30/07/2019
Ringhiere dei balconi arrugginite, manutenzione e spese…
A chi spetta pagare la manutenzione delle ringhiere dei balconi che presentano segni di arrugginimento? Chi può ordinare la manutenzione alle stesse? Quali sono le modalità di contestazione nei casi in cui la decisione assunta non sia condivisa?
Per rispondere a queste domande, è evidente, non si può prescindere dalla annosa questione del “di chi è la proprietà del balcone?” in quanto tale discriminante aiuta a comprendere il tema relativo alle ringhiere…
Come risaputo e facilmente riscontrabile, nei condomini esistono due tipi di balcone, ovvero, il balcone c.d. “aggettante” ed il balcone c.d. balcone “incassato”; ora, per capirci meglio, il balcone aggettante è quel balcone che sporge a sbalzo dal perimetro dell’edificio…
Figura 1 - balcone aggettante Figura 2- balcone incassato
Viceversa, il balcone incassato è quello il cui piano non sporge dal perimetro dell’edificio…
Di chi sia la proprietà del balcone in caso di balcone aggettante, è facile a dirsi, ovvero: “la proprietà del balcone, in caso di balcone aggettante, è dell'unità immobiliare dalla quale vi si accede – in tal senso svariate pronunce giurisprudenziali (per esempio Cass. n. 30 luglio 2004, n. 14576)… Facile vero??? Troppo facile in verità…non è semplicemente così in quanto questo semplice principio di suddivisione non vale per tutte le parti costituenti il balcone. Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza «…in materia di balconi aggettanti, i quali, non assolvendo ad alcuna funzione di sostegno/copertura, costituiscono un mero prolungamento della corrispondente unità immobiliare, si è precisato che occorre verificare se l'intervento manutentivo abbia interessato la struttura portante, di proprietà esclusiva dal titolare dell'appartamento, o il rivestimento che, se ha una funzione estetica, costituisce bene comune di tutti i condomini.
Tra i summenzionati elementi decorativi, possono annoverarsi - alla luce delle vicende oggetto di precedenti di questa Corte appunto i frontalini (intendendo per tali la parte terminale della struttura armata del balcone semplicemente perché visibile guardando il balcone, a volte a filo, a volte sporgente dallo stesso), il rivestimento (in marmo o con intonaco) della fronte della soletta dell'aggetto, i cielini, le piantane, le fasce marcapiano, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia, le balaustre, le viti in ottone, i piombi, le cimose, i basamenti, i pilastrini» (in tal senso Cass. 2 marzo 2018 n. 5014).
Ancora diversa la situazione (anche se forse di più facile comprensione) nel caso ci si trovi di fronte ad un balcone incassato; in tal caso, infatti, è lo stesso codice civile a stabilire che “…la parte orizzontale viene considerata un prolungamento del solaio e come tale considerata in comunione tra le due unità immobiliari una sovrastante l'altra, con applicazione, ai fini delle spese, dell'art. 1125 c.c. (ovvero in applicazione ai millesimi di proprietà)”. Anche in tal caso una piccola complicazione in relazione alla parte orizzontale di facciata, ovvero al parapetto…in tal caso il criterio di proprietà/suddivisione delle spese da adottare dipende dalla tipologia di realizzazione, ovvero, “condominiale” se il parapetto risulti parte integrante della facciata e quindi si presenta come un unicum con la stessa, ovvero “proprietà esclusiva” se, ad esempio, si distingue dalla succitata facciata.
Decisioni sulle ringhiere dei balconi
In relazione a quanto sopra esposto in materi di proprietà dei balconi, è evidente che proprio la manutenzione delle ringhiere può rappresentare una fattispecie rispetto alla quale è alto il rischio di contenzioso. Motivo? Come valutare questo manufatto rispetto all'estetica complessiva dell'edificio? Come per i parapetti ed i frontalini, gli elementi che la compongono sono da considerarsi parti di proprietà condominiale o esclusiva?
Stando alla giurisprudenza maggioritaria la risposta a questo quesito dipende dall'impatto che le ringhiere in esame hanno sul concetto aleatorio del c.d. “decoro dell'edificio”, ovvero, nel caso in cui le ringhiere costituiscano elemento di pregio del balcone esse vanno annoverate tra le proprietà comuni dell’edificio, viceversa, ovvero nel caso in cui le ringhiere siano di scarso valore architettonico o di incidenza irrilevante rispetto all’intera struttura del balcone, esse vanno considerate di proprietà esclusiva…
In considerazione del fatto che molto spesso le ringhiere, ove presenti, risultano coprire l’intero prospetto del balcone, appare logico attribuire alle stesse valore comune in quanto esse, a prescindere dal mero valore di design, in effetti caratterizzano l’architettura della facciata e di conseguenza il suo “decoro architettonico”.
Alla luce di quanto sopra delineato, appare evidente che l'assemblea condominiale abbia - nella stragrande maggioranza dei casi - voce in capitolo in merito alla manutenzione delle ringhiere dei balconi e, pertanto, laddove esista tale competenza, le spese per gli interventi di manutenzione deliberati, ad esempio quello finalizzato all'eliminazione della ruggine, vanno assolutamente suddivise tra i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà; ciò a meno che non sia deliberato all’unanimità un differente accordo (art. 1123, primo comma, c.c.).
Ciò, riepilogando, secondo il seguente ragionamento: dato che le ringhiere si inseriscono nella facciata - concorrendo a delinearne il decoro - e dato che la facciata è una parte comune rispetto alla quale i costi di manutenzione devono essere sostenuti dai condòmini secondo i millesimi di proprietà è consequenziale che si giunga alla conclusione anzi detta.
Diversamente, ossia nelle residuali ipotesi in cui le ringhiere non rappresentino in alcun modo un elemento connotante il decoro architettonico dell'edificio allora la proprietà delle stesse va imputata esclusivamente al proprietario della porzione immobiliare su cui esse insistono e di conseguenza l'assemblea non può dire nulla sulla loro manutenzione; di conseguenza l’intervento manutentivo deve essere deciso dal proprietario del balcone che ne sopporterà in proprio la relativa spesa.