23/06/2026
⚖️ 𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨, 𝐢𝐧𝐢𝐝𝐨𝐧𝐞𝐢𝐭𝐚̀ 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨
Con una recente pronuncia della Corte d’Appello di Lecce – Sezione Lavoro di Taranto, ottenuta dagli 𝐚𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚𝐢𝐚, sono stati affrontati alcuni rilevanti profili concernenti la gestione del rapporto di lavoro del 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐢𝐝𝐨𝐧𝐞𝐨 alle mansioni proprie del profilo di appartenenza.
Nel caso esaminato, il lavoratore era stato dapprima 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐬𝐨 in via cautelare dal servizio e, successivamente, 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐭𝐨 per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni.
La Corte ha ricostruito in maniera rigorosa il sistema delineato dall’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.P.R. n. 171/2011, evidenziando come la sospensione cautelare costituisca una misura eccezionale, consentita esclusivamente in presenza di specifiche esigenze di tutela dell’incolumità del dipendente o di terzi e, comunque, nella fase antecedente all’accertamento definitivo delle condizioni psico-fisiche del lavoratore.
Nel caso esaminato, il provvedimento sospensivo era stato invece adottato diversi mesi dopo l’espletamento della visita medico-collegiale e senza il rispetto delle garanzie procedimentali previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 171/2011, circostanze che hanno condotto la Corte a dichiararne l’illegittimità.
Parimenti illegittimo è stato ritenuto il successivo licenziamento.
La sentenza evidenzia come il giudizio di inidoneità alle mansioni proprie del profilo di appartenenza non consenta all’amministrazione di arrestare il procedimento alla mera presa d’atto dell’accertamento sanitario.
Al contrario, l’art. 7 del D.P.R. n. 171/2011 impone all’ente pubblico di porre in essere ogni tentativo di recupero al servizio, verificando l’assegnazione del dipendente a mansioni equivalenti, ad altro profilo professionale, ad altra area contrattuale e, ove necessario, anche a mansioni inferiori, con conservazione delle tutele previste dall’ordinamento.
In altri termini prima di procedere alla risoluzione del rapporto, l’ente pubblico è tenuto a dimostrare l’effettiva impossibilità di ogni utile ricollocazione del dipendente, anche mediante assegnazione a mansioni diverse o inferiori, adozione di accomodamenti ragionevoli e utilizzo degli strumenti previsti dall’ordinamento per la conservazione del rapporto di lavoro.
Fabrizio Del Vecchio Antonello Schinaia