Studio Commerciale Nereo Vasconi

Studio Commerciale Nereo Vasconi Consulenza fiscale ed aziendale, revisione legale.

15/06/2021

Vaccinazione obbligatoria e’ l’unico rimedio a questo liberi tutti!
Inghilterra docet.

01/01/2021

Buon 2021 a tutti.

29/09/2017

IL FISCO METTE IL TURBO SUL RECUPERO DELL'IVA NON VERSATA.

Quando vuole, e normalmente quando deve incassare e non quando deve rimborsare ai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate si dimostra efficientissima.
Un esempio per tutti sono gli avvisi bonari per il pagamento dell'iva 2017, che in questi giorni stanno ricevendo molti contribuenti.
Un esempio per chiarire meglio le idee:
sino a ieri un contribuente che non aveva pagato l'iva del 1 trimestre 2017, in scadenza il 16/5/2017, aveva tempo sino alla scadenza della dichiarazione 2017, quindi 30/9/2018 per versare l'imposta con il c.d. "ravvedimento operoso" e con una sanzione massima pari al 3,75% oltre agli interessi di legge.
Ora invece cos'è successo in questi mesi, entro il 12/6/2017 i contribuenti hanno trasmesso la comunicazione iva relativa al 1 trimestre 2017, e a questo punto l'erario è venuto immediatamente a conoscenza del mancato versamento iva; nel mese di luglio, nel rispetto della c.d. "compliance" ha mandato un invito a regolarizzare il mancato versamento col ravvedimento operoso, ed in questi giorni ha inviato gli avvisi bonari, dove la sanzione è già salita al 10% dell'imposta non versata.
Morale della favola : mentre prima, per rimediare al mancato versamento iva, esisteva un arco temporale di un anno e mezzo, ora nel giro di tre mesi il fisco accerta il mancato pagamento, considerando inoltre che c'era il mese di agosto di mezzo.
Si auspica che altrettanta solerzia sia utilizzata da parte dell'Agenzia delle Entrate anche per i rimborsi ai contribuenti, per una questione di equità e giustizia, nel rispetto della tanto conclamata "compliance.

ATTENZIONE QUANDO VENGONO EROGATE SOMME A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.LE ASD PER ESSERE RICONOSCIUT...
22/03/2017

ATTENZIONE QUANDO VENGONO EROGATE SOMME A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
LE ASD PER ESSERE RICONOSCIUTE COME TALI, DEVONO POSSEDERE DETERMINATI REQUISITI ED ESSERE ISCRITTE IN APPOSITI ALBI, IN CASO CONTRARIO I COMPENSI CORRISPOSTI DALLE IMPRESE SONO INDEDUCIBILI.

Le notizie del Quotidiano del Fisco

ORA DOBBIAMO ANCHE GIUSTIFICARCI QUANDO COMPILIAMO GRATUITAMENTE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI NOSTRI GENITORI, FRATE...
22/03/2017

ORA DOBBIAMO ANCHE GIUSTIFICARCI QUANDO COMPILIAMO GRATUITAMENTE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI NOSTRI GENITORI, FRATELLI, PARENTI O AMICI.
A ME SEMBRA PROPRIO DI VIVERE IN UN PAESE SURREALE !!!!!!!!!!!

Le notizie del Quotidiano del Fisco

28/02/2017

SPESE VETERINARIE NOVITA' PER LA DETRAIBILITA' FISCALE

Nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 27/2/2017, viene stabilito che ai fini della detraibilità dall'irpef delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del veterinario, ma sarà sufficiente lo scontrino parlante con il codice fiscale del soggetto che porterà in detrazione il costo.
Si ricorda che le spese sostenute per la cura degli animali legalmente detenuti, sono detraibili fino ad un massimo di € 387,34 e con una franchigia pari ad € 129,11.
Il limite è unico indipendentemente dal numero di animali detenuto e riguarda le prestazioni professionali, i farmaci, le analisi di laboratorio effettuate.
Sono agevolabili anche i farmaci acquistati presso strutture diverse dalle farmacie, purchè autorizzate alla vendita dal Ministero della salute.
Non sono detraibili viceversa le spese per mangimi speciali, anche se prescritti dal veterinario per patologie particolari.

28 febbraio 2017.

10/01/2017

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO.
NOVITA' IN TEMA DI VERSAMENTO RITENUTE, ARRIVANO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017.

Il comma 36 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2017, ha innovato l'art. 25/ter del DPR 600/1973 inserendo dopo il comma 2 il nuovo
comma 2/bis che recita testualmente :

" il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500,00.
Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo."

ed il comma 2/ter :
" il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che possonbo essere stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emqanare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23/8/1988 n.400.
L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazionbe delle sanzioni previste dal comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 "

Sassari 10 gennaio 2017

09/01/2017

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AUMENTATO IL LIMITE DEI RICAVI COMMERCIALI PER ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO DI CUI ALLA LEGGE 398/1991.

La legge di Bilancio 2017, ha elevato il limite dei ricavi di natura commerciale conseguiti nel periodo di imposta, per poter accedere al regime agevolato forfettario di cui alla Legge 398/1991.

Detto limite sale da 250.000 a 400.000 euro annui.

Il regime agevolato permette alle Asd di tassare detti proventi nel seguente modo :
- ai fini delle imposte dirette pagando l'Ires sul 3% dei proventi;
- ai fini iva corrispondendo solo il 50% dell'iva sulle fatture emesse.

Sassari 9 gennaio 2017.

09/01/2017

RITENUTE D'ACCONTO NOVITA' DAL 2017 RELATIVAMENTE AL LORO SCOMPUTO DALL'IMPOSTA.

Novità arrivano, relativamente allo scomputo delle ritenute d'acconto, con le modifiche all'art. 22 comma 1 lettera c, del Tuir, apportate dalla Legge 225/2016 di conversione del D.L. 193/2016 (Legge di Bilancio 2017).

Le ritenute d'acconto vengono normalmente scomputate dall'imposta dovuta, nel periodo in cui vengono dichiarati per competenza i relativi redditi, a condizione, che la ritenuta stessa, venga versata dal sostituto d'imposta, entro i termini di presentazione del relativo Modello Unico.

Orà sarà invece possibile scegliere se scomputare la ritenuta come precedentemente per competenza, oppure in alternativa per cassa, nell'anno in cui la ritenuta viene realmente versata, ciò indipendentemente dal fatto che la relativa quota di reddito, venga dichiarata per competenza nell'esercizio precedente.

Nessuna modifica invece riguarda lo scomputo della ritenuta per cassa, anche se relativa a redditi dichiarati nell'esercizio precedente, quando la stessa venga versata oltre i termini di presentazione del Modello Unco relativo all'anno precedente.

Sassari 9 gennaio 2017.

03/01/2017

PRINCIPALI NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2017.

Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 17-23

Per le imprese individuali e le società in contabilità semplificata dal 2017 si passerà dal criterio di competenza al criterio di cassa. L’imponibile sarà dunque rappresentato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività di impresa.
La gestione della contabilità semplificata. Con il nuovo criterio di cassa, imporrà ai clienti l’obbligo di fornire allo studio copia dei bonifici, assegni o altri mezzi di pagamento/incasso utilizzati, al fine di poter dimostrare l’effettiva data della transazione finanziaria.
Il passaggio al regime di cassa sarà automatico e il contribuente non dovrà esercitare alcuna opzione; qualora si volesse continuare a determinare costi e ricavi con il principio della competenza occorre passare alla contabilità ordinaria.
In alternativa è possibile optare (per un triennio) per il regime di cassa “virtuale”, con il quale si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Proroga Superammortamento
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 8-10

È stato prorogato il superammortamento del 40% per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 non godranno più dell’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, quali le autovetture utilizzate dalle imprese, compresi gli agenti di commercio o dai lavoratori autonomi; restano quindi agevolabili quelli strumentali all’attività d’impresa quali taxi e auto di noleggiatori o scuole guida.

La nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)

La legge di Bilancio 2017 definitivamente approvata il 6 dicembre 2016 prevede un nuovo art. 55-bis del Tuir, che regolamenta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI).
L’IRI è una imposta “opzionale” alla quale potranno aderire gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e anche dalle società a responsabilità limitata trasparenti.
L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF che si applica con l’aliquota prevista per l’IRES (24% dal periodo d’imposta 2017) sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l’impresa;
L’opzione per aderire al regime IRI dura 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e dev'essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
Per impedire fenomeni di doppia imposizione, le riserve formatesi con utili di esercizi ante opzione e quindi già stati tassati secondo le regole IRPEF ordinarie, in sede di prelevamento non avranno alcun effetto sull’applicazione dell’IRI.
Le perdite d’impresa maturate in regime di IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun vincolo temporale.
Nulla cambia ai fini previdenziali: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini Iri ma dell'intero reddito d'impresa conseguito dall'impresa (come avviene in caso di mancata opzione).
L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e quindi, in caso di opzione, le detrazioni IRPEF (comprese quelle per familiari e per il versamento di contributi previdenziali obbligatori) saranno limitate alla quota di reddito che continuerà ad essere assoggettato ad IRPEF.
L'intento della norma, come emerge espressamente nella relazione illustrativa del disegno di legge, è quello di armonizzare il sistema tributario mediante un trattamento fiscale uniforme tra le imprese individuali e le società di persone (assoggettate all’IRPEF - imposta progressiva) e le società di capitali assoggettate all'IRES (imposta fissa al 24% dal periodo d’imposta 2017). L’IRI premia inoltre la crescita e lo sviluppo delle attività produttive mediante il reinvestimento degli utili all'interno delle piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria.
Attenzione, però, perché l’IRI potrebbe non essere sempre vantaggiosa e in alcuni casi potrebbe comportare un aggravio della tassazione in capo all’imprenditore.
Come già anticipato, trattandosi di imposta sostitutiva dell’IRPEF, l’assoggettazione del reddito all’IRI potrebbe infatti compromettere la capienza del reddito imponibile IRPEF ai fini dell’integrale recupero di oneri deducibili (quali, per esempio, i contributi previdenziali obbligatori) o di detrazioni (per spese detraibili, ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, ecc.).
Infine, le imprese attualmente in contabilità semplificata, dovranno tener conto anche dei maggiori oneri derivanti dal passaggio al regime ordinario. In questi casi dovrà anche essere considerata l’altra novità prevista dalla legge di Bilancio 2017 che introduce il principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cosiddette “imprese minori” assoggettate a contabilità semplificata (art. 66 del Tuir; art. 5-bis, comma 1-bis , D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 18 , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Anche se l’opzione andrà esercitata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2017, è opportuno esaminare in anticipo gli effetti che l’opzione IRI potrebbe comportare, tanto più per quei soggetti che si trovano in regime “semplificato” e potrebbero decidere di passare all’ordinario già dal 1° gennaio 2017.
Sassari 3 gennaio 2017

Indirizzo

Via Enrico Besta N. 8
Sassari
07100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Commerciale Nereo Vasconi pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Commerciale Nereo Vasconi:

Condividi