Professionisti Della Pubblicita'

Professionisti Della Pubblicita' consulenza in materia di Enti Locali

Gestione e Cordinamento nelle attività di riscossione ed accertamento in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni / canone occupazione spazi ed aree pubbliche Piani generali degli impianti pubblicitari

29/12/2011

Maxiemendamento riscossione (conversione in legge del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).
Approfondimento 27/12/2011


Il testo del decreto legge n. 201 del 2011, prevede alcune rilevanti modifiche all’art. 7, comma 2, lettere gg-ter) e seguenti del D.L. n. 70 del 2011, in materia di riscossione.
La prima modifica, ad opera degli emendamenti relativi all’art. 10 del D.L. n. 201, riguarda la proroga di un anno – dunque al 31 dicembre 2012- della cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate da parte di Equitalia. Per gli enti locali, in tal modo, c’è ancora un anno di tempo prima di passare al regime obbligatorio dell’evidenza pubblica per l’affidamento delle proprie entrate, ponendo fine alla proroga dei contratti in essere che si trascinava sin dal 2005. Infatti, il nuovo testo dell’art. 10 in commento, si preoccupa anche di spostare in avanti – sempre al 31 dicembre 2012 - i termini contenuti nell’art. 3, commi 24, 25 e 25-bis, del d.l. n. 203 del 2005, il cui contenuto riguarda proprio la regolazione del termine delle attività di riscossione nel campo dei tributi locali da parte di Equitalia e la partenza del nuovo sistema teso a consentire agli enti locali di organizzare le loro attività di riscossione sia in maniera diretta che con l’affidamento a terzi.
La novità di maggior rilievo, però, è contenuta nel nuovo art. 14-bis, inserito nel testo all’esame del Senato, che, modificando la lettera gg-quater) del comma 2, dell’art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, consente nuovamente l’affidamento esterno della riscossione spontanea, ma preclude la possibilità di affidare a soggetti terzi la riscossione coattiva. In pratica, comuni e province potranno effettuare direttamente, o mediante affidamento a società in house, la riscossione coattivacon la procedura dell’ingiunzione fiscale, coadiuvata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto compatibili – con la possibilità, dunque, di utilizzare il fermo amministrativo e l’iscrizione di ipoteca -.
A tale conclusione si giunge poiché lo stesso art. 7, comma 2, alla lettera gg-septies), ha abrogato tutte le disposizioni legislative che prevedevano l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale per i concessionari privati, disciplinando compiutamente, però, alla precedente lettera gg-quater), le procedure per gli enti locali ed i soggetti terzi nell’ambito della riscossione coattiva.
Con l’eliminazione della possibilità di affidamento a terzi della riscossione coattiva sembra mancare qualsiasi possibilità per i concessionari privati di poter espletare l’attività di riscossione coattiva in mancanza di riferimenti normativi che consentano l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale.

29/12/2011

La manovra economica del governo Monti è legge: con il voto di fiducia e il via libera definitivo del Senato si è chiuso ieri l’iter per la conversione del decreto legge 201 del 2011, che passa ora alla firma del capo dello Stato prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nessuna modifica, come previsto, rispetto al testo licenziato dalla Camera. Confermata dunque la riforma delle pensioni, il pacchetto fiscale con il ritorno della tassa sulla prima casa sotto forma di Imu, il capitolo sviluppo con gli sgravi Irap per le imprese e le liberalizzazioni ‘soft’, i tagli ai costi della politica e della pubblica amministrazione con il tetto agli stipendi dei manager pubblici.

Di seguito, le principali misure di interesse per le pubbliche amministrazioni.

TASSA SU PRIMA CASA: l’Imu sarà del 4 per mille. Sulle seconde case si pagherà invece il 7,6 per mille. Prevista la rivalutazione delle rendite catastali fino al 60%. Sulla prima casa ci saranno 200 euro di detrazione e un ulteriore sconto di 50 euro per ogni figlio con età inferiore a 26 anni fino a 400 euro, al netto della detrazione di base.

DA OTTOBRE AUMENTA IVA, AL 12% E AL 23%: dal primo ottobre scatta l’aumento di due aliquote Iva dal 10% al 12% e dal 21% al 23%. La misura serve ad evitare che scatti il taglio lineare delle agevolazioni fiscali che era stato deciso dal governo Berlusconi. Mentre dal 7 dicembre è già aumentata l’accise sulla benzina.

STOP CONTANTE SOPRA MILLE EURO: l’uso del cash viene ridotto da 2.500 euro a mille euro. A marzo si dovranno estinguere i titoli al portatore con importo pari o superiore a mille euro e chi avrà ancora un saldo pari o superiore a 3mila euro vedrà l’azzeramento.

PENSIONI CASH FINO A MILLE EURO: pagamenti in contanti da parte della pubblica amministrazione, comprese le pensioni, fino a mille euro. I pagamenti saranno effettuati con carte prepagate e anche con la tessera sanitaria.

PATRIMONIALE 0,76% IMMOBILI ALL’ESTERO: scatta un’imposta pari allo 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero e destinati a qualsiasi uso dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

IMPOSTA ESTRATTI CONTO C/C: gli estratti conto annuali dei conti correnti bancari postali e rendiconti dei libretti di risparmio restano tassati per 34,20 euro se il cliente è una persona privata ma il balzello salta nei casi in cui il valore medio della giacenza annua non sia superiore a 5mila euro. Per le società l’imposta sale a 100 euro.

LIBERALIZZAZIONI: vengono liberalizzati i giorni e gli orari di apertura degli esercizi commerciali e la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali non può essere sottoposta a contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, fatta eccezione per tutela salute, lavoratori e ambiente.

NORMA ‘SALVA-TAXI’: i taxi vengono esclusi dalle liberalizzazioni delle attività economiche in generale. Più soft inoltre le regole per la soppressione delle limitazioni all’esercizio delle professioni.

FRENATA SU VENDITA FARMACI: No alla vendita dei farmaci di fascia C, per cui è obbligatoria la ricetta, nelle parafarmacie e nei corner dei supermercati. A stilare la lista dei farmaci con obbligo di ricetta sarà il ministero della Salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco.

TETTO STIPENDI P.A.: un tetto agli stipendi della pubblica amministrazione che non possono superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, ma per le posizioni apicali possono essere previste delle deroghe.

TAGLIO STIPENDI PARLAMENTARI: se entro il 31 dicembre di quest’anno la commissione guidata dal presidente dell’Istat non avrà terminato il suo dossier sul confronto Ue sugli stipendi dei titolari delle cariche elettive e dei vertici delle pubbliche amministrazioni, Parlamento e Governo assumeranno immediate iniziative per il taglio degli stipendi.

PROVINCE: gli organi provinciali in carica decadranno a scadenza naturale e non più entro il 31 marzo 2013 come prevedeva una proposta del governo. Inoltre, gli organi provinciali in scadenza l’anno prossimo non andranno più al voto ma verranno nominati dei commissari ‘ad acta’ fino alla messa a punto della riforma.

STOP AGGIO RISCOSSIONE, SI PAGANO COSTI FISSI: in arrivo un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo l’aggio previsto attualmente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.

TETTO 1,5% COMMISSIONI CARTE: un tetto dell’1,5% sulle commissioni a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito.

SI ALLENTA STRETTA RATE FISCO: più tempo per pagare le rate inevase. Ci si potrà mettere in regola fino alla rata successiva senza far scattare la decadenza della rateizzazione e l’iscrizione a ruolo.

AUTHORITY TRASPORTI: entrano nella vigilanza dell’Authority sui Trasporti la mobilità urbana verso aeroporti, porti e stazioni. Inoltre, il governo entro sei mesi emana le disposizioni volte per un’efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture.

SALE L’ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF: l’addizionale regionale Irpef minima salirà dallo 0,9% all’1,23%. Le risorse copriranno le spese sanitarie. Previsti anche nuovi tagli per i Comuni.

NUOVO ISEE: si riscrive l’Isee, stabilendo che l’erogazione dei servizi sociali sia parametrata non più solo sul reddito dichiarato, ma anche sul patrimonio disponibile e sul numero di figli a carico.

DISMISSIONI IMMOBILI: l’Agenzia del Demanio dovrà promuovere la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari per valorizzare o alienare il patrimonio immobiliare pubblico.

Ridefinite le norme per la dismissione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali.

PIANO CARCERI. Per arginare il problema del sovraffollamento delle carceri, verranno individuati già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari.

PERMESSO DI SOGGIORNO: consentita l’attività lavorativa per gli stranieri anche in attesa di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.

21/12/2011

Le novità del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, in materia di prelievo sui rifiuti (2a parte)
Approfondimento 20/12/2011


L'art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Così come è formulata, la norma stabilisce che la privativa riguarda solo lo smaltimento e non anche il recupero. Ciò in linea con quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 22 del 1997, secondo il quale a partire dal 1° gennaio 2003, la privativa concernente la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.
Il nuovo tributo, non presenta incertezze relativamente alla sua natura giuridica e richiama per alcuni aspetti la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), per altri, la tariffa di igiene ambientale (TIA); per altri ancora, ha caratteristiche nuove e diverse rispetto alle forme di prelievo oggi applicate.
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune e la superficie da assoggettare al tributo è quella che insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio del comune.
Soggetti passivi sono coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La nozione di "suscettibilità" alla produzione di rifiuti non rappresenta un concetto definibile in maniera precisa. Probabilmente, il legislatore ha voluto recepire normativamente l'orientamento della Corte di Cassazione - affermatosi negli ultimi anni in riferimento alla TARSU - secondo cui per escludere l'applicazione di quest'ultima non è rilevante che una superficie sia inutilizzata, ma che sia oggettivamente inutilizzabile.
Tra le novità che si riscontrano nell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 vi è la disposizione che precisa che "In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie". In tal modo i soggetti passivi indicati nella norma sono obbligati ad adempiere nei casi in cui, a vario titolo, si verificano delle occupazioni di breve periodo.
Per quanto concerne la determinazione della tariffa, il comma 9 dell'art. 14 stabilisce che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento previsto dal successivo 12. Con questo regolamento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, devono essere stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. La sua applicazione è prevista a partire dall’anno successivo alla data di entrata in vigore.
In caso di mancata emanazione del regolamento, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento si farà riferimento alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che oggi disciplina la determinazione delle tariffe della TIA con il c.d. "metodo normalizzato".
Sempre nel corpo del comma 9 è previsto che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Come si può ricordare, l’utilizzazione della superficie catastale era stata già introdotta con l'art. 1, comma 340, della legge n. 311, per cui la novità consiste nella previsione che la superficie di riferimento è proprio pari all'80 per cento e non più "non superiore all'80 per cento" di quella catastale.
Inoltre, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Anche questa previsione rappresenta una novità rispetto al passato, perché nel caso in cui il produttore di rifiuti speciali non dimostra di averli trattati correttamente, deve essere assoggettato alla tariffa per intero, come se avesse usufruito del servizio.
La tariffa relativa al nuovo tributo rifiuti e servizi ha natura binomia; infatti, il comma 11 dell’art. 14 prevede che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Questa norma riproduce in maniera pedissequa il comma 4 dell'art. 238 del D. Lgs. 152 del 2006,che ha previsto l'istituzione della tariffa integrata ambientale.

18/12/2011

Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284)
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici

Articolo 13

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria e’ anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed e’ applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria e’ fissata al 2015.
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell’imposta municipale propria e’ costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
6. L’aliquota di base dell’imposta e’ pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L’aliquota e’ ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L’aliquota e’ ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’, ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l’importo di euro 200 puo’ essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo’ stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unita’ immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita’ immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta’ dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche’ dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e’ versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche’ le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita’ di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita’ a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita’ stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti:“dal 1° gennaio 2012”. Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad un quarto” sono sostituite dalle seguenti “alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e’ consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e’ sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita’ di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole:”20 dicembre”. All’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da “differenziate” a “legge statale” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita’”. L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche gia’ richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonche’ le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e’ accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: “gettito di cui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte le seguenti: “nonche’, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4”;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2, nonche’ dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
20. La dotazione del fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della prima casa e’ incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole “30 settembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”;
b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: “20 novembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;
c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: “20 novembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2013”.
Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall’articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.

15/12/2011

Le novità del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, in materia di prelievo sui rifiuti
Approfondimento 12/12/2011


Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", è stato pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 ed è entrato immediatamente in vigore. Nel suo contenuto molto ampio e complesso sono comprese importanti novità anche in materia di prelievi sui rifiuti, poiché prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Contemporaneamente, a partire dalla stessa data, il D. L. n. 201 del 2011 dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria vigenti.
Questo significa che saranno soppresse:
•la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal Capo III del D. Lgs 15 novembre 1992,n. 507, la cui soppressione, peraltro, è stata già prevista dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio, n. 22 del 1997.
•La tariffa di igiene ambientale (TIA1), la cui istituzione è disposta dal citato art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 22 del 1997. Come è noto, a causa di varie proroghe, l’introduzione della TIA non è mai diventata obbligatoria, ma è stata applicata sempre in via sperimentale.
•La tariffa integrata ambientale (TIA2), prevista dall’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'applicazione di tale tariffa era subordinata all'emanazione di un regolamento previsto dal comma 6 dello stesso art. 238 che avrebbe dovuto stabilire i criteri generali sulla base dei quali definire le componenti dei costi e la tariffa. In mancanza di tale regolamento l'art. 5, comma 2-quater, del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.13, e successive modificazioni, ha previsto che nel caso in cui il regolamento non fosse stato adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che lo avessero voluto avrebbero potuto adottare la TIA2 “ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.
•La tariffa per quantità, prevista dall'art. 195, comma 2, lett. e) secondo periodo, del D. Lgs. n. 152 del 2006 il quale dispone che ai rifiuti assimilati "si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono". Questa tariffa è soppressa espressamente dal comma 46 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, a norma del quale "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo".

Vengono meno anche le altre disposizioni dell'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 152 del 2006, ossia:
•la norma che stabilisce che non sono assimilati ai rifiuti urbani quelli che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
•la norma che dispone che non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
•L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex-ECA). L'abrogazione di tale addizionale, prevista a decorrere dal 2014 dal D. Lgs. 14 marzo 2001, n. 23, sul federalismo fiscale municipale, viene in tal modo anticipata al 2013.

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, quindi, sembra corrispondere innanzitutto ad una esigenza di razionalizzazione dei prelievi sui rifiuti in vigore, superando la frammentazione che caratterizza attualmente i prelievi sui rifiuti applicabili (TARSU, TIA1 e TIA2) e pervenendo all'applicazione di un unico prelievo avente natura tributaria certa.
Si tratta di un passo avanti di non poco momento rispetto alle controversie che hanno segnato la natura giuridica della TIA2, con le conseguenti problematiche concernenti l’applicabilità dell’IVA. Come si ricorderà, infatti, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha affermato che la TIA1 è un tributo.
Sulla TIA2 è, invece, intervenuto il legislatore con il comma 33 dell’art. 14, del D. L. n. 78 del 2010, il quale ha previsto che “le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”. Anche questa norma non è esente da dubbi di costituzionalità e suscettibile, pertanto, di essere sottoposta al vaglio dei giudici delle leggi.
Il nuovo tributo presenta anche una novità che lo distingue da tutti gli altri prelievi oggi applicati poiché ad esso si accompagna una componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il comma 13 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 201 del 2011 stabilisce, infatti che "Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato".

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