18/04/2019
Sul pericolo esposizione gas Radon e sulla legge regionale n. 30/2016 abbiamo intercettato molti dubbi ed incertezze.
Proviamo a dare risposte ad alcune tra le domande più frequenti sul gas Radon.
PARTE PRIMA
Cos’è il gas Radon?
Il Radon è un gas nobile radioattivo che proviene (figlio) dal decadimento che si forma dal decadimento alfa del radio, generato a sua volta dal decadimento alfa dell'uranio.
Proviene dal sottosuolo ma può essere contenuto in alcuni materiali da costruzione quali cementi pozzolanici e pietre ornamentali (marmi, graniti, basalti etc..).
È un gas pesante e tende ad accumularsi in ambienti chiusi e poco areati.
Cosa dice la legge Regionale n. 30 del 3 Novembre 2016?
La legge n. 30/2016 impone il monitoraggio annuale con strumentazione passiva per tutti gli edifici pubblici e per i locali interrati, seminterrati e locali a piano terra privati aperti al pubblico. Praticamente tutte le attività con i suddetti requisiti: bar, studi medici e professionali, supermercati, negozi, palestre, opifici, attività commerciali in genere.
Inoltre è previsto l’obbligo per i nuovi edifici residenziali (costruiti successivamente all’entrata in vigore della legge).
Ma allora siamo tutti in pericolo? Qual è il significato di questa legge?
No! non siamo tutti in pericolo. Facciamo un po' di chiarezza. Il gas radon tende ad accumularsi in ambienti chiusi e poco areati. L’esposizione al radon può essere pericolosa per la salute umana solo in concomitanza di due fattori: 1. elevata concentrazione di gas radon nell’ambiente (superiore a 300 Bq/mc); 2. Esposizione prolungata nel tempo (effetto cumulato). Lo spirito della legge è quello di acquisire maggiori informazioni sulla diffusione del gas Radon sul territorio Regionale. In Salento si eseguono misurazioni di gas Radon da più di 10 anni ed i superamenti delle concentrazioni soglia misurate non sono affatto rari!! I terra di Bari i dati sono pochi e non distribuiti sul territorio. Siamo tutti chiamati a contribuire alla conoscenza del fenomeno ed alla distribuzione sul territorio. Il Pubblico risponde per il Pubblico, il privato per il privato! Noi titolari di una attività quindi abbiamo un duplice obiettivo: 1. tutelare la nostra salute e quella di chi lavora con noi e per noi. 2. Contribuire alle conoscenze sui fenomeni di diffusione e distribuzione del gas radon sul territorio Regionale.
Quindi il monitoraggio è obbligatorio per tutti?
Si è obbligatorio per tutti i locali pubblici o privati interrati seminterrati e piani terra. I locali pubblici (ospedali, scuole, uffici…), in verità, debbono farlo per tutti i locali (anche un quinto piano!).
Ma perché tutti? Non sarebbe bastato un monitoraggio a zone o maglie e magari a carico della Regione?
Sono due gli aspetti da tener presente. 1. Distribuzione e diffusione del gas Radon. 2. Fenomeni di esposizione del bersaglio umano.
1. Il gas Radon proviene dal sottosuolo profondo ed arriva in superficie attraverso le discontinuità del sottosuolo. L’effetto in superficie, quindi non è prevedibile e può variare anche in maniera significativa da punto a punto. In aggiunta dobbiamo considerare che le fondazioni e la struttura di ogni un edificio presenta caratteristiche peculiari (terreni di fondazione, piano di sedime, tipo di fondazione, età, fenomeni di fatturazione e microfratturazione, materiali di costruzione e rivestimenti) che possono determinare fenomeni di diffusione e/concentrazione di gas Radon diversi anche sensibilmente anche per due edifici adiacenti.
2. Al netto delle condizioni legate alla posizione ed alla struttura di un edificio che potremmo definire intrinseche ci sono aspetti che determinano i fenomeni di accumulo legati alle condizioni di areazione del locale ed alle abitudini di chi lo occupa. Queste variabili determinano condizioni di accumulo sensibilmente differenti da edificio ad edificio ed all’interno di uno sterro edificio da stanza a stanza. Il focus della legge (che condivido appieno!) è il bersaglio umano ovvero il rischio di esposizione del singolo essere umano e quindi è chiaro che ogni locale che risponde ai requisiti geometrici e dimensionali previsti dalla legge deve essere sottoposto a monitoraggio.
È chiaro che un monitoraggio necessariamente così diffuso richiede la partecipazione ed il contributo di un gran numero di soggetti che ribadiamo sono: Pubblica Amministrazione, titolari di attività private (sia se proprietari dei locali sia se in affitto) rappresentanti legali di società ed associazioni.
Cosa significa monitoraggio gas radon, come si esegue, qual è la procedura prevista dalla legge?
Come già detto precedentemente lo spirito della legge è quello di tutelare il potenziale bersaglio umano dal rischio esposizione al gas radon e dagli effetti di esposizione prolungata nel tempo (effetto cumulato).
Per tale motivo è necessario un monitoraggio (che dura esattamente 12 mesi) e non misurazioni puntuali. La concentrazione indicata come soglia di rischio è 300 Bq/mc da misurarsi per la durata di un anno (diviso in due semestri)
Esistono molte strumentazioni e tecniche di monitoraggio si è optato per quella che risulta più economica e poco impattante sulle attività quotidiane che si svolgono negli ambienti sottoposti a monitoraggio.
È previsto quindi il monitoraggio attraverso rilevatori passivi (dosimetri) da posizionare in ogni ambiente che risponde ai requisiti di legge. I criteri per il posizionamento dei dosimetri sono:
a) In tutti i locali chiusi inferiori a 50 mq è sufficiente un dosimetro;
b) In locali di grandi dimensioni (uffici open space, opifici, capannoni industriali, grandi negozi etc.) un dosimetro ogni 100 mq
c) Sono esclusi corridoi sgabuzzini e vani tecnici inferiori a 20 mq
d) I dosimetri vanno posizionati lontani da fonti di calore e di ricambio di aria. Vanno posizionati ad una altezza compresa tra 1 e 3 mt. I dosimetri non vanno toccati o spostati. Vanno mantenute normali condizioni d’uso compresa l’areazione.
I monitoraggio ha la durata di un anno diviso in n. 2 semestri.
Una relazione conclusiva contenente i rapporti di prova delle analisi sui dosimetri e una adeguata planimetria indicante l’ubicazione dei punti di monitoraggio viene trasmessa ad ARPA Puglia ed al Comune di appartenenza.
La legge Regionale n. 30/2016 è collegata alla legge sulla sicurezza (testo unico sulla sicurezza D.lgs. n. 81/2008) ?
No! Non c’è un collegamento diretto. Tra parentesi hanno anche gerarchie diverse: una è una Legge Regionale, l’altra è un Decreto di ordine Nazionale. In ogni caso, però, il D.lgs. prevede l’obbligo per il datore di lavoro della Valutazione dei Rischi (DVR) ed effettivamente almeno nel territorio pugliese tra i rischi da valutare c’è anche il gas Radon. Per essere più precisi un datore di lavoro ha l’obbligo delle misurazioni di Radon nella sua aziende per effetto della L.R. n. 30/2016; male non farebbe ad inserire anche il Radon nel DVR aziendale.
Dott. Geologo Rocco Marco Carlucci – Geoss Ambiente srl