24/04/2020
Coronavirus e le misure a sostegno delle attività imprenditoriali
In questa situazione di emergenza sanitaria, ma che ora si è sicuramente trasformata anche in “economica”, il governo, con i vari decreti succedutisi negli ultimi mesi, ha introdotto diverse misure volte a sostenere le attività imprenditoriali (anche autonomi e professionisti) danneggiate dall’epidemia di Covid-19.
Tali misure possono essere distinte tra:
- quelle che prevedono moratorie e sospensioni delle linee di credito e/o dei finanziamenti in corso;
- quelle che invece prevedono l’accesso a fondi di garanzia con modalità semplificata, che analizzeremo in maniera approfondita in un prossimo post.
Le moratorie e sospensioni
Le microimprese, le piccole e medie imprese che autocertifichino di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità come conseguenza diretta del COVID-19 possono richiedere ai sensi del D.L. 18/20:
• la proroga fino al 30 settembre 2020 dei finanziamenti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020;
• la sospensione delle rate dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020 scegliendo tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale;
• il mantenimento delle aperture di credito a revoca ivi inclusi fidi per anticipo fatture esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020.
Mentre le PMI danneggiate dall’epidemia da COVID 19 che presentano un finanziamento in essere alla data del 31 gennaio 2020 possono accedere alle seguenti iniziative:
• sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo (chirografario/ ipotecario) di durata superiore a 18 mesi (medio-lungo termine), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
• sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing (nel caso di leasing immobiliare) ovvero per 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare);
• allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento;
• allungamento fino a 270 giorni delle scadenze dei crediti a breve termine;
• allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.
Requisito fondamentale per poter accedere a tali misure è che l’impresa non abbia posizioni debitorie classificate come esposizione deteriorate ed in particolare non deve avere rate scadute, cioè non pagate o pagate parzialmente, da più di 90 giorni.
Interessante invece il fatto che anche le imprese che abbiano ottenuto in precedenza, cioè prima dell’epidemia da Covid19, una sospensione o una ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti, posso comunque accedere a tali misure.
Modalità di invio delle richieste
Possono essere inoltrate anche a mezzo pec, o con qualsiasi mezzo che consenta di avere traccia dell’inoltro della richiesta stessa, indicando:
- il finanziamento per il quale si presente la comunicazione di moratoria;
- l’autocertificazione di aver subito in via temporanea la carenza di liquidità, quale diretta conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione false o mendaci.
Costi ed interessi
Come indicato nella relazione illustrativa al decreto legge viene specificato che “gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore”, quindi non ci dovrebbero essere costi legati alla richiesta.
Il pagamento delle rate è interamente sospeso, ciò significando che tranne nel caso in cui l’impresa richieda di sospendere soltanto le quote capitale (pagando pertanto la quota interesse), l’impresa non dovrà pagare nulla.
Presumibilmente le modalità di addebito degli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso indicato in contratto, dovranno essere rimborsati:
- senza applicazione di ulteriori interessi: a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse per una durata pari a quella residua del finanziamento;
- in un’unica soluzione in aggiunta alla prima rata post-moratoria.
Da notare che né la moratoria e né la sospensione hanno dei costi espliciti, nel senso di costi vivi per presentare la richiesta, quanto piuttosto potremmo parlare di costi impliciti legati all’aumentare della durata del mutuo/finanziamento e all’incidenza della quota interessi sulle rate stesse.
In altre parole, come abbiamo visto, sia la moratoria che la sospensione determinano lo spostamento in avanti (senza alcuna commissione) del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.
Ciò comportando che nel caso in cui sia stata richiesta la sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) potranno essere ripagati in quote, dopo il 30 settembre 2020, nel piano di ammortamento residuo.
Nel caso, invece, della sospensione della sola quota capitale, gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.
L'azienda, in ogni caso, potrà sempre rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata), previa comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il normale pagamento delle rate.