03/01/2017
PRINCIPALI NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2017.
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 17-23
Per le imprese individuali e le società in contabilità semplificata dal 2017 si passerà dal criterio di competenza al criterio di cassa. L’imponibile sarà dunque rappresentato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività di impresa.
La gestione della contabilità semplificata. Con il nuovo criterio di cassa, imporrà ai clienti l’obbligo di fornire allo studio copia dei bonifici, assegni o altri mezzi di pagamento/incasso utilizzati, al fine di poter dimostrare l’effettiva data della transazione finanziaria.
Il passaggio al regime di cassa sarà automatico e il contribuente non dovrà esercitare alcuna opzione; qualora si volesse continuare a determinare costi e ricavi con il principio della competenza occorre passare alla contabilità ordinaria.
In alternativa è possibile optare (per un triennio) per il regime di cassa “virtuale”, con il quale si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
Proroga Superammortamento
Legge di Bilancio 2017 - Art. 1 comma 8-10
È stato prorogato il superammortamento del 40% per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 non godranno più dell’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, quali le autovetture utilizzate dalle imprese, compresi gli agenti di commercio o dai lavoratori autonomi; restano quindi agevolabili quelli strumentali all’attività d’impresa quali taxi e auto di noleggiatori o scuole guida.
La nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)
La legge di Bilancio 2017 definitivamente approvata il 6 dicembre 2016 prevede un nuovo art. 55-bis del Tuir, che regolamenta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI).
L’IRI è una imposta “opzionale” alla quale potranno aderire gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e anche dalle società a responsabilità limitata trasparenti.
L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF che si applica con l’aliquota prevista per l’IRES (24% dal periodo d’imposta 2017) sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l’impresa;
L’opzione per aderire al regime IRI dura 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e dev'essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
Per impedire fenomeni di doppia imposizione, le riserve formatesi con utili di esercizi ante opzione e quindi già stati tassati secondo le regole IRPEF ordinarie, in sede di prelevamento non avranno alcun effetto sull’applicazione dell’IRI.
Le perdite d’impresa maturate in regime di IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun vincolo temporale.
Nulla cambia ai fini previdenziali: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini Iri ma dell'intero reddito d'impresa conseguito dall'impresa (come avviene in caso di mancata opzione).
L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e quindi, in caso di opzione, le detrazioni IRPEF (comprese quelle per familiari e per il versamento di contributi previdenziali obbligatori) saranno limitate alla quota di reddito che continuerà ad essere assoggettato ad IRPEF.
L'intento della norma, come emerge espressamente nella relazione illustrativa del disegno di legge, è quello di armonizzare il sistema tributario mediante un trattamento fiscale uniforme tra le imprese individuali e le società di persone (assoggettate all’IRPEF - imposta progressiva) e le società di capitali assoggettate all'IRES (imposta fissa al 24% dal periodo d’imposta 2017). L’IRI premia inoltre la crescita e lo sviluppo delle attività produttive mediante il reinvestimento degli utili all'interno delle piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria.
Attenzione, però, perché l’IRI potrebbe non essere sempre vantaggiosa e in alcuni casi potrebbe comportare un aggravio della tassazione in capo all’imprenditore.
Come già anticipato, trattandosi di imposta sostitutiva dell’IRPEF, l’assoggettazione del reddito all’IRI potrebbe infatti compromettere la capienza del reddito imponibile IRPEF ai fini dell’integrale recupero di oneri deducibili (quali, per esempio, i contributi previdenziali obbligatori) o di detrazioni (per spese detraibili, ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, ecc.).
Infine, le imprese attualmente in contabilità semplificata, dovranno tener conto anche dei maggiori oneri derivanti dal passaggio al regime ordinario. In questi casi dovrà anche essere considerata l’altra novità prevista dalla legge di Bilancio 2017 che introduce il principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cosiddette “imprese minori” assoggettate a contabilità semplificata (art. 66 del Tuir; art. 5-bis, comma 1-bis , D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 18 , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Anche se l’opzione andrà esercitata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2017, è opportuno esaminare in anticipo gli effetti che l’opzione IRI potrebbe comportare, tanto più per quei soggetti che si trovano in regime “semplificato” e potrebbero decidere di passare all’ordinario già dal 1° gennaio 2017.
Sassari 3 gennaio 2017