11/03/2015
La protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali è normata dal Capo V del Titolo VIII del Testo Unico. Il rischio è noto in alcuni ambiti lavorativi come l’industria e la sanità ma in altri occorre agire con il principio di precauzione oltre a soddisfare un obbligo di legge che prevede appunto di prendere in considerazione il rischio, di valutarlo e di trarne le conclusioni.
L’impiego dell’illuminazione a LED in alcuni ambiti lavorativi: uffici (poco), commercio (tanto), spettacolo (tanto) spesso viene sottovalutato o proprio non considerato. Il problema potrebbe anche riguardare le lampade a basso consumo e le alogene.
Infatti le intense componenti nella regione blu dello spettro di emissione di queste fonti di illuminazioni sembra che possano determinare effetti sulla retina di natura fotochimica.
Esistono tali illuminazioni? Sono state considerate nel D.V.R.? Sono state valutate? Esistono Lavoratori più sensibili esposti a queste fonti luminose come ad es. le persone prive del cristallino naturale, quelle affette da alcune patologie retiniche e chi assume farmaci foto sensibilizzanti?
Un aiuto viene dal Portale Agenti Fisici della Regione Toscana e del Progetto del Ministero della Salute – CCM “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi”.
Il D.V.R. dovrebbe almeno considerare questi aspetti dell’illuminazione artificiale e quindi descriverli, valutarli anche su banca dati oppure, in alcuni casi, procedere alle misurazioni delle radiazioni ottiche luminose.
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