Studio Puliani

Studio Puliani Lo Studio Puliani opera nel campo dell'assistenza e della consulenza fiscale, tributaria, societaria

Lo Studio Puliani opera nel campo dell'assistenza e della consulenza fiscale, tributaria, societaria e legale dal 1999. La revisione e il controllo di gestione sono le aree di maggior specializzazione in cui lo studio è organizzato al fine di verificare l'attendibilità dei dati contabili delle singole poste e del bilancio nel suo complesso, i rischi connessi alle esposizioni bancarie e quelli iner

enti i rapporti con i fornitori, i controlli sulle commesse e la loro redditività. Vision, professionalità, etica e specializzazione
Da sempre abbiamo fondato la nostra attività su questi valori fondamentali; crediamo che scegliersi una materia e gestire, approfondire e seguire soltanto quella sia la strada per offrire al cliente un servizio specializzato e competente.

09/03/2026

Scade il prossimo 15 marzo il termine ultimo per aderire al condono tombale (detto ravvedimento speciale per gli anni 2019/23) avendo aderito lo scorso anno al concordato preventivo biennale per gli anni 2025/26.
Come per l’anno passatto, non va inviato alcun modulo per condonare tali annualità; è sufficiente versare l’imposta sostitutiva mediate i codici tributo previsti (4089, 4090 e 4091).

Collegamento POS con Registratore di cassa. Dal 5 marzo scatta l’obbligo per tutti gli esercenti al minuto l’obbligo di ...
26/02/2026

Collegamento POS con Registratore di cassa.

Dal 5 marzo scatta l’obbligo per tutti gli esercenti al minuto l’obbligo di abbinare gli strumenti di pagamento elettronici (Pos, app) con il registratore di cassa.
L’abbinamento non è fisico ma logico, e deve essere realizzato con una comunicazione che il contribuente deve fare all’Agenzia delle Entrate tramite il canale web “fatture e corrispettivi” (anche tramite intermediario).
Sta a significare che non bisogna apportare nessuna modifica agli attuali impianti che si hanno nei negozi sia per i pagamenti che per la certificazione dei corrispettivi.
Un singolo POS può essere collegato a più registratori di cassa e viceversa, ossia più POS possono essere collegati ad un singolo registratore di cassa.
Per ogni collegamento va indicato in quale indirizzo sono collegati i due strumenti.

La procedura per l'abbinamento sarà disponibile a giorni, fa sapere il call center dell'Agenzia delle Entrate.

I vostri messaggi sono sempre uno stimolo a fare meglio. Tutto lo studio ringrazia !Buone feste a tutti, operativi dal 7...
28/12/2025

I vostri messaggi sono sempre uno stimolo a fare meglio. Tutto lo studio ringrazia !
Buone feste a tutti, operativi dal 7 gennaio

28/11/2025

Bonus mamma 2025

Il "bonus mamma 2025" è un contributo di €40 al mese, per un massimo di €480 all'anno, destinato alle lavoratrici con almeno due figli il cui reddito da lavoro non superi i €40.000. È erogato direttamente dall'INPS in un'unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026 in caso di domande tardive) e non è tassato né rilevante ai fini ISEE.

Chi può richiederlo

Lavoratrici dipendenti: pubbliche o private, escluse quelle del settore domestico.

Lavoratrici autonome: iscritte alla Gestione Separata INPS o a casse previdenziali professionali.

Reddito da lavoro: non deve superare i €40.000 annui.

Figli: almeno due, il più piccolo deve avere meno di 10 anni al 1° gennaio 2025.

Come funziona

Importo: €40 per ogni mese o frazione di mese in cui il rapporto di lavoro è attivo nel 2025.

Erogazione: L'INPS eroga il totale del bonus in un'unica soluzione a dicembre 2025.

Come presentare la domanda

Modalità: È necessario presentare la domanda online sul sito dell'INPS, accedendo tramite SPID, CIE o CNS.

Scadenza: La scadenza ordinaria per la presentazione è il 9 dicembre 2025, salvo eccezioni per chi matura i requisiti successivamente.

28/11/2025

Albo ufficiale degli influencer - Chi deve iscriversi entro febbraio 2026
I creator con più di 500mila followers almeno su una piattaforma o un milione di visualizzazioni mensili di media negli ultimi sei mesi avranno tempo fino a febbraio 2026 per aderire al registro; aperto in questi giorni il web form per l’iscrizione sul sito dell’AGCOM.

La norma tenta di equiparare gli influencer ai fornitori di servizi di media audiovisivi, come le televisioni o le piattaforme on demand, introducendo obblighi anche di comportamento in un settore che oramai smuove centinaia di milioni di euro e incide sulle scelte di consumo e sui comportamenti sociali

Una volta raccolte le domande (si calcola che sono almeno 2.000 gli influencer in Italia con questi numeri) l’AGCOM pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei soggetti rendendo visibili solo il nome o nickname e sarà aggiornato due volte l’anno.

Gli influencer dovranno obbligatoriamente indicare sui contenuti che si tratta di pubblicità o che quel post è sponsorizzato, indicare la partnership e soprattutto indicare se i contenuti sono stati realizzati con AI; obbligatorio indicare anche se quei contenuti sono vietati ai minori.

Unica eccezione è l'autopromozione: non serve segnalare la pubblicità quando l'influencer promuove opere o marchi propri, come un libro, un disco o un brand personale. Tutte le altre forme di collaborazione – anche senza compenso economico diretto – devono essere rese trasparenti al pubblico.

Le multe per la mancata iscrizione partono da 250 mila euro per le pubblicità occulte non dichiarate fino ad arrivare 600 mila euro nei casi di mancata tutela dei minori.

Ricordo che quella del creator di contenuti on line è una professione a tutti gli effetti che, generando ricavi mensili costanti in caso si scelga di inserire pubblicità o promuovendo prodotti per conto di aziende, deve essere espletata mediante apertura di una partita IVA come lavoratore autonomo ed iscrizione INPS gestione separata.

20/03/2025

Tracciabilità spese vitto, alloggio e rappresentanza dal 2025.

I costi sostenuti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, fermo restando i diversi limiti già attualmente previsti dalla norma, saranno fiscalmente rilevanti a condizione che tali oneri siano oggetto di pagamenti tracciabili, dunque pagati mediante strumenti diversi dal contante. Rientrano, inoltre, nei nuovi obblighi di tracciabilità anche le spese di rappresentanza.

Modifiche all’articolo 54 del TUIR (Reddito di lavoro autonomo)
Le nuove disposizioni riguardano la deducibilità dei costi sostenuti dal lavoratore autonomo, relativi alle spese per prestazioni di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, anche con riferimento ai rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Il nuovo comma 6-ter introduce il vincolo che tali oneri siano deducibili unicamente se sostenuti con metodi di pagamento tracciabili
La norma non si limita a richiedere la tracciabilità per le spese sostenute direttamente dal professionista, ma la estende anche alle spese addebitate analiticamente al committente. In altri termini, le spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, nonché per viaggi e trasporti, se riaddebitate analiticamente al cliente nell’ambito della prestazione professionale, dovranno risultare pagate con strumenti tracciabili affinché la deducibilità resti integra.

Modifiche all’articolo 95 del TUIR (Spese per prestazioni di lavoro sostenute dalle imprese)
Questa norma riguarda le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto sostenute mediante autoservizi pubblici non di linea, riferibili a trasferte di dipendenti o a compensi corrisposti a lavoratori autonomi; tali oneri sono deducibili unicamente se sostenuti con metodi di pagamento tracciabili

Modifiche all’articolo 51 del TUIR (Reddito di lavoro dipendente)
La nuova disposizione prevede che, a partire dal 2025, tali rimborsi spese non concorrano a formare il reddito del dipendente solo se tali spese sono sostenute con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento tracciabili, quali, ad esempio carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari.
In sostanza, per il lavoratore dipendente, il vantaggio fiscale relativo al non concorso al reddito dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporti, laddove effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea, dal 2025 è subordinato alla tracciabilità del pagamento.

Modifiche all’articolo 108 del TUIR (Spese di rappresentanza)
La norma attuale regolamenta le spese di rappresentanza, stabilendo limiti di deducibilità legati alla tipologia dispesa e all’inerenza dell’onere rispetto all’attività di impresa. La modifica introdotta inserisce un ulteriore periodo, secondo il quale le spese sono deducibili solo se effettuate con versamento bancario o postale.
La novità estende dunque l’obbligo di tracciabilità anche alle spese di spese di rappresentanza, mantenendo i criteri di deducibilità già esistenti, ed aggiungendo un ulteriore requisito formale: la tracciabilità del pagamento.

13/03/2025

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025.

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2023, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2024 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2022 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l’esonero per importi fino a 70.000 euro.
Per il periodo d’imposta 2024 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2025 fino al 30 aprile 2025.
In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
Chi avesse maturato nel 2023 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2024, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2023) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2024, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2024.
Ricordiamo che:
• è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
• è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Fino all’ammontare di 30.000 euro l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.
Con una faq pubblicata il 24 febbraio 2025, l’Agenzia Entrate ha precisato che chi aderisce al concordato preventivo biennale, per il biennio 2024-2025, può usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 50/2017 a partire 2024, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del fisco

04/03/2025

SANATORIA ANNUALITA’ PREGRESSE (PERIODO 2018-2022)
I contribuenti che applicano gli ISA e hanno aderito al regime premiale del Concordato per il biennio 2024-2025, possono accedere alla sanatoria per le annualità pregresse versando, per ogni anno, gli importi previsti.
Questa adesione garantisce una copertura completa contro accertamenti fiscali relativi a imposte dirette e accertamenti analitico-induttivi IVA.
Soggetti ammessi: la sanatoria è riservata ai contribuenti che applicano gli ISA e hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025.
Costo della sanatoria: il costo è variabile e calcolato in funzione del punteggio ISA ottenuto nell’anno di riferimento.
Annualità interessate:
• Gli anni dal 2018 al 2022, durante i quali sono stati applicati gli ISA.
• Annualità escluse dagli ISA a causa di eventi straordinari, come l’emergenza COVID, periodi di inattività o situazioni di multiattività.
Modalità di pagamento:
• In un’unica soluzione o in un massimo di 24 rate mensili.
• La prima rata (o l’intero importo) deve essere versata entro il 31 marzo 2025.
Effetti della sanatoria:
L’adesione inibisce:
• Gli accertamenti ex art. 39 del DPR 600/73.
• Gli accertamenti ex art. 54, comma 2, secondo periodo, del DPR 633/72.
Modalità di adesione:
L’adesione richiede il pagamento delle somme dovute:
• In unica soluzione entro il 31 marzo 2025.
• In 24 rate mensili con interessi legali a partire dalla seconda rata.
I contribuenti associati in società trasparenti possono effettuare i versamenti in via autonoma o delegare la società stessa, utilizzando i codici tributo specificati.

Lo Studio Puliani comunica che siamo chiusi per le festività natalizie dal 24 dicembre al 3 gennaio 2025. Buone serene f...
17/12/2024

Lo Studio Puliani comunica che siamo chiusi per le festività natalizie dal 24 dicembre al 3 gennaio 2025.

Buone serene feste a tutti.

28/11/2024

Rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi con scadenza 2 dicembre 2024.

Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Comunicato Stampa N° 136 del 27/11/2024 MEF

Indirizzo

Via Turati 10
Tarquinia
01016

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
Martedì 09:00 - 13:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
Giovedì 09:00 - 13:00
Venerdì 09:00 - 13:00

Telefono

+390766845157

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