Studio brusaterra

Studio brusaterra Michele Brusaterra
Commercialista & Pubblicista
Esperto fiscale
Esperto in operazioni straordinarie, riorganizzazioni aziendali e familiari
Convegnista

Michele Brusaterra - Esperto fiscale de Il Sole 24 Ore da oltre 20 anniSe stai pensando di donare le quote della tua azi...
21/05/2026

Michele Brusaterra - Esperto fiscale de Il Sole 24 Ore da oltre 20 anni

Se stai pensando di donare le quote della tua azienda ai figli, riservandoti l’usufrutto, bisogna fare attenzione al fatto che c’è una condizione che potrebbe costarti l’esenzione fiscale.

Molti imprenditori pianificano il passaggio generazionale attraverso la donazione della nuda proprietà delle quote ai figli, conservando per sé l’usufrutto. È una scelta comprensibile: si vuole trasmettere l’azienda, ma senza rinunciare del tutto al controllo finché si è in attività.

La legge prevede un’esenzione totale dall’imposta di donazione per questi trasferimenti, ma a una condizione precisa: il figlio che riceve le quote deve acquisire il controllo di diritto della società, cioè la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Su tutte le materie, senza eccezioni.

La Cassazione ha chiarito che la delibera sugli utili non è una materia secondaria: decidere se distribuirli o accantonarli incide sui diritti economici dei soci e sulla struttura finanziaria dell’azienda. Chi non vota su questo non controlla davvero la società.

Se stai valutando come strutturare il passaggio delle tue quote, il modo in cui redigi l’atto fa tutta la differenza. Vale la pena approfondire prima di firmare.

Lo Studio Brusaterra è specializzato in consulenze continuative ad aziende e studi professionali sia di carattere fiscale che civile, di bilancio, nonché in operazioni straordinarie e in riorganizzazioni societarie e familiari.
———
Hai già pensato a come sarà strutturata la governance della tua azienda dopo il passaggio generazionale?

Michele Brusaterra - Esperto fiscale de Il Sole 24 Ore da oltre 20 anniSe stai pensando di donare le quote della tua azi...
21/05/2026

Michele Brusaterra - Esperto fiscale de Il Sole 24 Ore da oltre 20 anni

Se stai pensando di donare le quote della tua azienda ai figli, riservandoti l’usufrutto, bisogna fare attenzione al fatto che c’è una condizione che potrebbe costarti l’esenzione fiscale.

Molti imprenditori pianificano il passaggio generazionale attraverso la donazione della nuda proprietà delle quote ai figli, conservando per sé l’usufrutto. È una scelta comprensibile: si vuole trasmettere l’azienda, ma senza rinunciare del tutto al controllo finché si è in attività.

La legge prevede un’esenzione totale dall’imposta di donazione per questi trasferimenti, ma a una condizione precisa: il figlio che riceve le quote deve acquisire il controllo di diritto della società, cioè la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Su tutte le materie, senza eccezioni.

La Cassazione ha chiarito che la delibera sugli utili non è una materia secondaria: decidere se distribuirli o accantonarli incide sui diritti economici dei soci e sulla struttura finanziaria dell’azienda. Chi non vota su questo non controlla davvero la società.

Se stai valutando come strutturare il passaggio delle tue quote, il modo in cui redigi l’atto fa tutta la differenza. Vale la pena approfondire prima di firmare.

Lo Studio Brusaterra è specializzato in consulenze continuative ad aziende e studi professionali sia di carattere fiscale che civile, di bilancio, nonché in operazioni straordinarie e in riorganizzazioni societarie e familiari.
———
Hai già pensato a come sarà strutturata la governance della tua azienda dopo il passaggio generazionale?

Michele Brusaterra - Esperto fiscale del Sole 24 Ore da oltre 20 anniIl Bilancio e la sua riclassificazioneIl Bilancio a...
15/05/2026

Michele Brusaterra - Esperto fiscale del Sole 24 Ore da oltre 20 anni
Il Bilancio e la sua riclassificazione

Il Bilancio aziendale non sempre dice quello che dovrebbe: realizzi utili ma i finanziatori non ti sostengono.
Utile e liquidità non sono la stessa cosa e il conto economico classico — quello che ricevi ogni anno o periodicamente — spesso non te lo racconta.
Esiste uno strumento più potente: il conto economico riclassificato a valore aggiunto. Ti dice una cosa semplice ma fondamentale: quanto valore crea davvero la tua azienda, prima di distribuirlo tra dipendenti, fornitori, banca e fisco.

Ma non basta guardare il reddito. Bisogna affiancargli almeno tre indicatori che il finanziatore guarda sempre — e che l’imprenditore spesso non trascura: la PFN, il CCN e il Rendiconto finanziario.

Ad esempio, un'azienda che realizza un fatturato di circa 8 milioni non è detto che sia a priori un'azienda solida anche se l'utile netto è positivo da più anni e non vi è nessuna perdita in bilancio.
In un caso simile la banca ha comunque ridotto i fidi alla società
Analizzando il bilancio riclassificato, è emerso subito dove era il problema: la PFN (Posizione Finanziaria Netta) era cresciuta fino a 3,8 volte l’EBITDA e il Capitale Circolante Netto era positivo, segno che l’azienda si stava, appunto, finanziando con denaro di terzi.
Il conto economico tradizionale non mostrava nulla di tutto ciò, ma il riclassificato sì.

Il CCN (Capitale Circolante Netto) è la differenza tra crediti commerciali e magazzino da un lato, e debiti a breve dall’altro. Se è positivo, stai pagando i fornitori con soldi che non hai ancora incassato devi quindi usare denaro di terzi o dei soci e la tensione finanziaria è quasi garantita.

Non aspettare, dunque, il bilancio depositato per scoprire come sta la tua azienda ma monitorala periodicamente. Questi tre indicatori — valore aggiunto, PFN, CCN e Rendiconto finanziari — si monitorano assieme con cadenza prefissate. In questo modo le decisioni del management possono cambiare.

Lo Studio Brusaterra è specializzato in consulenze continuative ad aziende e studi professionali sia di carattere fiscale che civile, di bilancio, nonché in operazioni straordinarie e in riorganizzazioni societarie e familiari.
———
Conosci il rapporto PFN/EBITDA della tua azienda? Se non l’hai mai analizzato, potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Michele Brusaterra - Esperto fiscale de Il Sole 24 Ore da oltre 20 anniHai un accordo di cost sharing infragruppo? Atten...
11/05/2026

Michele Brusaterra - Esperto fiscale de Il Sole 24 Ore da oltre 20 anni
Hai un accordo di cost sharing infragruppo? Attenzione: il contratto e le fatture non bastano.
Con la sentenza n. 5753 del 13 marzo 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito in modo netto le regole per la deducibilità dei costi da servizi infragruppo.
Il punto centrale non è dimostrare di aver pagato, ma è dimostrare di aver ricevuto un’utilità concreta — o almeno potenziale, ma obiettivamente misurabile — da ciascun servizio ricevuto dalla capogruppo o dalla consociata. Frasi generiche come “servizi a supporto dell’attività amministrativa” o “supporto allo sviluppo di nuovi prodotti” non reggono all’esame della Cassazione.
La Cassa azione con la citata sentenza n. 5753/2026 ha elaborato il principio chiave in base al quale «Non può ritenersi sufficiente l’esibizione del contratto e la fatturazione dei corrispettivi: è richiesta la specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.»
La sentenza impone una riflessione immediata su come vengono documentati i cost contribution agreements, i cost sharing agreements e tutti gli accordi di service infragruppo.
Se la tua società fa parte di un gruppo e sostiene costi per servizi ricevuti da consociate, è il momento di rivedere la documentazione a supporto della deducibilità.
Lo Studio Brusaterra è specializzato in consulenze continuative ad aziende e studi professionali sia di carattere fiscale che civile, di bilancio, nonché in operazioni straordinarie e in riorganizzazioni societarie e familiari.
——————————
La tua documentazione infragruppo supererebbe un accertamento fiscale oggi?
Cassazione IlSole24Ore DottoriCommercialisti

Michele Brusaterra - Esperto fiscale de Il Sole 24 Ore da oltre 20 anniHai un accordo di cost sharing infragruppo? Atten...
11/05/2026

Michele Brusaterra - Esperto fiscale de Il Sole 24 Ore da oltre 20 anni
Hai un accordo di cost sharing infragruppo? Attenzione: il contratto e le fatture non bastano.
Con la sentenza n. 5753 del 13 marzo 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito in modo netto le regole per la deducibilità dei costi da servizi infragruppo.
Il punto centrale non è dimostrare di aver pagato, ma è dimostrare di aver ricevuto un’utilità concreta — o almeno potenziale, ma obiettivamente misurabile — da ciascun servizio ricevuto dalla capogruppo o dalla consociata. Frasi generiche come “servizi a supporto dell’attività amministrativa” o “supporto allo sviluppo di nuovi prodotti” non reggono all’esame della Cassazione.
La Cassa azione con la citata sentenza n. 5753/2026 ha elaborato il principio chiave in base al quale «Non può ritenersi sufficiente l’esibizione del contratto e la fatturazione dei corrispettivi: è richiesta la specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.»
La sentenza impone una riflessione immediata su come vengono documentati i cost contribution agreements, i cost sharing agreements e tutti gli accordi di service infragruppo.
Se la tua società fa parte di un gruppo e sostiene costi per servizi ricevuti da consociate, è il momento di rivedere la documentazione a supporto della deducibilità.
Lo Studio Brusaterra è specializzato in consulenze continuative ad aziende e studi professionali sia di carattere fiscale che civile, di bilancio, nonché in operazioni straordinarie e in riorganizzazioni societarie e familiari.
——————————
La tua documentazione infragruppo supererebbe un accertamento fiscale oggi?

Arriva sia on-line (acquistabile dal sito del Sole 24 Ore) che in edicola la nuova opera di Michele Brusaterra realizzat...
05/05/2026

Arriva sia on-line (acquistabile dal sito del Sole 24 Ore) che in edicola la nuova opera di Michele Brusaterra realizzata per il Sole 24 Ore sull’IVA in edilizia.
E’ una guida completa sulla normativa IVA nel mondo dell’edilizia che spazia dall’imposta da applicare al momento dell’acquisto di immobili a quella da applicare negli appalti, sia con riferimento alla prima casa che a molti altri immobili e tipologia di interventi, con schemi ed esempi estremamente utili.
Michele Brusaterra, che collabora con il Sole 24 Ore da più di 20 anni, è specializzato in consulenze aziendali di carattere fiscale e civile di bilancio di natura ordinaria e continuativa fornendo assistenza a molte aziende e a studi professionali, nonché in operazioni straordinarie e in riorganizzazioni societarie e familiari.
www.studiobrusaterra.it

Michele BrusaterraEsperto fiscale de Il Sole 24 Ore da oltre 20 anniStai per cedere una partecipazione societaria? Prima...
21/04/2026

Michele Brusaterra
Esperto fiscale de Il Sole 24 Ore da oltre 20 anni

Stai per cedere una partecipazione societaria? Prima di applicare la PEX — l’esenzione del 95% sulla plusvalenza — assicurati che la socià ceduta superi davvero il test della commerciabilità. Non basta il dato formale.
La Participation Exemption (art. 87 TUIR) consente di escludere il 95% della plusvalenza da cessione di partecipazioni. Uno dei requisiti è che la socià partecipata eserciti un’attività commerciale ai sensi dell’art. 55 TUIR.
Il problema nasce quando ci si ferma alla forma: la partecipata risulta «commerciale» nello statuto o nei codici ATECO, ma nella sostanza gestisce solo asset patrimoniali — immobili, partecipazioni, liquidità — senza una struttura organizzativa adeguata né ricavi propri da attività d’impresa.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza:
Il requisito della commerciabilità va verificato nella sostanza economica dell’attività svolta, non solo nella qualificazione formale. Una socià che gestisce esclusivamente asset patrimoniali non supera il test, anche se formalmente classificata come commerciale.
Prima di cedere, è quindi indispensabile un’analisi sostanziale che tenga conto dell’effettiva operatività della partecipata, della sua struttura organizzativa e della natura dei ricavi. Un’analisi solo formale espone al rischio di contestazione e alla perdita del beneficio.
⚠️ La struttura dell’operazione e la verifica preventiva dei requisiti PEX fanno tutta la differenza — sia sul piano fiscale che su quello del rischio di contestazione.
Lo Studio Brusaterra è specializzato in operazioni straordinarie e in riorganizzazioni societarie e familiari.
———
💬 Vi è mai capitato di trovarvi in una situazione in cui il requisito della commerciabilità era soddisfatto formalmente ma non sostanzialmente?
cessionepartecipazioni IlSole24Ore

La Legge di bilancio 2026 aveva cambiato le regole su dividendi e plusvalenze PEX.Il decreto-legge n. 38 del 2026 le ha ...
13/04/2026

La Legge di bilancio 2026 aveva cambiato le regole su dividendi e plusvalenze PEX.
Il decreto-legge n. 38 del 2026 le ha cancellate. Tutto torna come prima — dal 1° gennaio 2026.
Con l’articolo 11 del decreto-legge n. 38 del 2026 il legislatore ha abrogato i commi da 51 a 55 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025), che avevano introdotto una soglia dimensionale minima — partecipazione diretta pari ad almeno il 5 per cento del capitale o valore fiscale non inferiore a 500.000 euro — per accedere ai regimi agevolati sui dividendi e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
La novità più rilevante, sul piano pratico, è che il decreto è intervenuto con effetto dal 1° gennaio 2026: la Relazione illustrativa parla espressamente di ripristino del regime previgente «senza soluzione di continuità». In altri termini, la modifica della legge di bilancio 2026 non ha trovato nemmeno un giorno di applicazione.
I punti tecnici che tornano in vigore:
Dividendi IRES — esclusione del 95% indipendentemente dalla quota detenuta (art. 89 TUIR) · Dividendi imprenditori/SdP — imponibilità al 58,14% per qualsiasi partecipazione (art. 59 TUIR) · Plusvalenze PEX — esenzione al 95% (IRES) e al 41,86% (impr./SdP) in presenza dei soli quattro requisiti storici, senza soglia dimensionale (artt. 58 e 87 TUIR) · Ritenuta UE/SEE — aliquota dell’1,20% senza requisiti di partecipazione minima (art. 27, comma 3-ter, DPR 600/73)

Restano ovviamente ferme le regole ordinarie: per i dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata senza prova dell’attività economica effettiva la tassazione è integrale; il regime PEX rimane subordinato al rispetto dei quattro requisiti classici (periodo di possesso, iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie, residenza della partecipata non in Paese privilegiato, commercialità). E la disciplina CFC (art. 167 TUIR) non è stata toccata.

La vostra struttura deteneva partecipazioni di minoranza che la legge di bilancio 2026 avrebbe escluso dal regime PEX?
Con il D.L. 38/2026 il problema è rientrato — ma vale la pena verificare le posizioni aperte.

07/04/2026

Indirizzo

Thiene
36016

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio brusaterra pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio brusaterra:

Condividi