22/09/2021
Pubblicato il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 in riferimento alle misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Dal 15 ottobre scatterà l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per chiunque svolge attività lavorativa (quindi per tutti i lavoratori, gli autonomi, i collaboratori familiari, i datori di lavoro, ecc). Sono esclusi solo "i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".
Il personale che ricade nell’ambito di applicazione del suddetto Decreto-legge, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione, va allontanato dal luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e va considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione.
Non sono previste conseguenze disciplinari e c'è il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Le norme sono da applicarsi per il periodo in cui vige lo stato di emergenza (ad oggi fino al 31 dicembre 2021).
I tamponi per ottenere la certificazione verde saranno a carico dei lavoratori.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro possono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Le modalità di verifica vanno definite entro metà ottobre.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.
Alcuni punti rimangono da chiarire.
Ad oggi non sembra consentito lo smart working, né il telelavoro senza il possesso del green pass e sembra che la norma vada applicata anche ai lavoratori che operano fuori sede ed in contesti all’aperto (es. lavoro in cantiere o in ambito agricolo).
Va sicuramente applicata ai volontari e a personale esterno.
Daremo indicazioni sulle modalità operative e la risposta ad eventuali quesiti ai prossimi giorni in attesa di approfondimenti e chiarimenti.