26/03/2021
Ordinanza Regione Puglia n. 88
𝗔𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
𝗔𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗿𝗮 𝗰𝘂𝗶 𝗯𝗮𝗿, 𝗽𝘂𝗯, 𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶, 𝗴𝗲𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲, 𝗽𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗲𝗿𝗶𝗲
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
Resta fermo l’obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
𝗔𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
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