PL Consulenza Aziendale

PL Consulenza Aziendale Pl Consulenza Aziendale offre una consulenza ad ampio raggio, sia in campo fiscale-societario che nell'amministrazione, finanza e controllo di gestione.

05/03/2021

L’ordinanza 1759/2021 della Corte di Cassazione esclude l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soci e gli amministratori di Società a responsabilità limitata

Come chiudere un anno intenso ed aprire uno all’insegna ..... della ..... “semplicità”? 🤣🤣🤣 una grande risata per la sol...
31/12/2018

Come chiudere un anno intenso ed aprire uno all’insegna ..... della ..... “semplicità”? 🤣🤣🤣 una grande risata per la solita ma diversa finta/errata/inspiegata modifica del sistema

Auguro a tutti un 2019 in cui i sogni possano diventare realtà !
Per il resto PL Consulenza Aziendale è sempre con voi.

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10/10/2017

L’impatto negativo calcolato dall’AIDC supera il gettito di due miliardi che il Governo aveva presunto di ottenere con il nuovo adempimento

22/09/2017

Primariamente occorre precisare che, nella sezione DTE (dati fatture emesse), la compilazione del campo 2.2.1.2 è alternativa a quella dei campi presenti nel blocco 2.2.1.1 .

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13/09/2017

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IlSole24ore oggi ...

12/09/2017

Invio dati fatture: le faq dell'Agenzia consultabili sul portale fatture e corrispettivi

23/06/2017

Il governo annuncia la partenza dei nuovi voucher il 10 luglio. Si potranno acquistare online

Per i nuovi voucher partenza prevista il 10 luglio. Ieri sera il governo, con una nota dell’ufficio stampa, ha comunicato che l’Inps metterà online la piattaforma telematica necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti del lavoro occasionale tra 17 giorni. Entro venerdì prossimo, invece, l’istituto di previdenza pubblicherà la circolare con le istruzioni operative.
Le nuove regole, formalmente, dovrebbero essere applicabili da domani. Infatti il provvedimento che le contiene, la legge di conversione del decreto 50/2017, dovrebbe essere pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore domani. Tuttavia, anche se non sono previsti ulteriori provvedimenti normativi di attuazione, l’implementazione del nuovo sistema richiede la messa a regime di una piattaforma informatica da parte dell’Inps.
Due tipologie
Dopo l’eliminazione dei vecchi voucher avvenuta nel mese di marzo con il decreto legge 25/2017, la nuova disciplina prevede alcune regole di base comuni, a cui si aggiungono disposizioni differenti a seconda che il lavoro occasionale sia utilizzato da una persona fisica o da un datore di lavoro (impresa, professionista, pubblica amministrazione), più altre specifiche per il settore agricolo e la pubblica amministrazione. L’insieme delle disposizioni riguardanti il lavoro occasionale effettuato a vantaggio di una persona fisica si chiama “libretto famiglia”, quello per le imprese si chiama “contratto di prestazione occasionale”.
Tetto annuo di 2.500 per committente
Le disposizioni comuni riguardano i limiti economici. Ogni lavoratore potrà incassare fino a 5.000 euro netti in un anno, ma solo fino a 2.500 dallo stesso committente. Quest’ultimo, invece, sommando quanto erogato a tutti i lavoratori utilizzati, non potrà superare quota 5.000 euro. Inoltre i voucher saranno acquistabili online, tramite la piattaforma telematica gestita dall’Inps e sempre tramite quest'ultima i datori di lavoro “non famiglie” dovranno effettuare una comunicazione (simile a quella che già era stata messa a punto per i vecchi voucher) prima di ogni utilizzo, in modo da garantire la tracciabilità dei buoni lavoro e prevenire gli abusi.
Tracciabilità
La “colpa” principale dei vecchi voucher è stata infatti quella di rendere possibile un ricorso irregolare al lavoro occasionale, con i committenti che, ad esempio, “tenevano in tasca” i buoni e li utilizzavano solo a posteriori in caso di un controllo, oppure venivano dichiarate meno ore di quelle effettivamente lavorate, o, ancora, l’impiego di un lavoratore occasionale veniva notificato come da procedura ma poi veniva cancellato anche se invece era stato svolto, evitando così di pagare (interamente) quanto dovuto.
La piattaforma online
Per contrastare questi comportamenti la nuova procedura richiede più informazioni e soprattutto, come spiegato ieri da Palazzo Chigi, una volta che il committente avrà comunicato un previsto utilizzo del lavoro occasionale, il lavoratore a sua volta potrà entrare nella piattaforma informatica e confermare di aver svolto l’attività. In questo modo non sarà possibile per il committente annullare la prestazione successivamente. Un’altra contromisura prevede verifiche specifiche nei confronti di quei committenti che annulleranno troppo spesso le prestazioni di lavoro occasionale notificate in precedenza.

Fonte: Il SOle 24 ore

21/06/2017

L'IMU HA EFFETTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'IRPEF

D: Un contribuente ultra75enne ha una pensione annua Inps di 3mila euro e redditi da locazione di fabbricati pari a 45mila euro (tutti con cedolare secca). Nel corso del 2016 un fabbricato è rimasto non locato per sei mesi. Pertanto, nel quadro RB viene riportato un reddito di 1.920 euro (cedolare secca) e nel rigo successivo, in continuazione, è riportato un reddito di 124 euro (rendita catastale maggiorata per i mesi di mancata locazione) a tassazione ordinaria. Ciò comporta la perdita dell'esenzione del reddito da pensione inferiore a 7.500 euro, perché al rigo RN1, colonna 5, si aggiungono i 124 euro ai 3mila di pensione, sui quali, senza l'aggiunta dei 124, non sarebbe dovuta alcuna imposta. Non ci sono soluzioni?

R: I redditi di fabbricati non locati, in quanto assoggettati a Imu, non vanno sottoposti a prelievo Irpef né ad addizionali, per l’effetto sostitutivo di quest’ultimo tributo da parte del primo. Pertanto, ricorrendo tale condizione, la rendita catastale dell’immobile rimasto sfitto per una parte dell’anno (maggiorata di un terzo, in quanto tenuto a disposizione) va indicata alla colonna 17 (“immobili non locati”) del rigo RB10, quadro RB, del modello Redditi Pf, riepilogativo di tutti i redditi immobiliari del contribuente, ma non va riportata alla colonna 5 del rigo RN1, perché è esente da Irpef per le ragioni illustrate. Si specifica che questo reddito va trascritto al rigo RN50, in quanto potrebbe assumere rilievo nell’ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali.In conclusione, nel caso descritto dal quesito, i benefici fiscali connessi all’esenzione Irpef della pensione (la cui perdita è stata paventata dal lettore) restano, invece, immutati.

Fonte: L'esperto risponde Il Sole 24 Ore

09/06/2017

Redditi di lavoro autonomo: i compensi da diritti d’autore

L’articolo 53 del Tuir individua la categoria dei redditi di lavoro autonomo fornendone una definizione “puntuale” e una elencazione di completamento.
La norma, in particolare:
considera redditi di lavoro autonomo “quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni”;
elenca le altre tipologie di introiti che sono considerati redditi di lavoro autonomo, quali:
- i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
- le partecipazioni agli utili dell’associato in partecipazione che apporta solo lavoro, circostanza che non si ritiene ora più possibile stante il divieto civilistico di redazione di tali contratti da parte delle persone fisiche (anche se restano dubbi nel caso di titolare di partita Iva);
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.
Infine, il comma 3 dell’articolo 53 prevede che si considerino redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. 91/1981.
Diritti d’autore
Tra i redditi “assimilati” a quelli di lavoro autonomo rientrano quelli derivanti “dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite sul campo industriale, commerciale o scientifico”.
Questi costituiscono reddito di lavoro autonomo alle seguenti condizioni:
- il percettore deve essere l’autore o l’inventore;
- non devono essere conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.
Affinché la prestazione sia qualificabile come cessione di diritto d’autore e, quindi, imponibile, è necessario che l’opera ceduta abbia i requisiti di originalità e creatività idonei a inquadrare la fattispecie tra quelle disciplinate dalla L. 633/1941.
Per quanto riguarda i compensi spettanti all’autore, si rileva una differenza, soprattutto in campo editoriale, tra redazione di articoli e collaborazione a giornali e riviste: nel primo caso i compensi rientrano tra i diritti d’autore, nel secondo caso, invece, il loro trattamento rientra nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative.
Sul punto, si ricorda che la C.M. 108/1996 distingue, appunto, l’ipotesi in cui viene ceduta un’opera dell’ingegno, la cui riproduzione sia tutelata dalle norme sul diritto d’autore, da quella in cui si instaura un rapporto di collaborazione a giornali e riviste, quale è, ad esempio, l’ipotesi dei correttori di bozze o delle persone che si limitano a fornire al giornale notizie utili per la redazione dell’articolo.
È soltanto nella prima ipotesi che il reddito può essere considerato diritto d’autore.
Nell’ambito della risoluzione AdE 311/2008, in merito alla rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d’autore ai fini del tetto dei 30.000 euro stabilito per l’accesso e la permanenza nel regime dei minimi, l’Agenzia ha osservato che, come precisato dalla circolare AdE 13/E/2008, occorre far riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista, a prescindere dalla specifica attività cui si riferiscono.
In altri termini, la condizione di accesso al regime dei minimi, pur se riferita ai ricavi o ai compensi percepiti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, riguarda la posizione del contribuente “considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta”. Pertanto, secondo l’Agenzia, i compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d’autore si devono sommare ai compensi percepiti nell’esercizio dell’attività professionale. Qualora la cessione di diritto d’autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l’operazione soggiace all’obbligo di certificazione dei compensi ed è soggetta all’imposta sostitutiva. Attesa la somiglianza del regime dei minimi con il regime forfettario, pare ragionevole che le conclusioni fornite dal Fisco possano essere estese anche al nuovo regime.
Per quanto riguarda, infine, il trattamento previdenziale dei compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto d’autore, l’INPS, con il messaggio 19435/2013, ha precisato che il compenso percepito da parte di un lavoratore autonomo non iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls), né ad una Cassa Professionale, è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata (ex articolo 2, comma 26, L. 335/1995).

Fonte: ecnews.it

08/06/2017

Modello Redditi PF Regime forfetario

03/06/2017

Compensazioni, visto di conformità sul credito Iva infrannuale

Ulteriore stretta sulle indebite compensazioni. L’emendamento all’articolo 3 del Dl 50/2017 approvato in commissione Bilancio alla Camera estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle istanze infrannuali Iva in caso di utilizzo in compensazione sopra soglia 5 mila euro. Sul rimborso Iva, invece, il visto rimane obbligatorio solo per gli importi superiori a 30mila euro.

Novità in merito alle locazioni brevi, sempre più diffuse !
03/06/2017

Novità in merito alle locazioni brevi, sempre più diffuse !

Locazioni brevi: opzione per la cedolare secca

D: Dal primo giugno 2017 i redditi da locazione breve (case vacanze) possono essere assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21%. Considerato che i contratti d’affitto in questione, inferiori a 30 giorni, non sono soggetti a registrazione si chiede con quale modalità il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cedolare secca?
R: La scelta per il regime agevolato si effettua di regola in sede di registrazione del contratto. In caso di locazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, non vi è obbligo di registrazione. In ogni caso, se il proprietario decide di sottoporre comunque a registrazione il contratto, in tale occasione egli dovrà inviare in via telematica il modello Rli all'agenzia delle Entrate, comunicando l'opzione per la cedolare. Se invece non si procede legittimamente alla registrazione, la scelta si effettua in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i canoni di locazione sono maturati. Trattandosi di affitto di breve durata, non vi è diritto agli aggiornamenti del canone e, dunque, l'opzione per la cedolare non dev'essere comunicata all'inquilino. L'agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E del 2011, ha precisato che la cedolare è ammessa anche in presenza di locazioni di stanze dell'abitazione.

Indirizzo

Siena
53100

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