Giordano Rescue

Giordano Rescue COMMERCIALISTI

15/07/2025
22/02/2025

Difesa del Sovraindebitato: Importante Risultato Conseguìto da Giordano Rescue

Giordano Rescue e il suo team di professionisti hanno conseguito un rilevante risultato a tutela di un soggetto sovraindebitato. La sezione fallimentare del Tribunale di Nola ha emesso il decreto di omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti in favore di un lavoratore dipendente che, a seguito della perdita del posto di lavoro, non era più in grado di sostenere il pagamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della propria abitazione, immobile successivamente sottoposto a procedura di vendita all'asta.

Grazie all'intervento di Giordano Rescue, è stato possibile bloccare il terzo tentativo di asta previsto nell'ambito della procedura esecutiva.

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento: Dott. Francesco Giordano - Giordano Rescue - Dottori Commercialisti.
Advisor Finanziario: Dott. Gaetano Fusco.
Francesco Giordano

21/02/2024

IMPORTANTE OPERAZIONE DI RESCUE SALVA ANCORA UNA VOLTA GLI IMMOBILI ALL' ASTA DEL DEBITORE ESECUTATO.

Portato a termine con successo il business rescue di TRE attività imprenditoriali esercenti sul territorio vesuviano.
Complesso ed articolato il piano di salvataggio e rilancio delle aziende interessate che ha ricevuto la condivisione di tutti i creditori.
Giordano Rescue e il pool di professionisti investiti nella complicata operazione di salvataggio hanno gestito la crisi di tre famiglie, coobbligate con fideiussioni personali nei confronti dei creditori, per debiti derivanti da una florida attività imprenditoriale successivamente trovatasi in condizione di dissesto a causa di una serie di eventi sopravvenuti nella prima decade degli anni 2000.
La vicenda trae origine da un pignoramento immobiliare avviato nel 2011 che per varie vicissitudini è arrivato ai primi tentativi di vendita solo nel 2023.
Giordano Rescue e lo Studio Legale Ricci Liguori & Partners con l’intervento del dott. Gaetano Fusco e del dott. Raffaele Infante hanno gestito la crisi azionando due distinte leve operative.
Inizialmente si è fatto ricorso all’utilizzo delle misure in tema di sovraindebitamento previste dal nuovo codice della crisi di impresa. Successivamente si è posta in essere anche un’attività stragiudiziale, aprendo delle trattative con tutti i creditori per una soluzione a saldo e stralcio.
L’attività stragiudiziale ha avuto pieno successo: l’importo complessivamente dovuto ammontava ad €. 800.000,00 circa che è stato definitivamente stralciato con un importo pari ad €. 350.000,00, con un abbattimento del debito originario di circa il 70%.
L’operazione di “rescue” consentirà ai debitori di preservare il proprio patrimonio immobiliare e soprattutto di rilanciare le proprie attività di impresa.
D’altra parte i creditori con la misura di saldo e stralcio, nonostante la riduzione di circa il 70% dei propri crediti, hanno comunque trovato una migliore soddisfazione rispetto a quella ottenibile con la liquidazione del patrimonio.

Salvataggio e rilancio di impresa
21/02/2024 in Somma Vesuviana

Advisor finanziario
Giordano Rescue: dott. Francesco Giordano – dott. Fioravante Ciniglio;

Advisor legale:
Studio legale Ricci Liguori & partners: avv. Claudio Liguori

Gestori della crisi: dott. Gaetano Fusco – dott. Raffaele Infante.

06/02/2024

Questi banchieri o questi bancari?

Mutuo con garanzia MCC: nullo se la banca era consapevole dell’insolvenza

Tribunale di Asti, 10 gennaio 2024 – Pres. Rampini, Rel. Dagna

Con sentenza dell’8 gennaio 2024, il Tribunale di Asti (Pres. Rampini – Rel. Dagna) ha dichiarato la nullità di un contratto di mutuo bancario assistito da garanzia pubblica (fondo di garanzia MCC per le PMI) in ragione della consapevolezza, da parte della banca, dello stato di insolvenza del finanziato.
Infatti, la condotta della banca era apparsa così distante dalla diligenza professionale tipica del banchiere, da desumermene, in via presuntiva:
* la piena consapevolezza delle reali condizioni di insolvenza del cliente, o, in ogni caso,
* il completo disinteresse per le stesse,
con la consapevole accettazione del rischio di concedere un finanziamento ad un’impresa insolvente.
Secondo il Tribunale, ciò è avvenuto unicamente in ragione della possibilità, in concreto, di accedere alla garanzia statale MCC per il finanziamento concesso.
Condizione, conclude il Tribunale, in difetto della quale si può presumere che mai sarebbe stata omessa l’attività istruttoria ed erogato il finanziamento.
Da un punto di vista causale, quindi, una volta riconosciuta, sin dalla concessione del mutuo, l’impossibilità da parte del mutuatario di restituire la somma mutuata, per il Tribunale la vera causa concreta del negozio sottoscritto deve ricondursi nell’ottenimento della garanzia statale in favore della parte mutuante.
Tale causa, distinta da quella tipica del contratto di mutuo, si pone in contrasto con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l’attività bancaria (l’art. 5 TUB e contenuto integrativo di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013), nonché l’accesso alle garanzie prestate dal Fondo.
Il contratto, la cui causa effettiva è contraria a norme imperative, va quindi ritenuto nullo per illiceità della causa ai sensi dell’articolo 1343 C.c.
Quale chiosa finale, per il Tribunale l’intera operazione si pone altresì in contrasto sia con l’art. 316-ter C.p., che con l’art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.
Quanto all’art. 316- ter C.p., è inevitabile rilevare che il contratto di muto oggetto di giudizio era in realtà funzionale all’indebito conseguimento da parte della banca di un contributo, consistente nella garanzia statale: ciò è potuto avve**re, però, solo grazie all’omissione di quelle informazioni che in realtà avrebbero dovuto essere fornite all’ente pubblico preposto all’erogazione dei finanziamenti.
L’istituto di credito, infatti, aveva il dovere di comunicare lo stato d’insolvenza del beneficiario, in relazione alle disposizioni normative che regolano l’accesso alle garanzie prestate dal Fondo (come gli allegati al D.M. Ministero attività produttive 23/09/2005) nonché delle istruzioni del MISE e delle raccomandazioni della Banca d’Italia.
Infine, tale operazione negoziale, in quanto idonea a procrastinare la dichiarazione di fallimento dell’impresa, è altresì in contrasto con l’art. 217, comma 1, n. 4, l. fall., poiché ne è conseguito un aggravamento del dissesto.
Conclusivamente, a fronte delle ragioni esplicitate in parte motiva, il Tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo avanzata dall’istituto di credito, definitivamente escludendo l’importo del finanziamento concesso dallo stato passivo del fallimento.

Le società holding possono essere costituite per molteplici motivi. Di seguito i  principali:- Protezione del patrimonio...
16/12/2023

Le società holding possono essere costituite per molteplici motivi. Di seguito i principali:

- Protezione del patrimonio familiare;
- Gestione del passaggio generazionale all’interno della famiglia;
- Gestione dei legami e dei flussi tra la proprietà e l’impresa.

I vantaggi che ne derivano,possono essere:
- di natura fiscale,
- di natura finanziaria,
- di natura gestoria.

Quando si decide di costituire una holding, nella maggior parte dei casi la preferenza è per la società a responsabilità limitata (Srl), mentre vengono trascurate valide alternative, quali la società semplice o il trust.

….. indispensabilità da interpretare
10/12/2023

….. indispensabilità da interpretare

02/12/2023

Fidejussioni, garanzie e ipoteche: ma quanto può pretendere una banca da un’impresa?

Era una narrazione di comodo, sostenuta ed avallata anche dai media che, da circa un lustro, per incompetenza o per interessi, continuavano a raccontarci una fiaba: la favola delle banche magnanime che avevano aperto il rubinetto del credito alle piccole imprese.
La verità era un’altra: quelle banche avevano allargato le maglie della concessione creditizia solo perché erano garantite, mediamente per un 80% del totale del finanziamento concesso, dal Fondo di Garanzia gestito da MedioCredito Centrale, alimentato prevalentemente da fondi pubblici comunitari ovvero tramite risorse apportate da soggetti pubblici. Ciò significa che lo Stato era diventato garante della tua impresa per una parte del prestito concesso da una banca.
Ma i tempi sono cambiati e i nodi sono venuti al pettine. Dal 2020 al 2023 l’erogato dal Fondo di Garanzia alle imprese è crollato passando da 143 miliardi a 32 miliardi (dati di ottobre). E sapete quale è stata la conseguenza? I crediti concessi dalle banche alle imprese si sono ridotti di circa il 4% ma soprattutto il tasso di deterioramento del credito alle imprese è aumentato dal 2,2% (2022) al 3,1% (2023) superando per la prima volta i valori pre-Covid e prevedendo addirittura un picco al al 3,8% nel 2024.
In sintesi, le banche italiane davano soldi a quelle imprese che non potevano probabilmente accedere al credito se non fossero state garantite dallo Stato. Dei veri e propri braveheart del rischio creditizio.
Non solo ma sta venendo alla luce anche un altro fenomeno: un eccesso di garanzie a fronte di quei crediti su cui già stavano rischiando poco o niente. Sì, perché le banche nostrane, oltre a essere garantite per il 80% dal Fondo di MedioCredito Centrale, hanno preteso anche una fideiussione dell’imprenditore o comunque di un terzo e, talvolta, anche una garanzia reale (pegno o ipoteca). E oggi, nel tentare di recuperare il credito diventato nel frattempo problematico, arraffano dappertutto: fondi di MedioCredito Centrale, patrimonio del fideiussore e, ad abundantiam, anche del terzo datore di pegno o di ipoteca.
Come possono difendersi, quindi, le imprese e i relativi garanti, da queste pretese eccessive?
L’ordinanza del Tribunale di Torino 4 luglio 2022 può ve**re incontro alle esigenze dell’imprese vessate. L’organo giudicante ha infatti evidenziato la problematica dell’eccesso di garanzie che accompagna tutti quei finanziamenti coperti e garantiti già da Medio Credito Centrale. E il suddetto provvedimento ha una portata dirompente poiché può estendersi a tutte le banche e al loro modo di comportarsi e ci obbliga ad una riflessione importante: quante garanzie può chiedere una banca?
Nell’ipotesi del summenzionato provvedimento la fideiussione viene dichiarata nulla quantomeno parzialmente perché viola la normativa istitutiva di tali garanzie statali (L 662/1996 ed i successivi regolamenti attuativi della stessa), che infatti impongono espressamente il divieto di detta doppia garanzia. La fideiussione è stata pertanto dichiarata nulla dal tribunale di Torino per la parte di credito già coperta da MCC (80%) e viene confermato esplicitamente il divieto, già disciplinato dal codice civile, di ritirare anche garanzie reali, bancarie o assicurative.
Ma il ragionamento merita di essere portato avanti: se l’obiettivo delle banche è quello di essere garantite in un rapporto creditizio già ampiamente assicurato dallo Stato, massimo esempio di solvibilità, non si potrebbe parlare di defezione di uno degli elementi essenziali del contratto e di consequenziale nullità dello stesso? Il contratto potrebbe essere nullo perché serve a garantire qualcosa che è già ampiamente garantito da un soggetto estremamente solvibile. Perché richiedere, quindi, anche una fideiussione e quindi un altro contratto di garanzia?
Molti istituti di credito rispondono utilizzando l’alibi delle analisi e valutazioni del merito creditizio. Valutazioni che per quanto ancorate a parametri pseudo-oggettivi hanno, come abbiamo visto, una loro “discrezionalità” che si dimostra comunque strutturalmente fragile a prescindere da ogni, esplicito o meno, divieto normativo. E, poiché stiamo verificando che le banche prestano soldi a imprese che non potrebbero ottenere credito mantenendole in vita in maniera artificiosa ed inquinando i mercati e la concorrenza, se si configurasse anche l’ipotesi collegata della concessione abusiva del credito?
In altri termini delle due una: o l’azienda non merita alcuna assistenza creditizia a prescindere dalle garanzie richieste oppure, essendo invece meritevole di credito, le ulteriori garanzie sono prive di scopo e quindi nulle.
Basta avere coraggio ed affrontarle in tribunale con professionalità e competenze.

Faro BCe sulle grandi banche. Sotto osservazione i prestiti leva.
24/11/2023

Faro BCe sulle grandi banche.
Sotto osservazione i prestiti leva.

Faro BCE sulle grandi banche. Sotto osservazione  i prestiti  a leva.
24/11/2023

Faro BCE sulle grandi banche.
Sotto osservazione i prestiti a leva.

23/11/2023

Nuova operazione di rescue
Il Tribunale di Nola con sentenza del 21.11.2023 ha dichiarato aperta la “liquidazione controllata del patrimonio” di un debitore.
Sotto il profilo soggettivo, la procedura è accessibile da parte di consumatori (ovvero, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del Codice, persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta), e imprenditori, i quali non superino la soglia di fallibilità (ovvero che, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza, non superino alcuna delle soglie previste dall’art. 2, comma 1, lett. d), relative all’attivo patrimoniale, ai ricavi e ai debiti), imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.), start-up innovative, o comunque imprenditori che, al momento di presentazione della domanda, non siano assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Sent. Trib. Nola del 21/11/2023

Advisor legali:
avv. Claudio Liguori
avv. Antonio Pio Morcone

Advisor finanziario:
dott. Fioravante Ciniglio

Gestore della crisi:
dott. Francesco Giordano

Indirizzo

Via Bosco 22
Somma Vesuviana
80049

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

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