16/12/2023
Il 31 dicembre scadono gli anni 2015, 2016 e 2018 per i controlli formali delle dichiarazioni
Il periodo di impostazione 2017 slitta a fine 2024
L'art. 36-ter del DPR 600/73 consente di ignorare, ad esempio, le detrazioni di imposta, le deduzioni dall'imponibile e le ritenute di acconto scomputate in dichiarazione ma non adeguatamente documentate.
Il disconoscimento avviene mediante iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) del DPR 602/73 va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
A fine anno, per effetto delle varie proroghe dei termini che si sono succedute nel corso del tempo, per quanto riguarda le cartelle di pagamento scaturenti dal controllo formale delle dichiarazioni, potrebbero essere in scadenza le seguenti annualità:), applicando il combinato disposto degli 157 un>bis del DL 18/2020 e 157 comma 3 del DL 34/2020, slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024.bisRimane “un buco” (l'anno 2017, modello REDDITI 2018), che, sempre grazie agli artt. 68 comma 4-- l'anno 2018 (modello REDDITI 2019), applicando l'art. 25 comma 1 lett. b) del DPR 602/73.comma 3 del DL 34/2020; del DL 18/2020 e bis comma 4-artt. 68modello REDDITI 2017- l'anno 2016 ( comma 2 del DLgs. 159/2015;art. 12
- l'anno 2015 (modello REDDITI 2016)
Le annualità 2015, 2016 e 2017 hanno ciascuna la loro “proroga personale” che necessita di un esame distinto. Invece, l'anno 2018 (modello REDDITI 2019) resta alla regola generale.
Ordinariamente, l'anno 2015 (modello REDDITI 2016) sarebbe scaduto a fine 2020. tuttavia, in ragione dell'art. 12 comma 2 del DLgs. 159/2015 (richiamato dall’art. 68 comma 1 del DL 18/2020) si giunge al 31 dicembre 2023. Il citato art. 12 sancisce che i termini di decadenza scadenti in un periodo ove è stata disposta una sospensione dei termini di versamento sono differiti al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione. La sospensione dei versamenti da COVID-19 è terminata nel 2021, quindi la decadenza si forma al 31 dicembre 2023.
L'art. 12 comma 2 del DLgs. 159/2015 era in origine richiamato dall’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020, ma poi detto comma 4-bis è stato riscritto dal DL 41/2021, che non ha fatto più alcun riferimento al menzionato art . 12. Si potrebbe quindi sostenere che in merito all'anno 2015 il termine rimane scaduto a fine 2020, ritenendo per la ragione esposta inapplicabile l'41/2021. del DLgs. 159/2015, rinvio che non è stato abrogato dal DL art. 12 del DLgs. 159/2015. Questa interpretazione potrebbe essere censurata in ragione del fatto che, come accennato, l’art. 68 comma 1 del DL 18/2020 ha da sempre contenuto un generico rinvio all’art. 12
Gli anni 2016 (modello REDDITI 2017) e 2017 (modello REDDITI 2018), che scadrebbero il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2022, slittano a fine 2023 e a fine 2024 grazie agli artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 comma 3 del DL 34/2020:
- l' art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 escludere che sono posticipati di 24 mesi i termini per le dichiarazioni dell'art. 157 comma 3 del DL 34/2020;
- l'art. 157 comma 3 del DL 34/2020 affermare che per le dichiarazioni rilasciate nel 2017 (quindi per l'anno 2016) e nel 2018 (quindi per l'anno 2017) c'è una proroga di 14 mesi.
Per quanto interessa ai nostri fini, il comma 4-bis è così formulato: con riferimento ai carichi relativi alle “dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c) [del DL 34/2020, ndr] sono prorogati (...) di ventiquattro mesi (...) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Sulla base dell'interpretazione che riteniamo preferibile, l'anno 2016 (modello REDDITI 2017) e l' anno 2017 (modello REDDITI 2018) slittano di 24 mesi, quindi la decadenza passa, rispettivamente, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Una diversa ermeneutica potrebbe ritenere comunque operante la proroga dei 14 mesi ( formalmente non abrogata e ancora presente nell'art. 157) giungendo così, rispettivamente, al 28 febbraio 2025 e al 28 febbraio 2026.
Sempre per effetto dell'art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020, per i carichi spediti dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza, relativi a qualsiasi anno, sono prorogati di 24 mesi (bisogna verificare la consegna del ruolo, informazione che può emergere dalla cartella di pagamento). Questa proroga, a nostro avviso, non può operare laddove siano già applicabili le altre proroghe indicate (se si tratta di anno 2015, allo slittamento a fine 2023 non possono aggiungersi altri 24 mesi qualora il carico sia stato consegnatonel lasso temporale indicatore).
Un ultimo aspetto riguarda l'eventualità in cui il contribuente, ricevuto l'avviso bonario, lo ha dilazionato ai sensi dell'art. 3-bis del DLgs. 462/97: se si decade dalla dilazione, opera non la lett. b) bensì la lett. c-bis) del richiamato art. 25, con termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata, il che allunga di molto i termini che si sarebbero applicati se non fosse stato definito l'avviso bonario.
Ora vedete voi come ve la spicciate....😂😂😂