’attività a valle, propria della predisposizione della dichiarazione dei redditi, e nella specie siffatto incarico (di verifica a valle) era stato appunto conferito proprio al commercialista, che doveva inserire le detrazioni nella dichiarazione in base alle vigenti disposizioni fiscali.
Tirando le somme, pare evidente, secondo i magistrati di Cassazione, la responsabilità addebitabile al commercialista a fronte delle sanzioni inflitte ai due contribuenti, e ciò anche alla luce del principio secondo cui il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dal Codice Civile, è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché esse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.

Sinistro in autostrada: il comportamento colposo del conducente non salva l’ente proprietario della strada.Rilevante, ad...
12/06/2026

Sinistro in autostrada: il comportamento colposo del conducente non salva l’ente proprietario della strada.
Rilevante, ad esempio, il fatto che i margini dell’arteria stradale non siano protetti da barriere o guard-rail.

Presupposti della responsabilità per danni da cose in custodia – della cui dimostrazione è onerato il soggetto danneggiato – sono costituiti dalla derivazione causale del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia, ovvero dalla signoria di fatto esercitata sulla stessa dal soggetto additato come responsabile. Tale speciale responsabilità riveste natura oggettiva: si basa, cioè, non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della res la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da connotati di colpa nel contegno del soggetto custode.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 2693 del 7 febbraio 2026 della Cassazione) alla luce della istanza risarcitoria avanzata dai familiari di due coniugi deceduti a seguito di un incidente stradale verificatosi nell’ottobre del 2004 lungo l’autostrada ‘A22’.
Chiara, e decisiva, secondo il giudice d’Appello, la dinamica dell’incidente: la vettura, che viaggiava ad una velocità di circa 110 chilometri orari, è uscita di strada, per cause non accertate (ipoteticamente riferibili ad un colpo di sonno o ad un malore improvviso), deviando la sua corsa verso destra, impegnando dapprima il ciglio erboso che fiancheggia la carreggiata di marcia e, poi, la scarpatina inerbita che definisce il canale di scolo profondo circa un metro e mezzo e, doppo aver percorso circa cinquantotto metri in parallelo rispetto alla sede autostradale, ha impattato contro un fusto d’albero cresciuto nella canaletta (a circa cinque metri e mezzo dal ciglio stradale). Ciò ha determinato l’impuntatura del veicolo e il suo successivo ribaltamento, con immediati esiti letali per gli occupanti.
Per il giudice d’Appello, quindi, è lampante la responsabilità della società di gestione dell’autostrada, quale custode, vista la pericolosità dello stato dei luoghi per gli utenti della strada (per l’assenza di barriere guard-rail di contenimento e per la presenza di una scarpata profonda un metro e mezzo in cui era cresciuto un albero senza alcuna protezione). Ciò detto, viene anche ritenuto accertato un apporto causale della condotta del guidatore del mezzo, nella misura del 50 per cento, alla produzione del sinistro.
Questa visione è condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali, però, in premessa, precisano che la formulazione testuale adoperata dal Codice Civile, cioè “danno cagionato dalle cose in custodia”, ed in particolare l’assenza di aggettivazioni di sorta, richiede unicamente, ai fini della realizzazione del presupposto, che l’evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno. La fattispecie di responsabilità, dunque, si presta a ricomprendere una gamma potenzialmente indefinita di situazioni, soltanto per finalità descrittiva distinguibili sotto i profili del ruolo assunto nella sequenza causale, cioè della partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell’evento dannoso (a partire dai casi di totale inerzia della cosa, nei quali cioè l’interazione del danneggiato è indispensabile per la verificazione dell’evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l’apporto concausale della condotta dell’uomo è persino assente), e delle connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni in cui essa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l’uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosa naturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità di conseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto).
Analizzando, poi, lo specifico tema della responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell’omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la pubblica amministrazione medesima dal valutare comunque, in concreto, anche alla luce del ‘Codice della strada’, se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa della pubblica amministrazione può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).
Cambiando fronte, poi, vi è il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, giudizio che deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti.
Se il parametro valutativo della responsabilità dell’ente proprietario della strada fosse esclusivamente correlato ad ipotesi di condotte degli utenti della strada sempre pienamente conformi alle regole prescritte dalle legge e mai in alcun modo incauti o trasgressivi, pressoché tutte le opere cautelari realizzate sulle strade dovrebbero considerarsi inutili. Sicché, in altre parole, il comportamento colposo del conducente di un veicolo che sbanda ed esce di strada non vale di per sé ad escludere la responsabilità dell’ente proprietario della strada, ove i margini di quest’ultima non siano protetti da barriere o guard-rail, chiosano i magistrati di Cassazione.

Uso dei pianerottoli: come valutare l’installazione di un cancello.Consentita al condòmino l’utilizzazione più intensa d...
09/06/2026

Uso dei pianerottoli: come valutare l’installazione di un cancello.
Consentita al condòmino l’utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia permesso il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione.

In generale, le modifiche alle parti comuni dell’edificio, contemplate dal Codice Civile, possono essere apportate dal singolo condòmino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l’altrui pari uso. Per quanto concerne, in particolare, l’uso dei pianerottoli all’interno dello stabile, è consentita al condòmino l’utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia permesso il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione, sicché, entro tali limiti, è legittima anche l’imposizione di un vero e proprio peso sui beni condominiali a vantaggio del singolo appartamento.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 8012 del 31 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in uno stabile in quel di Agrigento a seguito della installazione, autorizzata a maggioranza dall’assemblea condominiale, di un cancello sul pianerottolo antistante la proprietà di due coniugi.
A dare il ‘la’ alla querelle è stata una condòmina, la quale ha citato il condominio, chiedendo di vedere riconosciuta la nullità della delibera di autorizzazione della installazione del cancello su un pianerottolo condominiale e sostenendo che il bene era stato inglobato nella porzione esclusiva ed era stato sottratto all’uso comune senza il consenso unanime dei condòmini.
Il condominio ha sostenuto la validità della delibera quale mera ‘presa d’atto’ dell’uso del pianerottolo per ragioni di sicurezza, senza alcun pregiudizio per gli altri contitolari.
I giudici di merito hanno dato ragione alla condòmina, dichiarando nulla la delibera e disponendo la rimozione del cancello, e le hanno riconosciuto il legittimo interesse ad ottenere l’annullamento della delibera per evitare che una porzione, per quanto esigua del pianerottolo, fosse sottratta all’uso comune. Illegittima, di conseguenza, l’apposizione del cancello incriminato, in assenza del consenso unanime dei condòmini.
Di diverso parere, invece, i magistrati di Cassazione, i quali osservano che le limitazioni poste dal Codice Civile all’uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità. L’alterazione della funzione del bene deve essere effettiva e non può consistere in una semplice modificazione materiale del bene. La nozione di pari uso della cosa comune, alla luce del Codice Civile, non va intesa – neppure – in termini di assoluta identità dell’utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, o di uso identico o contemporaneo da parte di tutti, il che comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio nel godimento dell’oggetto della comunione. Non si richiede allora che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso – da parte degli altri – che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento.
Qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata dal condòmino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso individuale, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato solo dagli interessi altrui e ove sia possibile prevedere che gli altri contitolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.

Lavoratore in fallo se non garantisce un intervento assistenziale continuativo e globale al familiare disabile.Laddove v...
08/06/2026

Lavoratore in fallo se non garantisce un intervento assistenziale continuativo e globale al familiare disabile.
Laddove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buonafede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo

In materia di congedo straordinario, l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile grave un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione. Pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buonafede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 5447 dell’11 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo al licenziamento del dipendente di una società, licenziamento motivato con le condotte da lui tenute durante il congedo straordinario concessogli per stare vicino alla madre disabile.
Chiari e inequivocabili, anche secondo i magistrati di Cassazione, gli addebiti mossi al lavoratore: nello specifico, avere utilizzato il congedo straordinario – chiesto e ottenuto per l’assistenza alla madre disabile – per scopi assolutamente differenti, cioè non inerenti alla prestazione di assistenza in favore della donna, ovvero per soddisfare esigenze personali. Entrando nei dettagli, al lavoratore viene contestato di avere omesso qualsivoglia attività di assistenza alla madre, di non essersi mai neppure recato presso l’abitazione della donna, né di avere intrattenuto qualsivoglia rapporto con lei, ma di avere invece trascorso le proprie giornate attendendo ad attività del tutto personali (quali incontri con gli amici, visita presso un meccanico, etc.).
In sostanza, secondo l’azienda, prima, e secondo i giudici, poi, è mancato un intervento assistenziale di carattere permanente, continuato e globale del lavoratore a favore della madre. E, in aggiunta, si è appurato anche che il lavoratore non conviveva con la madre.

Messaggistica aziendale: stop al rilevamento dello stress psicologico dei lavoratori.Necessario adottare, sin dalla prog...
04/06/2026

Messaggistica aziendale: stop al rilevamento dello stress psicologico dei lavoratori.
Necessario adottare, sin dalla progettazione del servizio, misure adeguate a preve**re ogni rischio di accesso, anche indiretto, a informazioni relative alla sfera emotiva dei lavoratori.

Avvertimento del ‘Garante per la privacy’ (provvedimento del 14 maggio 2026) ad una ‘start-up’ italiana che ha sviluppato un componente aggiuntivo (‘plug-in’, in gergo tecnico) per le piattaforme di messaggistica aziendale ‘Slack’ e ‘Teams’, finalizzato a rilevare, tramite intelligenza artificiale e analisi semantica delle chat, il livello di stress psicologico dei lavoratori che decidano volontariamente di utilizzarlo per ricevere suggerimenti personalizzati.
Le verifiche compiute dal ‘Garante’, avviate a seguito di notizie di stampa, hanno evidenziato che la ‘start-up’ tratta i dati degli utenti del servizio in qualità di titolare del trattamento, mentre il datore di lavoro che acquista il servizio non può accedere né ai contenuti delle comunicazioni analizzate né ai risultati individuali elaborati dal sistema.
Considerata la particolare delicatezza dei dati trattati, nonché la possibilità di fornire ai datori di lavoro report aggregati sul livello di stress dei dipendenti, il ‘Garante’ ha invitato la società italiana ad adottare, sin dalla progettazione del servizio, misure adeguate a preve**re ogni rischio di accesso, anche indiretto, a informazioni relative alla sfera emotiva dei lavoratori. Soprattutto perché s tratta di informazioni che il datore di lavoro non può legittimamente acquisire o trattare, in base alla normativa sulla privacy, allo ‘Statuto dei lavoratori’ e al ‘Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale’, che vieta l’uso di sistemi destinati a dedurre o analizzare le emozioni delle persone nei contesti lavorativi.
Il ‘Garante’ ha anche evidenziato i rischi legati all’impiego di tecnologie basate su modelli linguistici e analisi semantica, che possono produrre risultati non sempre trasparenti, spiegabili o verificabili, con possibili effetti discriminatori o lesivi dei diritti dei lavoratori.

Nuora vessa la suocera: legittimo parlare di maltrattamenti in famiglia.Sufficiente, precisano i magistrati, un rapporto...
03/06/2026

Nuora vessa la suocera: legittimo parlare di maltrattamenti in famiglia.
Sufficiente, precisano i magistrati, un rapporto di affinità, come quello tra nuora e suocera, appunto, per parlare di persona di famiglia.

Vessazioni a danno della suocera: legittimo condannare la nuora per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ciò perché, precisano i magistrati, è sufficiente un rapporto di affinità, come quello tra nuora e suocera, appunto, per parlare di persona di famiglia.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 10792 del 20 marzo 2026 della Cassazione) alla luce di quanto capitato in Calabria.
Protagonista in negativo è una donna, che prende di mira la madre del marito e finisce sotto processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.
A far precipitare la situazione è il trasferimento della coppia, con tanto di figlio, presso la casa della madre dell’uomo. L’anziana signora, difatti, divide il proprio immobile in due appartamenti separati, così da potere accogliere il figlio, la nuora e il nipote, dando loro uno spazio di vita esclusivo, ma, allo stesso tempo, si mostra disponibile per dare una mano alla coppia, occupandosi del nipote – anche a causa della malattia della nuora –, adoperandosi per cucinare per tutti, infine dando anche un contributo economico.
Per la nuora, però, la presenza della suocera, nonostante le buone intenzioni di quest’ultima, risulta, alla lunga, non sostenibile. Lo certificano non solo le molteplici liti ma anche le vessazioni che l’anziana signora è costretta a subire ripetutamente.
Il quadro poco edificante è tracciato grazie alle dichiarazioni della vittima e di suo figlio – che, peraltro, ha deciso di separarsi dalla moglie – ed è sufficiente, secondo i giudici di merito, per condannare la giovane donna, ritenuta colpevole di maltrattamenti in famiglia. E in Appello la pena viene fissata in sedici mesi di reclusione.
Questa decisione viene contestata dalla donna in Cassazione. A suo parere, difatti, difetta il legame familiare tra lei e la persona offesa, in quanto la nozione di persona di famiglia rilevante agli effetti penali presuppone un’unione di persone che per relazioni e consuetudini di vita siano legate da vincoli di reciproco rispetto e considerazione, senza che rilevi il mero rapporto di affinità esistente tra suocera e nuora, mentre, invece, in Appello si è affermato che, pure ove manchi il rapporto di convivenza, è sufficiente il rapporto di affinità tra suocera e nuora ad integrare la nozione di familiare alternativa a quella di convivente.
Secondo la donna, invece, in assenza di un rapporto di convivenza, viene anche a difettare il carattere dell’abitualità delle offese necessario per integrare il reato di maltrattamenti.
Chiara la questione sul tavolo dei magistrati di Cassazione. Accertate le condotte vessatorie poste in essere dalla nuora nei confronti della suocera, è necessario valutare se il rapporto di affinità esistente tra suocera e nuora possa essere inteso come equipollente a quello parentale per la nozione di familiare, alla luce di quanto previsto dal Codice Penale in materia di maltrattamenti contro i familiari.
Per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi: la norma fa riferimento alle condotte di maltrattamento di una persona della famiglia, senza stabilire limiti al grado di parentela o di affinità tra i componenti, e non definisce la nozione di familiare agli effetti penali ma solo quella di prossimo congiunto, che comprende tutti i discendenti e ascendenti il coniuge, i fratelli e sorelle, gli affini nello stesso grado, quindi anche il cognato, il suocero, il genero e la nuora, gli zii e i nipoti. Tale qualificazione però non è assimilabile alla nozione di persona della famiglia, presa in considerazione dal reato di maltrattamenti, reato che fa riferimento innanzitutto al concetto di famiglia, intesa come comunità di persone unite da vincoli di solidarietà reciproca, assistenza e comunanza di vita.
Su questo punto, in particolare, la norma penale, quella relativa al reato di maltrattamenti in famiglia, non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare, precisano i giudici di Cassazione, i quali aggiungono che è proprio in tali contesti che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma penale, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo, attraverso la creazione di patologici rapporti di sudditanza basati sulla consuetudine della condivisione di spazi di vita in comune.
Invece, il Codice Civile definisce la parentela come il vincolo intercorrente tra persone che discendono da uno stesso stipite, ossia un antenato comune. Altro tipo di legame disciplinato dal Codice Civile è l’affinità, definita come il vincolo intercorrente tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Così, per effetto del matrimonio, ciascun coniuge diventa affine dei parenti dell’altro, nella stessa linea e grado di parentela. Quindi, il rapporto di affinità tra i genitori del coniuge e l’altro coniuge, ovvero tra i suoceri e la nuora o il genero, è senz’altro rilevante ai fini della definizione di persona della famiglia, prevista dal reato di maltrattamenti come alternativa a quella di convivente. Ma ciò che è imprescindibile per la nozione di famiglia, sempre nell’ottica fissata dal Codice Penale in materia di maltrattamenti in famiglia, è la concretezza di un vincolo interpersonale produttivo di doveri di solidarietà e di assistenza.
Non a caso, il Codice Penale parla oggi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, così precisando che vittima del reato non è soltanto una persona della famiglia, ma una persona della famiglia o comunque convivente. Ciò perché la convivenza è il fenomeno che rivela il rapporto di solidarietà e protezione che lega due o più persone che formano un consorzio familiare.
In caso, poi, di unione basata sul matrimonio, persistono, nonostante la cessazione della convivenza, persistono gli obblighi giuridici, sia pure attenuati, di assistenza morale e materiale, e con essi l’applicabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, ed anche nell’ipotesi di rapporti tra genitori e figli, come tra fratelli e sorelle, la cessazione della convivenza non fa ve**re meno l’affectio che regge l’unione, a meno che altri elementi non rivelino la cessazione definitiva, e condivisa dagli stessi consanguinei, di ogni rapporto di reciproca assistenza che costituisce il fondamento stesso della famiglia.
Analizzando la vicenda oggetto del processo, oltre al rapporto di affinità, tra la persona offesa e la responsabile delle condotte vessatorie, è esistito un rapporto basato su solidarietà e sostegno reciproco, elementi che costituiscono, insieme al rapporto parentale, dati essenziali per l’integrazione della fattispecie di maltrattamenti, poiché incidono sulla nozione stessa di famiglia tutelata dalla norma penale.
Di conseguenza, corretto, secondo i giudici di Cassazione, il principio, che in Appello ha portato alla condanna della giovane donna, secondo cui, anche in assenza di convivenza, il riferimento al rapporto di affinità esistente tra la suocera e la nuora è sufficiente ad integrare il presupposto di persona della famiglia che è da valutare come alternativo a quello della convivenza, Codice Penale alla mano. Ciò anche perché la nozione di familiare include anche il rapporto di affinità che si instaura tra il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge, rapporto che assume rilevanza a prescindere dalla convivenza, purché esso presenti caratteristiche tali da generare un legame stabile di affidamento e solidarietà reciproche.
Va tenuto presente, comunque, che anche il legame parentale, allorché non sia accompagnato da una comunanza di vita, da legami effettivi di reciproca assistenza, fuoriesce dalla nozione penalistica di persona della famiglia, ma il rapporto di affinità tra suocera e nuora è senz’altro assimilabile, ai fini della nozione di persona della famiglia, al rapporto parentale che si instaura tra i discendenti di un medesimo stipite e può, pertanto, essere considerato elemento necessario e sufficiente ad integrare la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, anche in assenza della convivenza, chiariscono i giudici di Cassazione.
Tornando alla vicenda calabrese, tra la nuora e la suocera, nonostante l’assenza di convivenza, esisteva una comunanza di vita per contingenze materiali. Pertanto, è necessario verificare se, al di là dell’assenza di convivenza, esistesse una frequenza di rapporti tale da determinare l’inserimento della suocera e della nuora nello stesso nucleo familiare, con il sorgere di reciproche aspettative di assistenza e doveri di solidarietà di tipo familiare, spiegano i giudici, anche perché le condotte violente o vessatorie, in assenza di tali condizioni, potrebbero integrare altre ipotesi di reato (lesioni, minacce, atti persecutori) ma non il reato di maltrattamenti in famiglia.
Ragionando in questa ottica, dal quadro probatorio si evince che le liti tra nuora e suocera sono iniziate quando il nucleo familiare del figlio si è trasferito presso la casa della madre, che ha diviso il proprio appartamento formando due abitazioni separate. Pertanto, pur in difetto di un rapporto di convivenza, escluso dalla esistenza di due abitazioni separate, è certo che la suocera si occupasse del figlio della coppia, anche a causa della malattia della nuora. In particolare, risulta che l’anziana donna si adoperava per cucinare e per accudire il bambino, sia di giorno che di notte, dando anche un contributo economico al ménage familiare, sottolineano i giudici di Cassazione.
Ci si trova, in sostanza, di fronte a profili di fatto che certificano l’esistenza di un inserimento della suocera nel nucleo familiare del figlio per effetto di una stabile comunanza di vita, che prescinde dalla materiale coabitazione nel medesimo immobile, suddiviso in due mini appartamenti. Di conseguenza, anche a prescindere dal rapporto di convivenza, il legame di affinità tra suocera e nuora è sufficiente ad integrare il presupposto della nozione di familiare.
Tirando le somme, vi è, analizzando la vicenda calabrese, un legame di stabile comunanza di vita di tipo familiare tra la suocera e la nuora, indipendentemente dal requisito della convivenza, annotano i giudici di Cassazione, e quindi è sacrosanto condannare per maltrattamenti in famiglia la giovane donna, resasi autrice di condotte vessatorie nei confronti della suocera.
Ampliando l’orizzonte, poi, i magistrati di terzo grado chiosano ribadendo che, ai fini della

configurabilità del reato di maltrattamenti contro i familiari, deve considerarsi ‘famiglia’ ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione, essendo sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali.

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