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25/12/2021
11/11/2021

Green pass al lavoro: novità in arrivo nella legge di conversione

11/11/2021

DURC ON LINE con SPID, CIE, CNS: istruzioni aggiornate
messaggio INPS n. 3830 dell'8 novembre

10/11/2021

Assegno Unico Figli 2022: domande da gennaio, assegno da marzo

10/11/2021

Contributo a fondo perduto fino a mille euro per le Startup e le Partite IVA 201: domande fino al 9 dicembre sul portale Fatture e corrispettivi.
Dal 9 novembre 2021, le Startup e le Partite IVA aperte nel 2018 e con avvio attività nel 2019

03/11/2021

Sbloccato l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate (comprese le trasformazioni), previsto dalla Legge di Bilancio 2021, finora in attesa di approvazione UE per poter essere applicato.

29/10/2021

SCADENZA 770/21
ULTIMI GIORNI
proroga???

19/10/2021

Esonero contributivo under 36 al via la fruizione

Con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, l'INPS comunica le istruzioni per l’esonero contributivo per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo giovanile under 36, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero contributivo, per i datori di lavoro privati, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

L’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’esonero, inoltre, è riconosciuto fino a 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

18/10/2021

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 43/2021 - Certificazione Verde nei Tirocini, Formazione e Apprendistato
sinteticamente le prescrizioni dell’ Ordinanza Regionale in Oggetto:
l’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 per i soggetti che svolgono attività formativa di tirocinio curriculare ed extracurriculare di qualsiasi tipologia presso le sedi legali/operative del soggetto ospitante, sia pubblico che privato, operanti nella Regione Abruzzo
Il soggetto ospitante alla fine di ogni mese rilascia una dichiarazione al soggetto promotore nella quale attesta di aver attuato le necessarie verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori e dei tirocinanti, al fine della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto nel D.l. 21 settembre 2021 n. 127
Nel caso i tirocinanti, impegnati in esperienze di tirocini extracurriculari di qualsiasi tipologia, comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso alle sedi del soggetto ospitante, sono considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinio nonché al recupero dell’assenza
Nel caso di mancato possesso o di esibizione della certificazione verde COVID- 19 da parte del tirocinante, l’assenza ingiustificata concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, e pertanto non si procederà alla sua sospensione, bensì - non appena il tirocinante avrà superato il 30% di assenze ingiustificate per mancato possesso o esibizione della certificazione verde (nel caso di tirocini extracurriculari di cui alla D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018) o il 40%-50% (nei casi previsti Il Presidente della Regione dalle linee guida in materia di tirocini di inclusione sociale, approvate con D.G.R. n. 875 in data 29.12.2020), si procede all’interruzione del tirocinio, per impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo e la relativa attestazione finale.
Non è consentito in alcun modo autorizzare i tirocinanti a svolgere la propria attività formativa a distanza (smart training)
In presenza di lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, atteso che l’attività formativa, sia interna che esterna, è svolta in orario di lavoro, l’apprendista, in qualità di lavoratore, deve essere in possesso della certificazione verde Covid -19 anche nel caso in cui l’attività formativa non si tenga presso l’azienda, ma presso strutture formative esterne accreditate dalla Regione.

15/10/2021

15 OTTOBRE 2021 OBBLIGO Ingresso con green pass o documenti sostitutivi

14/10/2021

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