Smart Business Solutions

Smart Business Solutions Sono broker assicurativo dagli anni ’90 e seguo una clientela molto diversificata.

L’approfondita conoscenza della materia, del territorio e la continua ricerca di soluzioni tecniche aggiornate, mi permettono di soddisfare le necessità del cliente.

03/03/2023
22/10/2022

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LA COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI PUBBLICI A differenza di quanto avviene nelle aziende private, ogni dipendente della Pubbl...
17/10/2022

LA COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

A differenza di quanto avviene nelle aziende private, ogni dipendente della Pubblica Amministrazione ha una responsabilità diversa a seconda della tipologia dei danni che può cagionare.

1. La responsabilità civile nei confronti dei terzi (Giudice Ordinario)
2. La responsabilità amministrativa per atti illegittimi commessi nei confronti dei cittadini (TAR e Consiglio di Stato)
3. La responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale per danni cagionati alle amministrazioni della P.A. (Corte dei Conti)

Chiarimenti ed approfondimenti nel blog.

https://www.nicons.it/blog/consulenza-aziendale/la-colpa-grave-dei-dipendenti-pubblici

15/10/2022

Un articolo meraviglioso.
Grazie a La Provincia di Sondrio e alla penna di Nello Colombo, unico come sempre.

Ecco, per voi, Vanità.👇
https://youtu.be/pL4qqbFb-rs

RETICENZE NELLE DICHIARAZIONI ALLE COMPAGNIEIl fatto: Un’Azienda omette di dichiarare in sede di stipula di contratto il...
15/09/2022

RETICENZE NELLE DICHIARAZIONI ALLE COMPAGNIE
Il fatto:
Un’Azienda omette di dichiarare in sede di stipula di contratto il fatto che sia avvenuto un sinistro negli anni precedenti.
Succede un incendio e la Compagnia con la quale aveva stipulato una copertura assicurativa respinge la richiesta di indennizzo perché l'assicurata ha reso dichiarazioni false e/o reticenti, riferendosi all’art 1892 c.c.

Art.. 1892 Codice Civile
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

La Cassazione terza sezione civile, con sentenza n. 25457-2022, ha dato ragione alla Compagnia ritenendo che la mancata dichiarazione dei sinistri pregressi, abbia condizionato la scelta della Compagnia sull’assicurare o meno il rischio in questione.
Nei processi che si sono susseguiti l’Azienda aveva chiamato in causa anche il Broker tramite il quale era stato stipulato il contratto, sostenendo il contributo di quest'ultimo nella formazione del questionario reticente, ma la Corte ha dichiarato che detta circostanza non elimina la titolarità dell'obbligo di denuncia che incombe solo sull'assicurato.
In effetti l'assicurato non può, a propria discrezione, scegliere quali episodi pregressi denunciare e quali non denunciare.
La Corte ha ravvisato quindi la colpa grave dell’Azienda che si era resa conto, a fronte del tenore del questionario mirato in tal senso, della rilevanza del precedente sinistro sulla determinazione delle condizioni contrattuali della nuova polizza, rigettando il ricorso nei confronti della Compagnia e condannando l’Azienda al pagamento delle spese processuali.

Da quanto sopra si evidenzia che la presentazione dell’Azienda alla Compagnia deve essere precisa ed esaustiva per evitare spiacevoli sorprese in caso di sinistro.

Sono differenti le prese di posizione in merito all'ottenimento di un doppio risarcimento, in presenza di due polizze in...
02/02/2021

Sono differenti le prese di posizione in merito all'ottenimento di un doppio risarcimento, in presenza di due polizze infortuni.
Alcuni ritengono che, essendo stato pagato un premio, ci sia un’obbligazione da parte della Compagnia; altri invece ritengono che sia comunque una reticenza che potrebbe portare un arricchimento illecito.
Partiamo dal presupposto che una polizza di assicurazione infortuni dovrebbe essere stipulata per tutelarsi dalle conseguenze (lesioni fisiche) che possano derivare da un evento violento ed imprevisto che potrebbero limitare l’attività lavorativa.
Il massimale, quindi, dovrebbe essere in linea con il livello economico del contraente e un doppio risarcimento potrebbe essere considerato indebito arricchimento.
Per questo motivo il risarcimento si configura strutturato sul “principio indennitario” cioè sui pregiudizi fisici, economici e morali patiti a seguito dell’incidente, e l’invalidità permanente non può essere cumulata, mentre la morte si.
Quindi quando si è in presenza di più polizze infortuni personali contratte dall’assicurato, è opportuno fare delle comunicazioni incrociate o meglio avere un unico contratto per ramo.

Il fatto: una Ditta ha avuto un diniego del risarcimento, per un danno biologico subito dal dipendente, da parte della C...
28/01/2021

Il fatto: una Ditta ha avuto un diniego del risarcimento, per un danno biologico subito dal dipendente, da parte della Compagnia di assicurazione causa mancata assicurazione.
L’evento si è verificato a seguito del conferimento di ramo d’azienda in una S.r.l. nuova e della mancata comunicazione alla Compagnia del passaggio, pertanto è rimasta assicurata la vecchia Ditta (inattiva) mentre la nuova ne era priva.

Analizzando quanto previsto dall'art. 2558 Codice Civile “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale …..” si evidenzia che, essendo stati trasferiti tutti i contratti, non essendoci stata nessuna comunicazione contraria da parte del subentrante ed essendo in vigore il contratto per alcune mensilità residue, al momento del sinistro la nuova società era comunque coperta anche se non rea stata fatta voltura formale.

In considerazione di quanto sopra e delle problematiche riguardanti la Responsabilità civile in capo alle Aziende ed ai Titolari, richiamiamo l’attenzione sull’importanza di tenere aggiornate le polizze di assicurazione, anche a livello formale, comunicando le variazioni per iscritto e non verbalmente, per evitare incomprensioni o dimenticanze che possono causare pregiudizi economici anche notevoli.

LA TUTELA LEGALESoprattutto negli ultimi anni sono aumentati i contenziosi in azienda, scaturiti da problematiche nei ra...
09/06/2020

LA TUTELA LEGALE

Soprattutto negli ultimi anni sono aumentati i contenziosi in azienda, scaturiti da problematiche nei rapporti con i fornitori, i clienti, i dipendenti, da vertenze con gli uffici Pubblici, da problematiche in campo sicurezza sul lavoro e rispetto delle normative.

In Valtellina abbiamo 252 avvocati iscritti all’Ordine di Sondrio, senza contare quelli che vengono da fuori domiciliandosi presso i colleghi.

I costi conseguenti, a carico delle aziende, per patrocinare la propria posizione è considerevole e va ad aggiungersi alle difficoltà derivanti dalla causa.

Per attutire queste problematiche, esistono delle polizze di assicurazione che vengono utilizzate per:
a) difendersi in un procedimento penale;
b) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
c) affrontare controversie che riguardano richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi a causa del presunto fatto illecito dell’assicurato dopo l’esaurimento della copertura ella Responsabilità civile
d) presentare opposizione contro una sanzione amministrativa davanti all’autorità competente per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria.

Esempi di intervento:
i. Regolamento Europeo Privacy (GDPR, Regolamento 679/2016) e Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), e successive modifiche e integrazioni;
ii. Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008);
iii. Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006);
iv. Controlli in materia di sicurezza alimentare (detta anche “HACCP”, Decreto Legislativo n. 193/2007);
v. Normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Decreto Legislativo 231/2001).

Spese coperte:
a) spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
b) onorari di un legale domiciliatario;
c) spese peritali;
d) spese di giustizia;
e) spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
f) spese legali conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia;
g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del sinistro;
h) investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria;
j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in arbitrato, se una controversia deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
l) spese per l’esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di due tentativi;
m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

26/05/2020

RESPONSABILITÀ, CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E COVID 19

Ecco un interessante commento in merito alla problematica COVID.

AGGIORNAMENTI SU INAIL, COVID E DATORE DI LAVOROPartendo dalla circolare n. 13 del 03/04/20, fino alla n.22 del 20/05/20...
25/05/2020

AGGIORNAMENTI SU INAIL, COVID E DATORE DI LAVORO

Partendo dalla circolare n. 13 del 03/04/20, fino alla n.22 del 20/05/20 troviamo un susseguirsi di interpretazioni e chiarimenti in merito al coinvolgimento del titolare di un’Azienda (datore di lavoro) a seguito di infezione COVID subita da un dipendente.
È palese che il risarcimento dell’INAIL ad un lavoratore non possa costituire elemento per un’attribuzione sicura di responsabilità o colpa al datore di lavoro, ma, come peraltro avviene per tutti gli eventi che coinvolgano la sicurezza sul posto di lavoro, in caso di mancato rispetto delle norme, l’INAIL, se ne intravede la possibilità, procede all’azione di rivalsa.
Inoltre, l’eventuale mancato rispetto delle prescrizioni, può comportare procedimenti legali civili e penali per il datore di lavoro
Abbiamo approfondito la tematica con due nostri consulenti legali: l’avv. Giorgio Zanelli e l’avv. Giovanna Riviera di Brescia.
“Sotto l’aspetto squisitamente giuslavoristico, l’orientamento giurisprudenziale sul punto esistente in tema di esenzione da responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell’infortunio, è rappresentata da ipotesi piuttosto residuali come la forza maggiore ovvero il caso fortuito unitamente al mero rischio elettivo del lavoratore, da intendersi quale condotta assolutamente abnorme e non prevedibile del lavoratore stesso, tale da spezzare il nesso di causalità nella causazione del sinistro.”
In effetti si registrano già due distinte pronunce giurisprudenziali Tribunale di Firenze in data 01.04.2020 e dal Tribunale di Bologna in data 14.04.2020, sempre in accoglimento di ricorsi d’urgenza, in ordine alla necessità che il datore di lavoro provveda a tempestivamente fornire al lavoratore tutti i dispositivi di protezione previsti, anche qualora non si riescano a reperire sul mercato (Bologna).
A questo punto possono rientrare nell'elevato rischio, oltre alle attività prettamente di carattere sanitario, anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti che potrebbe non essere riconducibile all'ambito sanitario/assistenziale.
In conclusione, il datore di lavoro dovrà sempre rispettare le prescrizioni e le norme legate alla sicurezza sul posto di lavoro adeguando il Documento di Valutazione dei Rischi, fornendo tutte le attrezzature ed i presidi necessari, cercando di rispettare le direttive del Governo o della Regione, ma sarà sempre nella possibilità di subire verifiche, indagini ed azioni di regresso da parte dell’INAIL o azioni legali.
Fermi restando i principi relativi alla prova del rapporto causa/effetto e quindi alla necessità di effettuare valutazioni epidemiologiche, cliniche, anamnestiche e circostanziali non è esentato automaticamente l’infezione COVID non fa eccezione.
Sarà quindi sempre sempre più importante un controllo accurato delle coperture di Responsabilità Civile e di Tutela legale.

Indirizzo

L. Go Dell'Artigianato, 1
Sondrio
23100

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