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SEAS Stp La SEAS Stp nasce dalla fusione di 4 studi professionali specializzati in specifiche aree professionali: tributaria, legale e giuslavoristica

Sempre peggio!L'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà accedere ai dati delle tue fatture elettroniche per avviare pign...
25/01/2026

Sempre peggio!
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà accedere ai dati delle tue fatture elettroniche per avviare pignoramenti.

Una novità importante introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 117, L. 199/2025) che riguarda da vicino imprenditori, professionisti e aziende.

L'AdeR (Agenzia delle Entrate-Riscossione) potrà accedere ai dati contenuti nel Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma dove transitano tutte le fatture elettroniche.

In particolare, l'Agente della Riscossione potrà consultare:
→ I nominativi dei tuoi clienti abituali
→ La somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente
→ I rapporti commerciali continuativi con cessionari e committenti
L'obiettivo? Avviare con maggiore facilità procedure di pignoramento presso terzi, intercettando i crediti che i tuoi clienti devono ancora versarti e dirottandoli direttamente nelle casse dell'AdeR.

⚖️ Come funziona il pignoramento presso terzi?

A differenza della procedura ordinaria prevista dal Codice di Procedura Civile (che richiede un atto di citazione e l'intervento del giudice), l'AdeR può procedere in via diretta:
È sufficiente notificare al tuo cliente (il "terzo debitore") l'ordine di versare le somme dovute direttamente all'Agente della Riscossione, senza passare dal tribunale.

Questo strumento potrà essere applicato a:

Crediti verso clienti
Somme su conti correnti bancari
Canoni di locazione
Qualsiasi altro credito vantato dal contribuente

Quando entra in vigore?
La norma sarà pienamente operativa dopo l'emanazione del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, atteso entro fine marzo 2026 (90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio).

19/12/2025

1. Mai stringere la mano stando seduto.

2. Mai parlare male del cibo quando sei l'ospite.

3. Non mangiare l'ultimo pezzo di qualcosa che non hai comprato tu.

4. Proteggi chi ti sta dietro e rispetta chi ti sta accanto.

5. Mai fare la prima offerta in una negoziazione.

6. Non prenderti il merito del lavoro che non hai fatto.

7. Vestiti bene, non importa l'occasione.

8. Parla onestamente: di' quello che pensi e pensa quello che dici.

9. Domanda più di quanto rispondi.

10. Lascia il linguaggio osceno ai meno educati.

11. Evita di mettere il telefono sul tavolo quando mangi con qualcuno.

12. Ascolta, sorridi e soprattutto guarda negli occhi.

13. Se non sei invitato, non chiedere di andare.

14. Non vergognarti mai da dove vieni.

15. Non supplicare per una relazione.

Si è concluso il secondo convegno nazionale della Associazione Nazionale Commercialisti dello Sport, due giorni di appro...
14/12/2025

Si è concluso il secondo convegno nazionale della Associazione Nazionale Commercialisti dello Sport, due giorni di approfondimento con esperti ed istituzioni nonché di confronto con colleghi sul tema della Riforma dello Sport.
Grazie alla ANCDS ed al Presidente Carmelo Parrello. Un arrivederci a Roma a tutti i colleghi presenti!

2^ Convegno nazionale ANCDSAssociazione Nazionale Commercialisti dello Sport
13/12/2025

2^ Convegno nazionale ANCDS
Associazione Nazionale Commercialisti dello Sport

Oggi il 21mo Convegno della Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti
05/12/2025

Oggi il 21mo Convegno della Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti

24/10/2025
10/08/2025

Lo studio resterà chiuso dall’11 al 29 Agosto compresi.
Auguriamo a tutti una serena pausa estiva

INAIL - Tesserino cantieri edili: le sanzioniLa Legge 17 dicembre 2024, n. 203, cd Collegato Lavoro  ha apportato signif...
28/01/2025

INAIL - Tesserino cantieri edili: le sanzioni

La Legge 17 dicembre 2024, n. 203, cd Collegato Lavoro ha apportato significative modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del Decreto-Legge 223/2006. Questo cambiamento, che riguarda i cantieri edili e le attività in appalto o subappalto, mira a semplificare il quadro normativo consolidando gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per i lavoratori. Ora, gli obblighi sono regolati esclusivamente dal Decreto Legislativo 81/2008.

Le sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi sono state ridefinite per garantire una maggiore responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte.

Per quanto riguarda gli obblighi in relazione al tesserino riconoscimento nei cantieri, tali obblighi risultano immutati e si applicano ai seguenti soggetti:
- Lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici.
- Lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.

Tesserini riconoscimento nei cantieri: sanzioni

Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi sono dettagliate nella normativa vigente e variano a seconda del soggetto e dell’infrazione.

Ecco la tabella aggiornata con gli importi è disponibile sul nostro sito al seguente link:
https://www.seas-stp.it/rassegnastampalavoro/tesserino-cantieri-edili-le-sanzioni

Rimborsi spese analitici ai collaboratori di ASD e SSD (Enti sportivi dilettantistici) e degli Enti del terzo settore – ...
27/01/2025

Rimborsi spese analitici ai collaboratori di ASD e SSD (Enti sportivi dilettantistici) e degli Enti del terzo settore – Le novità della Legge di bilancio 2025

Le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 in materia di rimborsi spese per le trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi, fanno discutere sulla loro possibile applicabilità anche ai collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo o amministrativo gestionale. In questi giorni, infatti, sia da alcuni addetti ai lavori sia da parte di consulenti di Enti di Promozione sportiva o di Federazioni sportive, anche con motivazioni diverse, si è sottolineato come tali modifiche incidano anche sui rimborsi spese analitici erogati ai suddetti collaboratori.
Come è evidente, ciò è di particolare interesse per gli Enti sportivi dilettantistici (ESD), per la portata che questi rapporti di collaborazione per essi rivestono, e merita pertanto un approfondimento. In ogni caso, le modifiche interessano comunque oltre agli ESD anche gli Enti del Terzo Settore (ETS).

COSA DICE LA LEGGE DI BILANCIO 2025: la legge 30 dicembre 2024, n.207 ha modificato gli articoli 51 e 54 del Testo unico dell’imposta sui redditi. Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi delle spese documentate (con fatture, ricevute o altri documenti giustificativi) per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute da lavoratori dipendenti o autonomi, e a loro rimborsate dal datore di lavoro o dal committente, non concorrono a formare il reddito di chi riceve tali rimborsi solo se sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.

LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA TRACCIABILITA’A CARICO DI CHI PERCEPISCE I RIMBORSI DI SPESA ANALITICI: se le spese sono state effettuate in contanti, i rimborsi percepiti concorrono a formare reddito da lavoro e di conseguenza sono soggetti a tassazione e contribuzione. Ciò significa che ristorante, albergo, pedaggio stradale, carburante, taxi, NCC, se sono pagati in contanti, e sono oggetto di rimborso, concorrono a formare il reddito imponibile di chi lo riceve. Le spese per trasporti pubblici di linea (biglietti tram, autobus, metropolitana, treno, aerei) continuano a poter essere pagate in contanti, in presenza di un titolo di viaggio coerente con il rimborso richiesto per la trasferta.

LE MODIFICHE SONO APPLICABILI AI CO.CO.CO SPORTIVI E GESTIONALI?
Le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese analitici non fanno esplicito riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi sportivi e gestionali. L’interpretazione dottrinale più diffusa ritiene che la novità normativa predetta sia applicabile ai rimborsi spese documentati dei collaboratori sportivi in virtù dell’assimilazione dei redditi dei suddetti a quelli provenienti da rapporti di lavoro dipendente.
In mancanza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate che ci auguriamo sciolga presto i dubbi emersi, è consigliabile assumere prudenzialmente comportamenti conseguenti adeguandosi alle modifiche normative per i rimborsi analitici da effettuare a favore dei collaboratori sportivi siano essi co.co.co che lavoratori autonomi con Partita Iva.
In sintesi, alla luce delle modifiche normative, è opportuno procedere al rimborso delle spese analitiche ai collaboratori sportivi o gestionali, oltre che ai loro dipendenti e ai lavoratori autonomi, solo se le stesse sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.
Tale rimborso, ovviamente, dovrà essere effettuato a sua volta con strumenti tracciabili.
E’ necessario inoltre informare, quanto prima, i collaboratori di modo da farli adeguare alle modalità di pagamento delle spese sostenute con strumenti tracciabili, ai fini di un corretto rimborso.

LE CONSEGUENZE PER I COLLABORATORI SPORTIVI E AMMINISTRATIVI/GESTIONALI, PER GLI ESD E GLI ETS
L’estensione dell’obbligo della tracciabilità, per quanto riguarda più direttamente i collaboratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori amministrativo/gestionali, comporterebbe infatti la conseguenza, in mancanza di essa, che tali rimborsi contribuirebbero al raggiungimento della franchigia di 5 mila euro ai fini INPS e di 15 mila euro ai fini IRPEF mentre non sarebbero deducibili per l’Ente erogante se in regime ordinario di determinazione del reddito.

POS e scontrini telematici: obbligo dal 2026La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio tra le misure ne prevede ...
26/01/2025

POS e scontrini telematici: obbligo dal 2026

La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio tra le misure ne prevede alcune per il contrasto dell'evasione fiscale.
In dettaglio si prevede che Pos e scontrini telematici dal 2026 saranno sempre connessi.
Come spiega sinteticamente la relazione illustrativa alla legge si introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.
Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Sarà prevista una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di: mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

RIMBORSI SPESE - DEDUCIBILITA' La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede nov...
20/01/2025

RIMBORSI SPESE - DEDUCIBILITA'
La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.
Il comma 81 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Lavoro dipendente:
La lettera a), intervenendo sull’articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Lavoro autonomo: novità per i professionisti.
Ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.
Infine:
La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

Variazione catastale da superbonus: chi deve provvedereL'Agenzie delle Entrate, come anticipato nel mese di dicembre dur...
17/01/2025

Variazione catastale da superbonus: chi deve provvedere
L'Agenzie delle Entrate, come anticipato nel mese di dicembre durante l'iter di approvazione della Legge di Bilancio 2025, per chi non ha ancora provveduto ad aggiornare la rendita catastale del proprio immobile agevolato con Superbonus, invia una lettera per comprenderne le motivazioni, ed intimare in caso, sia dovuto, a provvedere all'aggiornamento.
In particolare, nel 2025 si da attuazione alle norme della legge di Bilancio dello scorso anno che consente alla amministrazione finanziaria, di effettuare riscontri per individuare chi, dopo l’utilizzo della super agevolazione, non ha adeguato i valori presenti nelle mappe del Fisco.
Ciò si evince dalle parole del Direttore uscente Ruffini nella relazione di fine anno.
Ricordiamo che l'art. 1, comma 86 e 87, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213) infatti, prevede che, chi ha usufruito del Superbonus 110, è tenuto ad aggiornare i dati catastali.
Maggiori informazioni sul nostro sito www.seas-stp.it

Indirizzo

Via Roma 82
San Martino In Rio
42018

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 12:30
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Telefono

+390522695460

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