18/10/2021
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 43/2021 - Certificazione Verde nei Tirocini, Formazione e Apprendistato
sinteticamente le prescrizioni dell’ Ordinanza Regionale in Oggetto:
l’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 per i soggetti che svolgono attività formativa di tirocinio curriculare ed extracurriculare di qualsiasi tipologia presso le sedi legali/operative del soggetto ospitante, sia pubblico che privato, operanti nella Regione Abruzzo
Il soggetto ospitante alla fine di ogni mese rilascia una dichiarazione al soggetto promotore nella quale attesta di aver attuato le necessarie verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori e dei tirocinanti, al fine della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto nel D.l. 21 settembre 2021 n. 127
Nel caso i tirocinanti, impegnati in esperienze di tirocini extracurriculari di qualsiasi tipologia, comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso alle sedi del soggetto ospitante, sono considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinio nonché al recupero dell’assenza
Nel caso di mancato possesso o di esibizione della certificazione verde COVID- 19 da parte del tirocinante, l’assenza ingiustificata concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, e pertanto non si procederà alla sua sospensione, bensì - non appena il tirocinante avrà superato il 30% di assenze ingiustificate per mancato possesso o esibizione della certificazione verde (nel caso di tirocini extracurriculari di cui alla D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018) o il 40%-50% (nei casi previsti Il Presidente della Regione dalle linee guida in materia di tirocini di inclusione sociale, approvate con D.G.R. n. 875 in data 29.12.2020), si procede all’interruzione del tirocinio, per impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo e la relativa attestazione finale.
Non è consentito in alcun modo autorizzare i tirocinanti a svolgere la propria attività formativa a distanza (smart training)
In presenza di lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, atteso che l’attività formativa, sia interna che esterna, è svolta in orario di lavoro, l’apprendista, in qualità di lavoratore, deve essere in possesso della certificazione verde Covid -19 anche nel caso in cui l’attività formativa non si tenga presso l’azienda, ma presso strutture formative esterne accreditate dalla Regione.