23/01/2023
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E STRALCIO DEI CARICHI SINO A MILLE EURO
La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1. commi 231 e ss) ha (re)introdotto la rottamazione delle cartelle, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022. Detta rottamazione è molto simile alle varie precedenti versioni delle rottamazioni (ex DD.LL 193/2016, 119/2018, 148/2017, 34/2019). Con la nuova rottamazione, ad esempio, si beneficia dello stralcio non solo di sanzioni e interessi di mora, ma di tutti gli interessi (ad esempio per ritardata iscrizione a ruolo, interessi legali ecc.), nonché dei compensi di riscossione.
La domanda va presentata entro il termine perentorio del 30.04.2023. Sino a tale data è possibile, inoltre, revocare o modificare domande in precedenza già presentate.
Entro il 30.6.2023, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare delle somme da pagare, e il relativo piano dei pagamenti (in caso di dilazione).
Per l’individuazione dei carichi definibili, non occorre verificare la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o è stato affidato il credito (informazione rinvenibile nella cartella di pagamento). Se si tratta di accertamento esecutivo, la data di consegna del carico potrebbe emergere dalla nota di presa in carico che viene comunicata da Agenzia delle Entrate-Riscossione al contribuente.
Potrebbero esserci delle situazioni non del tutto chiare in merito al data di presa in carico del debito, ma in tal caso si fa presente che il comma 234 dispone che i debitori possono richiedere apposito prospetto informativo all’Agente della Riscossione.
DEFINZIONE PARZIALE
È possibile presentare domanda di definizione parziale (ad esempio nel caso in cui la cartella contenga carichi che si intende rottamare e carichi in relazione ai quali sono presenti contenziosi che si intendono proseguire perché si confida in un esito positivo degli stessi). Nella valutazione di una rottamazione parziale, potrebbe rilevare anche l’eventuale prescrizione del debito. Bisogna ricordare, però, che mentre per la generalità delle entrate il debito prescritto, se pagato, non può essere domandato a rimborso, per i contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 3, co. 9, L. 335/95, se è intervenuta la prescrizione, sono estinti sia il debito e che l’azione per riscuoterlo. Pertanto in questi casi, non ne è ammesso il pagamento e spetta il rimborso di eventuali somme già pagate.
CARICHI ROTTAMABILI
Sono rottamabili, in sintesi:
- Imposte e tributi di ogni genere (affidati ad agenti di riscossione);
- IVA;
- Contributi INPS e INAIL;
- Contributi dovuti alle casse professionali private (salvo quanto di dirà in seguito);
- Accise (dubbio);
- Tributi ed entrate locali (riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione/Riscossione Sicilia S.p.A.);
- Sanzioni codice della strada (con riscossione affidata ad Agenti di Riscossione e solo per quanto concerne gli interessi);
- Dilazioni in essere (se riguardano tributi rottamabili; vedere elenco esclusioni indicato in seguito). In questo caso, la domanda causa la sospensione dei termini di pagamento delle rate da dilazione dei ruoli (art. 19, DPR 602/73) sino al termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata (31.7.2023);
- Precedenti rottamazioni decadute.
DEBITI ESCLUSI
Il comma 246 elenca in maniera tassativa le fattispecie escluse dalla definizione agevolata dei carichi. Esse sono
- risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all’importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Debiti verso enti locali che riscuotono le entrate in proprio o per tramite di concessionari locali. Per converso, qualora l’ente creditore si sia avvalso di Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione, è possibile accedere alla rottamazione dei ruoli. Sono esclusi, in pratica, i carichi riscossi mediante ingiunzione fiscale, in quanto Agenzia delle Entrate-Riscossione riscuote solo mediante ruolo.
Per quanto concerne le infrazioni al codice della strada, come accennato nell’elenco dei debiti rottamabili di cui sopra, il comma 247 ammette la definizione a patto che la riscossione sia stata affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione; inoltre, per le multe stradali, non è previsto lo stralcio delle sanzioni ma dei soli interessi.
CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE
Per quanto riguarda i debiti verso le casse previdenziali private (dottori commercialisti, Avvocati, Agenti (ENASARCO), ENPAV ecc.) essi non rientrano automaticamente nella rottamazione. Il comma 251 dà la possibilità a tali Enti di deliberare 31.1.2023 la volontà di non aderire alla rottamazione de quo. Detta delibera deve essere pubblicata nei relativi siti Internet degli Enti, e comunicata entro il 31.1.2023 all’Agente della Riscossione mediante PEC.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PAGAMENTI
Il debitore, entro il 30.04.2023, può, a sua discrezione, presentare separate istanze, ad esempio ciascuna per carico definibile. I commi 231 e 232 disciplinano i termini di pagamento sia in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate. La rateizzazione è calcolata secondo quanto segue:
- la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadono rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023;
- le restanti 16 rate, di pari ammontare, avranno scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2024. Se si opta per il pagamento in 18 rate, in buona sostanza, la definizione si perfezionerà con il pagamento dell’ultima rata in scadenza il 30.11.2027;
- il tasso da applicare alla rateizzazione è del 2% annuo.
EFFETTI DELLA DOMANDA
A seguito della domanda di rottamazione:
- Agenzia entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi e ipoteche. Rimangono, però, i fermi e le ipoteche adottati antecedentemente la data di presentazione dell’istanza;
- il contribuente potrà accedere ai rimborsi, e quindi non opera la compensazione con i ruoli;
- si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- è possibile l’ottenimento del DURC;
- è possibile ottenere l’erogazione dei rimborsi;
- è possibile ottenere il certificato di regolarità fiscale, ai fini della partecipazione a gare di appalto
- non dovrebbe operare il divieto di compensazione per ruoli scaduti (art. 31 del DL 78/2010);
- chiedere la sospensione, dopo il pagamento della prima rata, del fermo dei beni mobili registrati (esempio, autovetture). La cancellazione del fermo, invece, può essere disposta solo a seguito del pagamento dell’ultima rata (posto la regolarità dei pagamenti relativi alle rate precedenti);
- si bloccano i pignoramenti verso terzi;
EFFETTI DELL’INADEMIPMENTO
In caso di inadempimento nel versamento di una qualsiasi delle rate, anche per esigui importi, la rottamazione non ha effetto e riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi. Anche per la nuova rottamazione, è ammesso il pagamento tardivo entro i cosiddetti 5 giorni di tolleranza (ad esempio, la seconda rata del 30.11.2023 può essere pagata entro il 05.12.2023)
EFFETT PENALI
Relativamente agli effetti sul piano penale, i commi 231 e ss. non contengono disposizioni specifiche. Occorre, pertanto, rifarsi ai principi generali. Secondo il D.Lgs 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ed in particolare in base agli artt. 13 e 13-bis del citato decreto, il pagamento del debito rottamato può rappresentare non solo una circostanza attenuante, ma anche una causa di non punibilità del reato.
STRALCIO DEBITI FINO A 1.000 EURO, E IL CASO PARTICOLARE DEI DEBITI VERSO ENTI NON STATALI
Il comma 222 dispone l’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati all’1.1.2023. Si tratta dei ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento e dei carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito INPS.
Il debito (fino a 1.000 euro) va determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi. Pertanto, ai fini dell’annullamento non rileva l’importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l’importo di ciascuno ruolo.
Per i carichi formati da enti territoriali, Comuni, Casse di previdenza professionale, la disciplina è diversa. Innanzitutto va detto che l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. La norma (comma 227), infatti, recita: “Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”.
Va, infine, sottolineato che lo stesso comma 227 dispone che gli enti non statali sopracitati possano stabilire di non applicare lo stralcio in questione. A tal fine, la normativa impone a detti Enti sia l’emanazione di un provvedimento entro il 31.1.2023, sia la comunicazione all’Agente della Riscossione entro il 31.1.2023 e nei propri siti Internet.