12/04/2013
IL PATTO DI FAMIGLIA
Scopi. La finalità del patto di famiglia è quella di assicurare continuità nella gestione delle imprese, attraverso:
– l'individuazione di uno o più discendenti (figli, nipoti) dell'imprenditore ritenuti idonei alla gestione;
– il trasferimento ad esso/essi dell'azienda o delle partecipazioni (quando l'impresa è svolta attraverso una struttura societaria);
– la liquidazione dei diritti economici dei legittimari ai quali non viene assegnata l'azienda o non vengono assegnate le partecipazioni.
L'articolo 458 del Codice civile apre ai patti successori tra i familiari; in particolare i trasferimenti della sola azienda, ovvero delle partecipazioni in società, possono avvenire in base al cosiddetto "patto di famiglia" che consente di predefinire la successione nell'azienda di famiglia o nella qualifica di socio di una società di persone o di capitali, ponendo la parola fine al divieto di individuare in anticipo gli accordi tra gli eredi. L'accordo, che chiede l'intervento contestuale dell'imprenditore e dei legittimari presenti nel momento in cui si rende concreto il patto di famiglia, rappresenta un'evoluzione della normativa la quale, in precedenza affermava che «è nulla ogni convenzione cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta». È bene sottolineare che l'oggetto della deroga è limitato solo ed esclusivamente alle aziende e alle quote societarie. In pratica, diventa legittimo assegnare ad un solo erede la continuazione dell'attività dell'impresa mediante il cosiddetto "patto di famiglia", inopponibile da parte degli altri legittimari, senza dover ripartire equamente il patrimonio dell'imprenditore. Di conseguenza, viene agevolato il trapasso generazionale sia nelle imprese individuali, sia nelle società a ristretta base sociale di carattere familiare.
Definizione.
L' articolo 768-bis del Codice civile definisce come "patto di famiglia" il contratto con il quale, nel rispetto delle norme che hanno per oggetto l'impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote a favore di uno o più discendenti. Pertanto, l'ambito operativo è circoscritto alla sola azienda e alle sole quote societarie, con esclusione delle altri possibili voci che concorrono a formare la massa ereditaria (ad esempio, il denaro, i crediti, la mobilia, gli immobili eccetera).
Il patto può avere a oggetto il trasferimento del solo ramo d'azienda ovvero la concessione di un diritto di usufrutto sull'azienda, in conseguenza del quale il titolare mantiene il diritto di usufruire della stessa e il discendente assegnatario consegue la nuda proprietà.
Sono certamente attuabili i patti di famiglia se l'effetto che ne deriva è quello di assicurare effettivamente il passaggio generazionale nella gestione dell'azienda, sono di più difficile attuazione i patti nei quali quell'effetto non è assicurato.
Al fine di garantire la stabilità dell'assetto patrimoniale ideato dall'imprenditore, i beni assegnati con il patto sono «esclusi dall'obbligo della collazione e non sono soggetti all'azione di riduzione». In sostanza, l'assegnazione effettuata tramite il patto di famiglia è definitiva. E ciò vale tanto per gli assegnatari dei beni d'impresa quanto per gli altri legittimari. Al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore non possono essere esercitate azioni o effettuate operazioni che abbiano finalità destabilizzatrici dell'assetto patrimoniale, deciso con il patto di famiglia.
Aspetti fiscali. La guida in commento si occupa anche dell'aspetto fiscale e dei suoi attuali vantaggi: la legge, precisamente l'articolo 1, comma 78, della legge 296/2006, che ha integrato la disposizione dell' articolo 3 del Dlgs 346/1990, meglio conosciuto come il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, prevede un regime agevolato (non assoggettabilità all'imposta) per i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, che si impegnino a continuare l'attività nei successivi cinque anni. La norma prevede che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta sulle donazioni e successioni. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Dpr 917/1986, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del Dlgs 471/1997, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per quanto attiene i patti di famiglia, la disposizione in esame si applica ai patti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2007, data in cui è entrata in vigore la legge 296/2006.
In sostanza il regime fiscale per i patti di famiglia a favore dei discendenti è estremamente vantaggioso perché prevede:
– l'esenzione dall'imposta di donazione;
– l'esenzione dall'imposta di trascrizione per le formalità relative;
– l'esenzione dall'imposta catastale per le volture relative.