Studio Nocera

Studio Nocera Lo Studio Nocera fornisce consulenza contabile e tributaria ad imprese individuali, società di pers

Il Dottor Vincenzo Nocera nasce a Siano (SA) il 20 luglio 1953 e nel 1972, all'età di 19 anni, si arruola nel Corpo della Guardia di Finanza dove presta servizio fino a fine anno 1992. Nell'anno 1975 consegue il Diploma di Perito Tecnico-Commerciale e dal 1985 presta servizio presso la 9° Legione di Roma - Compagnia di Civitavecchia dove svolge attività di revisione di aziende di medie dimensioni

e di quelle sottoposte a procedure concorsuali. Nell'anno 1986 Consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di Roma discutendo la tesi in diritto tributario su "I poteri della Guardia di Finanza in sede di accesso, ispezioni e verifiche", relatore Chiarissimo Professor Leonardo Perrone. Nel periodo post-laurea decide di dedicarsi all'acquisizione di competenze, tramite frequentazione di corsi di aggiornamento professionale e, nell'anno 1991 consegue presso l'Università "La Sapienza" l'abilitazione alla professione di dottore commercialista. Prosegue intanto l'aggiornamento professionale tramite la frequentazione del corso di perfezionamento per curatori fallimentari che si è svolto presso il Palazzo di Giustizia di Roma nell'anno 1992. Dopo essersi congedato dal Corpo della Guardia di Finanza ed essendo venuta meno ogni sortà di incompatibilità, nel 1993 intraprende l'attività professionale di Dottore Commercialista con studio in Ladispoli (Roma) dopo aver realizzato una notevole esperienza in studi professionali siti in Roma e diritti da colleghi anziani affermati. Inizia in questo momento la sua attività di Sindaco presso varie società commerciali e quella di Curatore Fallimentare presso i Tribunali di Roma e Civitavecchia. Si occupa inoltre di servizi di contabilità e di assistenza di aziende e privati di fronte agli uffici finanziari ed agli organi del contenzioso. Nel 1994 si iscrive all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Civitavecchia ed inizia questo tipo di attività. Nell'anno 1996 trasferisce la sua attività in Santa Marinella, provincia di Roma, continuando ad esercitare le competenze citate. Lo studio fornisce consulenza contabile e tributaria ad imprese individuali, a società di persone e società di capitali, nonchè a semplici privati che intendono avviare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo o che si trovano a dover instaurare un contenzioso con l'amministrazione finanziaria. Lo studio si occupa anche di operazioni straordinarie quali cessioni d'azienda, conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni, nonchè di procedure concorsuali e di soluzioni extra concorsuali alla crisi d'impresa (piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti). Obbiettivo alla base della attività dello studio Nocera è quello di garantire al Cliente un servizio accurato, di elevata professionalità e personalizzato rispetto alle esigenze e alle opportunità del settore di appartenenza. Attività dello studio:
I) Consulenza amministrativa/contabile
- Costituzione di società
-Contabilità e Bilanci
-Gestioni Patrimoniali
- Gestioni Immobiliari
-Trasferimento di quote sociali o azioni
-Invii telematici, visure e certificati CCIAA
-Domiciliazione di società
-Amministrazione di Condominio
II) Consulenza strategica:
- Sviluppo di Business Plan e Piani Strategici
-Sviluppo e implementazione di sistemi di controllo di gestione
- Gestione di sistemi di Budgeting e Reporting periodico
-Ristrutturazioni aziendali
-Liquidazioni aziendali
-Operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, conferimenti e scoprporo di aziende o rami d'azienda, trasformazioni, acquisto e cessione d'azeinda
- Ristrutturazione dei debiti
-Valutazione d'azienda
III) Controllo legale dei conti:
-Partecipazione a collegi sindacali
- Revisione Contabile
IV) Attività di Curatore Fallimentare:
il Dott.Vincenzo Nocera svolge da più di venti anni attività di Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma e di Civitavecchia. V) Attività di Consulenza Tecnica d'Ufficio:
svolta presso il Tribunale di Civitavecchia;
VI) Attività di Perito:
svolta presso la Procura di Civitavecchia
VII) Attività di Mediatore Civile e Commerciale
VIII) Attività di Arbitro
IX) Attività di Custode Giuziario, Professionista Delegato alla Vendita e Amministratore Giudiziario, presso il Tribunale di Civitavecchia e presso il Tribunale di Roma.

12/04/2013

IL PATTO DI FAMIGLIA
Scopi. La finalità del patto di famiglia è quella di assicurare continuità nella gestione delle imprese, attraverso:
– l'individuazione di uno o più discendenti (figli, nipoti) dell'imprenditore ritenuti idonei alla gestione;
– il trasferimento ad esso/essi dell'azienda o delle partecipazioni (quando l'impresa è svolta attraverso una struttura societaria);
– la liquidazione dei diritti economici dei legittimari ai quali non viene assegnata l'azienda o non vengono assegnate le partecipazioni.
L'articolo 458 del Codice civile apre ai patti successori tra i familiari; in particolare i trasferimenti della sola azienda, ovvero delle partecipazioni in società, possono avvenire in base al cosiddetto "patto di famiglia" che consente di predefinire la successione nell'azienda di famiglia o nella qualifica di socio di una società di persone o di capitali, ponendo la parola fine al divieto di individuare in anticipo gli accordi tra gli eredi. L'accordo, che chiede l'intervento contestuale dell'imprenditore e dei legittimari presenti nel momento in cui si rende concreto il patto di famiglia, rappresenta un'evoluzione della normativa la quale, in precedenza affermava che «è nulla ogni convenzione cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta». È bene sottolineare che l'oggetto della deroga è limitato solo ed esclusivamente alle aziende e alle quote societarie. In pratica, diventa legittimo assegnare ad un solo erede la continuazione dell'attività dell'impresa mediante il cosiddetto "patto di famiglia", inopponibile da parte degli altri legittimari, senza dover ripartire equamente il patrimonio dell'imprenditore. Di conseguenza, viene agevolato il trapasso generazionale sia nelle imprese individuali, sia nelle società a ristretta base sociale di carattere familiare.
Definizione.
L' articolo 768-bis del Codice civile definisce come "patto di famiglia" il contratto con il quale, nel rispetto delle norme che hanno per oggetto l'impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote a favore di uno o più discendenti. Pertanto, l'ambito operativo è circoscritto alla sola azienda e alle sole quote societarie, con esclusione delle altri possibili voci che concorrono a formare la massa ereditaria (ad esempio, il denaro, i crediti, la mobilia, gli immobili eccetera).
Il patto può avere a oggetto il trasferimento del solo ramo d'azienda ovvero la concessione di un diritto di usufrutto sull'azienda, in conseguenza del quale il titolare mantiene il diritto di usufruire della stessa e il discendente assegnatario consegue la nuda proprietà.
Sono certamente attuabili i patti di famiglia se l'effetto che ne deriva è quello di assicurare effettivamente il passaggio generazionale nella gestione dell'azienda, sono di più difficile attuazione i patti nei quali quell'effetto non è assicurato.
Al fine di garantire la stabilità dell'assetto patrimoniale ideato dall'imprenditore, i beni assegnati con il patto sono «esclusi dall'obbligo della collazione e non sono soggetti all'azione di riduzione». In sostanza, l'assegnazione effettuata tramite il patto di famiglia è definitiva. E ciò vale tanto per gli assegnatari dei beni d'impresa quanto per gli altri legittimari. Al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore non possono essere esercitate azioni o effettuate operazioni che abbiano finalità destabilizzatrici dell'assetto patrimoniale, deciso con il patto di famiglia.
Aspetti fiscali. La guida in commento si occupa anche dell'aspetto fiscale e dei suoi attuali vantaggi: la legge, precisamente l'articolo 1, comma 78, della legge 296/2006, che ha integrato la disposizione dell' articolo 3 del Dlgs 346/1990, meglio conosciuto come il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, prevede un regime agevolato (non assoggettabilità all'imposta) per i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, che si impegnino a continuare l'attività nei successivi cinque anni. La norma prevede che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta sulle donazioni e successioni. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Dpr 917/1986, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del Dlgs 471/1997, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per quanto attiene i patti di famiglia, la disposizione in esame si applica ai patti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2007, data in cui è entrata in vigore la legge 296/2006.
In sostanza il regime fiscale per i patti di famiglia a favore dei discendenti è estremamente vantaggioso perché prevede:
– l'esenzione dall'imposta di donazione;
– l'esenzione dall'imposta di trascrizione per le formalità relative;
– l'esenzione dall'imposta catastale per le volture relative.

Indirizzo

Via Valdambrini 24/h
Santa Marinella
00058(RM)

Telefono

+390766511599

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