25/05/2020
AGGIORNAMENTI SU INAIL, COVID E DATORE DI LAVORO
Partendo dalla circolare n. 13 del 03/04/20, fino alla n.22 del 20/05/20 troviamo un susseguirsi di interpretazioni e chiarimenti in merito al coinvolgimento del titolare di un’Azienda (datore di lavoro) a seguito di infezione COVID subita da un dipendente.
È palese che il risarcimento dell’INAIL ad un lavoratore non possa costituire elemento per un’attribuzione sicura di responsabilità o colpa al datore di lavoro, ma, come peraltro avviene per tutti gli eventi che coinvolgano la sicurezza sul posto di lavoro, in caso di mancato rispetto delle norme, l’INAIL, se ne intravede la possibilità, procede all’azione di rivalsa.
Inoltre, l’eventuale mancato rispetto delle prescrizioni, può comportare procedimenti legali civili e penali per il datore di lavoro
Abbiamo approfondito la tematica con due nostri consulenti legali: l’avv. Giorgio Zanelli e l’avv. Giovanna Riviera di Brescia.
“Sotto l’aspetto squisitamente giuslavoristico, l’orientamento giurisprudenziale sul punto esistente in tema di esenzione da responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell’infortunio, è rappresentata da ipotesi piuttosto residuali come la forza maggiore ovvero il caso fortuito unitamente al mero rischio elettivo del lavoratore, da intendersi quale condotta assolutamente abnorme e non prevedibile del lavoratore stesso, tale da spezzare il nesso di causalità nella causazione del sinistro.”
In effetti si registrano già due distinte pronunce giurisprudenziali Tribunale di Firenze in data 01.04.2020 e dal Tribunale di Bologna in data 14.04.2020, sempre in accoglimento di ricorsi d’urgenza, in ordine alla necessità che il datore di lavoro provveda a tempestivamente fornire al lavoratore tutti i dispositivi di protezione previsti, anche qualora non si riescano a reperire sul mercato (Bologna).
A questo punto possono rientrare nell'elevato rischio, oltre alle attività prettamente di carattere sanitario, anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti che potrebbe non essere riconducibile all'ambito sanitario/assistenziale.
In conclusione, il datore di lavoro dovrà sempre rispettare le prescrizioni e le norme legate alla sicurezza sul posto di lavoro adeguando il Documento di Valutazione dei Rischi, fornendo tutte le attrezzature ed i presidi necessari, cercando di rispettare le direttive del Governo o della Regione, ma sarà sempre nella possibilità di subire verifiche, indagini ed azioni di regresso da parte dell’INAIL o azioni legali.
Fermi restando i principi relativi alla prova del rapporto causa/effetto e quindi alla necessità di effettuare valutazioni epidemiologiche, cliniche, anamnestiche e circostanziali non è esentato automaticamente l’infezione COVID non fa eccezione.
Sarà quindi sempre sempre più importante un controllo accurato delle coperture di Responsabilità Civile e di Tutela legale.