15/04/2015
Pagamento errato spese di ristrutturazione e risparmio energetico.
Per poter beneficiare dell'agevolazione per le spese di ristrutturazione edilizia, il contribuente deve procedere al pagamento delle spese detraibili mediante bonifico, dal quale risultino: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA (o, in alternativa, il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
In relazione al suddetto bonifico, le banca o le Poste Italiane SPA, al momento dell'accredito a favore del beneficiario del
bonifico sul conto con esse intrattenuto, operano una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito.
Può accadere che il contribuente beneficiario dell'agevolazione per le spese di ristrutturazione edilizia commetta uno o
più errori nell'effettuazione del pagamento, non rispettando le condizioni di cui sopra (es: non paga con bonifico, non
indica la corretta causale del versamento, indica il proprio codice fiscale con dati errati).
In tali circostanze l'agevolazione in oggetto non spetta; tuttavia, in diverse occasioni, l'Agenzia delle Entrate ha precisato
che la correzione di taluni errori consente di ripristinarne la spettanza.
Nel caso in cui chi ordinasse il bonifico coincidesse con il destinatario della fattura, l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico può essere sanata fornendo alla banca esecutrice i dati esatti.
In assenza di ritenuta, la detrazione per spese di ristrutturazione edilizia potrà essere riconosciuta solo se il suo beneficiario procede alla ripetizione del pagamento al proprio fornitore mediante un nuovo bonifico, che questa volta consenta di operare la ritenuta. A seguito del nuovo pagamento le parti potranno definire le modalità di restituzione dell'importo originariamente pagato; pertanto, chi ha emesso la fattura potrà rimborsare la controparte tramite assegno, bonifico, ecc.