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13/10/2024

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23/11/2021

AVVISO: Si richiede preventivo per una manutenzione straordinaria sui frontalini dei balconi di un edificio condominiale in Teano (CE) il lavoro prevede:
1 - Spicconatura copriferro ammalorato in calcestruzzo;
2 - Spazzolatura e trattamento del ferro di armatura;
3 - Ripristino del copriferro con idonea malta;
4 - Tinteggiatura di tutti i parapetti dei balconi;
Non sono previste pratiche bonus, il preventivo va redatto a corpo, Il criterio di valutazione sarà alla migliore offerta, e alla migliore modalità di pagamento. La ditta deve essere in possesso di tutti i requisiti di legge per operare nel settore edile. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Dicembre 2021. Per info contattare l'amministratore p.t. Ing. Bruno FINOCCHI cell. 3458152705

04/11/2021

TEANO VENDESI APPARTAMENTO: Vendesi appartamento in via Borgo Sant'Antonio ab. costituito da 3 camere, studio, 2 bagni, ingresso-soggiorno e cucina, situato al terzo piano di un edificio condominiale servito da ascensore. Per info Antonella 333 395 7817

03/01/2021

Buoni consigli di inizio anno.

AGENZIA DELLE ENTRATE: no al superbonus 110% per il cappotto termico interno in un’unità immobiliareL’Agenzia delle Entr...
06/10/2020

AGENZIA DELLE ENTRATE: no al superbonus 110% per il cappotto termico interno in un’unità immobiliare

L’Agenzia delle Entrate 408/2020 precisa che l’installazione del solo cappotto interno in un’unità immobiliare in condominio non può accedere al Superbonus 110% come intervento trainante.

In particolare, con la citata circolare è stato chiarito che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici, indicati nei commi 1 e 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati.

Il cappotto interno di un’unità immobiliare, fa parte della tipologia dei lavori “trainati”, rientranti nel Superbonus solo se vengono effettuate contestualmente ad almeno un intervento "trainante" sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

Con detta risposta l’Agenzia lascia intendere che nei condomini è necessario che l’intervento ‘trainante’, come il cappotto termico, venga realizzato sulle parti comuni e non all'interno del singolo appartamento.

L’Agenzia, però, ammette al beneficio del 110% la realizzazione di un cappotto termico su una porzione dell’involucro esterno vengano rispettati tutti i requisiti previsti dal Superbonus (l’intervento deve riguardare una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio, deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio.

Il cancello va sempre chiuso!!!!
04/10/2020

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Questo è ciò che capita ogni giorno!
29/09/2020

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Mi domando a quello del piano di sotto vanno aumentati i millesimi per il balcone doppio?
10/09/2020

Mi domando a quello del piano di sotto vanno aumentati i millesimi per il balcone doppio?

Corde per stendere i panni removibili.
04/07/2020

Corde per stendere i panni removibili.

SUPERBONUS DEL 110%Condominio: in che cosa consiste il superbonusArt.119 incentivi per efficientamento energetico, sisma...
02/06/2020

SUPERBONUS DEL 110%
Condominio: in che cosa consiste il superbonus
Art.119 incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 8 I 1/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a p***a di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a p***a di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi dì efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

4. Per gli interventi di cui ai commi da I-bis a I-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (interventi antisismici, ndr.), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1 ° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici.

8. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 .

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al dì fuori dell’esercizio di attività dì impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Omissis)

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.

Art. 21 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all1articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-seplies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

3. I crediti d’imposta dì cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

(Omissis)

7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

20/05/2020

SARA’ ORA POSSIBILE CONVOCARE L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO?
Roma 18 maggio 2020

Il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 125 del 16/05/2020", come già accaduto in precedenti direttive, non fa espresso riferimento al condominio, ma, in maniera molto vaga, alle “riunioni”. Infatti l’art. 10 prevede che “Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

L’assemblea, quindi, non potrà svolgersi utilizzando la sala che, di prassi, viene utilizzata e che prevede la presenza di condòmini alcuni seduti ed altri in piedi. Dovranno, infatti, mantenersi le distanze prefissate, al fine di evitare ogni e qualsiasi responsabilità in capo all’amministratore di condominio, nonché utilizzare i presidi CPI fra i quali le mascherine protettive.

Si dovrà, quindi, optare per una sala tanto grande da contenere, nel rispetto delle distanze interpersonali, la presenza massima dei partecipanti al condominio, con spazi idonei e prevedendo modalità di accesso tali da evitare il contatto ravvicinato fra le persone. I posti seduti e distanziati fra loro, dovranno essere, quindi, tanti quanti sono potenzialmente i condòmini convocati. Occorrerà, quindi, una superficie di 7 mq. circa per partecipante, considerando l’ingombro del partecipante stesso e la distanza minima prevista. Ad esempio, in una sala di mq. 30, potranno essere presenti solo 4 partecipanti (30/7).

I locali dovranno poi essere sanificati, prima e dopo la riunione.

A questo punto è consigliabile, se possibile, l’utilizzo di spazi aperti che, seppur sempre nel rispetto delle distanze interpersonali consentono una gestione più fluida e sicura dei partecipanti, anche se nutriamo dubbi in merito alla capacità di audio di tutti i partecipanti, se non prevedendo strumenti di amplificazione audio, anch'essi da sanificare prima e dopo l’incontro (si pensi ad esempio, alla necessità di gestire i microfoni o apposite “giraffe” da passarsi fra i partecipanti all'assemblea).

Disattendere la normativa suindicata prevede l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 4, I co., D.L. n. 19/2020, consistente nella pena pecuniaria da euro 400 ad euro 3.000.

Deve, comunque, rilevarsi che nell’ultimo decreto legge si dispone l’aggiunta dei commi 21-bis e 21-ter all’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, con i quali viene introdotto quanto appresso:

- una proroga semestrale della durata dell’incarico di amministratore, rispetto al termine di cui all’art. 1129, X co. c.c., per i mandati che siano scaduti o scadranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, riservando alla prima assemblea successiva “al rinnovo”, il diritto di revocare l’amministratore prorogato;

- un differimento di dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il rendiconto condominiale annuale (i 12 mesi, quindi, decorrono dalla data di chiusura del bilancio).

Fermo i rilievi di cui sopra, è legittimo domandarsi se sia il caso o meno di procedere convocando “un’assemblea-riunione” con tutti i rischi del caso (l’eventuale sanzione per il non rispetto delle previsioni di legge sarà comminata nei confronti dell’amministratore) soltanto, a questo punto, visto le proroghe intervenute, per fruire di quelle agevolazioni fiscali che, di fatto, il Decreto Rilancio ha, comunque, prorogato a tutto il 2021.

E’ certamente auspicabile che il Legislatore prenda in seria considerazione la regolamentazione delle assemblee online: infatti, se è possibile prevedere spazi così grandi e modalità operative per gestire assemblee dei condominii costituiti da pochi aventi diritto, è sicuramente impossibile pensare di poter attuare quanto prescritto dalla legge, per quei Condominii costituiti da numerosi aventi diritto alla partecipazione all’assemblea.

Indirizzo

Borgo S. Antonio
Teano
81057

Orario di apertura

Lunedì 16:30 - 18:30
Martedì 09:30 - 12:30
16:30 - 18:30
Mercoledì 09:30 - 12:30
16:30 - 18:30
Giovedì 09:30 - 12:30
Venerdì 16:30 - 18:30

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