27/01/2025
Rimborsi spese analitici ai collaboratori di ASD e SSD (Enti sportivi dilettantistici) e degli Enti del terzo settore – Le novità della Legge di bilancio 2025
Le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 in materia di rimborsi spese per le trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi, fanno discutere sulla loro possibile applicabilità anche ai collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo o amministrativo gestionale. In questi giorni, infatti, sia da alcuni addetti ai lavori sia da parte di consulenti di Enti di Promozione sportiva o di Federazioni sportive, anche con motivazioni diverse, si è sottolineato come tali modifiche incidano anche sui rimborsi spese analitici erogati ai suddetti collaboratori.
Come è evidente, ciò è di particolare interesse per gli Enti sportivi dilettantistici (ESD), per la portata che questi rapporti di collaborazione per essi rivestono, e merita pertanto un approfondimento. In ogni caso, le modifiche interessano comunque oltre agli ESD anche gli Enti del Terzo Settore (ETS).
COSA DICE LA LEGGE DI BILANCIO 2025: la legge 30 dicembre 2024, n.207 ha modificato gli articoli 51 e 54 del Testo unico dell’imposta sui redditi. Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi delle spese documentate (con fatture, ricevute o altri documenti giustificativi) per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute da lavoratori dipendenti o autonomi, e a loro rimborsate dal datore di lavoro o dal committente, non concorrono a formare il reddito di chi riceve tali rimborsi solo se sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.
LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA TRACCIABILITA’A CARICO DI CHI PERCEPISCE I RIMBORSI DI SPESA ANALITICI: se le spese sono state effettuate in contanti, i rimborsi percepiti concorrono a formare reddito da lavoro e di conseguenza sono soggetti a tassazione e contribuzione. Ciò significa che ristorante, albergo, pedaggio stradale, carburante, taxi, NCC, se sono pagati in contanti, e sono oggetto di rimborso, concorrono a formare il reddito imponibile di chi lo riceve. Le spese per trasporti pubblici di linea (biglietti tram, autobus, metropolitana, treno, aerei) continuano a poter essere pagate in contanti, in presenza di un titolo di viaggio coerente con il rimborso richiesto per la trasferta.
LE MODIFICHE SONO APPLICABILI AI CO.CO.CO SPORTIVI E GESTIONALI?
Le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese analitici non fanno esplicito riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi sportivi e gestionali. L’interpretazione dottrinale più diffusa ritiene che la novità normativa predetta sia applicabile ai rimborsi spese documentati dei collaboratori sportivi in virtù dell’assimilazione dei redditi dei suddetti a quelli provenienti da rapporti di lavoro dipendente.
In mancanza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate che ci auguriamo sciolga presto i dubbi emersi, è consigliabile assumere prudenzialmente comportamenti conseguenti adeguandosi alle modifiche normative per i rimborsi analitici da effettuare a favore dei collaboratori sportivi siano essi co.co.co che lavoratori autonomi con Partita Iva.
In sintesi, alla luce delle modifiche normative, è opportuno procedere al rimborso delle spese analitiche ai collaboratori sportivi o gestionali, oltre che ai loro dipendenti e ai lavoratori autonomi, solo se le stesse sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.
Tale rimborso, ovviamente, dovrà essere effettuato a sua volta con strumenti tracciabili.
E’ necessario inoltre informare, quanto prima, i collaboratori di modo da farli adeguare alle modalità di pagamento delle spese sostenute con strumenti tracciabili, ai fini di un corretto rimborso.
LE CONSEGUENZE PER I COLLABORATORI SPORTIVI E AMMINISTRATIVI/GESTIONALI, PER GLI ESD E GLI ETS
L’estensione dell’obbligo della tracciabilità, per quanto riguarda più direttamente i collaboratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori amministrativo/gestionali, comporterebbe infatti la conseguenza, in mancanza di essa, che tali rimborsi contribuirebbero al raggiungimento della franchigia di 5 mila euro ai fini INPS e di 15 mila euro ai fini IRPEF mentre non sarebbero deducibili per l’Ente erogante se in regime ordinario di determinazione del reddito.