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Ticket licenziamento 2026: aggiornato l'importoDal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro devono fare i conti con nuovi impo...
05/02/2026

Ticket licenziamento 2026: aggiornato l'importo

Dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro devono fare i conti con nuovi importi per il ticket di licenziamento, cioè il contributo che l'azienda è tenuta a versare all'INPS quando si interrompe un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il lavoratore può avere diritto alla NASPI (l'indennità di disoccupazione).

L'aggiornamento è stato comunicato dall'INPS con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 e riguarda direttamente il costo che le imprese sostengono in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Per capire quanto si paga, bisogna partire da un numero chiave:
nel 2026 l'importo massimo mensile della NASPI è pari a 1.584,70 euro.
Il ticket di licenziamento si calcola applicando il 41% di questo importo.
Questo significa che il contributo base è pari a circa 649,73 euro per ogni anno di anzianità del lavoratore.

- Come si calcola in concreto?
Il ticket non è una cifra fissa uguale per tutti, ma cresce in base all'anzianità di servizio del lavoratore.
Si paga:
• per ogni mese di anzianità
• fino a un massimo 36 mesi (3 anni)

Tradotto in numeri:
• 54,14 euro per ogni mese di servizio;
• 649,73 euro per ogni anno;
• 1.949,19 euro è il costo massimo raggiungibile nei tre anni.

- Come si conta l'anzianità
Per stabilire quanti mesi vanno pagati, si considera:
• l'anzianità dalla data di assunzione del primo contratto a tempo indeterminato;
• anche l'anzianità maturata presso un'azienda precedente, in caso di trasferimento d'azienda o cessione del contratto.

- Non si contano invece
Ad esempio, è dovuto in caso di:
licenziamento per giustificato motivo oggettivo
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
dimissioni per giusta causa
dimissioni durante odo tutelato di maternità o paternità
• i periodi di congedo di maternità
• i periodi di aspettativa non retribuita
Un mese si considera intero se il rapporto di lavoro è durato almeno 15 giorni di calendario in quel mese.

- Quando il ticket è dovuto
Il contributo si paga in tutti i casi di cessazione del rapporto che danno diritto alla NASpI, non solo nei licenziamenti "classici".
Ad esempio, è dovuto in caso di:
• licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
• dimissioni per giusta causa;
• dimissioni durante periodo tutelato di maternità o paternità;
• risoluzione consensuale in sede protetta (in specifici casi previsti dalla legge);
• recesso al termine del periodo di apprendistato;
• mancato superamento del periodo di prova.

- Quando invece non si paga
Il ticket non è dovuto, tra gli altri casi, per:
• dimissioni volontarie;
• risoluzione consensuale "semplice" non collegata alla NASPI;
• licenziamenti nel settore domestico;
• licenziamenti nella Pubblica Amministrazione;
• alcune cessazioni in edilizia per fine cantiere
cessazioni per cambio appalto con clausole sociali.

- Quando il costo aumenta (e anche tanto)
Ci sono situazioni in cui il ticket diventa molto più pesante:
▲ Licenziamenti collettivi senza accordo sindacale
Il contributo viene triplicato.
▲ Aziende soggette a CIGS (Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria)
L'aliquota del 41% viene raddoppiata.

In questi casi, soprattutto con lavoratori con molti anni di anzianità, il costo del licenziamento può diventare davvero elevato.

- Un collegamento diretto con la NASPI
La NASpI nel 2026:
• viene calcolata sulla retribuzione degli ultimi quattro anni;
• ha un tetto massimo mensile di 1.584,70 euro;
• si riduce del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione (dall'ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda).

30/01/2026
Integrazione salariale e NASPI: gli importi dal 01/01/2026Dal 1° gennaio 2026 entrano ufficialmente in vigore i nuovi im...
29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: gli importi dal 01/01/2026

Dal 1° gennaio 2026 entrano ufficialmente in vigore i nuovi importi delle principali misure di sostegno al reddito. L’INPS, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha definito il quadro completo che riguarda la cassa integrazione, i fondi di solidarietà, le indennità di disoccupazione e le altre prestazioni economiche che ogni anno interessano milioni di lavoratori, famiglie e aziende.

Per la cassa integrazione, cioè la CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), così come per la CISOA, che è il trattamento di integrazione salariale per gli operai e impiegati agricoli a tempo indeterminato, viene confermato anche per il 2026 il sistema del massimale unico. Questo significa che non esistono più importi diversi in base allo stipendio, ma un tetto massimo valido per tutti. L’importo massimo mensile lordo è pari a 1.423,69 euro, che dopo la riduzione obbligatoria del 5,84% diventa 1.340,56 euro netti. Questa riduzione serve a finanziare il sistema previdenziale e si applica a quasi tutti i trattamenti di integrazione salariale.

Fa eccezione il settore edile e quello lapideo, particolarmente esposti alle condizioni climatiche. Quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per intemperie stagionali, il massimale aumenta del 20%. In questi casi, nel 2026 si può arrivare a 1.708,44 euro lordi, che diventano 1.608,66 euro netti dopo la riduzione. È importante però sapere che questa maggiorazione non vale per l’agricoltura, che continua a seguire regole proprie e diverse rispetto all’edilizia.

Accanto alla cassa integrazione tradizionale c’è l’AIS (Assegno di Integrazione Salariale), erogato dal FIS (Fondo di Integrazione Salariale) e dai Fondi di solidarietà bilaterali. Questa misura riguarda tutte quelle aziende che non rientrano nella CIGO o nella CIGS ma che sono comunque obbligate a versare i contributi ai fondi. Anche per l’AIS, nel 2026, gli importi massimi sono identici a quelli della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, quindi con lo stesso tetto mensile e la stessa riduzione del 5,84%.

Un capitolo a parte riguarda i fondi di solidarietà settoriali, a partire dal Fondo di solidarietà del Credito, che tutela i lavoratori del settore bancario e finanziario. Qui gli importi non sono uguali per tutti, ma dipendono dalla retribuzione del lavoratore. Per chi ha una retribuzione mensile lorda più bassa, il massimale dell’assegno di integrazione salariale è di 1.407,77 euro; salendo di fascia, l’importo massimo arriva a 1.622,62 euro e può raggiungere 2.049,90 euro al mese per le retribuzioni più alte. Oltre a questo, il Fondo Credito prevede anche l’assegno emergenziale, una misura straordinaria pensata per le situazioni di crisi più gravi, che può arrivare fino a 4.571,55 euro mensili. In questo caso la riduzione del 5,84% si applica solo se l’importo supera l’80% della retribuzione teorica del lavoratore, un dettaglio fondamentale che incide direttamente sull’importo netto.

Regole simili valgono per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, che prevede assegni emergenziali fino a 2.618,56 euro netti per la fascia più bassa e fino a 4.350,50 euro per quella più alta. Anche qui la riduzione del 5,84% si applica solo in presenza del superamento dell’80% della retribuzione teorica. Lo stesso meccanismo e le stesse fasce retributive si applicano anche al Fondo di solidarietà per la riscossione dei tributi erariali, garantendo una certa uniformità tra i diversi comparti.

Sul fronte della disoccupazione, nel 2026 la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) continua a essere calcolata partendo da una retribuzione di riferimento fissata a 1.456,72 euro. L’importo massimo mensile non può comunque superare 1.584,70 euro, indipendentemente dallo stipendio percepito prima della perdita del lavoro. A differenza della cassa integrazione, sulla NASpI non si applica la riduzione del 5,84%, quindi l’importo indicato è quello effettivamente pagato. Stesso discorso vale per la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, che nel 2026 ha gli stessi parametri e lo stesso massimale della NASpI.

Un discorso diverso riguarda la disoccupazione agricola, per la quale conta l’anno in cui è stato svolto il lavoro e non quello in cui viene pagata l’indennità. Questo significa che le prestazioni liquidate nel 2026 ma riferite al lavoro svolto nel 2025 continuano a seguire i valori del 2025, con un importo massimo mensile pari a 1.404,03 euro. Lo stesso principio di competenza vale anche per l’IDIS (Indennità di Discontinuità) destinata ai lavoratori dello spettacolo, che nel 2026 mantiene un importo massimo giornaliero di 57,32 euro.

Tra le misure più importanti per i lavoratori autonomi c’è l’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa). Per il 2026 il reddito di riferimento è fissato a 12.749,18 euro e l’importo dell’indennità può variare da un minimo di 255,53 euro a un massimo di 817,69 euro al mese, in base al reddito dichiarato e alle condizioni previste dalla normativa.

Chiude il quadro l’ASU (Assegno per le Attività Socialmente Utili), che nel 2026 è pari a 707,19 euro mensili. È un importo fisso, uguale per tutti, non legato alla retribuzione precedente e soprattutto escluso dalla riduzione del 5,84%. Questo significa che l’importo viene erogato per intero, senza decurtazioni, a conferma della natura assistenziale e sociale della misura.

In sostanza, il 2026 porta con sé importi aggiornati che incidono direttamente su chi lavora, su chi perde il lavoro e su chi si trova in una fase di difficoltà. Conoscere questi numeri non è solo una questione tecnica, ma un modo concreto per sapere cosa aspettarsi davvero in caso di sospensione, disoccupazione o accesso a una prestazione INPS.

Bonus mamme 2025: ultima chiamata 31 gennaio 2026, cosa fare: Il 31 gennaio 2026 rappresenta una data fondamentale per t...
28/01/2026

Bonus mamme 2025: ultima chiamata 31 gennaio 2026, cosa fare:

Il 31 gennaio 2026 rappresenta una data fondamentale per tutte le lavoratrici che intendono accedere al Nuovo Bonus mamme 2025, l’integrazione al reddito prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con la legge 8 agosto 2025, n. 118. Entro questa scadenza devono essere completati tutti gli ultimi adempimenti, sia per chi non ha ancora presentato domanda, sia per chi ha già trasmesso un’istanza ma deve integrarla, completarla o verificarne l’esito.

Le indicazioni operative derivano dalla circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 e dai successivi messaggi INPS n. 3289 del 31 ottobre 2025, n. 3702 del 4 dicembre 2025 e n. 147 del 15 gennaio 2026, che chiariscono modalità, scadenze e controlli necessari per non perdere il diritto al beneficio.

Il Nuovo Bonus mamme consiste in un’integrazione al reddito pari a 40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro durante il 2025. Il bonus è riservato alle lavoratrici madri con due o più figli, in possesso di specifici requisiti anagrafici, lavorativi ed economici.
Il beneficio spetta:
-alle lavoratrici dipendenti, sia pubbliche sia private (escluso il lavoro domestico);
-alle lavoratrici autonome, iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, alle casse professionali o alla Gestione separata.

Scadenza ultima: 31 gennaio 2026
Il termine ordinario per la presentazione della domanda era inizialmente fissato al 7 dicembre 2025, poi prorogato al 9 dicembre 2025 perché il 7 cadeva di domenica e l’8 era festivo. Tuttavia, la normativa e le istruzioni INPS hanno previsto una seconda finestra temporale, che chiude proprio il 31 gennaio 2026.

Entro questa data possono attivarsi:
-le lavoratrici che hanno maturato i requisiti dopo il 28 ottobre 2025, purché la nascita del secondo o terzo figlio sia avvenuta entro il 31 dicembre 2025;
-le lavoratrici che hanno già presentato domanda ma non hanno richiesto tutte le mensilità spettanti, hanno ricevuto un esito negativo o sospeso ai primi controlli o devono aggiornare le modalità di pagamento.

Cosa fare entro il 31 gennaio 2026
1. Presentare la domanda se i requisiti sono maturati a fine 2025
Chi ha acquisito lo status di madre con due o tre figli tra il 28 ottobre e il 31 dicembre 2025 può presentare domanda fino al 31 gennaio 2026, senza perdere il diritto al bonus. L’INPS ha chiarito che l’erogazione del beneficio avverrà entro il mese di febbraio 2026.
2. Presentare una domanda integrativa per le mensilità non richieste
Il messaggio INPS n. 147 del 15 gennaio 2026 ha aggiornato il servizio telematico “Nuovo Bonus mamme”, consentendo di presentare una domanda integrativa per integrare eventuali mensilità del 2025 non richieste nella prima istanza. Questa opportunità consente di rimediare a errori, dimenticanze o valutazioni incomplete.
3. Verificare l’esito delle domande già presentate entro il 9 dicembre 2025
Entro il 31 gennaio 2026 l’INPS procederà a ulteriori rielaborazioni delle domande inviate entro il 9 dicembre 2025 che non hanno superato i primi controlli automatici. Le lavoratrici devono:
-accedere al servizio “Nuovo Bonus mamme”;
-verificare lo stato aggiornato della domanda;
-aggiornare, se necessario, le modalità di pagamento per consentire l’erogazione.
4. Prepararsi alla richiesta di riesame
L’INPS ha annunciato il rilascio di una funzione per richiedere il riesame delle domande respinte o accolte parzialmente. Pur non essendo ancora attiva, è importante:
-verificare la propria posizione;
-raccogliere eventuale documentazione utile;
-controllare la correttezza dei dati dichiarati.

Check-list operativa: tutto quello che devi fare entro il 31 gennaio 2026
1. Verificare il possesso dei requisiti
-essere lavoratrice madre con almeno due figli: il secondo con meno di 10 anni nel mese di riferimento o il più piccolo con meno di 18 anni in caso di tre o più figli;
-possedere il requisito al 1° gennaio 2025 o maturarlo entro il 31 dicembre 2025;
-avere redditi da lavoro nel 2025 inferiori o uguali a 40.000 euro.
2. Presentare la domanda (se non ancora inviata)
-Accesso dal sito INPS: Sostegni, Sussidi e Indennità > Per genitori > Nuovo Bonus mamme;
-Termine ultimo: 31 gennaio 2026;
-Erogazione prevista: entro febbraio 2026.
3. Presentare domanda integrativa
-Se nella prima domanda non sono state richieste tutte le mensilità spettanti del 2025, integrare tramite il servizio online entro 31 gennaio 2026.
4. Controllare l’esito delle domande già presentate
-Verificare eventuali sospensioni, rielaborazioni o richieste di integrazione;
-Aggiornare IBAN o modalità di accredito in caso di esito sospeso o rielaborato.
5. Prepararsi al riesame
-Predisporre documentazione utile per le domande respinte o accolte parzialmente;
-Controllare dati e requisiti dichiarati in vista della funzione di riesame annunciata dall’INPS.

ATTENZIONE: cosa succede dopo il 31 gennaio 2026
-Non sarà più possibile presentare nuove domande;
-Non sarà possibile integrare o completare le istanze già inviate;
-Si perde definitivamente il diritto al Nuovo Bonus mamme 2025 per le mensilità non richieste.

Offerta di conciliazioneCon l’articolo 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è stato introdotto un nuovo strume...
28/01/2026

Offerta di conciliazione

Con l’articolo 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è stato introdotto un nuovo strumento conciliativo pensato per ridurre i contenziosi giudiziali legati a presunti licenziamenti illegittimi. L’offerta di conciliazione consente al datore di lavoro di proporre una soluzione transattiva al lavoratore, evitando il giudizio, ed è applicabile ai contratti a tutele crescenti.

Ambito di applicazione:
L’offerta di conciliazione può essere proposta nei confronti di lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato o quadro, assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (generalmente dal 7 marzo 2015).
È applicabile anche ai lavoratori assunti precedentemente a tale data qualora l’impresa abbia successivamente superato i limiti dimensionali previsti dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori:
-più di 15 lavoratori nella stessa sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (5 per imprese agricole);
-più di 15 lavoratori nell’ambito dello stesso comune (5 per imprese agricole);
-complessivamente più di 60 dipendenti.

Caratteristiche preliminari dei lavoratori:
L’offerta è riservata ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e ai dipendenti di aziende che hanno superato i requisiti dimensionali dopo l’entrata in vigore della legge. La normativa fa riferimento anche alle note ministeriali n. 2788 del 27 maggio 2015 e n. 3845 del 22 luglio 2015 per chiarire l’applicabilità della procedura.

Sedi protette per la conciliazione:
La conciliazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento e in una delle sedi previste dalla legge, ossia:
-Commissioni di conciliazione presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro;
-sedi sindacali;
-Commissioni di certificazione presso:
-enti bilaterali territoriali o nazionali;
-consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro;
-Ispettorati del Lavoro, Università pubbliche e private, Province.

Contenuti dell’offerta
In caso di licenziamento presuntivamente illegittimo, il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma calcolata sulla retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto, pari a:
-1 mensilità per ogni anno di servizio;
-con un minimo di 3 mensilità e un massimo di 27 mensilità.
La somma deve essere corrisposta tramite assegno circolare e l’importo non costituisce reddito imponibile né è soggetto a contribuzione previdenziale. Eventuali somme aggiuntive pattuite per altri diritti o obblighi derivanti dal rapporto di lavoro sono invece soggette a tassazione ordinaria e contribuzione.

Per le imprese che non raggiungono i limiti dimensionali previsti dall’articolo 18, l’indennità è dimezzata e non può superare 13,5 mensilità (la metà di 27). In passato il limite massimo era fissato a 6 mensilità, ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 118/2025 ha stabilito l’aggiornamento della soglia.

Procedura conciliativa
Il datore di lavoro deve proporre l’offerta entro i termini di impugnazione stragiudiziale previsti dall’articolo 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, ossia entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento o dei motivi dello stesso.
L’accettazione da parte del lavoratore determina:
-l’estinzione definitiva del rapporto dalla data del licenziamento;
-la rinuncia all’impugnazione, anche se già avviata;
-il mantenimento del diritto alla NASpI.

La procedura si conclude sempre con verbalizzazione dell’accordo, anche se non raggiunto o in caso di mancata partecipazione di una delle parti. Le somme corrisposte a titolo diverso dall’indennità di conciliazione devono essere riportate separatamente.

Obblighi di comunicazione
Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione al Ministero del Lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, tramite il portale online Unilav – Conciliazione.
La comunicazione deve indicare:
-la data di proposta dell’offerta;
-l’importo;
-la sede protetta in cui è stata formalizzata;
-l’esito del procedimento.

L’omessa comunicazione comporta sanzioni amministrative tra 100 e 500 euro per lavoratore, ridotte a 166,66 euro se pagate in misura ridotta.

Normativa di riferimento:
-Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, art. 6 e 9;
-Codice Civile, art. 2113;
-Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 76, art. 76;
-Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18;
-Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, art. 3;
-Note Ministero del Lavoro n. 2788/2015 e n. 3845/2015;
-Sentenza Corte Costituzionale n. 118/2025.

L’offerta di conciliazione rappresenta quindi uno strumento completo e sicuro, in grado di tutelare sia il lavoratore sia il datore di lavoro, garantendo certezza del diritto, rapidità nella definizione delle controversie e piena conformità alla normativa vigente.

Congedo parentale fino a 14 anni solo per dipendenti. Contatore da aggiornare:Si informa che la legge di Bilancio 2026 h...
27/01/2026

Congedo parentale fino a 14 anni solo per dipendenti. Contatore da aggiornare:

Si informa che la legge di Bilancio 2026 ha innalzato da 12 a 14 anni il limite temporale entro il quale è possibile fruire del congedo parentale tuttavia tale estensione non si applica in modo generalizzato ma riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti.

L’INPS con messaggio n 251 del 26 gennaio 2026 ha chiarito che la nuova disciplina opera solo per i genitori con rapporto di lavoro subordinato restando invariata la normativa prevista per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi.

Per i lavoratori dipendenti il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio in caso di nascita a decorrere dalla fine del congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre mentre in caso di adozione o affidamento il congedo può essere utilizzato entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia fermo restando il limite della maggiore età.

Resta invariata la durata complessiva del congedo parentale sia nei limiti individuali sia nei limiti di coppia così come restano immutati i criteri di indennizzabilità previsti dalla normativa vigente.

Per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata continua ad applicarsi il limite dei 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia mentre per i lavoratori autonomi il congedo parentale resta fruibile esclusivamente entro il primo anno di vita del figlio o entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Le nuove disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2026 mentre per i periodi di congedo fruiti fino al 31 dicembre 2025 continua ad applicarsi il precedente limite dei 12 anni.

Si segnala che la procedura telematica INPS per la presentazione delle domande di congedo parentale è stata aggiornata l’8 gennaio 2026 consentendo l’inoltro delle richieste secondo i nuovi limiti temporali e che per i periodi eventualmente fruiti tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura è ammessa la presentazione tardiva della domanda tenuto conto della temporanea indisponibilità del sistema.

Si evidenzia inoltre che il servizio online INPS di consultazione del contatore del congedo parentale attualmente consente la visualizzazione dei soli periodi riferiti a figli fino a 12 anni e non risulta ancora aggiornato al nuovo limite dei 14 anni con la conseguenza che i periodi ulteriormente fruibili non sono al momento rappresentati.

La presente comunicazione è finalizzata a fornire chiarimenti operativi sull’ambito di applicazione della nuova disciplina e a favorire una corretta gestione delle richieste di congedo parentale.

Dimissioni dei genitori lavoratori: no alle dimissioni per fatti concludenti. Cosa fare: Si informa che a decorrere dal ...
27/01/2026

Dimissioni dei genitori lavoratori: no alle dimissioni per fatti concludenti. Cosa fare:

Si informa che a decorrere dal 12 gennaio 2025 è stata introdotta la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti applicabile nei casi di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal CCNL o in mancanza oltre 15 giorni.

Si precisa tuttavia che tale disciplina non trova applicazione nei confronti dei genitori lavoratori soggetti a tutela rafforzata ai sensi della normativa in materia di maternità e paternità.

Restano pertanto escluse da qualsiasi forma di dimissioni implicite o presunte le lavoratrici in gravidanza le lavoratrici madri e i lavoratori padri nei primi tre anni di vita del bambino nonché i genitori adottivi o affidatari nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia e nei casi di adozione internazionale nei primi tre anni dalle comunicazioni ufficiali di abbinamento.

Per i soggetti sopra indicati la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire esclusivamente mediante dimissioni espresse e sottoposte a convalida obbligatoria da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Le dimissioni presentate nel cosiddetto periodo protetto producono effetti solo a seguito del rilascio del provvedimento di convalida volto ad accertare che la volontà risolutiva del lavoratore sia libera consapevole e non condizionata.

La procedura prevede la comunicazione scritta delle dimissioni al datore di lavoro con indicazione della data di decorrenza e dell'ultimo giorno di prestazione lavorativa la successiva richiesta di convalida all'Ispettorato Territoriale del Lavoro anche mediante modalità da remoto l allegazione del documento di identità e della lettera di dimissioni nonché lo svolgimento di un colloquio ispettivo finalizzato alla verifica della volontà del lavoratore.

Solo a seguito della convalida le dimissioni acquistano piena efficacia e il datore di lavoro potrà procedere agli adempimenti conclusivi di cessazione del rapporto.

Si evidenzia che le dimissioni possono essere revocate prima dell'emanazione del provvedimento di convalida ovvero successivamente ma prima della decorrenza delle stesse mentre le dimissioni non convalidate devono intendersi nulle e prive di effetti.

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presuntoSi avvicina una scadenza importante per chi percepisce la N...
27/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

Si avvicina una scadenza importante per chi percepisce la NASpI.
Entro il 31 gennaio 2026 è infatti necessario comunicare all’INPS il reddito presunto per l’anno 2026, per poter continuare a beneficiare dell’indennità di disoccupazione.

L’obbligo riguarda in particolare i percettori di NASpI che nel 2025 avevano indicato un reddito presunto diverso da zero: in questo caso, la comunicazione deve essere effettuata anche se per il 2026 si prevede un reddito pari a zero.
Chi invece nel 2025 aveva dichiarato un reddito presunto pari a zero è comunque tenuto, entro la stessa data, a segnalare all’INPS l’eventuale previsione di un reddito diverso da zero per il 2026.

In assenza di questa comunicazione, la conseguenza è rilevante: la prestazione NASpI viene sospesa a partire dal 31 dicembre 2025.

La dichiarazione del reddito presunto deve essere trasmessa esclusivamente tramite il modello NASpI-COM, che può essere inviato online dal sito INPS, accedendo con SPID, CIE, CNS o altri strumenti di autenticazione previsti, oppure tramite il supporto degli Istituti di patronato.
Dal 2025, inoltre, l’INPS invia ai beneficiari una comunicazione personalizzata nell’area MyINPS e, ove possibile, anche tramite e-mail o SMS, per ricordare l’adempimento.

Particolare attenzione va prestata nel caso in cui, durante la percezione della NASpI, si intraprenda una nuova attività di lavoro subordinato. Se il reddito annuo derivante dal nuovo rapporto supera la soglia minima esclusa da imposizione (la cosiddetta no-tax area), il beneficiario decade dalla NASpI, salvo che il rapporto di lavoro non abbia una durata superiore a sei mesi.
Se invece il reddito previsto è inferiore a tale soglia, la NASpI può continuare a essere percepita, ma in misura ridotta, a condizione che il reddito annuo presunto venga comunicato all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività e che il nuovo datore di lavoro non sia collegato a quello precedente. In questi casi, l’indennità viene ridotta di una quota pari all’80% del reddito previsto, con ricalcolo successivo in sede di dichiarazione dei redditi.

Regole simili valgono anche per chi avvia una attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o parasubordinata. Se il reddito annuo previsto resta entro il limite che consente di mantenere lo stato di disoccupazione, è necessario comunicare all’INPS, entro un mese, il reddito presunto. Anche in questo caso la NASpI viene ridotta in misura proporzionale, con ricalcolo finale sulla base dei redditi effettivamente dichiarati.

Prospetto informativo disabili in scadenza il 31 gennaio 2026: Torna anche quest’anno l’appuntamento con il prospetto in...
27/01/2026

Prospetto informativo disabili in scadenza il 31 gennaio 2026:

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il prospetto informativo disabili, un adempimento fondamentale per monitorare il rispetto degli obblighi di inclusione lavorativa.
La scadenza è fissata al 31 gennaio 2026 e riguarda i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti.

Il prospetto informativo è, di fatto, una fotografia aggiornata al 31 dicembre 2025 della situazione occupazionale aziendale, così come previsto dalla legge n. 68/1999. Attraverso questo strumento vengono comunicati i dati relativi ai lavoratori in forza, al rispetto delle quote di riserva e alle eventuali necessità di assunzione di persone con disabilità o appartenenti alle altre categorie protette.

Per i datori di lavoro privati, l’obbligo di invio non è automatico ogni anno: il prospetto deve essere trasmesso solo se sono intervenute variazioni che incidono sull’obbligo di assunzione o sul calcolo della quota di riserva rispetto all’ultimo invio effettuato. In assenza di modifiche, l’adempimento non è richiesto.
Diverso il caso delle pubbliche amministrazioni, che sono invece tenute a trasmettere il prospetto ogni anno, indipendentemente da eventuali cambiamenti dell’organico.

Il rispetto degli obblighi di assunzione dipende dalla dimensione aziendale. La normativa prevede infatti quote di riserva diverse in base al numero complessivo di dipendenti: un lavoratore con disabilità per le aziende da 15 a 35 dipendenti, due per quelle da 36 a 50, mentre oltre i 50 dipendenti l’obbligo sale al 7% dell’organico, con l’aggiunta di una quota specifica per le altre categorie protette.

Accanto alle persone con disabilità, la legge tutela infatti anche soggetti che si trovano in particolari condizioni personali o familiari, come orfani e coniugi superstiti di vittime del lavoro, del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata, profughi italiani rimpatriati e, più recentemente, anche le vittime di eventi dannosi derivanti da crolli infrastrutturali di rilievo nazionale o i loro familiari. Per queste categorie è prevista una quota di riserva pari all’1% del personale nelle aziende con più di 50 dipendenti.

L’obbligo di assunzione scatta nel momento in cui l’azienda raggiunge o supera la soglia dei 15 dipendenti e deve essere assolto entro 60 giorni, mediante assunzione diretta oppure attraverso la stipula di convenzioni con i servizi competenti, che consentono di programmare gradualmente l’inserimento lavorativo. Dal 31 dicembre 2025, grazie alle recenti modifiche normative, il ricorso alle convenzioni è stato ulteriormente ampliato, coinvolgendo anche enti del Terzo settore e società benefit.

Il prospetto informativo deve contenere una serie di informazioni precise: il numero complessivo dei dipendenti, i lavoratori computabili nella quota di riserva, i nominativi delle persone già assunte ai sensi della legge n. 68/1999, nonché l’indicazione dei posti di lavoro e delle mansioni disponibili per eventuali nuove assunzioni. Devono essere inoltre segnalati eventuali esoneri o compensazioni territoriali autorizzate.

La base di computo include tutti i lavoratori subordinati in forza al 31 dicembre, compresi i lavoratori in smart working e i part-time, che vengono calcolati in proporzione all’orario svolto. Restano invece esclusi alcune categorie specifiche, come i contratti a termine inferiori a sei mesi, apprendisti, dirigenti e altre figure espressamente indicate dalla normativa.

L’invio del prospetto deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal datore di lavoro o tramite intermediario abilitato, utilizzando i sistemi informatici regionali o provinciali competenti. Al termine della procedura viene rilasciata una ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuto adempimento.

Particolare attenzione va posta al rispetto dei termini: il tardivo invio comporta una sanzione economica, che aumenta per ogni giorno di ritardo, mentre la mancata copertura della quota di riserva può generare sanzioni giornaliere per ciascun lavoratore non assunto.

In sintesi, il 31 gennaio 2026 rappresenta una scadenza da non sottovalutare: il prospetto informativo disabili non è solo un obbligo formale, ma uno strumento centrale per garantire trasparenza, inclusione e corretto adempimento degli obblighi occupazionali.

Indirizzo

Via Gioberti N. 18
Thiene
36016

Orario di apertura

Lunedì 08:15 - 12:30
14:00 - 19:00
Martedì 08:15 - 12:30
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Giovedì 08:15 - 12:30
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Venerdì 08:15 - 12:30
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Telefono

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